1. Con sentenza del 26/04/2012, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza pronunciata in data 21/10/2009 dal giudice monocratico del Tribunale di Trani, assolveva, ex art. 530 cod. proc. pen., comma 2 S.L. dal reato di cui all'art. 642 cod. pen. (capo sub A: "perchè, al fine di conseguire l'indennizzo relativo alla polizza assicurativa contratta tra la Newline Textile di S.L. e la Unipol Ass.ni spa, distruggeva mediante incendio parte del materiale presente presso il capannone della suindicata ditta, nonchè parte degli infissi e delle strutture murarie") - in esso assorbito il reato di tentata truffa (capo sub B:
"perchè con artifici e raggiri costituiti dall'indicare nella denuncia di incendio e nella "situazione merci danneggiate" presentate alla Unipol, danni superiori a quelli effettivamente prodotti dall'incendio verificatosi il (OMISSIS) presso il capannone della Newline-Textile, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la Unipol al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio ai danni della compagnia di assicurazioni") - perchè il fatto non sussiste.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto la colpevolezza dell'imputata sulla base di tre elementi indiziari: a) la presenza di tracce di benzina nei reperti esaminati: il suddetto accertamento si era fondato sulle ct. degli ing. V. e C. incaricati dalla Unipol; b) il fatto che non si fosse verificato alcun cortocircuito riguardante l'impianto elettrico; c) la mancanza di segni di effrazione sui serramenti esterni di accesso al capannone.
La Corte di Appello, invece, assolse l'imputata sostenendo che:
- le C.t. non potevano essere ritenute attendibili sia perchè di parte, sia perchè avevano presentato conclusioni perplesse;
- insufficiente appariva anche l'ulteriore elemento della mancanza di segni di effrazione in quanto gli inquirenti avevano "omesso di verifica re chi, oltre alla S., fosse in possesso delle chiavi di accesso all'opificio e quindi potesse entrarvi liberamente") - il primo giudice aveva ingiustamente svalutato le deposizioni dei testi Va., Ca. e D.T. - che avevano dichiarato di aver visto prima dell'incendio nel magazzino tessuti pregiati - sulla base di una apodittica affermazione secondo la quale "il tessuto di più elevato valore commerciale ... sia stato riposto altrove la sera dell'incendio per evitare che venisse danneggiato dalle fiamme";
- infine, il reato di cui agli artt. 56 e 640 cod. pen., costituendo un'ipotesi criminosa speciale rispetto a quello di cui all'art. 642 cod. pen., doveva in questo ritenersi assorbito.
2. Avverso la suddetta sentenza, la Unipol Ass.ni spa, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione ai soli effetti della responsabilità civile dell'imputata, deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione degli artt. 15, 640 e 642 cod. pen.: la ricorrente, pur condividendo l'affermazione della natura speciale del reato di cui all'art. 642 cod. pen. rispetto a quello di cui all'art. 640 cod. pen., sostiene che, nel caso di specie, la Corte avrebbe omesso "di considerare la diversità dei fatti e delle condotte oggetto di contestazione nei distinti capi d'imputazione, ciascuno dei quali idoneo ad integrare diverse fattispecie di reato", con ciò, quindi, dovendosi ritenere un concorso di reati e non di norme.
In realtà , la condotta contestata alla S. come tentata truffa, integrerebbe comunque la fattispecie autonoma di cui all'art. 642 cod. pen., comma 2 e, quindi, concorrente con quella già contestata di cui all'art. 642 cod. pen., comma 1 in quanto le condotte contestate all'imputate sono due ed autonome l'una dall'altra: a) la fraudolenta distruzione della cosa propria; b) la fraudolenta esagerazione del danno.
La Corte, quindi, avrebbe dovuto procedere alla riqualificazione giuridica della fattispecie, ma non dichiarare l'assorbimento del reato sub B) in quello sub A).
2.2. manifesta illogicità della motivazione: la ricorrente sostiene che l'affermazione di inattendibilità delle CTP effettuata dalla Corte territoriale, sarebbe apodittica in quanto priva di motivazione, tanto più che la Corte non aveva considerato che le attività di accertamento, fattuale e tecnico, svolte dai consulenti della parte civile, peraltro acquisite ex art. 493 c.p., comma 3 e art. 555 cod. proc. pen. con il consenso delle parti, furono compiute nella sede extraprocessuale della ed perizia assicurativa con la partecipazione e nel pieno contraddittorio del perito della S..
