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Reati contro il patrimonio

Truffa assicurativa: il reato non ha natura plurioffensiva

Truffa assicurativa: il reato non ha natura plurioffensiva

Cassazione penale sez. II, 01/07/2022, n.27372

Il reato di frode in assicurazione non ha natura plurioffensiva in quanto è volto a tutelare esclusivamente il patrimonio delle imprese assicuratrici dai comportamenti contrari alla buona fede contrattuale, sicché legittimata a proporre querela è solo la compagnia che gestisce o liquida il sinistro e non anche la persona danneggiata dal reato, che potrà agire eventualmente per il risarcimento del danno subito

Norme di riferimento

Art. 216 legge fallimentare -Bancarotta Fraudolenta

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli riformava quoad poenam la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto l' I. colpevole del delitto di cui all'art. 642 c.p., riducendo la pena inflitta ad anni uno di reclusione e confermando le statuizioni civili. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. D., il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 642 c.p., comma 2, e la mancanza di condizione di procedibilità. Secondo la difesa la sentenza impugnata confonde la persona offesa del reato con la parte danneggiata e non considera che in relazione alla fattispecie contestata l'assicurato per la responsabilità civile è parte danneggiata mentre unici soggetti titolari del diritto di querela sono le compagnie d'assicurazione. I giudici di merito hanno ritenuto l'idoneità dell'atto d'impulso rappresentato dalla querela sporta dall'assicurata r.c.a. in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui la p.o., cui spetta il diritto di querela, è il titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma incriminatrice, che con riguardo alla fattispecie ex art. 642 c.p. deve ravvisarsi nella genuinità dei rapporti assicurativi. Pertanto i soggettivi passivi del reato devono individuarsi nelle compagnie coinvolte nella richiesta di liquidazione del danno mentre il contraente r.c.a si configura quale danneggiato per l'esposizione al rischio di un aumento del premio assicurativo. Nella specie manca la condizione di procedibilità dell'azione, avendo sporto querela il solo assicurato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. Questa Corte, con indirizzo che merita continuità, ha di recente affermato che il reato di frode in assicurazione non ha natura plurioffensiva in quanto è volto a tutelare esclusivamente il patrimonio delle imprese assicuratrici dai comportamenti contrari alla buona fede contrattuale, sicché legittimata a proporre querela è solo la compagnia che gestisce o liquida il sinistro e non anche la persona danneggiata dal reato, che potrà agire eventualmente per il risarcimento del danno subito (Sez. 2, n. 20988 del 31/03/2021, Rv. 281289; nello stesso senso Sez. 2, n. 24075 del 27/04/2017, Rv. 270268). Siffatta conclusione muove dalla necessaria distinzione tra persona offesa dal reato, ovvero il soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito (Sez. 2, n. 55945 del 20/07/2018, Barbato, Rv. 274255), e persona danneggiata, che assume di aver subito un pregiudizio dal reato, posizioni che, sebbene spesso risultano cumulate in capo al medesimo soggetto, debbono essere tenute concettualmente distinte in quanto solo la prima legittima l'esercizio del diritto di querela, spettando al danneggiato esclusivamente la facoltà di esercizio dell'azione civile in sede penale. 1.1 La Corte di merito ha, dunque, disatteso l'eccezione difensiva con argomenti non condivisibili, sostenendo la legittimazione alla querela della proprietaria di uno dei veicoli asseritamente coinvolti nell'incidente falsamente denunziato, in quanto "esposta a potenziali danni al suo patrimonio...per le notorie conseguenze che sull'entità del premio assicurativo derivano dall'essere considerati responsabili di sinistri stradali". L'erronea attribuzione alla danneggiata della qualifica di soggetto passivo del reato e l'assenza di istanza punitiva delle compagnie assicuratrici impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'improcedibilità dell'azione per difetto di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. Così deciso in Roma, il 1 luglio 2022. Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2022
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