Svolgimento del processo
Con decreto del G.U.P. emesso in data 16/07/2019, (…) veniva tratta a giudizio avanti all'intestato Tribunale per rispondere del reato di frode assicurativa, come meglio descritto in rubrica.
Alla prima udienza del 10/01/2020 l'imputata, non comparsa, veniva dichiarata assente, in quanto la conoscenza del procedimento da parte della medesima era attestata dalla intervenuta dichiarazione del domicilio, dove peraltro aveva personalmente ricevuto la notifica del decreto che dispone il giudizio.
Alla presenza della parte civile, costituitasi all'udienza preliminare, e in assenza di questioni preliminari, il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento.
La successiva udienza del 05/06/2020 veniva differita d'ufficio in applicazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, emanato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
All'udienza del 15/01/2021 si procedeva all'istruzione della causa mediante l'esame del testimone del pubblico ministero (…), nonché all'acquisizione di documentazione.
All'esito dell'esame testimoniale, il Tribunale dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili ai fini della decisione gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento; le parti discutevano la causa concludendo come da verbale di udienza e il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
Motivi della decisione
Deve essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti dell'imputata in ordine al delitto a lei ascritto in rubrica.
1. Fatto e risultanze investigative
Come ricostruito in dibattimento da (…), funzionario dell'unità antifrode di "(…) Assicurazioni S.P.A.", il 24/10/2017 era pervenuta alla predetta compagnia assicurativa una richiesta risarcitoria da parte dell'avv. (…) in nome e per conto dell'odierna imputata, (…), in ordine ad un sinistro accaduto il 24/04/2016 alle ore 11:00 circa in Napoli lungo Corso (…) (altezza (…)).
Secondo la prospettazione della (…), una bicicletta di sua proprietà era stata tamponata dall'autovettura (…) targata "(…)" di proprietà di (…) e assicurata con "(…)" (intestatario della polizza (…)), riportando a seguito dell'urto danni di natura meccanica e al telaio (leggasi denuncia di sinistro aff. 10 P.M.).
Il sinistro, tuttavia, non era mai stato denunciato dall'assicurato "(…)", ovvero il (…).
La compagnia assicurativa aveva quindi fatto periziare il velocipede, una bicicletta professionale da corsa ("(…)") del valore (a nuovo) di 6.000,00 euro, riscontrando danni per circa 3.500,00 euro (perizia aff. 11 P.M., documentazione fotografica aff. 13-35 P-M.). Tali danni erano in astratto compatibili con la dinamica del sinistro denunciata dalla (…) ma - ad avviso del perito -andavano in concreto verificati alla luce di rilievi da effettuare sul veicolo tamponante al fine di appurare la corrispondenza tra i punti d'urto.
La compagnia, però, non era riuscita a rintracciare il proprio assicurato, sicché non si era potuto periziare l'autovettura.
Successivamente, però, era emerso che sulla (…) (asseritamente) danneggiante era stato installato un dispositivo satellitare di geolocalizzazione e rilevamento urti (c.d. "Black Box").
Dai dati trasmessi da "(…) S.P.A.", società erogante il servizio che aveva attestato la piena funzionalità del dispositivo, era emerso che il giorno e all'ora del denunciato sinistro la predetta autovettura si trovava ad Acerra, in Via (…), in stato di quiete e a motore fermo (precisamente dalle ore 00:50 e fino alle ore 16:59), ovvero a 24 km di distanza dai luogo del presunto sinistro (Cfr. Rilevamento dati (…) aff. 36 P.M.).
2. Valutazione della prova e qualificazione giuridica
Così ricostruiti i dati di fatto emersi nel corso della procedura di liquidazione del danno, risulta evidente come il sinistro denunciato dalla (…) con la richiesta risarcitoria inoltrata alla compagnia assicurativa (…) S.P.A. in realtà non sia mai avvenuto.
Infatti, a riscontro dei sospetti derivanti dall'anomalia di un sinistro stradale denunciato dal danneggiato quasi a un anno e mezzo di distanza dalla sua presunta verificazione e per di più in assenza di una denuncia da parte dell'assicurato, sono giunti i dati della (…) Box che hanno inequivocabilmente certificato come l'autovettura danneggiante il giorno e all'ora del sinistro fosse rimasta ferma a motore spento ad oltre 20 km di distanza, sicché non avrebbe in alcun modo potuto tamponare il velocipede della (…).
Ricorrono pertanto tutti gli elementi costitutivi del delitto in contestazione previsto dall'art. 642, co. 2, c.p. per aver l'imputata denunciato un sinistro in realtà non accaduto al fine di ottenere un indebito indennizzo dalla compagnia assicurativa.
3. Trattamento sanzionatorio
Valutati i parametri stabiliti dall'art. 133 c.p. appare pena congrua quella pari ad anni 1 di reclusione.
Nel corso del dibattimento, peraltro, non è emerso alcun elemento favorevole all'imputata valorizzabile ai sensi dell'art. 62-bis c.p.
Lo stato di incensuratezza dell'imputata consente di formulare una prognosi positiva in ordine alla futura astensione da ulteriori reati e quindi il riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
4. Risarcimento del danno da reato e statuizioni civili
Pur non avendo ottenuto l'indebito indennizzo perseguito, la condotta fraudolenta dell'imputata ha indubbiamente cagionato un danno patrimoniale a carico della compagnia assicurativa, consistente nello spreco di risorse umane e materiali per istruire la pratica risarcitoria (ad es. spese di perizia) e, una volta emersi elementi di sospetto, per smascherare la frode assicurativa tramite l'espletamento di una attività investigativa (Cass., sez. 2,15/05/2017, n. 24075; 02/03/2018, n. 9506).
Un tale danno può equitativamente quantificarsi in euro 5.000,00.
L'imputata deve essere anche condannata a rifondere alla parte civile le spese di rappresentanza e difesa che si liquidano in euro 4,000,00, oltre spese generali, IVA e CNA come per legge.
Alla condanna consegue ai sensi dell'art. 535 c.p.p. il pagamento delle spese processuali.
Data la natura della vicenda processuale e il carico del ruolo risulta termine congruo per la redazione della motivazione quello pari a giorni 90.
P.Q.M.
il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, visti gliartt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara
(…) colpevole del reato a lei ascritto in rubrica e la
condanna
alla pena di anni 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 533, co. 3, c.p.p., 163 e 175 c.p.,
concede
all'imputata i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Visti gliartt. 538 e 541 c.p.p.,
condanna
l'imputata a risarcire il danno cagionato alla parte civile "(…) Assicurazioni S.P.A." che si quantifica in euro 5.000,00 e a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla stessa parte civile, liquidate in euro 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CNA, come per legge.
Visto l'art. 544, co. 3, c.p.p.,
indica
il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Trieste il 15 gennaio 2021.
Depositata in Cancelleria il 8 aprile 2021.