La ricorrente, poi, osserva che la Corte era pervenuta ad una sentenza di assoluzione sulla base di una valutazione non solo parcellizzata delle prove ma anche errata perchè contrastante con le risultanze probatorie.
Infatti:
a) non era vero che l'esito della Ct, in ordine al rilevamento di tracce di benzina, fosse perplesso, come poteva desumersi sia dalla lettura della Ct sia dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal prof. V.;
b) era pacifico, comunque, che l'incendio avesse avuto origine dolosa in quanto la stessa Corte non aveva confutato le conclusioni alle quali era giunto il Ct ing. C.;
c) in modo contraddittorio ed illogico era stato superato l'indizio costituito dal fatto che non erano stati rinvenuti segni di effrazione sui serramenti di accesso al capannone;
d) la Corte non aveva considerato come, a fronte di una richiesta di indennizzo pari ad Euro 467.551,84, il riscontro merceologico sui residui dell'incendio effettuato dal p.i. B. nell'ambito della perizia assicurativa nel contraddittorio con il perito della ditta assicurata, avesse accertato la sostanziale difformità tra la tipologia ed il valore della merce rappresentata dalla S. e quella invece effettivamente presente al momento dell'incendio ed andata distrutta in quanto non solo non era stata rinvenuta traccia della merce di pregio (Euro 115.545,00), ma quella presente era diversa e tale da non superare l'importo di Euro 61.100,00. E, tale omessa motivazione, risultava tanto più grave a fronte della motivazione addotta dal tribunale di Trani.
3. Con memoria depositata il 03/09/2013, la S., a mezzo del proprio difensore, ha confutato punto per punto il ricorso della Unipol spa, sostenendo ed illustrando le ragioni per le quali la sentenza appellata doveva ritenersi corretta con conseguente infondatezza del ricorso.
Diritto
1. violazione degli artt. 15. 640 e 642 cod. pen.: la doglianza è fondata per le ragioni di seguito indicate.
La costante giurisprudenza di questa Corte, come ha già rilevato la Corte territoriale, ritiene che "l'art. 642 cod. pen. - che punisce la fraudolenta distruzione della cosa propria - costituisce un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen.: nel primo, infatti, sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore": Cass. 2506/2003 Rv. 227890; Cass. 4352/1997 Rv.
207438; Cass. 4828/1994 Rv. 201184.
La ricorrente, pur non contestando il suddetto principio di diritto, ha obiettato che le condotte contestate all'imputata, in realtà , sono due ed autonome l'una dall'altra: a) la fraudolenta distruzione della cosa propria (art. 642 cod. pen., comma 1); b) la fraudolenta esagerazione del danno (art. 642 cod. pen., comma 2): quindi, più che dichiarare l'assorbimento del reato di tentata truffa in quello di cui all'art. 642 cod. pen., la Corte avrebbe dovuto procedere alla riqualificazione giuridica dei fatti e ritenere il concorso fra le due fattispecie di cui all'art. 642 cod. pen., commi 1 e 2.
1.1. L'art. 642 cod. pen. prevede cinque ipotesi delittuose:
a) il danneggiamento dei beni assicurati: primo comma, nella parte in cui prevede "distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà ";
b) la falsificazione od alterazione della polizza o della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione: primo comma, seconda parte;
c) la mutilazione fraudolenta della propria persona: secondo comma prima parte nella parte in cui prevede: "cagiona a sè stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da infortunio";
d) la denuncia di un sinistro non avvenuto: secondo comma nella parte in cui prevede "denuncia un sinistro non accaduto";
e) la falsificazione o alterazione della documentazione relativi al sinistro: comma 2, ultima parte nella parte in cui prevede:
"distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro".
Ora, all'imputata, nel capo sub a) è stata contestata la condotta del danneggiamento dei beni assicurati prevista nell'art. 642 c.p., comma 1, prima parte: "distruggeva mediante incendio parte del materiale presente presso il capannone della suindicata ditta, nonchè parte degli infissi e delle strutture murarie"; al capo sub b), le è stata, invece, contestata la condotta di aver denunciato "danni superiori a quelli effettivamente prodotti dall'incendio verificatosi il (OMISSIS) presso il capannone della Newline- Textile" in modo da indurre "in errore la Unipol al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio ai danni della compagnia di assicurazioni".
La seconda delle condotte contestate, come appare evidente, rientra nella quinta fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen. ed esattamente in quella con la quale il soggetto attivo "falsifica, altera documentazione relativi al sinistro".
