Tribunale Nola, 13/01/2022, (ud. 23/12/2021, dep. 13/01/2022), n.2565
La configurabilità del reato di rapina pluri-aggravata richiede la prova del dolo specifico, costituito dalla consapevolezza e volontà di impossessarsi di beni altrui mediante violenza o minaccia. Tale reato può concorrere con il delitto di ricettazione laddove sia dimostrata la consapevolezza dell’agente della provenienza delittuosa del bene impiegato per la commissione della rapina.
Giovanna Rosa Immacolata Di Petti Presidente
Giusi Piscitelli Giudice
Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi Giudice estensore
Svolgimento del processo
Con decreto che dispone il giudizio emesso dal G.U.P. - sede - in data 22.09.2020, Tr.Nu. veniva tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati in epigrafe trascritti. All'udienza del 17.12.2020, il Tribunale disponeva la rinotifica del decreto alla persona offesa. All'udienza del 11.03.2021, verificata la regolare costituzione delle parti, il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti. Si procedeva, quindi, all'escussione del teste del Pm Ve.Ca. e si acquisiva documentazione ex art. 234 c.p.p. Su consenso delle parti si acquisivano, ai sensi dell'art. 493 comma 3 c.p.p.: la denuncia sporta da Pa.Mi. in data 5.5.2017; la denuncia sporta da Co.Ma. in data 13.05.2017; la denuncia sporta da Ma.Em. in data 17.05.2017; la denuncia sporta da Ve.Ca. in data 13.05.2017.
All'udienza del 6.5.2021, si procedeva all'escussione dei testi del Pm Ma.Em. e Pa.Mi..
All'udienza del 15.09.2021, su consenso delle parti si acquisiva la querela sporta dal teste del Pm Co.Ma., con rinuncia all'escussione del predetto teste ed il Tribunale ne revocava l'ordinanza ammissiva. Si procedeva, quindi, all'escussione del teste del Pm Lo.La. e, all'esito della predetta deposizione, si acquisiva la relazione a sua firma.
All'udienza del 18.11.2021. si procedeva all'escussione del teste del Pm Di.Ra. e si acquisiva, sentite le parti, la relazione tecnica del 10.07.2019 a cui il teste faceva riferimento nel corso della relativa deposizione. Si procedeva, quindi, all'escussione del teste della difesa Si.Id. (le parti acconsentivano all'inversione dell'ordine di assunzione delle prove) e si acquisiva documentazione prodotta dalla difesa ai sensi dell'art. 234 c.p.p. All'udienza del 16.12.2021, il processo veniva differito per le conclusioni.
All'odierna udienza, si procedeva preliminarmente all'esame dell'imputato. A quel punto, dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, il Tribunale invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni, come in epigrafe riportate, sulla base delle quali pronunciava la sentenza di cui all'allegato dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni nel più ampio termine di giorni 60.
Motivi della decisione
Sulla scorta degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento ex art. 493 comma 3 c.p.p. (analiticamente indicati nel paragrafo relativo allo svolgimento del processo), unitamente alle dichiarazioni rese dai testi del Pm escussi, sono emersi univoci elementi di reità a carico dell'odierno imputato in ordine ai reati ascrittigli nel capo d'imputazione.
I fatti per cui si procede possono essere preliminarmente ricostruiti sulla base delle denunce sporte da Ma.Em., Co.Ma., Ve.Ca. e Pa.Mi. (acquisite ex art. 493 comma 3 c.p.p.) il cui contenuto dichiarativo è stato integralmente riscontrato dalle relative deposizioni dibattimentali.
In particolare, Ma.Em. (dipendente del supermercato Si. di Corso (…) n. 43/45 in Marigliano) riferiva che in data 13.05.2017, alle ore 17:30 circa, mentre si trovava presso le casse del predetto esercizio commerciale, vide due soggetti con volto travisato (di cui uno armato di pistola) che entravano all'interno del supermercato minacciando gli astanti. In particolare, l'uomo armato si avvicinò alla Ma. puntandole la pistola alla testa e minacciandola di aprire la cassa per poi prelevare tutto il denaro ivi contenuto (circa 1.000 euro), asportando anche il contenitore portamonete. L'altro soggetto rimase, invece, nei pressi della porta di ingresso; entrambi parlavano con accento napoletano.
