Tribunale Vicenza, 20/04/2022, n.178
In tema di reati fiscali, la contestazione di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti richiede la prova certa, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell'inesistenza giuridica o materiale delle operazioni sottostanti. In assenza di riscontri specifici, sia tramite accertamenti diretti che attraverso documentazione probatoria attendibile, e in presenza di contratti formalmente regolari e testimonianze coerenti, l'imputato deve essere assolto per insussistenza del fatto. Inoltre, i processi verbali di constatazione non supportati da prove concrete specifiche rispetto ai rapporti oggetto del giudizio non sono sufficienti a sostenere l'accusa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto del 13.11.2020 PE. Mi., in qualità di amministratore della società Su. S.r.l., veniva rinviato a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 2 D. L.vo 74/2000, commesso in relazione alle annualità 2014, 2015 e 2016.
All'udienza del 12.2.2021, veniva dichiarata l'assenza dell'imputato ed erano ammesse le prove, richieste dalle parti, con rinvio per l'intera istruttoria e la discussione all'udienza del 12.10.2021.
In tale data venivano assunte le testimonianze dei testi del Pubblico Ministero M.llo Me. Lu. e Ca. Co..
Il Tribunale rinviava per l'audizione dei testi della difesa all'udienza del 15.2.2021, quando, sentiti i testimoni Fr. Pi. e Qu. Gi., l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni e, all'esito della discussione e della camera di consiglio, veniva data lettura dell'allegato dispositivo
2. Ricostruzione dei fatti.
La vicenda processuale trae origine dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di (omissis) in relazione alla società M. Se. S.r.l., sospettata di sottoscrivere fittizi contratti, di appalto, con dissimulazione di un rapporto di somministrazione di manodopera fittizia in assenza della necessaria autorizzazione ministeriale.
Il teste Me., Maresciallo della Guardia di Finanza di (omissis), sentito all'udienza del 12.10.2021, si limitava a riferire che tale modus operandi era stato applicato dalla predetta società nei confronti di tutti i propri clienti, tra cui anche Su. S.r.l., amministrata e rappresentata da PE. Mi., odierno imputato, negli anni di imposta 2014, 2015 e 2016 (cfr. deposizione teste Me., udienza 12.10.2021, p. 4 ss.).
La Guardia di Finanza di (omissis), quindi, su segnalazione dei colleghi di (omissis), avevano proceduto a sottoporre a verifica Su. S.r.l..
Il teste Ca., in servizio presso la Guardia di Finanza di (omissis), ricordava di aver accertato l'utilizzo di 11 fatture per il 2014, 9 per il 2015 e 1 per il 2016, per imponibili corrispondenti, rispettivamente, a complessivi Euro 5.755,86, 4.035,68 e 489,28.
Le fatture in questione erano state registrate nel registro Iva acquisti, nel par titano relativo al fornitore M., e confluite nelle dichiarazioni relative ai predetti anni di imposta.
Circa l'effettiva prestazione di manodopera il teste non era in grado di riferire, avendo condottò l'accertamento nel 2019 (cfr. deposizione teste Ca., verbale di fonoregistrazione udienza del 12.10.2021, p. 9).
Permetto Mi. veniva quindi deferito all'autorità giudiziaria per le ipotesi di reato in contestazione, per aver utilizzato le fatture emesse da M. Se. S.r.l. negli anni 2014, 2015 e 2016, assumendo l'inesistenza giuridica dei rapporti alle stesse sottostanti e, pertanto, l'indebita detrazione dei relativi costi.
L'imputato, all'udienza del 15.2.2022 rendeva spontanee dichiarazioni e spiegava di essersi affidato alla società M. Se. in quanto molto nota nel settore e per lui necessaria ad avviare l'attività imprenditoriale da poco intrapresa, quella della gestione di locali da ballo, non possedendo il know-how.
M. gli aveva, dunque, fornito del personale già formato, di cui si era avvalso nelle forme contrattuali dell'appalto per un breve periodo, proponendo poi alle stesse persone di essere assunte alle dipendenze di Su. S.r.l. (cfr. verbale di fonoregistrazione udienza 15.2.2022, p. 11).
Sentiti alla medesima udienza, i testi Pi. e Qu. riferivano del proprio rapporto di lavoro con M. Se. S.r.l., società che avevano contattato, rispondendo ai relativi annunci di lavoro, in quanto assumeva personale da adibire alla gestione di locali nel vicentino. Entrambi erano stati destinati al locale Th. Bi., gestito da Su. S.r.l., che era stato da poco aperto.
Pi. Fr. Ma. lavorava in qualità di responsabile di sala del locale Th. Bi., gestito dalla società sottoposta a verifica fiscale. Aveva il compito di organizzare le serate, allestire la sala, stabilire le sedute dei clienti, contattare i camerieri sottoposti alle sue direttive, e si limitava ad illustrare all'imputato l'impostazione data alla serata, senza ricevere da quest'ultimo direttive. Solo in un secondo momento era stato assunto alle dipendenze di Pe. (cfr. deposizione teste Pi., verbale di fonoregistrazione udienza 15.2.2022, p. 8).
La teste Qu. confermava quanto riferito da Pi., ricordando di aver prestato la propria attività lavorativa presso il locale Th. Bi. per un anno, come cameriera in sala ovvero in cucina, rispondendo alle direttive di Pi. (deposizione teste Pi., verbale di fonoregistrazione udienza 15.2.2022, p. 9 s.).