Il problema, quindi, che pone l'art. 642 cod. pen. è duplice:
a) in che rapporti si pone con la truffa;
b) se e in che misura le varie fattispecie previste nei due commi dell'art. 642 cod. pen. possano o no concorrere.
1.2. Quanto ai rapporti fra l'art. 642 cod. pen. e l'art. 640 c.p. (o artt. 56 e 640 cod. pen.), deve ribadirsi il tradizionale citato orientamento giurisprudenziale: fra le due norme vi è un rapporto di specialità , in quanto l'art. 642 cod. pen., a ben vedere, ha la stessa struttura dell'art. 640 cod. pen., in cui, però, gli interessi tutelati (patrimonio dell'assicuratore: Cass. 12210/2007 Rv. 236132; Cass. 22906/2012 Rv. 252997), il soggetto attivo (per le ipotesi che presuppongono la stipula di un contratto e, quindi, la qualifica di soggetto assicurato), e l'elemento materiale dei raggiri e degli artifizi, sono costituiti da elementi speciali rispetto a quelli generici previsti per il reato di truffa. In particolare, le condotte previste dall'art. 642 cod. pen. vanno ritenute null'altro che particolari artifizi e raggiri previsti espressamente dal legislatore e che, quindi, caratterizzano e differenziano il suddetto reato da quello della truffa.
1.3. Il fatto, però, che fra il reato di truffa e quello di cui all'art. 642 cod. pen. vi sia un rapporto di specialità , non significa che fra le cinque ipotesi previste dall'art. 642 cod. pen. non vi possa essere concorso - materiale o formale - ove l'agente ponga in essere una o più delle condotte criminose previste dalla suddetta norma.
Sul punto, peraltro, è opportuno preliminarmente precisare se il concorso sia ammissibile solo fra le ipotesi previste nei commi 1 e 2 o anche fra le ipotesi previste all'interno di ciascun comma.
La questione va risolta appurando quale sia la natura giuridica da riconoscere alla disposizione incriminatrice di cui all'art. 642 cod. pen che rappresenta un chiaro esempio di norma penale mista.
Come è noto, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza di questa Corte distinguono, all'interno del più ampio genus denominato "norma penale mista", le cd. norme a più fattispecie (o norme miste alternative) dalle cd. disposizioni a più norme (o norme miste cumulative).
Le norme a più fattispecie descrivono una pluralità di condotte fungibili, con le quali può essere integrata in via alternativa un'unica norma incriminatrice: in definitiva, il reato astrattamente previsto è uno solo, ma in concreto lo stesso può venire realizzato indifferentemente da una o più delle condotte tipizzate dalla norma, senza che la modalità di esecuzione - naturalisticamente unitaria o plurima - incida sul carattere, invariabilmente unitario, del reato posto in essere dal reo.
Al contrario, le disposizioni a più norme contengono tante norme incriminatrici quante sono le fattispecie legislativamente previste;
ciò in quanto le diverse condotte, lungi dall'essere tra loro equipollenti ed alternative, non rappresentano semplicemente una diversa manifestazione modale della medesima fattispecie criminosa, bensì costituiscono differenti elementi materiali di altrettanti reati.
La distinzione è foriera di rilevanti conseguenze applicative, giacchè, nel primo caso, l'eventuale realizzazione congiunta di più condotte lascia intatto il carattere unitario del reato; nel secondo caso, invece, la violazione di ciascuna fattispecie implica l'integrazione di altrettante ipotesi di reato, ognuna dotata di una autonoma rilevanza, determinando pertanto l'operatività della disciplina in materia di concorso di reati.
1.4. Tanto premesso, lo sguardo deve volgersi all'individuazione dei criteri discretivi, che consentano di discernere le ipotesi nelle quali si versi in una, anzichè nell'altra specie di norma penale mista.
La tematica dell'unità o pluralità di reati è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo ad altre norme incriminatrici presenti nel codice penale o in leggi speciali, le quali, al pari dell'art. 642 cod. pen., sono (o erano) costruite mediante l'inserimento, in un unico articolo, di una molteplicità di condotte materiali.
Si pensi, anzitutto, a quel costante orientamento giurisprudenziale, in base al quale "l'art. 216, n. 1, L. Fall. è una norma a più fattispecie, in quanto le condotte da essa previste sono ad un tempo plurime, alternative, equipollenti e tra loro fungibili, sicchè quando ci si riferisce ad una pluralità di "fatti" non si richiede la contestuale presenza di più fattispecie diverse descritte negli artt. 216 e 217 ma la reiterazione della condotta, comunque sussumibile in entrambe o in ciascuna delle due ipotesi, con la conseguenza che anche fatti dello stesso tipo, e riferibili alla stessa ipotesi di bancarotta, sono sufficienti ai fini dell'applicazione di quella circostanza aggravante": ex plurimis Cass. 8327/1998 rv 211367; SSUU 21039/2011 Rv. 249667.
