Svolgimento del processo
Con decreto del g.u.p. del 4/10.2018 (…) e (…) venivano rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Trieste in composizione monocratica per rispondere dei reati ascritti in rubrica.
L'8/5/19, dichiarata l'assenza degli imputati, presente la parte civile (…) S.p.A. si registrava l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze indetta dall'UCPI.
Il 3/7/19 venivano ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti.
Il 23/10/19 di nuovo i difensori aderivano ad un'analoga astensione dalle udienze.
Il 18/12/19, acquisita della documentazione, venivano sentiti come testi il brig. dei CC. (…) e (…) (funzionario dell'Ufficio Antifrodi di (…)).
L'udienza del 19/2/20 veniva rinviata a causa di un legittimo impedimento di questo giudice, impegnato come componente del Consiglio giudiziario, e quella del 1/4/20 ex art. 83/1 del d.l. 18/2020 a causa della nota pandemia da Covid-19.
Il 1/7/20 non compariva alcun teste e si disponevano due accompagnamenti coatti, mentre venivano acquisiti ulteriori documenti.
L'udienza del 16/9/20 veniva differita, stante il legittimo impedimento del difensore della (…), e quella del 14/10/20 per impedimento del giudice.
Il 9/12/20 veniva sentito il teste (…) della "(…)".
Il 31/3/21 i difensori aderivano ad un'astensione dalle udienze indetta dall'UCPI.
Il 9/6/21, infine, escusso il teste (…) e prodotto dal p.m. ex art. 513 c.p.p. il verbale di interrogatorio del (…) e gli atti ad esso allegati, all'esito della discussione delle parti, che rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe, il Tribunale decideva la causa mediante lettura di separato dispositivo.
Motivi della decisione
I reati contestati ai due imputati, pur prendendo origine dalla stessa querela della p.o. e tenuti assieme nell'esercizio dell'azione penale, sono invero autonomi, cosicché, anche per comodità espositiva, verranno trattati separatamente.
1. Cominciamo dalla posizione del (…), per il quale dovrà pervenirsi a pronuncia di assoluzione.
1.1. All'imputato è stato contestato di avere, quale titolare della polizza "(…)" (n. (…)), stipulata in data 16/6/2016 per garantirsi dai danni da incendio (e da altre cause) al fabbricato sito in Casal di Principe, Trav. (…), "denunciato un sinistro inesistente ovvero verificatosi con modalità e cause diverse da quelle denunciate", in particolare richiedendo in data 22/7/16 ad (…) il risarcimento dei danni riportati dal proprio appartamento a seguito di un incendio (che poi egli stesso domava con l'ausilio di un estintore) "sprigionatosi dal computer" posto nel salone, laddove invece, all'esito di un accertamento fatto eseguire dalla Compagnia di Assicurazioni all'Agenzia di Investigazioni (…), era emerso che "il case del p.c. e i cavi e prese di esso non fossero combusti, mentre la scrivania presentava bruciature solo sul banco d'appoggio e non nella parte inferiore ove era allocato il p.c." (v. all. 6, 7 e 8 prodotti dalla p.c. all'udienza del 18/12/19, corrispondenti alla polizza de qua, alla richiesta risarcitoria e alla relazione finale della (…)).
1.2. In dibattimento:
il teste (…) (funzionario di (…)) ha ripercorso la vicenda rammentando in particolare i risultati degli accertamenti effettuati da (…);
(…) (autore della relazione dell'agenzia investigativa) in via generale non ricordava moltissimo del caso, in specie alcuni particolari pur qui significativi, e comunque, alla fine, anche con l'ausilio della lettura dell'atto, dando per pacifico che l'incendio ci fu, ha fondamentalmente dichiarato che il case del p.c. e i cavi e le prese non erano combusti, pur riferendo, contrariamente a quanto indicato nella relazione, che la scrivania era integra;
Il teste (…), benché non abbia ricordato con esattezza le date del suo intervento, ha narrato che nel mese di luglio del 2016 venne incaricato dal (…) di riparare i danni all'abitazione in questione. Effettuò un sopralluogo per accertarsi dello stato dell'appartamento e, dopo alcuni giorni, iniziò i lavori, durante i quali il (…) e la di lui famiglia ovviamente si trasferirono altrove. All'atto del suo intervento quasi tutto era stato già portato via. Erano evidenti i segni dell'incendio, in particolare sulla parete del salone dov'era era posto un condizionatore (che appariva molto danneggiato).
