RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto del 17 novembre 2020 (...) e (...) venivano rinviati a giudizio davanti a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato ascritto.
All'udienza del 3 marzo 2021, in assenza degli imputati, liberi non comparsi, assistiti dai Difensori di fiducia, ed in presenza del Difensore di Parte Civile (...) s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, veniva verificata la regolare costituzione delle Parti con rinvio del processo ad altra data.
All'udienza del 22 settembre 2021 venivano invitate le Parti a formulare le rispettive richieste di prove e il Tribunale ammetteva le stesse come da relativa ordinanza.
Quindi veniva esaminato l'ispettore (...), con rinuncia all'esame del teste (...), già indicato come persona estranea ai fatti nella nota con cui giustificava l'assenza. Pertanto veniva revocata l'ordinanza ammissiva delle prove con riguardo a tale ultimo teste e si disponeva l'acquisizione ex art. 493 co. 3 c.p.p. della documentazione afferente la vicenda in oggetto.
All'esito, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio pronunciando la seguente sentenza.
La compagnia assicurativa (...) s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, esponeva quanto segue.
(...) aveva sottoscritto un contratto assicurativo con la compagnia, dichiarando falsamente di essere nato il (...), sebbene fosse nato il (...), in modo da poter versare un premio assicurativo di importo più basso in proporzione alla fascia d'età. Tale circostanza era emersa attraverso i controlli svolti dall'agenzia investigativa di cui si serviva la compagnia assicuratrice.
Il (...) aveva, poi, denunciato un incidente stradale accaduto in data 8/8/2012, nel quale egli guidando la sua auto Fiat Stilo aveva travolto (...), che marciava con la sua bicicletta.
Il (...) aveva chiesto alla compagnia assicurativa di liquidare il risarcimento del danno per tale fatto, con lettera di messa in mora inviata dal suo legale il 12 settembre 2012.
Come di consueto la compagnia aveva aperto la pratica, conferendo al proprio perito l'incarico di effettuare gli accertamenti del caso.
Il (...) aveva citato in giudizio la compagnia davanti al Giudice di Pace, dolendosi del fatto che gli era stato liquidato il danno materiale verificatosi alla sua bicicletta, ma non quello biologico. Il perito aveva accertato che il 12 agosto 2012 il (...) si era recato presso l'ospedale di Gallipoli dove gli fu diagnosticata una lussazione alla spalla sinistra, occasione nella quale egli riferì di essersi fatto male nel corso di una partita a pallone. Ma, ritornato il 16 agosto in ospedale per il rilascio del certificato medico, aveva diversamente dichiarato che non si era trattato di una caduta durante la partita di calcio, ma che la lussazione derivava da un incidente stradale. Il perito aveva ancora verificato che il (...) aveva denunciato altri infortuni e che il (...) era un soggetto con numerosi precedenti penali, sicché, temendo una truffa, aveva sporto denuncia.
L'ispettore (...) ha dichiarato di aver svolto indagini su delega per verificare se il sinistro in oggetto fosse realmente avvenuto. Ma né il Commissariato, né la polizia stradale di Gallipoli né i Carabinieri di Lecce e Maglie erano mai intervenuti in quella data per un incidente. Quindi si recò in ospedale per acquisire i certificati medici relativi, sopra citati.
Va premesso che la fattispecie di cui all'art. 642 c.p. costituisce un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato proprio attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, ma può essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma (Sez. II, 31/10/2019, n. 44581).
Ciò posto è innegabile che i prevenuti abbiano tratto in inganno la compagnia, ottenendo la liquidazione del danno materiale della bicicletta, sebbene si riferisse ad un sinistro mai accaduto. Ciò si evince:
- dal fatto che il (...) dichiarò in ospedale, quattro giorni dopo la data del presunto sinistro, come causa della lussazione alla spalla una caduta durante una partita di calcio, per poi rettificare il dato riconducendolo ad un sinistro stradale. Intanto tale correzione è del tutto inverosimile, non potendosi confondere su cause così diverse di un problema fisico. In secondo luogo egli si recò al pronto soccorso ben quattro giorni dopo il presunto incidente, quando una lussazione alla spalla non consente di attendere tanto per un ausilio medico;
- tale elemento va collegato anche con l'iniziale falsa dichiarazione resa dal (...) circa la propria data di nascita, significativa di una tendenza al mendacio per soli fini lucrativi;
- e con gli accertamenti eseguito dall'Isp. (...) che attestarono come quel sinistro non fosse mai accaduto;
- oltre che con la denuncia assicurativa da cui risulta che neppure i veicoli coinvolti nel presunto incidente furono mai posti in visione, anche al fine di una dovuta perizia tecnica.
Trattasi ovviamente di condotta tenuta in concorso, posto che per simulare un incidente occorre per forza essere in due, sicché la responsabilità nell'indurre in inganno la compagnia assicuratrice è di pari livello.
Ne consegue accertata la responsabilità penale di entrambi gli imputati, oltre ogni ragionevole dubbio.
Non può essere invocato il disposto di cui all'art. 131 bis c.p., posto che nell'orientamento nomofilattico si è affermato che esso è da escludere anche quando difetti uno soltanto dei presupposti richiesti (Sez. III, 20/7/2018, (...)). Nel caso di specie gli importi oggetto di approfittamento non sono affatto irrisori, e le modalità della condotta illecita sono tutte dimostrative della predisposizione non certo occasionale dei mezzi idonei a trarre in inganno la compagnia assicurativa, con astuzia professionale.
Tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. si può determinare la pena da infliggere agli imputati.
L'intensità del dolo che ha sorretto la condotta non pare di minima importanza, attesa la predisposizione di strumenti idonei a far cadere nell'inganno qualunque compagnia assicurativa.
Dunque il Tribunale stima pena congrua quella di anni due di reclusione.
Il pagamento alle spese processuali segue come per legge.
I prevenuti non possono usufruire delle circostanze attenuanti generiche in ragione del comportamento tenuto privo di qualunque profilo di meritevolezza. Il (...) neppure della pena sospesa avendo già numerosissimi precedenti penali anche per reati di rilevante disvalore penale, e non potendosi formulare alcuna prognosi favorevole in quanto le modalità della condotta sono notevolmente lesive. Invece ne può usufruire il (...), essendo soggetto totalmente incensurato alla prima esperienza criminosa.
Al giudizio di responsabilità nei riguardi dell'imputato segue la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della Parte Civile, da liquidarsi in separata sede nonché alla rifusione delle spese di costituzione ed assistenza sostenute che si liquidano in euro 960,00.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533-535 c.p.p;
dichiara (...) e (...) colpevoli del reato ascritto e li condanna alla pena di anni due di reclusione ciascuno, nonché al pagamento delle spese processuali. Visti gli artt. 538 e seg. c.p.p.;
condanna gli imputati al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile (...) spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, da liquidarsi in sede civile, nonché alla rifusione delle spese di costituzione ed assistenza dalla stessa sostenute che si liquidano in euro 960.00, oltre rimborso spese generali, IVA e cap come per legge.
Pena sospesa per (...).
Così deciso in Lecce il 22 settembre 2021.
Depositata in Cancelleria il 22 settembre 2021.