Principi di analogo tenore sono stati altresì enunciati, in materia di stupefacenti, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 il quale, secondo un indirizzo consolidato e ribadito anche in tempi recenti (Cass. 9477/2009 Rv. 246404; Cass. 36523/2008 Rv. 242014;
Cass. 22588/2005, Rv. 232094; Cass. 230/2000 Rv. 215175) "costituisce norma a più fattispecie tra loro alternative. Con la duplice conseguenza: da un lato, della configurabilità del reato allorchè il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste; e, dall'altro, per quanto qui interessa, dell'esclusione del concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative, nel qual caso le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave".
Sul punto, si è peraltro precisato che, affinchè le condotte illecite minori perdano la loro individualità e vengano assorbite nell'ipotesi più grave, occorre che si verifichino le seguenti circostanze: a) che si tratti dello stesso oggetto materiale; b) che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori o dagli stessi soggetti che ne rispondono a titolo di concorso; c) che le condotte siano contestuali e cioè si verifichi il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità .
Qualora, invece, le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi distinti reati; unificabili eventualmente per la continuazione, se commessi dallo stesso soggetto o dagli stessi soggetti in concorso, in presenza del disegno criminoso unitario: Cass. 230/1999 RV 215175;
Cass. 25276/2002 Rv. 222013; Cass. 22588/2005 Rv. 232094; Cass. 9477/2009 Rv. 246404; Cass. 8163/2009 Rv. 246211.
Sulla problematica in esame sono, poi, intervenute anche le SSUU le quali, con la sentenza n 22902/2001, Tiezzi, rv 218871, in relazione all'ormai abrogato art. 12 del D.L. n. 143 del 1991 conv. in L. n. 197 del 1991, nella dichiarata consapevolezza della difficoltà di rinvenire criteri univoci di risoluzione del problema, ritennero di impostarlo "essenzialmente alla stregua di una corretta interpretazione letterale e logica" della disposizione, puntualizzando che "in linea di massima si può ritenere valido un criterio fondato sulla natura intrinseca delle varie condotte ipotizzate, configuranti uno o più reati a seconda che costituiscano ontologicamente diverse manifestazioni esteriori di una sola situazione di fatto rivestente lo stesso disvalore sociale, ovvero rappresentino situazioni strutturalmente fenomenicamente e cronologicamente distinte anche in relazione alle offese arrecate".
L'esame della suddetta giurisprudenza, consente, quindi, di concludere che il riconoscimento della natura di norma a più fattispecie viene rimesso al riscontro cumulativo di un'identità oggettiva (devono avere uno stesso oggetto materiale), soggettiva (devono essere compiute dallo stesso soggetto), cronologica (devono essere contestuali) e psicologico-funzionale (devono essere indirizzate verso un unico fine) tra le diverse condotte penalmente sanzionate.
Soltanto ove la verifica abbia esito positivo è possibile affermare che ci si trova al cospetto di un unico titolo di reato, cosicchè il reo, anche laddove abbia commesso plurime violazioni della medesima norma, sarà chiamato a rispondere di un solo illecito, sebbene integrato sotto l'aspetto materiale da una pluralità di condotte.
Al di fuori del perimetro così delineato, ciascuna violazione della disposizione incriminatrice si tradurrà , al contrario, in altrettanti reati quante siano state le condotte effettivamente realizzate dall'agente.
1.5. Ciò chiarito, può affermarsi che l'art. 642 cod. pen. si configura quale norma penale mista del tutto peculiare, giacchè accorpa in sè sia la qualifica di disposizione a più norme (nel rapporto tra le condotte previste nei commi 1 e 2) sia quella di norma a più fattispecie (in riferimento alle condotte previste all'interno di ciascun comma).
Come precisato dalle SSUU cit., l'esegesi del dettato normativo deve condursi alla stregua degli ordinari canoni ermeneutici, affidandosi cioè a quei criteri che orientano la comune attività d'interpretazione.
A completamento di questo primo momento d'indagine, segue, poi, la necessaria verifica in ordine alla sussistenza dei predetti presupposti fattuali di affinità tra le diverse condotte tipiche in concreto realizzate, alla cui ricorrenza soltanto è subordinato l'effettivo riconoscimento della natura di norma a più fattispecie nonchè la valutazione normativa delle stesse in guisa di azione unitaria.
