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Truffa assicurativa: il danno patrimoniale è rappresentato dallo spreco di risorse impiegate dalla compagnia assicurativa per smascherare la frode

Truffa assicurativa

Tribunale Trieste, 06/03/2023, n.215

In tema di frode assicurativa, il danno patrimoniale a carico della compagnia assicurativa è rappresentato dallo spreco di risorse umane e materiali impiegate, dapprima, per istruire la pratica liquidatoria, poi, per smascherare la frode assicurativa.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo Con decreto del G.U.P. emesso in data 22/03/2019, An.Br., Ma.De. e St.An. venivano tratti a giudizio avanti all'intestato Tribunale per rispondere del reato di frode assicurativa, come meglio descritto in rubrica. Alla prima udienza dell'08/11/2019, gli imputati non comparsi venivano dichiarati assenti, in quanto all'epoca tutti assistiti da difensore fiduciario e avendo tutti ricevuto la notifica nel domicilio dichiarato, la Br. anche in mani proprie. Il Tribunale, rigettata la richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 162-ferc.p. presentata dall'imputata Br., dichiarava aperto il dibattimento. La successiva udienza del 10/04/2020 veniva differita d'ufficio in applicazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. All'udienza del 30/10/2020 il Tribunale disponeva la rinnovazione della notifica del decreto di differimento della precedente udienza. All'udienza del 16/04/2021 si procedeva all'esame del testimone Wa.Ci. e ai sensi dell'art. 507 c.p.p. veniva disposto l'esame del perito assicurativo Pa.Pr. Alle successive udienze del 15/10/2021, 28/01/2022 e 15/07/2022 il predetto testimone non compariva. All'udienza del 20/01/2023 si procedeva all'esame del Pr. e all'acquisizione della sua relazione scritta; le parti discutevano la causa concludendo come da verbale di udienza e il Tribunale all'udienza del 03/02/2023 pronunciava sentenza come da dispositivo. Motivi della decisione Deve essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti della soia imputata An.Br.. 1. FATTO E RISULTANZE INVESTIGATIVE Con lettera raccomandata pervenuta a "Ge. S.P.A." in data 07/11/2015, An.Br., tramite l'avv. El.Ci., denunciava alla predetta compagnia assicurativa di essere rimasta coinvolta in un sinistro stradale occorso il 13/01/2015 intorno alle ore 18:10 in Via (…) di Casalnuovo di Napoli. In particolare, l'autovettura Mercedes Smart targata (…) assicurata per la responsabilità civile con polizza stipulata con "Ge. S.PA." (doc. 8 dib.). omettendo di fermarsi al segnale di STOP e concedere la dovuta precedenza, era andata a collidere con la parte frontale contro la fiancata destra dell'autovettura Volkswagen Golf targata (…) di proprietà della Br., quest'ultima non coperta da polizza assicurativa obbligatoria (vedasi doc. q dib.). Aperta la pratica liquidatoria, "Ge. S.P.A." disponeva perizia su entrambi i veicoli coinvolti affidando l'incarico al "Ce.Pe.". Tuttavia, l'autovettura danneggiante, nonostante le richieste a mezzo lettera raccomandata, non veniva messa a disposizione (vedasi doc. 10-11 dib.); anche l'autovettura danneggiata non veniva portata in visione al perito, perché nel frattempo venduta a terzi, limitandosi il danneggiato ad inviare delle documentazione fotografica relativa ai danni patiti (vedasi doc. 12-18 dib.). Date le circostanze, "Ge. S.P.A." affidava al perito industriale Pa.Pr. l'incarico di verificare la coerenza tra i danni desumibili dalla documentazione fotografica e la denunciata dinamica del sinistro. Nel frattempo, non avendo la compagnia ancora provveduto alla liquidazione dell'indennizzo, in data 02/10/2015 la Br. citava in giudizio avanti al Giudice di Pace di Barra la proprietaria dell'autovettura danneggiante e "Ge. S.P.A." (vedasi doc. 21-23 dib.). Il successivo 24/10/2015 il perito Pr. trasmetteva la propria relazione tecnica che concludeva per la totale incoerenza sotto il profilo altimetrico, morfologico e dinamico (leggasi relazione doc. 22 e ss. dib.). Infatti, come esposto dal Pr. nel corso del dibattimento, vi era una incoerenza altimetrica riguardante le deformazioni sulla porta anteriore destra della Golf, non collimante con la sagoma della Smart; inoltre, sulla Golf vi erano tracce di colore nero, laddove il veicolo antagonista era verniciato di marrone, come da fotografia acquisita dallo stesso fiduciario della compagnia assicurativa. 2. VALUTAZIONE DELLA PROVA E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Così compendiati gli elementi di prova raccolti nel corso del dibattimento, appare provata la falsità del sinistro così come denunciato dalla Br.. Gli accertamenti tecnici di natura comparativa compiuti dal perito industriale Pr. consentono di affermare come i danni lamentati dall'imputata non potevano essere stati cagionati da un urto con un'autovettura Smart di colore marrone com'era quella indicata nella denuncia di sinistro. Viceversa, non è stato acquisita agli atti del presente processo alcuna prova di carattere documentale o dichiarativo circa le condotte concorsuali contestate alla De. e allo St.. Infatti, come riferito dal brigadiere capo Wa.Sc., il modello di constatazione amichevole di sinistro non è stato reperito nel corso delle indagini né è stato prodotto dalla compagnia assicurativa. Ne deriva una pronuncia di condanna per la Br. e di assoluzione per gli altri due coimputati De. e St.. 3. TRATTAMENTO SANZIONATORIO Valutati i criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., si ritiene congrua la pena di anni 1 di reclusione. Non sono emersi elementi favorevoli all'imputata degni di essere valorizzati ai sensi dell'art. 62-bis c.p.. Lo stato di incensuratezza consente il riconoscimento dei benefici di legge. 4. RISARCIMENTO DEL DANNO La condotta fraudolenta posta in essere dalla Br. ha indubbiamente cagionato un danno patrimoniale a carico della compagnia assicurativa quale conseguenza dello spreco di risorse umane e materiali impiegate da "Ge.", dapprima, per istruire la pratica liquidatoria, poi, per smascherare la frode assicurativa (Cass. sez. 2, 15/05/2017, n. 24075; Cass. sez. 2, 02/03/2018, n. 9506); danno che può essere complessivamente quantificato in via equitativa in 2.500,00 Euro La Br. deve anche essere condannata a rifondere alla parte civile le spese di rappresentanza e difesa, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CNA come per legge. Alla condanna consegue ai sensi dell'art. 535 c.p.p. il pagamento delle spese processuali. Data la natura della vicenda processuale e il carico del ruolo risulta termine congruo per la redazione della motivazione quello pari a giorni 30. P.Q.M. Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Br.An. colpevole del reato a lei ascritto al capo a) di rubrica e la condanna alla pena di anni 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gli art. 163 - 175 c.p. e 533, co. 3, c.p.p., concede all'imputata i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Visti gli artt. 538 e 541 c.p.p., condanna l'imputata a risarcire il danno cagionato alla parte civile "Ge. S.P.A." che si quantifica in Euro 2.500,00 e a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla stessa parte civile, liquidate, per questo grado, in Euro 3.000,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.n.a. come per legge. Visto l'art. 530 c.p.p., assolve Ma.De. e St.An. dal reato a loro ascritto al capo b) di rubrica perché il fatto non sussiste. Visto l'art. 544, co. 3, c.p.p., indica il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione. Così deciso in Trieste il 3 febbraio 2023. Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2023.
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