RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza predibattimentale emessa all'udienza del 14/10/2020, il Tribunale di Firenze ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di N.S. e P.D. in ordine al reato di cui all'art. 642 c.p., comma 2, e art. 48 c.p., loro ascritto in concorso al capo 3) della rubrica, per mancanza di querela (mentre il procedimento a carico degli imputati, per gli ulteriori reati di tentata estorsione e sostituzione di persona, di cui ai capi 1) e 2), é stato separato e rinviato ad altra udienza di trattazione).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, deducendo:
2.1. Violazione dell'art. 129 c.p.p., in quanto il Tribunale, nell'emettere sentenza di proscioglimento per mancanza della condizione di procedibilità, ha considerato irrilevante la querela sporta da C.L., la quale, secondo il Giudice di Firenze, sarebbe persona offesa - e quindi legittimata a proporre querela - solo con riferimento agli altri due reati di cui ai capi sub a) e b) del capo di imputazione.
2.2. Erronea applicazione dell'art. 642 c.p.; si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto legittimate a proporre querela le sole compagnie assicuratrici (sia quella che aveva gestito il sinistro, sia quella debitrice), senza rilevare la natura plurioffensiva del reato di cui all'art. 642 c.p. Di conseguenza, il Tribunale di Firenze ha erroneamente ritenuto che la C., ovvero l'assicurato controparte cui era stata attribuita la responsabilità per l'incidente, non fosse legittimata a proporre querela. Tale soggetto, in realtà, doveva essere ritenuto persona offesa, nel momento in cui si era trovato a subire le conseguenze giuridiche ed economiche di tale falsa attribuzione. La mancanza di precedenti sul punto, ad avviso del ricorrente, é dovuta al fatto che di solito le frodi assicurative vedono le apparenti controparti operare di comune accordo; si osserva ancora che, diversamente opinando, si legittimerebbe alla proposizione della querela il solo soggetto che subisce un danno economico (la compagnia assicuratrice), e non anche chi subisce anche un danno giuridico e morale correlato alla falsa attribuzione della responsabilità per il sinistro.
3. Con requisitoria del 18/02/2021, il Procuratore Generale ha sollecitato il rigetto del ricorso, osservando che la titolarità dell'interesse giuridicamente protetto dalla norma incriminatrice andava attribuito alle compagnie assicuratrici, che non avevano sporto querela.
4. Con memoria del 04/03/2021, il difensore della N. ha concluso in senso conforme al P.G., osservando che oggetto di tutela del reato di cui all'art. 642 c.p., é il patrimonio degli enti assicurativi, così come confermato dalla sua natura di reato proprio, il cui soggetto attivo é l'assicurato. A sostegno dell'assunto, il difensore ha richiamato un precedente giurisprudenziale che aveva escluso la legittimazione del soggetto diverso dalla compagnia assicuratrice, al quale doveva attribuirsi la qualifica di danneggiato, e non di persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi di ricorso appaiono manifestamente infondati in ragione degli argomenti di seguito esposti.
1.1. Preliminarmente occorre distinguere tra individuo civilmente danneggiato e persona offesa (soggetto passivo), che rappresenta l'unico soggetto legittimato a proporre querela ex art. 120 c.p..
E' pacifica, infatti, la differenza che separa la nozione di questi due soggetti: il soggetto passivo si collega all'oggetto giuridico del reato, da intendersi come interesse protetto dalla norma penale e leso dalla condotta criminosa; di contro, il soggetto civilmente danneggiato é colui al quale la fattispecie delittuosa ha cagionato un danno (patrimoniale e/o non patrimoniale) e al quale spetta il relativo risarcimento.
Le suddette posizioni giuridiche, nonostante siano spesso riferibili al medesimo soggetto, non devono essere sovrapposte né confuse, in quanto rispettivamente legittimano la proposizione della querela e l'esercizio dell'azione civile in sede penale, con la precisazione, ribadita più volte anche da questa Suprema Corte, che il diritto di querela spetta soltanto al titolare dell'interesse penalmente protetto (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 55945 del 20/07/2018, Barbato, Rv. 274255 - 01).
1.2. Con riguardo precipuo al caso di specie, é d'uopo puntualizzare che il reato di cui all'art. 642 c.p., non presenta una natura plurioffensiva, essendo al contrario esclusivamente volto a tutelare il patrimonio delle imprese assicuratrici da quei comportamenti contrari alla buona fede contrattuale.
In ragione di quanto detto, gli unici soggetti titolari del diritto di proporre una valida querela sono la compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro e quella debitrice, così come confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.
In termini generali, la Suprema Corte di Cassazione sostiene, infatti, che "la persona offesa dal reato titolare del diritto di querela a norma dell'art. 120 c.p., deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito. Ne consegue che é legittimato a proporre querela l'effettivo acquirente di un bene sebbene risulti un diverso intestatario. (Sez. 2, n. 55945 del 20/07/2018, Barbato, Rv. 274255).
Nello specifico poi questa Sezione ha recentemente affermato che, in tema di delitto di denuncia di sinistro non accaduto punito dall'art. 642 c.p., comma 2, "il diritto di querela spetta sia alla Compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro, sia a quella debitrice, perché entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del danno, hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce." (Sez. 2, n. 24075 del 27/04/2017, Mannarino, Rv. 270268).
Pertanto, considerato il bene giuridico tutelato dal reato di cui all'art. 642 c.p., e l'assunto di fondo per cui unico soggetto legittimato a proporre querela é il titolare dell'interesse protetto, appare chiaro che soltanto l'Ente assicuratore (gestore o liquidatore) avrebbe potuto proporre querela. In assenza di tale valida condizione di procedibilità, il Tribunale di Firenze ha correttamente pronunciato sentenza di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo c) dell'imputazione.
1.2. Va quindi disattesa la prospettazione del ricorrente, che ha ritenuto la C. legittimata a proporre querela, in quanto soggetto che ha subito effetti pregiudizievoli in ragione della commissione del reato in questione.
Anche laddove la condotta contestata al capo c) abbia cagionato un danno di carattere patrimoniale alla C., sarebbe possibile per la stessa, in qualità di soggetto danneggiato dal reato, la sola richiesta di risarcimento.
Di contro, però, é pacifico che il danneggiato dal reato non é legittimato a proporre querela, la quale spetta invece unicamente alla persona offesa dal reato e cioé al soggetto titolare del bene giuridico tutelato dall'ordinamento con la previsione di una determinata fattispecie (così, ex multis, Sez. 2, n. 23794 del 05/02/2016, Sall).
2. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021