Nessuna indicazione può, invero, trarsi dal profilo sanzionatorio, il quale, essendo prevista la stessa pena sia nel primo che nel comma 1, risulta nella specie del tutto neutro ai fini che ci occupano.
Neppure la previsione formale di un'aggravante solo nel comma 2 si rivela decisiva, trattandosi di una mera imprecisione di tecnica legislativa, che deve ragionevolmente essere corretta in sede ermeneutica mediante la riferibilità della stessa a tutte le ipotesi ex art. 642 cod. pen. (cfr. Cass., 13 novembre 2003, n. 2506, Rv.
227891).
Quanto alla relazione che intercorre tra i due commi, deve escludersi un rapporto di alternatività formale tra le condotte tipizzate nel primo e nel secondo comma, rappresentando piuttosto fattispecie di reato differenti e dotate di autonoma rilevanza penale.
Indice sintomatico della infungibilità delle diverse ipotesi criminose appare, in primis, la netta separazione delle stesse in due commi distinti; collocazione che, pur non potendo assurgere ad elemento in sè solo decisivo, evidenzia in modo plastico una diversità ontologica tra le varie condotte sanzionate.
Segnatamente, da un raffronto strutturale delle cinque differenti ipotesi delittuose emergono, infatti, tre gruppi di condotte, distinti già dal punto di vista fenomenico: uno, comprensivo di comportamenti che si sostanziano in atti violenti su cose o persone (ipotesi sub a e c); un altro, concernente fatti di falso materiale (ipotesi sub b ed e); ed infine, un ultimo, che include esclusivamente una condotta di falso ideologico (ipotesi sub d).
Ora, ciascun comma dell'art. 642 cod. pen. incrimina, con una corrispondenza quasi perfetta, una soltanto delle condotte - fenomenologicamente distinte - incluse in ognuno dei suddetti gruppi:
in particolare, il comma 1 punisce le ipotesi sub a) e b), mentre il comma 2 quelle sub c), d), e).
Se ne desume che la collocazione dei vari comportamenti è il frutto di una meditata scelta legislativa, come a voler distribuire, in due autonomi titoli di reato, ipotesi criminose eterogenee, da tener anche prima facie separate in diversi commi.
Il che trova conferma nella intitolazione della norma in questione, peraltro rimasta significativamente invariata a seguito della riforma apportata con la L. n. 273 del 2002, la quale ha affiancato alle tradizionali ipotesi sub a) c) le altre attualmente sanzionate;
difatti, già la locuzione "e" contenuta nella rubrica ("Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutuazione fraudolenta della propria persona") certifica la voluntas legis, ribadita in occasione della novella, di prevedere due differenti fattispecie delittuose, e non un unico titolo di reato (presumibilmente, la "frode assicurativa") alternativamente realizzabile da una qualsiasi delle cinque condotte tipiche.
Ad ulteriore sostegno, si osservi che le diverse ipotesi comprese in ciascun comma divergono altresì sia sotto l'aspetto oggettivo, sia per disvalore sociale.
A ben vedere, infatti, nell'ambito del secondo gruppo diverso è l'oggetto su cui cade il fatto di falsità materiale: nell'ipotesi sub b) "una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione", mentre nell'ipotesi sub c) "elementi di prova o documentazione relativi al sinistro".
Inoltre, che il terzo gruppo di condotte sia costituito da un fatto di falsità ideologica previsto unicamente nel comma 2 è coerente con la sistemazione delle varie fattispecie operata dalla riforma del 2002, la quale, ha accentrato le tre ipotesi delittuose di cui al comma 2 sul comune presupposto di un sinistro, reale o solo falsamente denunciato.
Ma la differenza tra le varie ipotesi si coglie maggiormente all'interno del primo gruppo.
Benchè tutte le ipotesi delittuose ivi previste siano dirette a protezione dell'unico bene giuridico del patrimonio dell'ente assicurativo, è evidente che gli atti di danneggiamento dei beni assicurati e gli atti violenti sulla persona del danneggiato esprimano un grado di riprovazione diverso, più o meno intenso a seconda dell'oggetto materiale su cui incide la condotta fraudolenta, sicchè la collocazione in due commi distinti pare tesa proprio a valorizzare tale distanza (dis)valoriale.
