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Truffa assicurativa: oggetto del reato deve essere una cosa di proprietà dell'imputato

Truffa assicurativa

Cassazione penale sez. II, 21/01/2016, n.8105

Il reato previsto dall'art. 642 cod. pen. è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio - che non si identifica necessariamente nell'indennizzo ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione - ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo. (Fattispecie relativa ad una falsa denuncia di furto di un mezzo detenuto in leasing, in cui il vantaggio è stato ritenuto configurabile in considerazione della finalità di appropriazione dello stesso senza la corresponsione delle rate del leasing, il cui onere veniva, pertanto, trasferito alla società assicuratrice).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste dichiarava il non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. nei confronti del N.D.. Il N. accusato di avere presentato false denunce di furto in relazione ad un autocarro detenuto in leasing. Il giudice per le indagini preliminari evidenziava che la denuncia di furto non era finalizzata ad ottenere l'indennizzo dell'assicurazione, che spettava alla società che aveva concesso il bene il leasing e non all'utilizzatore dello stesso, sicchè riteneva non integrati gli elementi per configurare il reato di cui all'art. 642 cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale di Trieste che deduceva: 2.1. violazione di legge. Si riteneva che la condotta contestata era inquadrabile nella fattispecie descritta dall'art. 642 cod. pen. in quanto l'imputato con la falsa denuncia di furto aveva trasferito sull'assicurazione l'onere del pagamento delle future rate di leasing, così ottenendo un vantaggio personale, distinto dalla ricezione dell'indennizzo (spettante alla società che aveva concesso il bene in leasing). 3. Ricorreva per cassazione anche la compagnia Allianz s.p.a parte civile che deduceva: 3.1.vizio di motivazione: la motivazione circa la mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata sarebbe contraddittoria, in quanto emergeva che la condotta era finalizzata ad assicurarsi l'appropriazione del bene concesso in leasing attraverso il trasferimento degli oneri del contratto di locazione alla compagnia assicuratrice; 3.2. violazione dell'art. 425 cod. proc. pen. in quanto le valutazioni del Gip esulerebbero dal perimetro della cognizione riservata al giudice per le indagini preliminari quando effettua il vaglio di procedibilità all'esito dell'udienza preliminare. 3.3. violazione dell'art. 642; 3.3.1. si deduceva che la sentenza impugnata valorizzava il fatto che l'indennizzo non sarebbe stato versato all'imputato, ma non avrebbe considerato che l'art. 642 cod. pen è un reato a consumazione anticipata ed il pagamento dell'indennizzo si configura non come elemento costitutivo, ma circostanziale. Il conseguimento del profitto ingiusto è estraneo alla fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen. che si consuma con la commissione delle condotte tipiche indipendentemente dall'effettivo conseguimento del vantaggio cui tali condotte sono finalizzate. Nel caso di specie sarebbe emerso che la finalità della falsa denuncia era quella di consentire all'imputato di appropriarsi del mezzo, senza pagare le rate di leasing, trasferendo l'onere relativo alla compagnia assicuratrice. 3.3.2. La sentenza impugnata trascurerebbe il fatto che la condotta penalmente rilevante poteva anche essere diretta ad ottenere un vantaggio non per l'imputato, ma per altri; nel caso di specie per quanto emergesse con chiarezza che l'interesse del N. era di appropriarsi del bene senza pagare più le rate, non poteva negarsi l'esistenza di un vantaggio della società di leasing, nella misura in cui questa avesse ricevuto l'indennizzo. 3.3.3. La sentenza inoltre non valuterebbe che l'art. 642 cod. pen. non richiede richiede solo che la condotta risulti finalizzata ad ottenere un "vantaggio" ingiusto; inoltre non sarebbe stato considerato che, in caso di perdita del bene locato, l'indennizzo avrebbe potuto essere riconosciuto all'imputato in proporzione a quanto già pagato. 3.3.4. Omessa valutazione della sussistenza degli elementi per configurare la fattispecie decritta nell'art. 642 cod. pen., comma 2. 