RITENUTO IN FATTO
1. M.N. ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 08/11/2021 dalla Corte di appello di Firenze, di conferma di quella emessa dal Tribunale di Livorno, con la quale era stato condannato per il reato di cui all'art. 349 c.p., per aver violato i sigilli apposti in sede di esecuzione del decreto di sequestro preventivo su un'area di sua proprietà, in quanto aveva fatto uso della suddetta area sottoposta a vincolo installandovi una tenda ed avendo ivi organizzato un evento conviviale con più persone.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Rappresenta infatti di essere stato autorizzato, a seguito di istanza rivolta al giudice, ad usufruire della sua abitazione, costituita da una casa mobile sita all'interno dell'area sequestrata in questione, e quindi di avere fatto un semplice uso del bene, senza aver posto in essere alcun atto di disposizione o di manomissione che ne abbia compromesso la conservazione. Infatti, il provvedimento autorizzativo emesso dal giudice includeva, oltre alla facoltà di fare uso della casa mobile, anche quella di accedere all'area circostante, per transitarvi e accedere all'abitazione. Pertanto, il giudice di merito, nel ritenere che la condotta in questione fosse in contrasto con il vincolo di indisponibilità del bene, ha omesso di valutare il suddetto provvedimento autorizzativo, che consentiva al ricorrente proprio di fare quell'uso contestato nel capo di imputazione. Non è conferente quindi il richiamo alla giurisprudenza di legittimità contenuto nella sentenza impugnata in tema di violazione dei sigilli apposti sul bene, in quanto, nel caso di specie, l'uso era stato autorizzato. Deduce che nel significato comune del concetto di "uso" rientri anche l'organizzazione di un evento conviviale nell'area adiacente alla casa, e quindi la consumazione di un pasto con gli ospiti. Ed infatti il medesimo provvedimento autorizzativo non reca alcuna condizione o limitazione in ordine all'uso del bene, né alcuna specificazione in ordine alle modalità, né pone alcun espresso divieto.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce vizio della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo generico, certamente assente in quanto il ricorrente ha agito nella consapevolezza di fare un uso consentito della cosa, cui era stato autorizzato.
4. Con terzo motivo di ricorso lamenta errata applicazione dell'art. 47 c.p., sul rilievo che l'agente si trovava in errore di fatto in ordine alla rappresentazione dei limiti e dei contenuti del provvedimento autorizzativo e del divieto della norma penale violata, avendo agito nel convincimento erroneo di poter liberamente far uso dell'area sotto sequestro per l'organizzazione di un pranzo con amici.
5. Con un quarto motivo deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p..
6. Con un quinto motivo deduce vizio della motivazione per mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La prima e la seconda doglianza sono infondate.
1.1. Si premette che va ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il divieto penale contenuto nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 349 c.p., sotto il profilo oggettivo, è espressivo di una generale interdizione al semplice uso della res, non implicando necessariamente alcuna condotta di manomissione o alterazione della stessa (Sez. 3, n. 24684 del 18/02/2015, Rv. 263882). Tale orientamento è risalente alla pronuncia delle Sez. Un., n. 5385 del 26/11/2009, Rv. 245584 - 01, secondo cui "il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349 c.p., di assicurare la conservazione o la identità della cosa". Infatti le Sezioni Unite hanno confermato l'orientamento prevalente secondo cui "conservare una cosa" letteralmente significa mantenerla nello stato in cui attualmente si trova e quindi, tra i significati che tale espressione è suscettibile di esprimere, vi è anche quello di sottrarre la cosa "all'esercizio di ogni facoltà altrui, compresa quella di farne uso". Si è dunque approdati alla conclusione che il fine di conservazione della cosa, che deve connotare l'apposizione del sigillo perché la sua violazione abbia rilevanza, comprende anche il fine di impedirne l'uso, non solo quello di preservarne la materialità.
1.2. Venendo ad esaminare il caso di specie, si ricorda che in data 28 marzo 2014 i Carabinieri di (OMISSIS) eseguivano il sequestro probatorio (poi convertito in sequestro preventivo) dell'area camper denominata (OMISSIS), di proprietà del ricorrente, apponendo0 materialmente i sigilli, così da interdirne a chiunque l'accesso. Il provvedimento di sequestro dell'intera area veniva notificato al ricorrente. Il Tribunale di Livorno, a seguito di espressa istanza, in data 23 agosto 2014, autorizzava il ricorrente a fare uso della casa mobile collocata all'interno dell'area in sequestro, autorizzandolo ad entrare ed uscire dall'area sequestrata senza interagire con il custode, e dunque a possedere una copia della chiavi di acceso. Il ricorrente veniva nominato custode della casa mobile.
Va evidenziato che nessuna specificazione è contenuta nel provvedimento suddetto in ordine alle modalità di fruizione del bene e di accesso all'area sequestrata, ove è collocata la casa mobile, da parte di terzi estranei.
Ebbene, trattandosi di vincolo reale sulla res derivante dal sequestro, il predetto provvedimento di autorizzazione deve essere interpretato in senso restrittivo, in modo da contemperarne i contenuti, con la natura giuridica e le finalità del provvedimento ablatorio, che verrebbero frustrate ove si consentisse al beneficiario del provvedimento autorizzativo di fare un uso indiscriminato del bene, consentendo a terzi di accedervi e di fruire di tutte le possibilità di utilizzo.
Si ritiene quindi che il provvedimento di autorizzazione, in quanto provvedimento eccezionale e derogatorio rispetto al divieto penale, debba essere interpretato in senso rigorosamente letterale, senza alcuna estensione in ordine al concetto comune di "uso abitativo" (inclusivo o meno del ricevimento di terze persone estranee in casa o nelle sue pertinenze esterne), trattandosi di una particolare eccezione al divieto penale di fare uso dell'area sottoposta a sequestro concessa al ricorrente.