1.3. Questi i fatti, sgombrato immediatamente il campo dalla prima parte dell'imputazione in cui si era ipotizzata la denuncia di un sinistro inesistente (atteso che sul punto non c'è questione: l'incendio si è certamente verificato), passiamo allora alla seconda parte dell'addebito, costituito dall'aver il (…) rappresentato il sinistro con modalità e cause non corrispondenti alla realtà , in particolare assumendo che l'incendio si sarebbe "sprigionato" dal computer, "mentre case, cavi e prese non erano combusti e la scrivania non presentava bruciature nella parte inferiore dove era allocato il pc".
Ebbene, la prima osservazione da fare è che appare difficile cogliere la rilevanza penale del comportamento che si rimprovera all'imputato ovvero, se si preferisce, non sembra che la condotta contestata allo stesso sia tipica del reato de quo (che, si rammenta, è quello di cui all'art. 642/2 c.p.), dal momento che non c'è traccia agli atti di distruzione, falsificazione, alterazione o precostituzione di elementi di prova o documentazione relativi al sinistro, il (…) avendo solo prospettato, nella richiesta risarcitoria spedita ad (…), che, entrato in casa dopo essersi accorto di un intenso fumo che fuoriusciva dal portoncino caposcala, con un estintore aveva domato "le fiamme che provenivano dal computer posto nel salone": in altri termini, egli ha esposto quanto da lui percepito, tra l'altro nella concitazione del momento, entrando in casa e impegnato con un estintore in mano a domare le fiamme.
Ma, a parte questo primo rilievo ed altresì la non solidità estrema (già descritta) della deposizione del teste (…) quanto allo stato dei luoghi da lui fotografato in sede di ispezione (che, in ipotesi di accusa, costituirebbe la prova del reato), vi è da rilevare che: a) le fotografie in atti rappresentative del salone della casa del (…), da quest'ultimo prodotte in sede di interrogatorio, dimostrano oggettivamente che la parete maggiormente interessata dal fuoco fu quella dove si trovava la postazione del computer, il cui monitor posto sulla scrivania si presenta del tutto annerito, assieme alla parte superiore del mobiletto; b) il teste (…) ha confermato che i segni più evidenti dell'incendio si trovavano sulla parete del salone dove era presente pure un condizionatore (dalle foto risulta che quest'ultimo, anch'esso molto danneggiato, era posizionato sulla medesima parete, proprio sopra alla scrivania suddetta).
Ritiene allora il Tribunale, a prescindere dal deficit di tipicità della condotta già segnalato, che il (…) non abbia denunciato "modalità e cause" dell'incendio diverse da quelle reali, al più potendosi a lui rimproverare una non precisione del linguaggio, avendo affermato genericamente nella richiesta risarcitoria (si noti, stesa da lui direttamente e senza la pretesa tecnica di individuare le esatte cause dell'evento) che le fiamme provenivano dal computer (il che è sostanzialmente vero, atteso che si originarono dalla parte dove si trovava la postazione del p.c., che presentava il monitor completamente annerito), senza specificare che "il case e i cavi non erano combusti".
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto pervenirsi ad una pronuncia assolutoria dell'imputato perché il fatto non sussiste.
