RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La Procura della Repubblica di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio di Il. Ba. e Lo. Ba. contestando ai predetti di aver commesso, in concorso con Or. Ma. e Io. Ca., il delitto meglio enucleato in epigrafe.
Nel corso dell'udienza preliminare il Giudice ha verificato la rituale integrazione del contradditorio; indi, completati gli incombenti prescritti, la società (…) Assicurazioni ha depositato atto di costituzione di parte civile chiedendo il risarcimento del danno patito a seguito della condotta delittuosa perpetrata dagli imputati.
Sentite le parti, il decidente si è pronunciato ammettendo la predetta persona offesa all'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale pendente.
Nel prosieguo della trattazione il difensore degli imputati Il. Ba. e Lo. Ba., ritualmente munito di procura speciale riversata in atti, ha avanzato istanza perché il processo fosse definito nelle forme del rito abbreviato in relazione ad entrambe i suddetti assistiti.
Il Giudice, valutati i presupposti prescritti dall'art. 438, comma primo, c.p.p., ha ammesso gli anzidetti imputali alla trattazione del procedimento secondo le forme del rito alternativo prescelto.
Si è, pertanto, dato corso alla discussione e le parti hanno rassegnato le loro conclusioni come esposte in rubrica.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo riservandosi il termine di giorni trenta per la stesura delle motivazioni.
Appare doveroso nella vicenda in esame pervenire alla definizione del giudizio mediante una declaratoria di improcedibilità dell'azione, dal momento che la persona offesa ha sporto tardivamente querela, ad oltre cinque mesi dalla data di commissione del fatto.
Deve, innanzitutto, considerarsi che il fatto delittuoso risulta commesso il (omissis), giorno nel corso del quale era pervenuta istanza di pagamento dell'indennizzo assicurativo da parte di Il. Ba., Lo. Ba., Io. Ca. e Or. Ma. in relazione ad un sinistro stradale asseritamente avvenuto il (omissis).
A seguito della richiesta, l'ufficio antifrodi della società (…) Assicurazioni aveva provveduto a richiedere agli interessati di integrare la documentazione già fornita e qualche giorno dopo aveva conferito incarico al perito automobilistico Ma. Fi. perché accertasse lo stato in cui si trovavano i veicoli asseritamente coinvolti nell'incidente.
Dopo aver proceduto all'ispezione delle vetture ovvero all'esame del materiale fotografico inerente le stesse, a seconda dei casi, il tecnico si era pronunciato per l'assoluta incompatibilità delle deformazioni rinvenute sulla carrozzeria con la dinamica del sinistro dichiarato dai soggetti variamente coinvolti.
Nei medesimi giorni la compagnia assicuratrice aveva acquisito anche le informazioni contenute nella scatola nera installata in uno dei suddetti veicoli, appurando che tale mezzo non aveva mai percorso via (omissis) il giorno e l'ora in cui si doveva essere verificato l'incedente, malgrado si trattasse del teatro degli eventi dichiarato nei moduli di constatazione amichevole e nell'istanza di indennizzo inoltrata.
Sulla scorta delle informazioni così apprese, la società (…) Assicurazioni aveva pertanto rigettato le richieste di risarcimento, in quanto si era appurata l'incompatibilità dei danni lamentati con la dinamica dell'evento declinata dalle parti. Ciò era avvenuto in data (omissis), quando l'impresa di assicurazione aveva già maturato il convincimento che il sinistro non si fosse mai verificato ovvero che i danni lamentati non corrispondessero alla dinamica dei fatti dichiarata (il che è equivalente per l'integrazione della condotta delittuosa in questa sede contestata).
Solo l'attività di valutazione delle condizioni di salute degli istanti si era prolungata per un tempo ulteriore, non essendo riuscito il medico delegato a portare a termine l'esame delle persone asseritamente danneggiate nel mese di luglio. In questo caso, l'attività peritale compiuta veniva a perfezionarsi nel mese di (omissis) senza evidenziare elementi utili di sorta.
