CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. di Aversa, giudicava:
C.V. imputato del reato di cui all'art. 642 c.p. perchè, al fine di conseguire l'indennizzo relativo all'assicurazione contro il furto, stipulata con la Alleanza Assicurazioni spa, occultava il suo veicolo omettendo di comunicare alla predetta compagnia l'avvenuto ritrovamento, pur avendo conseguito l'indennizzo per il furto, pari ad Euro 17.000; in (OMISSIS);
al termine del giudizio ordinario il Tribunale condannava il C. alla pena indicata in sentenza.
Avvero tale decisione l'imputato proponeva impugnazione ma la Corte di appello di Napoli con sentenza del 18.05.09 respingeva i motivi proposti e confermava la sentenza di primo grado;
Ricorre per cassazione il C., deducendo: MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e).
- Il ricorrente censura la decisione impugnata per non avere ritenuto l'insussistenza del reato contestato atteso che egli si era limitato ad una condotta silenziosa, omettendo di segnalare alla compagnia di assicurazione l'avvenuto ritrovamento del veicolo;
- il mero sfruttamento dell'errore altrui non integra alcun estremo di reato;
- non vi era stato occultamento del veicolo posto che lo stesso era stato poi assicurato dallo stesso C. presso altra compagnia di assicurazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La motivazione della sentenza impugnata risulta ineccepibile perchè ha ben evidenziato gli estremi del reato commesso dal ricorrente laddove ha opportunamente sottolineato che "il veicolo era stato ritrovato ancor prima dell'accredito del risarcimento" sicchè lo stesso non era più dovuto.
Si tratta di un passaggio assai significativo della sentenza perchè coglie l'essenza dello "occultamento" compiuto dall'imputato e consumato nei quattro giorni intercorrenti tra il ritrovamento della vettura e la percezione del risarcimento.
L'ipotesi delittuosa di cui all'art. 642 c.p. si connota - sotto il profilo soggettivo - per il contenuto specifico del fine dell'ingiusto profitto, diretto a "conseguire" l'indennizzo da un'assicurazione e - sotto il profilo oggettivo - per il contenuto, anch'esso specifico, dell'azione del soggetto attivo del reato:
distruzione, dispersione, deterioramento od "occultamento" di cose proprie, Cassazione penale, sez. 1^, 03 dicembre 1987.
In piena adesione a tali principi la sentenza impugnata ha sottolineato che l'imputato ha operato l'occultamento per conseguire l'indennizzo perchè, pur avendo ritrovato il veicolo, ha operato il raggiro omissivo del silenzio nei confronti della società assicurativa, occultando di fatto il bene assicurato, onde trarre in errore la compagnia di assicurazione.
L'occultamento sanzionato dalla norma non si concreta necessariamente in un'attività commissiva potendo essere integrato, come nella specie, in una condotta meramente omissiva e consistente nella mancata comunicazione alla società assicuratrice dell'esistenza o del ritrovamento del bene.
Non va dimenticato che l'art. 642 costituisce un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 c.p., atteso che nel primo sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore Cassazione penale, sez. 6^, 13 novembre 2003, n. 2506 sicchè è conforme al diritto il richiamo operato dalla sentenza impugnata al comportamento omissivo osservato dall'imputato nei quattro giorni successivi al ritrovamento dell'autovettura e precedenti al risarcimento, essendo stata strumentale tale condotta all'induzione in errore della società, essendo noto che l'artificio rilevante ai fini della truffa può essere anche di natura omissiva.
Questa sezione ha già espresso il principio per il quale:" Nel delitto di truffa, il danno della vittima può realizzarsi non soltanto per effetto di una condotta commissiva, bensì anche per effetto di un suo comportamento omissivo, nel senso che essa, indotta in errore, ometta di compiere quelle attività intese a fare acquisire al proprio patrimonio una concreta utilità economica, alla quale ha diritto e che rimane invece acquisita al patrimonio altrui.
Cassazione penale sez. 2^ 02 ottobre 2008 n. 2808.
La sentenza impugnata annota che il C. si era espressamente impegnato "a dare immediato avviso alla compagnia assicuratrice dell'eventuale ritrovamento del veicolo" e, del tutto correttamente, individua la condotta illecita nel silenzio artificiosamente ed illegittimamente osservato dall'imputato.
Consegue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 18 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010