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Truffa assicurativa: sulla utilizzabilità delle dichiarazioni dell'indagato rese all'investigatore privato dell'assicurazione

Truffa assicurativa

Tribunale Campobasso, 05/05/2022, n.137

Avendo la frode assicurativa la struttura di un delitto a tutela anticipata, ai fini della sua configurazione non è necessario il conseguimento di un vantaggio effettivo essendo sufficiente che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo e a raggiungere lo scopo.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto emesso dal G.u.p. il 20 febbraio 2018, Ci.An. veniva rinviata a giudizio per rispondere di cui agli artt. 642 co. 2 e 367 c.p. così come riportati in epigrafe. Alla prima udienza del 16 ottobre 2018, controllata la regolare costituzione delle parti, dichiarato aperto il dibattimento e raccolte le richieste di prova, il tribunale pronunciava l'ordinanza ex art. 495 c.p.p.; quindi, dopo alcuni differimenti, all'udienza del 10 settembre 2019, innanzi al Tribunale in composizione monocratica, aveva inizio l'attività di istruzione probatoria con l'escussione del teste Pi.Ad. All'udienza del 14 gennaio 2020 veniva sentito il teste Gi.Vi.; alla successiva udienza del 21 luglio 2020 veniva raccolta la deposizione del teste Pu.Ge.; dopo alcuni differimenti, all'udienza del 14 maggio 2021 il Tribunale rigettava la richiesta di produzione di altra documentazione formulata dalla difesa; l'attività di istruzione probatoria veniva completata all'udienza del 28 settembre 2021 con l'escussione di Ca.Gi.; infine, dopo un ulteriore rinvio, all'odierna udienza, le parti procedevano alla discussione finale ed il processo, sulle conclusioni innanzi trascritte, veniva deciso come da dispositivo per i motivi che seguono. Le contestazioni dei delitti di frode assicurativa e simulazione di reato scaturiscono da una denuncia-querela sporta dalla Ge. S.p.A. in data 4 settembre 2015 con cui la compagnia assicurativa chiedeva all'Autorità Giudiziaria di compiere le necessarie indagini al fine di verificare la commissione di reati a suo danno da parte di Ci.An. La predetta denuncia veniva formulata in quanto, in data 10 marzo 2015, Ge. S.p.A. riceveva una richiesta risarcitoria da parte della Ci.An., la quale assumeva di aver subito un furto di beni di ingente valore, asseritamente trafugati da ignoti dalla sua abitazione sita in Castropignano alla contrada (...) n. 11 il giorno 5 marzo 2015. La compagnia assicurativa, pertanto, apriva una posizione di sinistro e ne promuoveva l'istruzione conferendo incarico ad Ar.. Gli esiti dell'attività istruttoria, compendiati nelle relazioni del 10 giugno 2015 e del 12 giugno 2015, evidenziavano svariate anomalie idonee a prospettare la necessità di un'indagine preliminare volta a verificare la reale verificazione del furto denunciato da Ci.An. Ciò posto, i punti critici della vicenda emergono chiaramente dalle deposizioni rese in dibattimento dai testi Pi.An., Pu.Ge. e Ca.Gi. nonché dalla documentazione versata in atti. L'istruttoria dibattimentale, difatti, è idonea a delineare la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la penale responsabilità dell'odierna imputata. Pi.An., Maresciallo dei Carabinieri in servizio in Palma Campania, escusso in dibattimento, riferiva di aver espletato svariati accertamenti a seguito della segnalazione di furto posta in essere da Ci.An.: in particolare, acquisita la denuncia, aveva invitato l'odierna imputata a produrre quanta più documentazione possibile utile alla individuazione degli oggetti di cui aveva denunciato la sottrazione, ma questa non aveva depositato alcunché. Il teste chiariva poi che, dalle risultanze del sopralluogo compendiate nel fascicolo fotografico depositato in atti, erano emerse molteplici incongruenze sia rispetto all'entità del risarcimento di 80.000 Euro richiesto dall'imputata, sia rispetto all'inventario dei beni trafugati sottoscritto dalla medesima il cui elenco ricomprendeva gioielli in oro, orologi di valore, quadri in argento, pellicce di visone, coperte di Cantù (cfr. all. n. 72). Gli aspetti anomali più rilevanti colti dal Pi. risultarono essere: a) l'assenza di sistemi di allarme e di videosorveglianza all'interno dell'abitazione; b) la presenza di infissi in legno facilmente forzabili nonché labili segni di effrazione ("tant'è vero che la porta si richiudeva"); c) la mancata sottrazione di