3. Valutazione delle prove e qualificazione giuridica dei fatti.
L'istruttoria dibattimentale non ha consentito di accertare, con certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza dei fatti di reato contestati all'imputato.
L'ipotesi accusatoria, dell'inesistenza giuridica delle operazioni sottese alle fatture emesse, non ha trovato conferma né nelle prove dichiarative, né in quelle documentali.
3.1 In primo luogo si osserva che l'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza di Vicenza nei confronti della controllata traeva le mosse dagli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza di (omissis), che aveva ipotizzato a carico di M. Se. S.r.1. la prestazione illecita di manodopera, dissimulata attraverso la stipulazione di contratti d'appalto di servizi.
Tanto il M.llo Ca., quanto il P.V.C, relativo agli accertamenti condotti presso Su. S.r.l. rinviavano sul punto agli atti redatti dalla Guardia di Finanza di (omissis), limitandosi a riportare l'ipotesi investigativa formulata da quest'ultima.
Il teste Me. ha fornito alcun elemento a sostegno della tesi accusatoria, affermando tautologicamente che il modus operandi illustrato era stato riscontrato in relazione a tutti i rapporti intrattenuti da M. Se. S.r.l. con i clienti, non essendo in grado di riferire specificamente in relazione nessuno di essi, né tanto meno a Su. S.r.l., di cui si era successivamente occupata la Guardia di Finanza di (omissis), in quanto "per alcuni clienti sono stati reperiti diciamo innumerevoli prove, per altri clienti meno prove, diciamo meno elementi" (cfr. deposizione Me., verbale di fonoregistrazione p. 6).
Quanto, poi, alla deposizione del teste Ca., lo stesso riferiva esclusivamente in ordine alla verifica dell'effettiva utilizzazione delle fatture in parla da parte della controllata ai fini della presentazione delle dichiarazioni IVA per gli anni 2014, 2015 e 2016.
Nessun accertamento circa l'atteggiarsi dei rapporti lavorativi facenti capo al personale in servizio presso M. Se. S.r.l. e applicato alla committente Su. S.r.1. poteva essere stato effettuato, essendo stata eseguita la verifica fiscale nel 2019, a distanza di cinque-sette anni dai fatti.
Alla lacunosità delle testimonianze dei testi di P.G., non è stato possibile sopperire nemmeno con l'ausilio del P.V.C., redatto nei confronti di M. S.r.L.
Nel DVD prodotto dal Pubblico Ministero, infatti, è salvato lui file word del documento, contenente quello che viene denominato "stralcio" del processo, verbale di constatazione in esame, tuttavia senza alcuna intestazione, né firma. Il documento, così prodotto, non può ritenersi in alcun modo utilizzabile, non essendo nemmeno possibile riferirlo ad un determinato autore.
Quanto, poi, ai documenti allegati allo stesso, con riferimento a quelli relativi alla società interessata nel presente procedimento, risulta soltanto il contratto di appalto stipulato tra Su. S.r.l. e M. Se., corredato anche di certificazione rilasciata dall'Università di (omissis) circa la conformità dell'accordo pattuito.
Pertanto, quand'anche la tesi accusatoria, relativa all'operatività di M. Se., dovesse ritenersi provata, nessun riscontro dell'applicazione della stessa ai rapporti con Su. S.r.l. emerge dal compendio probatorio in atti.
3.2 A fronte delle esposte carenze probatorie, i testi della difesa, a sostegno della ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato, hanno confermato la regolarità dei rapporti lavorativi con M. Se.. S.r.l. e la corrispondenza degli stessi agli schemi contrattuali adottati dalla società.
Sotto il profilo della credibilità soggettiva, le deposizioni dei testi Pi. e Qu. non hanno presentato alcuna fragilità, non essendo nemmeno emerso per il primo l'attualità di un rapporto di lavoro alle dipendenze dall'imputato, per mentre Qu. aveva cessato la propria attività lavorativa presso Su. S.r.l. dopo soltanto un anno dall'assunzione da parte di M..
Inoltre, entrambi i testi hanno reso delle deposizioni coerenti intrinsecamente ed estrinsecamente, ricostruendo senza contraddizioni le rispettive mansioni e i rapporti intrattenuti con M. Se. prima e con l'imputato poi.
A riscontro della versione dei fatti resa dall'imputato, infine, sono state inoltre prodotte tre sentenze della Commissione Tributaria Provinciale che, sebbene in via non ancora definitiva, hanno negato la sussistenza, di elementi tali da far ritenere un'ingerenza di Su. S.r.l. nell'organizzazione e nella gestione del servizio di competenza di M. Se. S.r.l.
3.3 Per tali ragioni deve ritenersi che, quanto meno nell'ambito del presente procedimento, non sia sfata raggiunta la prova della fittizietà, anche solo giuridica, delle operazioni commerciali sottese a tutte le fatture emesse da M. Se. S.r.l. nei confronti di Su. S.r.l., di cui anzi sono emersi elementi di corrispondenza alla realtà contrattuale, con conseguente necessità di una pronuncia di assoluzione
di PE. Mi. per insussistenza dpi fatti a lui contestati.
Si indica in giorni 65 il termine per il deposito della sentenza, in ragione del carico del ruolo.
P.Q.M.
Visto l'art. 530 c.p.p.
assolve PE. Mi. dai reati a lui ascritti perché i fatti non sussistono.
Visto l'art 544, comma 3 c.p.p.
indica in giorni 65 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Vicenza, il 15 febbraio 2022
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2022