top of page

Truffa assicurativa: sussiste in caso di falsa denuncia di furto di un mezzo in leasing, anche in assenza di indennizzo

Truffa assicurativa

Cassazione penale sez. II, 30/10/2019, n.51088

L'oggetto materiale del delitto di cui al comma 1 dell'art. 642 c.p. – che punisce tra l'altro chi distrugga, disperda, deteriori od occulti un bene al fine di trarre vantaggio da un contratto assicurativo – può consistere unicamente in cosa di proprietà dell'agente, sicché il reato non sussiste quando la condotta riguardi un bene posseduto dallo stesso agente in forza di un titolo non attributivo della titolarità dello stesso. (Fattispecie relativa alla falsa denuncia di furto di un'auto per incassare il premio assicurativo, presentata dal figlio della proprietaria, intestatario del contratto di finanziamento per l'acquisto, in cui la Corte ha ritenuto che il fatto avrebbe potuto essere qualificato come truffa).

Truffa assicurativa: costituisce il danno lo spreco di risorse umane e materiali per istruire la pratica risarcitoria

Truffa assicurativa: il reato costituisce un'ipotesi speciale di truffa

Truffa assicurativa - Tribunale di Trieste - Condanna per sinistri mai avvenuti

Truffa assicurativa: i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi per individuare il proprietario del veicolo

Truffa assicurativa: è un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato proprio attribuibile solo all'assicurato

Truffa assicurativa: sussiste in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento danni con denuncia di sinistro stradale e dati medici falsi

Truffa assicurativa: non è necessario il conseguimento effettivo dell'indennizzo

Truffa assicurativa: il termine di prescrizione è pari a sei anni

Truffa assicurativa: condannato l'assicurato che inscena l'incendio della propria abitazione

Truffa assicurativa: sulla procedibilità a querela di parte

Truffa assicurativa: legittimata a proporre querela è solo la compagnia che gestisce e liquida il sinistro

Truffa assicurativa: è un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato proprio attribuibile solo all'assicurato