un TV color a schermo piatto e di numerosissime pentole di rame depositate nel garage-cantina annesso all'abitazione, beni che invece sono molto in voga nel mercato... omissis... sono molto tra virgolette appetitose; e) la mancanza sul muro di ganci e chiodi da quadro nonostante tra gli oggetti denunciati fossero stati indicati pure quadri in argento. In aggiunta, il teste evidenziava come il foro praticato rei muro dal quale, secondo le dichiarazioni rese dalla Ci.An. al momento del sopralluogo, era stata sradicata una cassaforte contenente gli oggetti rubati, non solo aveva dimensioni troppo esigue per comprendere tutto quanto denunciato ma presentava, altresì, caratteristiche strutturali tali da escludere la presenza in quel punto della cassaforte medesima ("perché, oltre a verificare il fatto che la signora diceva che aveva mostrato ai Militari che stavano sul posto che era stata sradicata dal muro una cassaforte, ma la grandezza di questo foro praticato nel muro con le dimensioni della cassaforte quantomeno piccola, non riuscivano a contenere tutto quello che era stato denunciato come oggetto di furto. Poi, nello scavo e nelle pietre, nell'intonaco staccato non si vedeva altro materiale se non quello originario; se invece fosse stata murata una cassaforte, ci doveva essere anche dell'altro materiale cementizio oltre a quello originario ... omissis... Premetto che la cassaforte non è mai stata vista, né le grandezze sono state mai indicate dalla signora Ci.An.. Fu fatta una visione approssimativa. Io da fascicolo fotografico riesco a vedere che comunque non supera i 15 centimetri; 15, 10 e forse 10, forse, di profondità. Quindi, calcolando poi l'ingombro di una cassaforte, dentro lo spazio è minimo"). Da tale deposizione discende la ragionevole deduzione della insussistenza di una cassaforte all'interno dell'abitazione, ipotesi vieppiù avvalorata dalla mancata consegna da parte dell'imputata della certificazione di installazione della stessa e, soprattutto, della sua chiave di sicurezza. Singolare era, inoltre, la situazione finanziaria in cui versava la Ci.An. negli anni 2010-2014 (periodo a cui risalivano gli acquisti indicati nelle dichiarazioni di vendita di cui al capo A) che mal si conciliava con l'ingente entità del risarcimento richiesto all'assicurazione. In proposito il teste esponeva che la P.G., con l'ausilio dell'Agenzia delle Entrate, aveva appurato una ridotta capacità economica dell'imputata nel periodo suindicato risultando ella monoreddito e con due figli a carico. Tali circostanze insieme allo stile di vita umile condotto dalla Ci.An., portano a ritenere come improbabile l'acquisto di beni di ingente valore da parte della stessa ("... anche la vettura non è di sua proprietà... omissis... non l'abbiamo mai vista una volta indossare una pelliccia). Circa l'effettivo acquisto dei beni oggetto del presunto furto da parte della Ci.An. ha deposto in dibattimento Pu.Ge., agente di commercio nel settore preziosi. Questi ha riferito che, in qualità di titolare dell'azienda denominata Pg. con sede legale in Ausonia (FR) alla via Contrada (...) n. 23, aveva intrattenuto svariati rapporti commerciali con la Ci.An.. In particolare, avendo in passato venduto all'imputata diversi beni preziosi, era stato contattato dalla stessa, in occasione del furto denunciato, affinché firmasse la dichiarazione di vendita di cui al capo A (cfr. all. n. 73). Detta attestazione elencava nel dettaglio bracciali, anelli, collane e orecchini per un valore di Euro 52.450 ossia beni che la Ci.An. avrebbe acquistato nel triennio 2008-2010 dall'azienda di sua proprietà. Nel corso dell'esame, il teste, in ordine alla suindicata dichiarazione di vendita, ha ammesso di riconoscerne il timbro e la sottoscrizione ma, dopo una serie di tentennamenti e contraddizioni, ha chiarito che l'acquisto delle merci in essa indicate risaliva agli anni 2003-2007 (triennio diverso da quello indicato nella dichiarazione). Ciò posto, è possibile dedurre la falsità della dichiarazione di vendita in atti non solo dalla mancata corrispondenza temporale tra quanto riportato nella stessa e quanto dichiarato dal teste, ma anche dalle modalità con cui il Pu. procedeva a sottoscriverla: questi, difatti, specifica di aver firmato una dichiarazione già predisposta dall'imputata (dopo aver affermato in un primo momento di averla predisposta personalmente) esclusivamente sulla base dei