Coniugando, quindi, il suddetto profilo oggettivo con quello teleologia?, è del tutto comprensibile e logico che fatti aventi oggetti materiali diversi, oltre che connotati da una carica di disvalore sociale variabile, siano stati collocati in due distinti commi, proprio a valorizzarne la distanza anche in termini di intensità lesiva; con la coerente conseguenza che, allorquando siano state realizzate più condotte tipiche previste dai due commi, devono ritenersi integrati illeciti autonomi, la cui individualità non può certo essere assorbita in presenza di situazioni ontologicamente ed oggettivamente eterogenee, anche in relazione alle offese arrecate.
Detta ricostruzione non è stata scalfita neppure dalla novella del 2002, la quale, nell'introdurre un ampliamento delle condotte punibili in ambedue i commi, ha soltanto reso più complessa la struttura dell'art. 642 cod. pen., attribuendo a ciascun comma la natura di norma a più fattispecie.
L'introduzione di ulteriori condotte punibili assume rilievo per la soluzione non tanto del problema del rapporto tra le condotte previste nei commi 1 e 2, quanto del separato problema del rapporto tra le condotte tipiche di ciascun comma.
Vigente la versione originaria risalente al Co.Ro., le uniche due condotte ivi sanzionate si ponevano in relazione di alterità formale, con la conseguenza che, essendo infungibili a causa della differente carica di disvalore sociale connessa alla diversità del loro oggetto materiale, l'art. 642 cod. pen. costituiva unicamente una disposizione a più norme.
Come sopra chiarito, tale qualificazione va confermata anche in seguito alla riforma normativa, con la puntualizzazione che l'alternatività formale, che prima concerneva solo le ipotesi di danneggiamento dei beni assicurati e di mutilazione della propria persona, va oggi estesa al rapporto tra le nuove ipotesi contemplate rispettivamente nel primo e nel secondo comma, in ragione della difformità oggettiva che caratterizza le stesse.
In riferimento alla seconda problematica (rapporto tra le condotte tipiche di ciascun comma), giova rilevare che il legislatore della riforma, pur potendo modificare l'impianto normativo dell'art. 642 cod. pen., ha ritenuto di confermare la separazione delle fattispecie in commi distinti.
La scelta legislativa, evidentemente, è stata ispirata da un intento preciso: quello, cioè, di accorpare ipotesi omogenee, da un lato, e di tenere separate ipotesi eterogenee, dall'altro.
Nella ricerca dei tratti comuni alle varie fattispecie soccorre il comma 2, il quale contiene un ventaglio di condotte affini quanto al loro presupposto fattuale, atteso che tutte postulano l'esistenza, reale o falsamente denunciata, di un sinistro. Sinistro che, invece, non è richiesto per la realizzazione delle fattispecie di cui al comma 1, posto che esse o prescindono da un siffatto evento oppure si pongono in epoca cronologicamente anteriore allo stesso.
Che, poi, l'evento lesivo sia realmente avvenuto, sia stato oggetto di una falsa denuncia ovvero, pur essendosi verificato, le conseguenze siano state meno gravi di quelle artatamente aggravate o gli elementi probatori o documentali dello stesso siano stati fraudolentemente distrutti, alterati o precostituiti, non riveste alcun rilievo; ciò che conta, e che rende le condotte truffaldine del comma 2 espressione di una situazione identica dal punto di vista ontologico, fenomenico e cronologico, è che i comportamenti fraudolenti siano tutti successivi ad un sinistro, sia o no questo realmente accaduto.
Di conseguenza, le condotte ivi previste rappresentano ontologicamente diverse modalità di esecuzione alternative di un medesimo illecito, e la violazione di due o più di esse non da luogo ad una pluralità di reati in concorso - ed eventualmente in continuazione - tra loro, bensì ad un unico titolo di reato: si può, quindi affermare che i due commi dell'art. 642 cod. pen. costituiscono, ciascuno, una norma a più fattispecie.
Applicando i suddetti principi alla concreta fattispecie in esame, deve allora concludersi che la condotta contestata all'imputata al capo sub b) integra, in realtà , l'ipotesi criminosa di cui all'art. 642 cod. pen., comma 2 che concorre con quella contestata al capo sub a).
Pertanto, la sentenza impugnata dev'essere annullata alla stregua del seguente principio di diritto: "l'art. 642 cod. pen. si configura quale norma penale mista del tutto peculiare, giacchè accorpa in sè sia la qualifica di disposizione a più norme (nel rapporto tra le condotte previste nel primo e nel secondo comma) sia quella di norma a più fattispecie (in riferimento alle condotte previste all'interno di ciascun comma). Di conseguenza, poichè ciascun comma prevede ipotesi diverse di reato, ove ne ricorrano gli estremi fattuali, le medesime concorrono fra di loro" 2. manifesta illogicità della motivazione: fondata deve ritenersi, infine, anche la seconda censura dedotta dalla ricorrente.