3.4. Violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto come truffa della quale emergevano tutti gli elementi costitutivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il giudice per le indagini preliminari con la sentenza impugnata ha fondato la decisione di non luogo a procedere sul fatto che la condotta contestata "non avrebbe mai raggiunto l'obiettivo di ottenere il vantaggio dell'indennizzo" in quanto "la falsa denuncia era finalizzata ad ottenere un vantaggio distinto e diverso consistito nel non dover più restituire il bene alla società di leasing" (penultimo foglio della sentenza impugnata). 1.2. Il giudice di merito non considera, tuttavia, che il reato contestato, a consumazione anticipata, non richiede il conseguimento effettivo dell'indennizzo. L'indennizzo ed il "vantaggio" indicati dalla norma sono elementi che connotano l'elemento soggettivo della fattispecie, che richiede il dolo specifico, in quanto è necessario che la volontà dell'agente sia diretta a "conseguire per sè o per altri l'indennizzo di un'assicurazione o, comunque un vantaggio derivante da un contratto dì assicurazione". Dunque: l'indennizzo dell'assicurazione non deve essere effettivamente conseguito dall'agente, essendo sufficiente per l'inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen. che questi ponga in essere una delle azioni descritte dalla norma al fine specifico di ottenere un "vantaggio" - non necessariamente coincidente con l'indennizzo - che discenda direttamente dal contratto di assicurazione. Dunque non rileva che il N. non fosse il soggetto legittimato a ricevere l'indennizzo, in quanto la sua condotta era finalizzata ad ottenere un vantaggio "altro", ovvero (come correttamente riconosciuto dalla sentenza impugnata) l'impossessamento del bene senza la corresponsione degli oneri derivanti dal contratto di locazione finanziaria. Tale vantaggio è sicuramente "derivante dal contratto" in quanto il raggiungimento dell'obiettivo dell'impossessamento senza oneri sarebbe stato possibile solo attraverso la presentazione della falsa denuncia di furto, volta ad ingannare la compagnia assicuratrice ed a spostare, a possesso invariato, gli oneri economici della locazione dall'imputato, utilizzatore del bene, alla compagnia assicuratrice. 1.3. Deve dunque essere affermato che il reato previsto dall'art. 642 cod. pen. è a consumazione anticipata, sicchè non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio, ma solo che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo. Tale vantaggio non deve, peraltro, essere identificato esclusivamente nella percezione dell'indennizzo, essendo sufficiente, come si ricava dalla lettera della norma, che la condotta sia diretta a lucrare qualsiasi beneficio discendente dal contratto di assicurazione. Sicchè, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non ha nessun rilievo il fatto che il N. non fosse legittimato ad ottenere l'indennizzo (spettante alla società che aveva concesso il bene in locazione) considerato che, come riconosciuto dal giudice di merito, la sua condotta fraudolenta risultava diretta ad ottenere un vantaggio conseguente dal contratto di assicurazione, ovvero l'impossessamento del bene locato senza oneri economici. 1.4. Sotto il profilo oggettivo la condotta ascritta al N., ovvero la presentazione di una falsa denuncia di furto, rientra pacificamente nell'area semantica del "sinistro", elemento costitutivo della fattispecie astratta secondo quanto indicato dall'art. 642 cod. pen., comma 2. Sul punto, il collegio ribadisce la giurisprudenza secondo cui ai fini della configurabilità del reato di frode in assicurazione, la nozione di "sinistro", prevista dall'art. 642 cod. pen., comma 2 si riferisce non solo all'ipotesi dell'incidente stradale ma a qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo, che fa sorgere in capo a questi il diritto di rivalsa o al risarcimento (Cass. sez. 2, n. 21816 del 26/02/2014, Rv. 259575; Cass. sez. 2, n.1856 del 17/12/2013, dep. 2014, Rv. 258012). 1.5. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trieste. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2016. Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2016
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