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Reati contro il patrimonio

Truffa assicurativa: la riqualificazione in truffa semplice non viola il principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza

Truffa assicurativa: la riqualificazione in truffa semplice non viola il principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza

Cassazione penale sez. II, 18/12/2020, n.11144

In tema di frode alle compagnie assicuratrici, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148, d.lg. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 c.p. e decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dall'obbligatoria comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro.

Norme di riferimento

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. La Ergo Assicurazioni SPA, in persona del legale rappresentante p.t., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che che 14/2/2019, riformando la pronuncia del tribunale cittadino che aveva dichiarato C.G. colpevole del reato di cui all'art. 642 c.p., ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela proposta il 4/2/2013. La Corte territoriale ha ritenuto, infatti, che avendo la Compagnia respinto la richiesta di risarcimento il 5/12/2012, fosse ormai spirato il termine di trenta giorni individuato nella disciplina dell'art. 148 del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), in deroga alla disciplina di cui all'art. 124 c.p.. 2. Con unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione degli art. 124 c.p. e art. 148 cod. ass. in quanto quest'ultimo prevederebbe l'onere della compagnia di comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive, anche senza formulare l'offerta, quando entro il termine di cui al terzo periodo dello stesso articolo (quindi trenta giorni dalla comunicazione di voler approfondire) ritenga di proporre querela nelle ipotesi in cui è prevista, informando l'assicurato delle determinazioni conclusive: in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela di cui all'art. 124 c.p., decorre dallo spirare di quello di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica le sue determinazioni conclusive. A dire del ricorrente, inoltre, avendo il C. formulato domanda di risarcimento cd. diretto rivolgendosi direttamente alla Ergo Assicurazioni, la compagnia con la quale aveva stipulato la polizza per la responsabilità civile, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina non già dell'art. 149 cod. ass., che nemmeno richiama la previsione di cui all'art. 148 cit. del quale si è contestata l'interpretazione seguita dalla sentenza impugnata. 3. Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8. 4. Con requisitoria scritta del 30/11/2020 il pubblico ministero, nella persona del P.G. MANUALI Valentina, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. Il difensore della parte civile, avv. M. con memoria scritta ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 6. Il difensore del C., avv. G., con memoria scritta si è associato alla richiesta del Procuratore Generale, sollecitando anche una verifica della prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 7. Il ricorso è fondato, non potendosi condividere la valutazione della Corte territoriale secondo cui, avendo la Ergo Assicurazioni SPA respinto la richiesta di risarcimento in data 5/12/2012, per il disposto dell'art. 148 cod. ass. la querela presentata il 4/2/2013 dovrebbe essere considerata tardiva. Anche a voler ritenere che effettivamente in data 5/12/2012 sia stata respinta la richiesta di risarcimento, come ritenuto in sentenza (circostanza contestata dalla ricorrente, che assume che l'atto in data 5/12/2012 non sarebbe un rigetto della richiesta di risarcimento, bensì un mero modulo ad uso interno della compagnia), comunque la querela presentata il 4/2/2013 non potrebbe essere considerata tardiva, perchè proposta, invece, entro il termine di tre mesi previsto dall'art. 124 c.p. e decorrente dalla piena conoscenza del reato. 8. Non ignora questo collegio un'isolata pronuncia di questa Corte di cassazione che, in tema di frode alle compagnie assicuratrici, nel riconoscere, con riferimento al caso allora in esame, che il termine per la proposizione della querela era quello ordinario previsto dall'art. 124 c.p., decorrente dalla piena conoscenza dell'illecito, sembra limitare tale disciplina al caso in cui non sia stata attivata la procedura amministrativa di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 148 (Sez. 2, n. 36942 del 27/04/2018, Rv. 273517), mentre qualora sia stata attivata la procedura risarcitoria vi sarebbe una contrazione del termine in parola. Deve, però, riconoscersi che nè la lettera nè la ratio della disciplina prevista dall'art. 148 cod. ass. consentono di ritenere che, con riferimento alla proposizione della querela, sia stata introdotta una disciplina derogatoria a quella di cui all'art. 124 c.p.: l'art. 148 cit., infatti, prevede la possibilità per la società assicuratrice di non formulate l'offerta di risarcimento all'istante nei termini di cui ai commi 1 e 2 della norma, qualora - nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione di effettuare approfondimenti - la società decida di proporre querela, ricorrendone i presupposti, ed informandone l'assicurato. La stessa norma, però, prevede espressamente che "in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'art. 124 c.p., comma 1, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive". Si tratta di disciplina che non è in alcun modo finalizzata ad ostacolare la proposizione della querela giacchè, al contrario, anche la lettera della norma evidenzia in modo incontrovertibile che anche per la compagnia di assicurazione il termine per la proposizione della querela resta quello di cui all"art. 124 c.p., con la sola precisazione che, qualora ravvisi la necessità di effettuare ulteriori accertamenti in ordine al sinistro, grava sulla compagnia l'onere di comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive, anche senza formulare l'offerta, quando entro il termine di cui al terzo periodo dello stesso articolo (quindi trenta giorni dalla comunicazione di voler approfondire) ritenga di proporre querela nelle ipotesi in cui è prevista: in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e "il termine per la presentazione della querela di cui all'art. 124 c.p. decorre dallo spirare di quello di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti". Lungi dal contrarre il termine per proporre querela, pertanto, la disciplina introdotta dal codice delle assicurazioni private richiama, invece, proprio la disposizione generale dell'art. 124 c.p., che prevede il termine di tre mesi, ed indica la decorrenza di questo dallo spirare di quello di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti, ricollegando a tal momento una sorta di presunzione di conoscenza dell'illecito. Con riferimento al caso in esame, pertanto, anche a voler ritenere, in conformità alla sentenza impugnata, che il 5/12/2012 sia stata respinta la richiesta di risarcimento (e ciò in contrasto con la prospettazione del ricorrente), comunque il termine di tre mesi di cui all'art. 124 c.p. alla data del 4/2/2013 non era certo trascorso. 9. La sentenza impugnata dalla parte civile, pertanto, va annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Non può essere accolta, infatti, la richiesta della difesa del C. di valutare l'eventuale prescrizione del reato intervenuta nelle more del giudizio di appello, in quanto questa Corte di cassazione ha già avuto modo di rilevare che la proposizione del ricorso della parte civile non è idonea ad instaurare un valido rapporto processuale anche per gli aspetti penali del giudizio, sicchè, ove nelle more del procedimento sia sopravvenuta la prescrizione del reato non può dichiararsi l'estinzione del reato (Sez. 3, n. 12025 del 21/01/2020, Rv. 279229). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2020. Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021
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