certificati di garanzia mostratigli, certificati che esso Pu. rilasciava in occasione delle transazioni. Inoltre, atteso il lungo lasso di tempo intercorso tra le vendite e la firma dell'attestazione (circa 10 anni), è verosimile che la sottoscrizione del Pu. fosse stata determinata non già da un nitido ricordo circa gli acquisti effettuati dalla Ci.An. presso la sua attività ma da un mero legame fiduciario esistente tra gli stessi in forza dei rapporti commerciali trattenuti precedentemente. Ulteriore prova della falsità e inattendibilità della dichiarazione di vendita di cui si tratta derivano dalla visura storica dell'azienda di Pu.Ge. versata in atti (cfr. all. n. 18-19) la quale, indicando come data di cancellazione dal registro delle imprese il 16 marzo 2007, conferma che nel periodo 2008-2010 il teste non svolgeva alcuna attività commerciale. Sul punto occorre specificare anche che, presso la Camera di Commercio, il Pu., negli anni 2003-2007, risulta essere titolare di un'impresa individuale detenente il Codice Ateco 49.19.01 che non ricomprende la vendita al dettaglio di articoli di gioielleria e argenteria. In ogni caso va detto che nemmeno sono stati prodotti i certificati di garanzia sulla base dei quali il Pu. sarebbe riuscito a ricostruire gli acquisti dei monili, il che si pone come elemento che concorre a minarne la credibilità. Sui fatti contestati, a conclusione dell'istruttoria dibattimentale, è stato sentito anche Ca.Gi. che, in qualità di titolare della ditta Re., aveva firmato la ulteriore dichiarazione di vendita di cui al capo A attestante l'acquisto da parte della Ci.An. di pellicce e coperte di Cantù per un valore pari ad Euro 28.200. Dalla deposizione del teste nonché dalle s.i.t. dello stesso acquisite agli atti emerge che il Ca., occupandosi di commercializzazione di pelli e abbigliamento, tra marzo e aprile 2015, veniva contattato dalla odierna imputata e, pur non ricordandosi dei rapporti commerciali precedentemente intrattenuti con la stessa, sottoscriveva la dichiarazione di vendita esibitagli dall'imputata ("... nella stessa giornata del 10 aprile 2015 su suggerimento della stessa Ci.An., dopo avermi indicato i diversi capi di pellicce, a suo dire acquistati da me, che ripeto non mi ricordavo né di le né dei capi venduti, ho redatto il documento contenente i capi elencati ed i relativi prezzi da me applicati con riferimento ai diversi modelli di abbigliamento da ella indicati"). L'attestazione da lui sottoscritta si riferiva al triennio 2010-2013 ma nel predetto periodo la Re. era priva dei requisiti per la commercializzazione di abbigliamento in pelliccia e di pelli di pellicceria. In aggiunta, la sede legale indicata nella dichiarazione non coincideva con quella desumibile dalla visura storica dell'impresa allegata agli atti (cfr. visura storica della Re. all. 21). Sulla base di quanto detto si ricavano ulteriori anomalie che consentono di affermare con ragionevole certezza anche la mendacità della dichiarazione di vendita a nome di Ca.Gi. e, dunque, la mancata idoneità della stessa a fornire prova del presunto furto subito dall'imputata. Sulla base dei fatti così ricostruiti, ritiene questo Tribunale configurarsi la penale responsabilità di Ci.An. per i reati contestati. Dall'istruttoria dibattimentale sono invero emersi molteplici indizi tra loro collegati che presentono il carattere della gravità e che, dunque, sono tali da permettere di raggiungere la prova dei delitti ascritti all'imputata. In particolare, lo stato dei luoghi e la appurata mendacità delle dichiarazioni di vendita "incriminate" consentono di affermare la falsità della denuncia per furto in abitazione sporta da Ci.An. con conseguente configurazione delle fattispecie criminose contestate. Quanto al reato di cui all'art. 642 co. 2 c.p., va solo ricordato che il termine "sinistro" utilizzato dal legislatore ricomprende qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore di un contratto di assicurazione che fa sorgere in capo a questi il diritto ad un risarcimento (cfr. Cassazione Penale n. 21818/2014). Inoltre, avendo la frode assicurativa la struttura di un delitto a tutela anticipata, ai fini della sua configurazione non è necessario il conseguimento di un vantaggio effettivo essendo sufficiente che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo e a raggiungere lo scopo (cfr. Cassazione Penale n. 8105/2016). Ne deriva che è possibile affermare la penale responsabilità di Ci.An. per la fattispecie criminosa di cui all'art. 642 co. 2 c.p. in quanto l'imputata, in possesso di una polizza assicurativa per furto/incendio stipulata con la Ge. S.P.A., denunciava un furto mai verificatosi al solo fine di ottenere l'indennizzo. Con riferimento alla simulazione di reato di cui all'art. 367 c.p., la sua configurabilità presuppone che la falsa denuncia sia idonea a determinare anche astrattamente la possibilità di un'attività degli organi acquirenti diretta all'accertamento del reato denunciato. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso chiaramente come la denuncia di furto sporta dall'imputata avesse il carattere della falsità, anche se oggetto della stessa fosse verosimile. A seguito della querela per furto in abitazione, la compagnia assicurativa procedeva con l'apertura di un sinistro e con i conseguenti accertamenti istruttori affidando l'incarico ad un perito della Ar.. Così come attività di indagine fu esperita dalla polizia giudiziaria. La stessa giurisprudenza di legittimità specifica che "ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., con la conseguenza che il reato non sussiste quando la inverosimiglianza del fatto denunciato appaia "prima facie" ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell'inizio di un procedimento penale" (cfr. Cassazione Penale n. 17461/2019). Attesa l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto in esame, si può affermare sussistente anche l'elemento soggettivo essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di affermare falsamente la consumazione di un reato (cfr. Cassazione Penale 50944/2014). Sulla base di ciò si può affermare anche la penale responsabilità di Ci.An. per il reato di cui all'art. 367 c.p. aggravato dal nesso teleologico, essendo la simulazione di reato funzionale al conseguimento del profitto della truffa in danno della compagnia di assicurazione. Così ritenuta la penale responsabilità dell'imputata in ordine ai reati a lei ascritti e passando all'esame delle questioni concernenti il concreto trattamento sanzionatorio, questo Tribunale ritiene potersi riconoscere in suo favore, stante la sua incensuratezza, le attenuanti generiche in regime di equivalenza con l'aggravante contestata di cui all'art. 61 co. 2 c.p. al fine di meglio adeguare la pena all'effettivo disvalore dei fatti; ritenuta inoltre la continuazione e valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., si ritiene equo condannarla alla pena di un anno e mesi due di reclusione, così determinata operando il solo aumento ex art. 81 c.p. sulla pena base per il più grave delitto sub A) di anni uno di reclusione. A tale pronuncia consegue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali. L'entità della pena inflitta e l'incensuratezza dell'imputata consentono la concessione in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena. Quanto alla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile, la stessa deve essere accolta sussistendo tutti gli elementi costituivi dell'illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c.: non v'è dubbio che la condotta posta in essere da Ci.An. abbia cagionato un danno ingiusto alla Ge. S.p.a. essendo stata diretta a conseguire un indennizzo non dovuto sulla base del contratto assicurativo illecitamente addotto. In assenza di evidenze probatorie che permettono di quantificare il danno patito dalla parte civile (atteso che l'indennizzo non fu liquidato) le parti vengono rimesse innanzi al competente giudice civile per la sua esatta determinazione. L'imputata va infine condannata a pagare in favore della medesima parte civile le spese processuali che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Ci.An. colpevole dei reati a lei ascritti e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; pena sospesa alle condizioni di legge; visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna l'imputata a risarcire i danni cagionati alla Ge. S.P.A., rinviandone l'integrale determinazione in separata sede, nonché a rifondere le spese sopportate dalla medesima parte civile e che si liquidano in complessivi Euro 2.880,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%; motivi riservati in giorni sessanta. Così deciso in Campobasso l'8 marzo 2022. Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2022.
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