2. E veniamo ora al reato contestato ad (…).
2.1. Con lettera raccomandata del 29/4/16, lo "(…) S.r.l." (Amministratore del Condominio "(…)"), titolare della polizza Globale Fabbricati Civili n. 112141274 con decorrenza dal 20/10/15, denunciava ad (…) che in data 9/11/15 si era verificato un incendio nel l'appartamento di proprietà di (…), posto all'interno del fabbricato condominiale oggetto di assicurazione, sito in Villaricca (NA), via (…), int. 1, essendosi sprigionate delle fiamme dal quadro elettrico che avevano comportato "l'annerimento dell'intero appartamento nonché notevoli danni sia agli arredi che ai vari apparecchi elettrodomestici, così come riportati nella denuncia...allegata alla presente" (v. doc. 1 prodotto dalla p.c. all'udienza del 18/12/19).
2.2. Il teste (…) (funzionario (…)) ha riferito che, aperta la pratica, il 19/7/16 la Compagnia dava incarico di stimare i danni ad un perito di sua fiducia, (…), il quale, all'esito del lavoro, presentava una relazione in cui, descritta l'abitazione (avente una superficie di 100 mq, con rifiniture di tipo comune, conservata normalmente ed arredata in modo spartano), dava atto che la (…), presente in sede di sopralluogo, gli aveva narrato cosa era successo e, in linea con tali dichiarazioni, gli aveva consegnato un verbale dei VV.FF. del Comando Provinciale di Napoli (scheda 27256/1 del 9/11/15) da cui emergeva che: a) all'arrivo di questi ultimi, la (…) aveva loro comunicato "che era da poco avvenuto un incendio al quadro elettrico (Differenziale) dell'appartamento, e che lo stesso era stato già domato con l'aiuto dei vicini e avvalendosi di un estintore, mentre lei aveva provveduto al distacco dell'energia elettrica con l'interruttore posto sul contatore Enel"; b) "l'incendio aveva provocato l'annerimento delle pareti e del dell'appartamento, nonché notevoli danni ad arredi e ad apparecchi elettrodomestici...si constatava la presenza di residui di fumo e cattivi odori, dopodiché si identificava la signora (…)..." tramite patente di guida (…) rilasciata dalla Motorizzazione civile di Napoli il 13/09/2011.
Ricordato che la (…) si era poi rifiutata col (…) di consentire ulteriori, approfonditi accertamenti sulle cause del sinistro ed aveva dato allo stesso un computo metrico estimativo di 85.000 Euro di danni (il perito aveva fatto una stima di 50.000 euro), il teste ha continuato asserendo che, a questo punto, (…) in data 5/8/16 si rivolse all'agenzia (…) per le investigazioni del caso.
In data 12/10/16 l'agenzia consegnò anch'essa una relazione in cui segnalava, al di là della estrema vicinanza temporale dell'incendio alla data della stipula della polizza (appena venti giorni): 1) che la (…) non era residente in quella palazzina di Villaricca, bensì in Giugliano in Campania (NA), via (…); 2) che, sentiti alcuni vicini di casa, gli stessi avevano dichiarato che la casa era disabitata da circa dieci anni e di non aver mai visto lì la (…); 3) che, soprattutto, richiesto al Comando Provinciale dei VV.FF. di Napoli il verbale di intervento di quel giorno presso il fabbricato in questione, erano risultate evidenti alcune importanti discrasie fra tale documento e quello consegnato dalla (…) nelle mani del (…), ed era emerso in particolare che nell'originale: a) non si parlava di "un incendio al quadro elettrico" ma di un "principio di incendio al quadro elettrico"; b) mancava ogni riferimento all'utilizzo di un estintore per domare le fiamme; c) quanto ai danni, si diceva che "l'incendio aveva provocato il solo annerimento delle pareti e del soffitto dell'appartamento", senza indicazione di danni ad arredi e apparecchi elettrodomestici e della presenza di residui di fumo e cattivi odori; d) la (…) veniva identificata tramite carta di identità (…) rilasciata dal Comune di Giugliano in Campania il 30/8/2010 e non tramite patente di guida (la quale, tra l'altro, da successivi accertamenti - v. dep. del brig. dei c.c. Notaro nonché attestazione della Motorizzazione civile di Napoli del 10/2/17 prodotta all'udienza del 18/12/19 - non risultava mai essere stata conseguita dalla (…) - v. anche, ai doc. 2), 3) e 4) della p.c., relazione della (…) e verbali dei VV.FF. richiamati, oltre che deposizione dell'agente investigatore (…)).
