RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano con ordinanza del 20/02/2023 ha rimesso, ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p., la questione concernente la competenza per territorio in ordine al reato di cui all'art. 642 c.p., comma 1, "in relazione all'ipotesi in cui venga in rilievo la sola falsità di uno o più documenti propedeutici alla stipula del contratto di assicurazione e non già quando la figura di reato sia integrata dalla denuncia di un falso sinistro (condotta che a differenza della prima si concretezza in un atto recettizio, motivo per il quale la competenza si radica nel luogo in cui il soggetto passivo riceve la richiesta risarcitoria)".
2. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, con requisitoria del 19/04/2023, ha chiesto "che la Corte di cassazione voglia individuare la competenza territoriale in caso di realizzazione del reato di cui all'art. 642 c.p. mediante falso nel momento e nel luogo in cui la falsificazione è stata realizzata e, qualora ciò non sia possibile, mediante applicazione delle regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p."
3. Con memoria del 03/05/2023, la difesa dell'imputato B.D. ha indicato quale criterio per stabilire la competenza per territorio il luogo in cui il falso è stato realizzato, facendosi ricorso ai criteri supplettivi di cui all'art. 9 c.p.p. qualora ciò non sia possibile. In particolare, stante l'impossibilità, nel caso in esame, di determinare il luogo in cui i falsi sono stati realizzati e tenuto conto che anche il criterio di cui all'art. 9 c.p.p., comma 1, non è utilizzabile - non potendosi determinare con certezza il luogo in cui sia avvenuta una parte dell'azione e/o dell'omissione (ben potendo le sottoscrizioni essere avvenute in qualsiasi parte d'Italia) - doveva farsi ricorso necessariamente al criterio suppletivo indicato dall'art. 9 c.p.p., comma 2, che individua la competenza territoriale nel luogo di residenza di ognuno degli imputati.
4. Con memoria del 06/05/2023 la parte civile A. D. s.p.a., ritiene che la competenza per territorio debba individuarsi nel luogo di ricezione della documentazione falsa da parte della persona offesa che coinciderebbe con la sede legale della compagnia assicuratrice, ubicata in (Omissis).
5. In data 17/05/2023 perveniva certificato medico di uno degli imputati del processo nel corso del quale è stato sollevato l'incidente di competenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va evidenziato che nessun rilievo assume ai fini della valida costituzione del contraddittorio dinanzi a questa Suprema Corte l'impedimento comunicato da uno degli imputati, considerato che nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione personale delle parti ed il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell'avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori (ex multis Sez. 6, n. 19012 del 28/03/2017, Besana, Rv. 269877 - 01; Sez. 5, n. 11621 del 23/01/2012, Grimaldi, Rv. 252471 - 01).
2. Rileva il Collegio che l'art. 642 c.p. è strutturato come una norma penale mista del tutto peculiare, la quale prevede tante ipotesi di reato quante sono le condotte ivi enucleate - vale a dire, cinque fattispecie delittuose: il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza o della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto assicurativo, nel comma 1; la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione di elementi di prova o della documentazione relativi al sinistro, nel comma 2 - (Sez. 2, n. 1856 del 17/12/2013, dep. 2014, Unipol Assicurazioni s.p.a., Rv. 258012-01) e configura, secondo la dottrina prevalente e l'orientamento della Corte di legittimità, un reato di pericolo a consumazione anticipata. Pertanto, ai fini dell'integrazione della fattispecie criminosa non è richiesto il conseguimento di un effettivo vantaggio il quale non si identifica necessariamente nell'indennizzo, ma può consistere in qualsiasi altro beneficio connesso al contratto di assicurazione -, bensì che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo e idonea a raggiungere lo scopo (ex multis Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, P.G., Rv. 266235-01; Sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016, Virgilio e altri, Rv. 268349 - 01; Sez. 1, n. 15198 del 14/03/2023, confl. comp., non mass.; Sez. 2, n. 12560 dell'08/03/2023, Mastropasqua, non mass.; Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Nitri, Rv. 282350 - 01).
Infatti, a norma dell'art. 642 c.p., comma 2 "se il colpevole consegue l'intento, la pena è aumentata". Perciò, l'avere riscosso l'indennità di assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione configura un'aggravante speciale ad effetto comune e di natura oggettiva applicabile a tutte le ipotesi di reato previste ai sensi dell'art. 642 c.p. Il fatto che tale circostanza sia menzionata soltanto nell'ambito delle condotte di cui al comma 2 e non in quelle di cui al primo non ne limita l'applicazione con riguardo a tutte le ipotesi di reato contemplate dalla disposizione incriminatrice e ciò per un molteplice ordine di ragioni.
In primo luogo, se si ha riguardo all'intento che il soggetto agente deve perseguire ("al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di un'assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione"), si tratta di finalità comune a tutte le fattispecie, le cui modalità di realizzazione si prestano causalmente a realizzare l'evento di danno che aggrava il reato. In tale direzione opera l'espresso richiamo a detto intento contenuto nel comma 2, mediante l'inciso "alla stessa pena soggiace chi al fine predetto".
In secondo luogo, depone per una lettura coordinata dei due commi anche l'espressione "stessa pena" stabilita per ciascuna delle diverse ipotesi in cui può realizzarsi la frode assicurativa: una volta sancita per tutte le condotte l'identità del trattamento sanzionatorio riguardo alla fattispecie base, sulla scorta di un comune giudizio di disvalore, illogico sarebbe farne discendere un aggravamento di pena soltanto per alcune e non per altre, seppur foriere dello stesso risultato.
