RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 18/11/2019, la Corte di appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di Milano del 22/6/2017 nella parte in cui aveva dichiarato R.M. colpevole del reato previsto dall'art. 642 c.p., comma 1; esclusa la recidiva, la Corte rideterminava la pena in un anno e tre mesi di reclusione.
2. Ha proposto ricorso R.M., a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.
La perizia grafica disposta dal Tribunale e l'esistenza del timbro dell'ufficiale giudiziario attestante l'avvenuta notifica dell'atto di citazione alla compagnia assicuratrice sono risultanze inidonee a contrastare le argomentazioni difensive, in primis quella inerente alla rinuncia al risarcimento del danno decisa autonomamente dall'imputato, che non sapeva di essere in quel momento già indagato e neppure consultò il nuovo legale, il quale - secondo i giudici di merito - sarebbe stato nominato proprio per ottenere il risarcimento.
La sentenza impugnata ha ignorato un promemoria del ricorrente, su quanto egli avrebbe dovuto sostenere in caso di ulteriori indagini, e non ha considerato che il terzo avvocato, in ipotesi nominato al medesimo scopo, non aveva mai conosciuto lo stesso R..
2.2. Violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta tempestività della querela.
La compagnia assicuratrice, quando ricevette la richiesta di risarcimento (il 15/2/2013), aveva tutti gli elementi per proporre querela (poi presentata solo il 13/1/2014), considerato che un mese prima aveva depositato atto di querela per un identico sinistro mai avvenuto.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o manifestamente infondati.
4.1. Con la prima doglianza, reiterativa di quella proposta in appello, disattesa dalla Corte territoriale con adeguata motivazione, la difesa ha proposto una lettura, invero confusa, delle risultanze probatorie, alternativa a quella dei giudici di merito, in contrasto con il diritto vivente, secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione "la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova" (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 25119 del 13/05/2021, Quattrone, non mass.).
Pacifico essendo che il sinistro stradale denunciato non si verificò mai, risulta dirimente il fatto che il ricorrente citò a giudizio la compagnia assicuratrice, rilasciando il mandato all'avv. Di Fiore, a margine dell'atto di citazione, circostanza negata dall'imputato ma dimostrata - nella comune ricostruzione e logica valutazione dei giudici di merito - non solo dalla dichiarazione dello stesso legale ma disposta in primo grado.
Ogni altra considerazione risulta ultronea, previsto dall'art. 642 c.p. è "a consumazione anticipata, non richiede il conseguimento effettivo dell'indennizzo. L'indennizzo ed il "vantaggio" indicati dalla norma sono elementi che connotano l'elemento soggettivo della fattispecie, che richiede il dolo specifico". Pertanto, "l'indennizzo dell'assicurazione non deve essere effettivamente conseguito dall'agente, essendo sufficiente per l'inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 642 c.p. che questi ponga in essere una delle azioni descritte dalla norma al fine specifico di ottenere un "vantaggio" - non necessariamente coincidente con l'indennizzo che discenda direttamente dal contratto di assicurazione" (così Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Nucera, Rv. 266235; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 2, n. 4783 del 20/01/2021, Velluso nonché Sez. 2, n. 33602 del 05/10/2020, La Rosa, non massimate).
Infatti, il periodo finale dell'art. 642 c.p., comma 2, prevede una circostanza aggravante nel caso in cui "il colpevole consegue l'intento" (di ottenere "per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione").
4.2. E' privo di ogni fondamento anche il secondo motivo.
Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, cosicché deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa, sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto: la decadenza ex art. 124 c.p., infatti, deve essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269726; Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, Saba, Rv. 266954; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165; Sez. 5, n. 17104 del 22/12/2014, Slimani, Rv. 263620; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018).
Nel contempo, l'onere della prova della intempestività della istanza punitiva è a carico del querelato che la deduce, come ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170).
Nel caso di specie, con logica argomentazione, il giudice di appello ha evidenziato che, anche alla luce di una precedente denuncia ritenuta falsa, relativa ad altro sinistro, la compagnia assicuratrice diede un nuovo incarico ad una società investigativa per lo svolgimento di ulteriori indagini, che furono concluse solo il 27 novembre 2013, data alla quale occorre fare riferimento - in base ai principi ora enunciati - per valutare la tempestività della istanza punitiva.
La querela fu presentata il 14 gennaio 2014 e quindi entro il termine di tre mesi, previsto dall'art. 124 c.p., comma 1, come correttamente osservato nella sentenza impugnata.
5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro duemila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021