Il teste (…) ha concluso il suo esame su questa vicenda riferendo che la (…) ha ottenuto un decreto ingiuntivo (non esecutivo) nei confronti (…) per il risarcimento dei danni quantificati in 100.000 Euro e che la Compagnia lo ha opposto, cosicché pende causa civile.
2.3. Dai documenti prodotti dalla difesa della (…) all'udienza del 1/7/20 si evince che, per la determinazione dei danni, essendosi trovati in disaccordo il perito di (…) e quella della controparte, il geom. (…), secondo contratto fu nominato quale terzo perito l'ing. (…). L'attività del Collegio condusse ad una stima di danni pari ad Euro 70.268,25, inserita in un atto che il Tribunale di Napoli e la Corte di Appello di Napoli hanno qualificato come perizia contrattuale o, al più, lodo irrituale, negandone la declaratoria di esecutività (v doc den in data 18/12/19).
2.4. Questo il quadro probatorio di riferimento, a giudizio del Tribunale l'imputata deve essere dichiarata responsabile del reato ascrittole.
A differenza dell'altro caso esaminato, qui la (…) ha posto in essere una condotta assolutamente tipica e agevolmente riconducibile nel paradigma astratto di cui all'art. 642/2 c.p., avendo ella prodotto un falso materiale che ha utilizzato consegnandolo al perito di (…), sig. (…).
Si tratta del rapporto dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Napoli in cui, diversamente dall'originale acquisito dall'(…) presso tale Comando, vengono rappresentati un sinistro e dei danni da esso causati più gravi di quelli reali, considerato che, al posto delle parole "principio d incendio", si trovano le seguenti: "un incendio", e inoltre viene affermata l'esistenza "di notevoli danni ad arredi ed apparecchi elettrodomestici" (asserzione questa non presente nel documento vero).
Che quello dato dalla (…) al (…) sia un rapporto fasullo è stato dimostrato in causa: intanto lo ha riferito il teste (…), avendo personalmente acquisito presso il Comando Provinciale dei VV.FF. di Napoli il documento originale che ne è risultato difforme; in secondo luogo, l'imputata non ha minimamente contestato il dato né ha provato il contrario; ancora, in via logica lo si può dedurre dal fatto che altrimenti non si spiegherebbe la presenza di due rapporti diversi, aventi lo stesso numero e la stessa data; infine, neppure si comprenderebbe come e perché i verbalizzanti avrebbero potuto far riferimento ad un documento (indicato nel falso rapporto) che non esiste in natura e che sarebbe servito per identificare la (…), ossia la patente di guida mai conseguita dal l'imputata.
Così illuminata la materialità del delitto, indiscutibile deve ritenersi pure l'elemento soggettivo dello stesso, che qui si atteggia nella forma del dolo specifico, essendo evidente ed intuitivo che il falso rapporto consegnato ad (…) era strumentale a conseguire un maggior risarcimento dei danni e, dunque, un vantaggio dal contratto di assicurazione. Va da sé che il fatto che la (…) non abbia raggiunto l'obiettivo finalistico avuto di mira è irrilevante, esso configurando solo una circostanza aggravante ex art. 642/2, sec. periodo, c.p.
