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Reati contro il patrimonio

Truffa assicurativa: il reato si caratterizza per la consumazione anticipata e non richiede il conseguimento di un effettivo indebito vantaggio

Truffa assicurativa

Cassazione penale sez. I, 14/03/2023, n.15198

Il reato di cui all'art. 642 c.p. si caratterizza per la consumazione anticipata e non richiede il conseguimento di un effettivo indebito vantaggio, ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere quello scopo.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza resa il 19 gennaio 2022 il Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza territoriale a prendere cognizione del procedimento penale a carico di T.L. e T.C., chiamate a rispondere del delitto di cui all'art. 642 c.p. per avere, in concorso tra loro, al fine di conseguire l'indennizzo o comunque un vantaggio, denunciato alla AXA Assicurazioni s.p.a. un falso sinistro apparentemente verificatosi in (Omissis) tra il veicolo condotto da T.C. e quello condotto da T.L., che, provenendo da tergo, l'aveva urtato nella parte posteriore, fatto commesso in Milano il 3 febbraio 2016 Il Tribunale di Milano fondava la propria decisione sul rilievo che il delitto di cui all'art. 642 c.p., a differenza della fattispecie di truffa, viene considerato caratterizzato da consumazione anticipata ed il relativo momento di consumazione va individuato all'atto e nel luogo di presentazione della denuncia di sinistro all'agente locale dell'impresa assicuratrice. 2. Ha resistito alla declinazione di competenza il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, il quale, con ordinanza resa il 7 dicembre 2022, rilevato che la sede legale della compagnia assicuratrice si trova a Milano e che in detto luogo si era perfezionato il reato, ha ritenuto di non essere competente e ha sollevato conflitto negativo, trasmettendo gli atti a questa Corte. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, convertito dalla L. n. 176 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento penale, promosso a carico dello stesso imputato in ordine al medesimo fatto di reato, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 c.p.p., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Milano. 2. Quanto alla regola di determinazione della competenza per territorio, va premesso che a carico delle imputate T. è stata elevata l'accusa di cui all'art. 642 c.p., comma 2, per avere richiesto il risarcimento del danno, -subito a causa di un sinistro stradale, che aveva visto coinvolti i loro autoveicoli-, in realtà non accaduto. 2.1 Ciò posto, il punto di effettivo contrasto tra i giudici, chiamati a pronunciarsi nei riguardi della vicenda penale contestata, investe l'individuazione del luogo di consumazione del delitto. Al riguardo il Tribunale di Milano, con rilievi contestati dal giudice rimettente, ha osservato che il delitto di frode assicurativa si consuma in un momento anticipato rispetto alla percezione del vantaggio patrimoniale perseguito ingiustamente dal soggetto agente, ovvero al momento di presentazione della denuncia del preteso sinistro. Ha quindi stimato sufficiente al riguardo la ricezione della denuncia all'agente-intermediario che opera in sede locale per conto dell'impresa assicuratrice, in quanto atto idoneo ad indurre in errore la parte lesa, il cui patrimonio è posto in pericolo sin dal primo atto prodromico alla liquidazione del danno, tanto più che la falsa denuncia deve ritenersi "conoscibile" anche nel momento in cui perviene ad un'agenzia incaricata. A tal fine ha richiamato un decreto della Procura Generale presso la Corte di cassazione del 2012, che, in una fattispecie concreta di pluralità di false denunce di sinistri corredate da falsi certificati medici, aveva ritenuto che fosse competente l'ufficio di Procura nel cui territorio erano state realizzate le falsificazioni ed inoltrate le denunce. Ha concluso che la competenza doveva essere individuata in base al criterio residuale dettato dall'art. 9 c.p.p., comma 2, ovvero nel luogo di residenza dell'imputato per garantire la ragionevole durata del processo, l'effettività del diritto di difesa e contenere i costi della celebrazione del processo stesso. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha, invece, ritenuto di dover assegnare valore dirimente al criterio di collegamento del luogo in cui ha la residenza o la sede legale la persona offesa, che aveva ricevuto la richiesta risarcitoria, perché la sua ricezione segna il momento consumativo del reato. 2.2 Osserva il Collegio che la soluzione prescelta dal Tribunale di Milano non è corretta sul piano giuridico e non può essere condivisa. 