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Truffa assicurativa: sussiste in caso di integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo

Truffa assicurativa

Cassazione penale sez. II, 27/04/2017, n.24075

In tema delitto di denuncia di sinistro non accaduto punito dall'art. 642, comma secondo, cod. pen, il diritto di querela spetta sia alla Compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro, sia a quella debitrice, perché entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del danno, hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce.

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La sentenza integrale

FATTO E DIRITTO 1. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, con sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. pronunciata in data 21/11/2016, dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.L., G.D., C.F., C.G. e G.C. - imputati per il delitto di cui all'art. 642 cod. pen. perchè, al fine di conseguire l'indennizzo assicurativo, in concorso fra di loro, denunciavano un falso sinistro - perchè l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela. Il giudice dell'udienza preliminare perveniva alla suddetta conclusione in quanto, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 149 e 150 (cd. Codice delle Assicurazioni private), soggetto danneggiato doveva ritenersi la Società obbligata in proprio al risarcimento secondo le ordinarie norme sostanziali in materia RCA e non la società gestionaria che aveva ricevuto le false denunce di sinistro (nella specie Sara Assicurazioni) che aveva il diverso obbligo di liquidazione del risarcimento e che, in tale sua qualità, "si inserisce soltanto nella procedura di liquidazione stragiudiziale del danno, agendo per conto dell'effettiva debitrice". 2. Contro la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero il quale ha denunciato l'erroneità dell'interpretazione effettuata dal giudice dell'udienza preliminare in quanto, contrariamente a quanto da questi sostenuto, anche la società gestionaria, proprio a causa e per effetto di tutta l'attività che, per legge, doveva svolgere nell'ambito della procedura per la liquidazione del danno, era portatrice di un interesse anche economico (spese di gestione della pratica) e, quindi, come persona offesa, a presentare la querela. 3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. L'art. 120 cod. pen. attribuisce il diritto di querela ad "ogni persona offesa dal reato" per tale dovendosi intendere il soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale, la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito. Di conseguenza, possono coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarità del bene giuridico protetto: ex plurimis Cass. 21090/2004 Rv. 228810; Cass. 2862/1999 Rv. 212766. L'art. 642 cod. pen. è un reato plurioffensivo diretto alla tutela, fra l'altro, del patrimonio degli enti assicuratori, ed è un delitto a consumazione anticipata in quanto prescinde dall'effettiva riscossione dell'indennizzo assicurativo, sicchè, nel caso di specie, deve ritenersi consumato - secondo l'ipotesi accusatoria risultante dal capo d'imputazione - nel momento in cui fu presentata alla compagnia di assicurazione la denuncia del falso sinistro. Di conseguenza, soggetti passivi del reato vanno ritenute sia la Compagnia gestionaria del sinistro, sia quella Debitrice perchè entrambe, in quanto parti coinvolte direttamente - seppure con ruoli diversi - nella richiesta di liquidazione del sinistro a seguito e per effetto della denuncia, hanno interesse alla corretta gestione del medesimo e a non vedere depauperato - sebbene in diversa misura - il proprio patrimonio da false denunce. In particolare, la Compagnia gestionaria del sinistro deve ritenersi legittimata a proporre querela in proprio perchè è ad essa che la falsa denuncia è inoltrata, è essa che deve istruire la pratica ed è essa che deve liquidare il danno "ferma la successiva regolazione" con l'imprese debitrice ex art. 149, comma 3 D.Lgs. cit.. Peraltro, nonostante la "successiva regolazione", sulla base del suddetto meccanismo, la Compagnia gestionaria, subisce comunque un danno diretto perchè, come ha correttamente osservato il ricorrente, il meccanismo di compensazione (nei confronti della società debitrice) che si attiva una volta che la gestionaria abbia liquidato il danno, da una parte, "non tiene affatto conto dei costi di apertura e gestione della pratica di sinistro, nonchè delle relative attività istruttorie che restano a completo carico della Gestionaria, senza riconoscimento alla stessa di alcun rimborso" e, dall'altra, alla società debitrice viene addebitato un importo predeterminato, parametrato forfettariamente alle somme liquidate dalla società Gestionaria "a titolo di risarcimento del danno, ma non corrispondente al quantum erogato in concreto". Pertanto, nel ribadire quanto già affermato sul punto da questa Corte con le sentenze nn. 28281 e 43095/2016, la sentenza va annullata e gli atti trasmessi nuovamente ad un diverso giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino per un nuovo giudizio il quale si atterrà al seguente principio di diritto: "Il diritto di querela, in caso di denuncia di un sinistro non accaduto ex art. 642 cod. pen., spetta sia alla Compagnia assicuratrice gestionaria del sinistro sia alla Compagnia assicuratrice debitrice". P.Q.M. La sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2017
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