Peraltro, sostenere che l'ambito di operatività di una disposizione sia definito unicamente dalla sua collocazione topografica condurrebbe a ritenere procedibili a querela della persona offesa soltanto le ipotesi di reato enucleate al comma 2, considerato che la condizione di procedibilità è ivi collocata, altrimenti pervenendosi ad una ingiustificata differenziazione del regime di procedibilità rispetto a condotte che invece sono dotate di stretta omogeneità causale ed eguale disvalore.
3. Venendo alla questione di competenza, deve rilevarsi che il luogo di consumazione del reato di cui all'art. 642 c.p. varia in rapporto alle differenti fattispecie delittuose delineate dalla norma in esame.
Nel caso di specie, si configura un'ipotesi particolare di frode commessa nella cosiddetta fase "assuntiva", poiché la condotta contestata agli imputati è consistita nella falsificazione della documentazione prodromica alla stipulazione del contratto di assicurazione. In particolare, sono stati falsificati e poi trasmessi ad Allianz Direct s.p.a. copie di certificati di residenza e/o di certificati di proprietà dei veicoli, al fine di corrispondere un premio assicurativo inferiore rispetto al prezzo praticato in virtù della zona c.d. "ad alto rischio" di residenza degli imputati.
Si e', dunque, al cospetto di una frode in contraendo, in conseguenza della quale la compagnia ha stipulato il contratto di assicurazione emettendo la relativa polizza. I documenti contraffatti, pertanto, risultano essere stati portati a conoscenza dell'assicurazione, in quanto allegati dalla parte quali necessari documenti contrattuali. Se si ha riguardo, pertanto, alle modalità di realizzazione di tale ipotesi truffaldina, fintanto che i documenti contraffatti restano nella esclusiva sfera del soggetto agente e non vengono portati a conoscenza del destinatario della richiesta di polizza, a supporto della richiesta stessa e al fine di essere valutati per la quotazione del premio, il reato non può dirsi "consumato".
Il rilievo che trattasi di reato a consumazione anticipata ha quale conseguenza che il delitto si consumi a prescindere dal conseguimento dell'effettivo vantaggio patrimoniale da parte dell'agente (che, come detto, consiste nel pagamento di un premio inferiore e, semmai, rileva ai fini dell'aggravamento della pena), ma ciò non significa che si può prescindere nella ricostruzione della fattispecie dall'intento perseguito dall'agente che contraddistingue sul piano del disvalore la condotta di falso.
Coglie nel segno, pertanto, quell'orientamento espresso dalla Procura generale presso questa Corte che, nel dirimere i contrasti insorti tra pubblici ministeri ai sensi degli artt. 54 c.p.p. e ss., ritiene il falso di cui all'art. 642 c.p. un atto unilaterale necessariamente recettizio, in quanto destinato a produrre effetto solo nel momento in cui giunge a conoscenza o comunque all'indirizzo della compagnia, involgendo la sfera giuridica della persona offesa potenzialmente lesa dalla condotta fraudolenta, poiché titolare del diritto patrimoniale compromesso tutelato dalla norma incriminatrice. L'anticipazione della punibilità dovuta alla ricostruzione della fattispecie quale reato di pericolo non può, infatti, prescindere da una verifica dell'idoneità della condotta a mettere in pericolo il bene protetto, altrimenti finendosi per punire l'intenzione e ciò contrasterebbe con il principio di offensività. Si tratta pur sempre di un'ipotesi di truffa e di un delitto che offende il patrimonio, in cui la falsità è destinata ad indurre in errore la compagnia.
Così il reato sarà integrato tutte le volte in cui l'ufficio preposto della compagnia sia raggiunto, anche per il tramite degli intermediari a ciò abilitati, da una richiesta di polizza supportata da documenti falsi, si accorga immediatamente della falsità dei dati e non proceda all'emissione della polizza; ovvero, il documento falso, pur diretto alla compagnia, venga intercettato prima di giungere a questa per cause indipendenti dalla volontà del colpevole ovvero venga individuato presso i soggetti abilitati a fungere da intermediari.
Il locus commissi delicti deve, dunque, essere individuato in quello di ricezione della documentazione falsa che coincide con la sede della compagnia che, nel caso in esame, ha sede in Milano. Di tale principio si rinviene conferma anche in un precedente arresto di questa Sezione in tema di frode assicurativa commessa mediante l'invio di documentazione falsa, al fine di corrispondere un premio inferiore, laddove, in motivazione, si afferma che "la competenza territoriale si determina nel luogo della consumazione che, nella fattispecie, coincide con il luogo in cui il soggetto passivo riceve quanto gli è stato spedito (cioè, la documentazione contrattuale falsa necessaria al perfezionamento della polizza); luogo coincidente con la sede legale (sita in (Omissis)) della compagnia assicuratrice, unico soggetto legittimato a disporre l'accensione della polizza" (Sez. 2, n. 25967 del 16/07/2020, Rusciello, non mass.).
Di conseguenza, gli orientamenti della Procura generale citati dalla difesa di uno degli imputati a sostegno dell'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata in via incidentale nel corso del giudizio di merito, non si rivelano decisivi, in quanto pertinenti, peraltro, a diversa fattispecie del reato di cui all'art. 642 c.p. relativa alla falsificazione della documentazione e degli elementi di prova relativi ad un sinistro (comma 2) verificatosi nello stesso circondario e ove ha sede la cancelleria del giudice di pace ove detti falsi documenti risultano essere stati depositati.
4. In conclusione, va dichiarata, ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p., la competenza per territorio del Tribunale di Milano, a cui vanno trasmessi gli atti per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Milano al quale dispone trasmettersi gli atti per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2023