Al riguardo, va detto che appare inconsistente l'obiezione difensiva (volta a sostenere l'irriconoscibilità dell'elemento psicologico del reato) che sarebbe illogico immaginare che l'imputata avrebbe avuto l'intenzione di ottenere un vantaggio indebito da quel tipo di denuncia, atteso che i danni agli elettrodomestici non erano coperti dalla polizza (v. punto 3 del contratto: Enti assicurati). Inconsistente in quanto: a) è assolutamente ragionevole pensare al contrario che la (…), al momento della denuncia, non conoscesse i dettagli della polizza, stipulata direttamente dallo "(…) S.r.l." per garantire da danni l'intero fabbricato condominiale; b) comunque, il confezionamento ad arte del falso materiale sopra descritto non ha alcuna spiegazione logica alternativa a quella di frodare l'assicurazione, facendo apparire come più gravi le conseguenze dell'incendio.
Del pari non condivisibile è la tesi della difesa secondo cui, nel caso di specie, ci troveremmo di fronte ad un reato impossibile proprio perché l'imputata, per quanto or ora detto, non avrebbe mai potuto ottenere un vantaggio maggiore di quello dovutogli, e ciò perché siamo di fronte ad un reato a consumazione anticipata (cfr. Cass. Sez. II, 19/10/17, n. 52953; Sez. II, 21/1/16, n. 8105; Sez. VI, 19/1/2000; Sez. I, 7/7/98), di mera condotta, che si è perfezionato già col compimento e la spendita del falso documento.
Alla luce pertanto di quanto fin qui esposto, la (…) deve rispondere del reato ascritto per aver precostituito un falso elemento di prova rappresentato dal falso rapporto dei VV.FF. di Napoli ed aver denunciato un sinistro non corrispondente al vero nelle sue conseguenze dannose.
2.5. Venendo dunque alla pena cui condannarla, avuto riguardo ai criteri guida di cui all'art. 133 c.p., equa si stima quella di anni 1 e mesi 2 di reclusione.
Non possono riconoscersi le attenuanti generiche ex art. 62 bis, u.c., c.p., al mero stato di incensurate2a:a non accompagnandosi altri elementi di favore per l'imputata.
Segue, ex art. 535 c.p.p.. la condanna al pagamento delle spese processuali.
Tenuto peraltro sempre conto degli elementi previsti nel cit. art. 133 c.p., espressa una prognosi di recidiva favorevole, stante l'occasionalità della specifica vicenda, può concedersi alla (…) la sospensione condizionale della pena.
2.6. L'imputata, infine, deve essere condannata ai risarcimento dei danni subiti dalla parte civile (che ha dovuto sostenere dei costi per la gestione del sinistro con impiego di personale interno e l'affidamento di incarichi a fiduciari), che possono qui liquidarsi in via equitativa in Euro 7.000 Euro, nonché a rimborsare alla stessa le spese di costituzione e di difesa, così liquidate: Euro 2.580 per la fase g.u.p. (di cui Euro 800 per la fase di studio. Euro 720 per l'introduttiva ed Euro 1.060 per la decisionale) + Euro 3.420 per il dibattimento (di cui Euro 450 per la fase di studio. Euro 540 per l'introduttiva. Euro 1.080 per 'istruttoria ed Euro 1.350 per la decisionale), per un totale di Euro 6.000. più accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Penale, in composizione monocratica, visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
DICHIARA
(…) colpevole del reato ascrittole e la
CONDANNA
alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
visti gliartt. 163/1, 175/1 c.p. e 533/3 c.p.p.,
ORDINA
che l'esecuzione della pena suddetta rimanga sospesa per il termine e sotto le comminatorie di legge;
visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,
CONDANNA
l'imputata al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, che liquida in Euro 7.000 nonché al rimborso delle spese processuali dalla stessa sostenute, che liquida in complessivi Euro 6.000.00, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. eC.P.A., come per legge;
visto l'art. 530/2 c.p.p.,
ASSOLVE
(…) dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Trieste il 9 giugno 2021.
Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2021.