Nel caso di specie il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente venne colto mentre si trovava in una occasione conviviale con alcuni amici all'interno dell'area sotto sequestro, fuori l'abitazione cui era autorizzato a fare uso. Risulta dunque di tutta evidenza che non si è trattato di un utilizzo del bene inerente alle ordinarie esigenze di vita ma di un utilizzo di natura voluttuaria, con accesso all'area interdetta da qualunque uso anche da parte del ricorrente oltre che da parte di terzi, in modo nettamente confliggente con l'ottica della misura cautelare reale, che prevede lo spossessamento del bene.
Ne' può essere invocato con efficacia scriminante il provvedimento di autorizzazione all'uso della casa mobile. Quest'ultimo, infatti, si limita a consentire il transito nell'area vincolata al solo scopo di accedere alla casa mobile esclusivamente all'imputato. Null'altro specifica in ordine all'uso dell'area circostante, che è rimasto interdetto, o in ordine alle modalità di accesso da parte di terzi estranei sia nella casa mobile sia nell'area di campeggio. Ebbene, tutte queste modalità di utilizzo del bene, in quanto non espressamente previste, devono essere escluse dall'ambito applicativo del provvedimento autorizzativo, posto che, se intese in senso ampio e non tassativo, finirebbero per eludere il vincolo disposto con il provvedimento di sequestro, vanificandone così le finalità cautelar'. Ne' può ritenersi che, sotto il profilo soggettivo, il ricorrente abbia agito nel convincimento che il provvedimento di autorizzazione abbia allentato o eliso il vincolo, conferendo la facoltà di fare un uso indiscriminato della res, posto che lo stesso ricorrente era stato nominato custode della casa mobile, che il verbale di nomina quale custode era stato da egli sottoscritto e che incombeva sullo stesso un obbligo di vigilanza.
2.1. In ordine alla terza doglianza, inerente alla errata percezione dei limiti del provvedimento autorizzatorio, valgono le seguenti considerazioni. L'ignoranza del precetto può assumere rilevanza sotto un duplice profilo: o come ignoranza della legge extrapenale, nell'ottica delineata dall'art. 47 c.p., comma 3, o come ignoranza inevitabile della norma penale, ai sensi dell'art. 5 c.p., nel testo risultante da Corte Cost. n. 364 del 24/03/1988. In ordine alla prima ipotesi - l'unica astrattamente configurabile nel caso in disamina- occorre osservare come la giurisprudenza, come è noto, distingua fra norme extrapenali integratrici del precetto che, essendo in esso incorporate, sono da considerarsi legge penale, per cui l'errore su di esse non scusa, ai sensi dell'art. 5 c.p.; e norme extrapenali non integratrici del precetto, ossia disposizioni destinate in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamate, neppure implicitamente, dalla norma penale. Solo l'errore che cade su di esse esclude il dolo, generando un errore sul fatto, a norma dell'art. 47, comma 3, cod. pen (ex plurimis, Cass., Sez. 5., del 20/02/2001, Martini; Cass., Sez. 6, del 18/11/1998, Benantì).
2.2. Nel caso in esame, non è ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, c.p.,
poiché il provvedimento autorizzativo integra il precetto penale, prevedendo una espressa ed eccezionale deroga, in ragione di particolari esigenze abitative che vengono prese in considerazione dal giudice nella sola fase cautelare del giudizio. Ne deriva che l'ignoranza o l'errore circa il contenuto e i limiti del provvedimento autorizzatorio si risolve in ignoranza o in errore sulla legge penale. Ne' è sostenibile che si versi in un'ipotesi di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, poiché la normativa in tema di violazione di sigilli non presenta certamente connotati di cripticità tali da potersi ricondurre all'ottica dell'oscurità del precetto. Non è nemmeno riscontrabile, in materia, una situazione di caos interpretativo o di assoluta estraneità del contenuto precettivo delle norme alla sensibilità del cittadino. Ancor meno può farsi appello, nel caso di specie, al criterio soggettivo, posto che - come correttamente evidenziato dal giudice a quo - il M. era perfettamente a conoscenza del vincolo di indisponibilità su tutta l'area di sua proprietà, in quanto ad egli notificato; era a conoscenza dei precisi contenuti del provvedimento autorizzativo, posto che il verbale di consegna delle chiavi era stato dallo stesso sottoscritto e che egli era stato nominato custode. Dunque, non sussiste alcun errore di fatto, ma solo un inescusabile errore di interpretazione della norma incriminatrice, che non assume alcuna rilevanza.
3. In ordine al quarto motivo, si osserva che il giudice, con motivazione congrua e coerente, ha ritenuto che non esistessero i presupposti di applicazione dell'art. 131 bis c.p., in considerazione del fatto che l'autorizzazione era limitata all'uso abitativo e personale, delle modalità dell'azione e dell'intensità del dolo, dei numerosi precedenti pepli.
4. Altrettanto infondato è il motivo che viene nuovamente reiterato inerente la mancata concessione delle circostanze generiche, avendo la corte territoriale adeguatamente motivato con riferimento ai numerosi precedenti penali. Ed in ogni caso, si osserva che il giudice d'appello non è tenuto a motivare espressamente il diniego delle attenuanti generiche, sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongono gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento, come nel caso di specie, senza addurre alcuna particolare ragione (Cass., Sez.1, n. 33951 del 19/05/ 2021). In proposito, il giudice di merito ha fatto richiamo all'indice dell'intensità del dolo e ai precedenti penali.
5. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2022