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 5/4/2018, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 6/6/2017, nei confronti di L.M., in relazione al reato di cui all'art. 642 c.p., (integrato facendo in modo di disperdere l'autovettura BMW 530 D, targata (OMISSIS), di proprietà di sua madre, risultata imbarcata per il (OMISSIS)) nonchè a quello di cui all'art. 367 c.p. (avendo simulato il patito furto del mezzo con denuncia presentata ai Carabinieri di (OMISSIS) in data 18.1.2011).. Reati riuniti dal vincolo della continuazione. Con recidiva infraquinquennale. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione e illegittimo diniego di rinnovazione istruttoria con riferimento alla affermazione di penale responsabilità. In particolare, secondo l'impianto motivazionale accolto dai giudici del merito, costituiscono capisaldi dell'affermazione di responsabilità la circostanza che l'imputato abbia indicato, nella denuncia di furto, come data del preteso furto ("presumibilmente dal 8.1.2011 al 18.1.2011"), un momento successivo a quello dell'imbarco del mezzo per il (OMISSIS) (avvenuto in data (OMISSIS)), senza considerare che ben può essersi trattato di un mero errore di data causato dalla incertezza nei ricordi; inoltre, si è dato per assodato che l'imputato disponesse di una terza copia delle chiavi dell'autovettura (due delle quali sono state restituite all'assicurazione dopo la denuncia di furto) senza verificare, come invece richiesto dalla difesa, se quella richiesta (e ottenuta) in aggiunta alla BMW fosse stata elettronicamente attivata, così da poter essere impiegata per l'utilizzo e l'esportazione del mezzo. - violazione di legge con riferimento all'art. 642 c.p., dal momento che il L. non è proprietario del mezzo di causa, appartenente alla madre. - violazione di legge con riferimento all'art. 642 c.p., da ritenere, nella forma contestata e ritenuta dai giudici del merito, assorbito ex art. 15 c.p., nella violazione dell'art. 367 c.p.. - vizio della motivazione per l'illegittimo diniego delle attenuanti generiche, fondato su elementi insussistenti. - vizio della motivazione con riferimento alla mancata riduzione della pena inflitta.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti infra precisati. 1. In relazione all'addebito di frode assicurativa (nella specie contestato per avere il L., al fine di conseguire l'indennizzo da parte della compagnia assicuratrice Unipol, in concorso con altri fatto in modo di disperdere l'autovettura di causa, di proprietà della genitrice), fondato e assorbente appare il rilievo della inconfigurabilità del reato di cui all'art. 642 c.p... Infatti, quanto al profilo della titolarità del mezzo, dalla contestazione e dalle sentenze di merito emerge univocamente che l'auto era "intestata a D.N.M.T." (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado) e che il L. fosse (solamente) intestatario del finanziamento concesso per il pagamento del bene stesso (pag. 10 di quella sentenza, e pag. 8 di quella d'appello). Come emerge chiaramente dal tenore letterale dell'art. 642 c.p., comma 1, uno degli elementi costitutivi del reato in parola è che la condotta del soggetto agente abbia ad oggetto "cose di sua proprietà". Mentre, nella specie, è obiettivamente accertato che il bene oggetto della contestata "dispersione" sia un'autovettura intestata alla madre dell'imputato, dunque a soggetto diverso dal giudicabile, neppure destinatario di imputazione in concorso. Ovviamente, in considerazione dei principi di tipicità e tassatività delle ipotesi di reato, non è consentito adottare interpretazioni del concetto di proprietà che allarghino l'ambito di operatività della fattispecie penale a situazioni giuridiche non contemplate. In tal senso, si veda Sez. 6, n. 23810 del 07/04/2004, Rv. 229518, secondo la quale l'oggetto materiale del delitto di cui all'art. 642 c.p., comma 1, - che punisce tra l'altro chi distrugga, disperda, deteriori od occulti un bene al fine di trarre vantaggio da un contratto assicurativo - può consistere unicamente in cosa di proprietà dell'agente, di talchè il reato non sussiste quando la condotta riguardi un bene posseduto dallo stesso agente in forza di altro titolo (nella specie si trattava di locazione finanziaria, privo di immediato effetto di traslazione della proprietà), a nulla rilevando l'identità di colui che abbia stipulato il contratto assicurativo. E comunque, nella fattispecie, l'imputato non risulta titolare di alcun diritto sul bene, ma solo soggetto obbligato al pagamento delle rate del finanziamento acceso per l'acquisto. Vero è che il fatto storicamente verificatosi in ipotesi potrebbe essere inquadrato nell'ipotesi normativa di truffa; ma la diversa qualificazione giuridica del fatto non appare praticabile ai sensi dell'art. 521 c.p.p., a fronte della materialità dell'azione descritta nel capo di imputazione. Consegue che il fatto, cosi come contestato, non rientra nella fattispecie di cui all'art. 642 c.p., e pertanto la sentenza sul punto deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Gli altri motivi di ricorso relativi alla condanna per il reato di cui all'art. 642 c.p., risultano conseguentemente assorbiti. 2. In ordine al reato di cui all'art. 367 c.p., (punito con pena più lieve rispetto a quella prevista dall'art. 642 c.p., sicchè evidente è la carenza di interesse del ricorrente rispetto alla prospettata questione di riqualificazione della relativa condotta ai sensi dell'art. 642 c.p., comma 2), i motivi di ricorso appaiono da un lato relativi alla ricostruzione del fatto (in particolare il motivo 1 sulla pretesa manifesta illogicità della motivazione in punto di ricostruzione della vicenda e di diniego della rinnovazione istruttoria), che è invece adeguatamente motivata dai giudici del merito (cfr. pag. 7 della sentenza d'appello); dall'altro generici, a fronte dei plurimi dati accusatori, anche logici, imperniati sulla posteriorità della denuncia rispetto alla dimostrata esportazione del mezzo in data anteriore, così da non comportare ostacoli in occasione dei prevedibili controlli di frontiera. 3. In punto di diniego delle attenuanti generiche il ricorso è privo di pregio, in quanto la Corte territoriale adeguatamente motiva la decisione con il richiamo ai precedenti penali (la ritenuta recidiva infraquinquennale) e alla callidità del comportamento. 4. Il motivo sulla pena resta assorbito dal disposto annullamento, dovendo la stessa essere rideterminata dal giudice del rinvio, atteso che il trattamento sanzionatorio è stato incentrato sul più grave reato base, oggetto di annullamento. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 642 c.p., perchè il fatto come contestato non è previsto dalla legge come reato. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara definitiva l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di all'art. 367 c.p., e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Genova per la rideterminazione della relativa pena. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2019. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2019
bottom of page