2.1. Sul punto, in via preliminare, è opportuno rammentare due principi di diritto.
Innanzitutto, quello secondo il quale "in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato": SSUU 33748/2005 Rv. 231679.
In secondo luogo, in tema di valutazione della consulenza tecnica di parte, ex art. 233 cod. proc. pen., questa Corte di legittimità ha enunciato i seguenti principi:
a) la consulenza di parte, che è atto delle indagini preliminari, assume funzione probatoria, assimilabile alla perizia, quando la stessa sia acquisita dal giudice con il consenso delle parti, ovvero, in caso di dissenso, si proceda all'audizione del consulente: Cass. 10918/1992 Rv. 192881; Cass. 7663/2004 Rv. 230824; Cass. 3986/2011 Rv. 251746;
b) in tema di valutazione della prova, atteso il principio della libertà di convincimento del giudice e della insussistenza di un regime di prova legale, il presupposto della decisione è costituito dalla motivazione che la giustifica. Ne consegue che il giudice può scegliere, tra le varie tesi prospettate dai periti e dai consulenti di parte, quella che maggiormente ritiene condivisibile, purchè illustri le ragioni della scelta operata (anche per rapporto alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo accurato attraverso un percorso logico congruo che il giudice di legittimità non può sindacare nel merito: Cass. 46359/2007 Rv.
239021.
Alla stregua dei suddetti principi di diritto, non resta che verificare se la Corte territoriale ad essi si sia attenuta e, quindi, se le censure dedotte dalla ricorrente parte civile siano o no fondate.
2.2. Come si è già anticipato, la Corte ha totalmente riformato la sentenza di condanna di primo grado, assolvendo l'imputata, sebbene ex art. 530 cod. proc. pen., comma 2 con la formula "perchè il fatto non sussiste", ritenendo, in pratica che:
- le C.t. non potevano essere ritenute attendibili sia perchè di parte, sia perchè avevano presentato conclusioni perplesse;
- insufficiente appariva anche l'ulteriore elemento della mancanza di segni di effrazione in quanto gli inquirenti avevano "omesso di verificare chi, oltre alla S., fosse in possesso delle chiavi di accesso all'opificio e quindi potesse entrarvi liberamente";
- il primo giudice aveva ingiustamente svalutato le deposizioni dei testi Va., Ca. e D.T. - che avevano dichiarato di aver visto prima dell'incendio nel magazzino tessuti pregiati - sulla base di una apodittica affermazione secondo la quale "il tessuto di più elevato valore commerciale ... sia stato riposto altrove la sera dell'incendio per evitare che venisse danneggiato dalle fiamme".
Ora, quanto alla valutazione delle C.T. - acquisite agli atti con il consenso di tutte le parti - e all'esame dei consulenti tecnici, avvenuto nel giudizio di primo grado, la motivazione addotta dalla Corte territoriale (pag. 6-7), per confutare l'esito delle medesime, va ritenuta perplessa e, sostanzialmente carente ed apodittica.
Infatti, a fronte dell'amplissima motivazione addotta sul punto dal primo giudice, il quale, con argomenti tecnici - desunti dalle Consulenze tecniche degli ingg. V. e C. - aveva concluso che l'incendio aveva avuto sicuramente natura dolosa ed era stato appiccato con benzina per autotrazione (cfr pag. 3 ss della sentenza di primo grado), la Corte territoriale, da una parte, sembra non mettere in discussione la circostanza che l'incendio ebbe natura dolosa, ma, dall'altra, poi, in modo contraddittorio, ritiene che le Consulenze tecniche siano inattendibili, sostenendo, in modo pressochè apodittico, che le suddette Consulenze tecniche avevano addotto conclusioni "incerte, confuse e non appaganti", facendo leva, da una parte, su brani estrapolati dalla C.t. dell'ing. V. e, dall'altra, su una pretesa illegittimità delle modalità di prelevamento dei campioni esaminati, laddove, l'esatto contrario risulta dalla sentenza di primo grado nella quale, da una parte, si da atto della correttezza dei prelievi eseguiti e, dall'altra, si afferma che l'ing. V. aveva concluso, anche in sede dibattimentale, "che erano state riscontrate nei campioni numerose molecole che avevano consentito di accertare la presenza di benzina per autotrazione (le cui molecole sono diverse dalla cd. benzina per smacchiare) nelle immediate vicinanze dei punti in cui erano stati prelevati i campioni" (pag. 4 sentenza di primo grado).