Il (omissis) Lo. Ba., Io. Ca. e Or. Ma. avevano citato la compagnia assicuratrice a comparire innanzi al Giudice di Pace chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno. La (…) Assicurazioni a questo punto aveva ritenuto di doversi tutelare conferendo un nuovo incarico investigativo, che conduceva ad avvalorare le conclusioni già fatte proprie dalla società nell'occasione precedente. Un solo elemento innovativo era stato portato a conoscenza della società e consisteva nel fatto che i soggetti interessati al risarcimento non avevano serbato un puntuale ricordo delle persone effettivamente presenti nell'abitacolo al momento dell'incidente e circa la posizione assunta da ciascun passeggero all'interno del mezzo, particolare non certo decisivo in considerazione del tempo inesorabilmente trascorso dal momento di presunta verificazione dell'evento.
Ciò premesso in punto di fatto, deve rammentarsi che secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità "il reato previsto dall'art. 642 c.p. è un delitto a consumazione anticipata c, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio - che non si identifica necessariamente nell'indennizzo ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione - ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo" (Cass. 8105/2016). Il delitto in parola "si configura quale norma penale mista del tutto peculiare, giacché accorpa in sé sia la qualifica di disposizione a più norme (nel rapporto tra le condotte previste nei commi 1 e 2) sia quella di norma a più fattispecie (in riferimento alle condotte previste all'interno di ciascun comma)" (Cass. 1856/2014). Nel caso in parola la condotta censurata concerne l'ipotesi specifica relativa alla presentazione di una denuncia avente per oggetto un sinistro mai avvenuto ovvero avvenuto con modalità diverse da quelle dichiarate, sicché deve ritenersi che la fattispecie si sia perfezionata allorquando la pretesa è stata comunicata a controparte, divenendo solo in tale modo l'azione idonea allo scopo (ossia a favorire il conseguimento di un indennizzo ingiustificato).
Ciò constatato, deve osservarsi che il termine per proporre querela incomincia a decorrere ai sensi dell'art. 124 c.p. dal giorno in cui interviene la conoscenza del fatto che costituisce il reato, ovverossia dal momento in cui il titolare del relativo diritto si sia reso conto di tutte le connotazioni oggettive e soggettive necessarie per l'integrazione dell'illecito. La decorrenza del termine va ancorata al momento in cui si è verificata la conoscenza certa del fatto e dei suoi requisiti costitutivi in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione per proporre istanza di punizione, non essendo sufficiente il mero stato soggettivo di dubbio o sospetto circa il verificarsi di un fatto-reato. Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi (Cass. 7333/2008; Cass. 24380/2015; Cass. 3719/2015, Cass. 7988/2018).
Alla luce della ricostruzione fattuale esposta può, dunque, ritenersi accertato - pur accedendo ad una valutazione ispirata ai principi del favor quaerelae - che la cognizione del fatto delittuoso sia maturata sotto ogni aspetto nel mese di (omissis), allorquando la compagnia assicuratrice aveva accertato, tramite perito, che uno dei veicoli non si trovava esattamente sul luogo del delitto al momento di verificazione del fatto e aveva al contempo constatato che i danni lamentati non avevano attinenza alcuna con le deformazioni subite dalle vetture, non essendo tra l'altro minimamente compatibili con la dinamica dell'evento, emergenze che rendevano evidenti i termini di verificazione del delitto sotto ogni aspetto e che inducevano l'odierna parte civile a rigettare la richiesta risarcitoria pronunciandosi sul merito della stessa (e non semplicemente in merito ad un difetto procedurale ovvero alla necessità di approfondire i profili inerenti la quantificazione del danno occorso). A ciò si aggiunga che nei mesi successivi non è pervenuta a conoscenza dell'organo amministrativo alcuna informazione di maggiore pregio atta a mutare il convincimento già maturato in ordine allo svolgimento dei fatti, non potendo di certo riconoscersi alcun apporto valutativo e cognitivo alle perizie mediche svolte a mesi di distanza dai fatti, quando si erano esaurite le conseguenze pregiudizievoli eventualmente occorse, ovvero alle dichiarazioni orali rilasciate dalle parti coinvolte, che non hanno saputo riferire correttamente la posizione di ciascun passeggero confondendosi anche in merito alla presenza di uno di questi nell'abitacolo, potendo trattarsi di un semplice affievolimento del ricordo di certo poco significativo ai fini della prova del delitto. In altre parole. È chiaro che nella vicenda in esame l'apparato amministrativo di (…) Assicurazioni ha raggiunto il convincimento di trovarsi in presenza di una truffa nel mese di (omissis), come chiaramente esposto nella nota inoltrata agli odierni imputati risalente al (omissis), mentre successivamente non sono intervenuti fattori che potessero indurre gli organi apicali a maturare determinazioni di difforme contenuto.