2.2.1 La definizione dell'ipotesi di reato incriminata dall'art. 642 c.p. quale fattispecie a consumazione anticipata, ossia perfezionata prima ancora del verificarsi del pregiudizio per la persona offesa e del conseguimento del vantaggio per l'autore della condotta, non autorizza ad individuare il momento ed il luogo di consumazione nella ricezione della denuncia di sinistro contenente anche la richiesta di indennizzo ad urla qualsiasi agenzia locale dell'impresa assicuratrice. In punto di diritto s'impone la considerazione dei principi interpretativi, dettati da questa Corte, la quale ha affermato che il reato di cui all'art. 642 c.p. si caratterizza per la consumazione anticipata e non richiede il conseguimento di un effettivo indebito vantaggio, ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere quello scopo (sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016, Virgilio e altri, rv. 268349; sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Pg in proc. Nucera, rv. 266235), obiettivo che può ritenersi raggiunto allorché la pretesa risarcitoria sia formulata e portata a conoscenza, non già di un qualunque agente, operante sul territorio ed incaricato di trasmettere la denuncia agli organi rappresentativi dell'impresa assicuratrice ed eventualmente di condurre accertamenti istruttori, ma privo del potere dispositivo del diritto, quanto del soggetto giuridico legittimato alla liquidazione del sinistro ed all'erogazione dell'indennizzo, che opera presso la propria sede legale. Operando il calzante raffronto con la fattispecie di tentata truffa mediante condotta fraudolenta consistita nella spedizione alla persona offesa di documentazione contraffatta, si è sostenuto che, nell'alternativa tra individuare quale luogo di consumazione quello di partenza della richiesta o quello di ricezione del plico da parte del soggetto passivo, è preferibile riferirsi a quest'ultimo criterio poiché, "nel caso di comunicazione a distanza, l'azione criminosa ha natura chiaramente ricettizia, nel senso che acquista rilievo penale solo quando la falsa dichiarazione perviene a conoscenza del raggirato perché solo in quel momento è astrattamente possibile l'induzione in errore" (sez. 2, sent. n. 39151 dell'11/10/2011, Carovilla, rv.251487). La diversa possibile opzione comporterebbe l'individuazione del foro in base a criteri non oggettivi e verrebbe rimessa alla discrezionalità dell'autore del reato, in funzione della scelta da costui effettuata dell'ufficio assicurativo periferico al quale inviare la richiesta o -secondo la tesi prospettata dal Tribunale di Milano - del luogo di spedizione della richiesta stessa. Tale principio è stato elaborato in riferimento alla fattispecie di tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, consumata mediante spedizione di un messaggio o documento (vedi altresì l'ordinanza sez. 1, n. 2548 del 28/11/1967, dep. 05/02/1968, Pater, rv. 106643), in ordine alla quale si è ritenuto che la competenza si fosse radicata nel luogo in cui il messaggio aveva raggiunto il destinatario ed avrebbe potuto indurlo in errore e provocare l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole, qualora avesse acceduto alla richiesta. 2.4 Va ribadita la constatazione della validità di tali principi anche se riferiti alla fattispecie prevista dall'art. 642 c.p., poiché la condotta criminosa si realizza parimenti mediante la richiesta risarcitoria, atto unilaterale recettizio, in grado di produrre l'effetto soltanto quando e laddove giunga a conoscenza del destinatario o questi l'abbia ricevuto nel suo domicilio o sede. Trattandosi poi di atto indirizzato a persona giuridica, l'impresa assicuratrice, viene in rilievo l'ubicazione territoriale della sua sede legale all'epoca dei fatti, luogo che risulta essere Milano, secondo quanto allegato e documentato da parte della stessa, costituitasi parte civile, poiché in tale città erano presenti quegli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all'oggetto della denuncia, quali, per esempio l'ufficio sinistri o il centro di liquidazione danni, in grado di procedere all'erogazione della prestazione richiesta. In tale senso si è già pronunciata questa Corte sino ai suoi più recenti arresti, sia in tema di truffa assicurativa (Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Nitri, Rv. 282350), che ai fini della soluzione dei conflitti di competenza in casi analoghi al presente, secondo una linea interpretativa che merita condivisione (Sez 1, n. 51360 del 26/10/2018, confl. comp. in proc Mariani, Rv. 275663; Sez. 1, n. 43881 del 09/09/2022, confl comp. in proc. Ferrante; Sez. 1, n. 2559 del 25/11/2021, dep. 2022, confl comp. in proc. Paoli; Sez. 1, n. 23062 del 25/06/2020, confl. comp. in proc. Bresci ed altro; Sez. 1, n. 41223 dell'11/06/2018, confl. comp. in proc. Vallate; sez. 1, n. 36459 del 9/04/2018, confl. comp. in proc. Restolfer ed altro; sez. 1, n. 22895 del 29/01/2018, confl. comp. in proc. Devaddis, queste ultime non massimateY. 2.5 Non giova, dunque, richiamare il decreto della Procura Generale presso questa Corte, che esprime una linea esegetica ormai superata. Ne', al fine di comporre il conflitto e stabilire il corretto criterio regolatore della competenza, possono assumere rilievo argomenti basati sulla ragionevole durata del processo o sulla necessità di garantire effettività del diritto di difesa, posto che la competenza si deve stabilire in relazione alle caratteristiche della fattispecie penale come contestata nell'imputazione, salvo che la stessa contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, confl., comp. in proc. Novarese, Rv. 264539; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, confl. comp. in proc. Guida, Rv. 246782). Va dunque stabilita la competenza del Tribunale di Milano. P.Q.M. decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2023. Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2023
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