E' del tutto evidente, quindi, che la Corte territoriale ha violato il costante principio di diritto sopra richiamato (SSUU 33748/2005 Rv. 231679), in quanto, ha completamente riformato la motivazione addotta dal primo giudice, senza confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, e senza dar conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza. Al contrario, la Corte ha addotto una motivazione perplessa e contraddittoria, in quanto, pur dichiarando di volersi adeguare ai principi di diritto in ordine alla valutazione della C.T. di parte (cfr pag. 3-4 della sentenza impugnata in cui vengono richiamati i principi rammentati innanzi al 2.1. sub b), poi, di fatto, li ha disattesi sulla base di una preconcetta inattendibilità della C.t.
di parte, senza spiegare, sulla base di quali elementi scientifici e fattuali le conclusioni delle Consulenze tecniche degli ingg.
V. e C., non fossero attendibili contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.
Nello stesso vizio, la Corte, incorre, poi, quando, dopo aver considerato - sia pure obtorto collo - la natura dolosa dell'incendio, conclude affermando che non vi era la prova che fosse stata la S. ad appiccarlo perchè "ben poteva essere stato appiccato da parte di un qualsiasi soggetto operanti dall'interno del capannone" e che l'accusa aveva omesso di "verificare chi, oltre a lei ndr: la S., fosse in possesso delle chiavi di accesso all'opificio e quindi potesse entrarvi liberamente".
Sul punto, deve osservarsi, alla stregua della lettura della sentenza di primo grado e dei motivi di appello dedotti dalla stessa S., che la questione delle chiavi in possesso di altre persone diverse dall'imputata (e dal di lei marito), non era mai stata neppure dedotta come semplice allegazione: non si vede, quindi, per quali ragioni il P.M. avrebbe dovuto indagare su un fatto che neppure la difesa aveva mai prospettato. Da ciò consegue, che la motivazione addotta sul punto dalla Corte, deve ritenersi incongrua ed illegittima in quanto si fonda su un argomento del tutto ipotetico privo di ogni qualsivoglia minimo riscontro probatorio.
Ugualmente manifestamente illogica e contraddittoria è la motivazione nella parte in cui, nel riformare la sentenza di primo grado, la Corte sostiene che vi sarebbero seri dubbi sulla natura della merce incendiata.
Sul punto, questa Corte si limita ad osservare che, a fronte della motivazione con la quale il primo giudice, alla stregua di un rigoroso esame degli atti processuali, aveva concluso che sussistevano tutti gli elementi della tentata truffa (cfr pag. 5 ss della sentenza di primo grado), la Corte di Appello liquida la questione in poche battute (pag. 8, par. 5.5.) in quanto, senza alcun esame di tutto il complesso compendio probatorio indicato dal primo giudice, sostiene che esisterebbero "seri dubbi sulla ricostruzione operata dal primo giudice" in quanto aveva svalutato "le deposizioni testimoniali dei testi Va., Ca. e D.T.".
Ma, la Corte territoriale, non si è avveduta che, in realtà , il primo giudice, non aveva affatto svalutato le suddette testimonianze, ma, molto più semplicemente, non le aveva ritenute utili alla decisione in quanto "nessuno dei testi indicati dalla difesa ( Va., C. e D.T.) è stato poi in grado di fornire indicazioni certe sulla tipologia e qualità dei tessuti presenti nel capannone la sera dell'incendio".
La Corte, poi, tace completamente sulla documentazione fiscale, sulla C.t. del perito industriale B., sulla stima dell'ing. c. e cioè su tutto quel complesso compendio probatorio che il primo giudice aveva esaminato.
In conclusione, il ricorso della parte civile dev'essere accolto integralmente e la sentenza, sia pure ai soli effetti civili, dev'essere annullata con conseguente rinvio davanti al giudice civile al quale spetterà rivalutare integralmente tutta la vicenda e, quindi, stabilire, sia pure ai soli effetti civili: a) se la S. si sia resa colpevole dei fatti di cui ai capi sub b) e c) dell'imputazione, alla stregua del principio di diritto di cui al precedente 1.5.; b) in caso affermativo, liquidare l'eventuale danno subito dalla costituita parte civile.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
ANNULLA la sentenza impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo giudizio; Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2014