Né si può ritenere che il tra la nota (omissis) redatta in nome e per conto della compagnia di assicurazioni e la data di presentazione della querela, risalente al (omissis), sia intercorso uno iato temporale in qualche modo giustificato perché il consiglio di amministrazione della società venisse correttamente edotto della vicenda, non avendo la parte civile neppure allegato in astratto una tale circostanza (l'avvenuta devoluzione della pratica al consiglio di amministrazione in un momento successivo), malgrado il contraddittorio sul punto assicurato nel corso del giudizio in esito alle conclusioni espressamente avanzate dalla difesa. Non vi è ragione, pertanto, di ritenere che gli esiti peritali svolti nel mese di (omissis) siano stati celati all'organo amministrativo, né che l'organo apicale abbia acquisito contezza delle emergenze così raccolte in una data successiva per specifiche ragioni inerenti le procedure aziendali praticate in simili casi, non avendo mai asserito la parte civile che si siano verificati disguidi o ritardi nella comunicazione all'organo gestorio delle informazioni acquisite e che questi sia rimasto all'oscuro delle determinazioni assunte nel mese di luglio, non potendo tradursi il favor quaerelae per le società e gli enti collettivi in un potere illimitato di differire la presentazione dell'atto a proprio piacimento senza necessità neppure di dimostrare eventuali ritardi nella diffusione delle informazioni in seno agli apparati amministrativi interni. Deve, infatti, rammentarsi che "la decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di tali verifiche, non potendo farsi discendere dall'inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato" (Cass. 7988/2018).
In carenza di deduzioni contrarie sul punto, deve pervenirsi al convincimento che la nota redatta il (omissis) sia espressione della volontà dell'organo amministrativo di rigettare nel merito l'istanza di indennizzo, avendo l'impresa a quel punto già maturato il pieno convincimento dei presupposti - soggettivi ed oggettivi - dell'illecito penale commesso dalle controparti.
Di converso, non può procedersi ad una declaratoria di proscioglimento nel merito, perché gli elementi di fatto già addotti depongono chiaramente nel senso dell'accusa, come si è avuto modo di spiegare.
Per le anzidette ragioni deve ritenersi che l'azione penale non sia procedibile difettando di una valida ed efficace querela sporta nei termini prescritti.
De hoc sufficit per la raggiunta conclusione.
Considerata infine il carico di lavoro di questo Giudice, si è imposta la fissazione di un termine di giorni trenta per il deposito della motivazione della sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 438 e segg., 529 c.p.p.,
dichiara
non doversi procedere nei confronti di Ba. Il. e Ba. Lo. in relazione al reato loro ascritto, perché il fatto non è perseguibile per difetto di querela tempestivamente proposta.
Indica in giorni trenta il termine per il deposito delle motivazioni.
Così deciso in Torino, in data 22 marzo 2022
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2022