Una volta che i due soggetti uscirono dal supermercato, la Ma. provò ad inseguirli e notò che ad attenderli vi era un terzo complice, sempre con volto travisato da passamontagna; i tre si allontanarono poi a bordo di una Fiat Panda di colore rosso targata (…) (quest'ultima denunciata oggetto di furto da Pa.Mi. in data 5.5.2017, cfr. denuncia in atti) dirigendosi verso la frazione (…) del Comune di Marigliano. La Ma. descrisse il soggetto armato di pistola in tal modo: alto circa 170 cm, corporatura esile, parlava dialetto napoletano, aveva il volto travisato da uno scaldacollo, indossava un jeans di colore blu, scarpe da ginnastica bianche e un giubbotto di colore blu; descrisse, altresì, il soggetto che aspettava sulla porta: alto circa 170 cm, parlava in dialetto napoletano, leggermente più robusto del primo, indossava una felpa con il cappuccio di colore scuro, un pantalone di colore blu, scarpe da ginnastica nere marca Ni., volto travisato da scaldacollo e dal cappello della felpa.
Nel corso del predetto evento, fu rapinata anche Co.Ma.; quest'ultima riferiva in denuncia di essersi portata in data 13.05.2017 presso il Supermercato Si. di Marigliano a fare la spesa allorquando vide una persona con volto travisato da passamontagna di colore celeste ed armato di pistola che si impossessava della sua borsa (al cui interno vi era: la somma contante di Euro 50,00, la carta di identità, la tessera sanitaria, la patente di guida, un cellulare Samsung, una carta Postamat n. (…)) per poi dirigersi verso la cassa e puntare la pistola alla testa della cassiera, intimandole di prelevare i soldi. La Co. riferiva di aver visto anche un altro soggetto, alto e robusto, con volto travisato da passamontagna, che teneva aperta la porta automatica del supermercato. In data 13.05.2017, si presentava presso la Stazione dei c.c. di Marigliano anche Ve.Ca. per sporgere denuncia. In particolare, quest'ultimo riferiva che, mentre era a bordo dell'autovettura Lancia Y targata (…) di colore grigio e percorreva la Via (…) in direzione di Via (…), ha investito da una vettura Fiat Panda di colore rosso targata (…) che andava a cozzare con la parete posteriore destra della sua vettura. A bordo del predetto veicolo vi erano tre soggetti; dopo essere scesi dalla vettura, uno di questi estrasse una pistola che teneva avvolta in una maglia e fu incitato da un altro a sparare all'indirizzo del Ve.. A quel punto, i tre soggetti si impossessarono della vettura del Ve. e si diedero alla fuga in Via (…). All'interno della vettura vi erano altresì: la carta di circolazione, il certificato di proprietà, la patente di guida, un mazzo di chiavi di casa, una carta Bancomat, la somma contante di Euro 110,00. I malviventi si impossessarono, altresì, di uno zaino contenente la carta di identità, la somma contante di Euro 50,00, un cellulare Marca Samsung S3, un tablet marca Samsung ed altri oggetti. Il Ve. descriveva i tre soggetti in tal modo: si esprimevano in dialetto napoletano, due dell'età di circa 30/35 anni, alti circa 180 cm (uno di corporatura normale, l'altro più robusto), mentre quello armato poco più che adolescente, di corporatura esile, alto circa 165/170 cm; tutti indossavano abiti estivi (uno indossava una maglietta bianca che utilizzava per coprirsi il volto).
Il teste di P.G. Di.Ra., all'epoca dei fatti Comandante della Stazione dei c.c. di Marigliano, a seguito della denuncia sporta da Ve.Ca., riferiva di essersi portato nel luogo in cui veniva segnalato il furto della vettura Lancia Y. In questo frangente, gli operanti posero sotto sequestro la vettura Fiat Panda di colore rosso targata (…) con la quale i malviventi perpetravano la rapina della Lancia Y del Ve.; successivamente, rinvennero anche la vettura Lancia Y del Ve. abbandonata nel Comune di Pomigliano D'Arco alla Via (…) all'interno del parcheggio comunale (cfr. verbale di rinvenimento e restituzione del veicolo). Decisero, quindi, di sottoporre a rilievi tecnici di natura dattiloscopica entrambe le vetture sequestrate; all'esito delle predette verifiche, accertarono all'interno della vettura Lancia Y la presenza di due tracce papillari di natura "palmare" (rep. 1-2) da considerarsi utili per un'identificazione personale. I frammenti papillari utili furono inseriti nella Banca Dati Nazionale del Ministero dell'interno in data 29.06.2017 e non fu accertata alcuna identità dattiloscopica. Tuttavia, in data 27.06.2019, i frammenti papillari sono stati nuovamente inseriti nella Banca Dati Nazionale del Ministero dell'interno e tale attività consentì di accertare l'identità dattiloscopica tra la traccia palmare "Imp1" e l'impronta del palmo della mano destra di Tr.Nu., odierno imputato in atti generalizzato, il teste Di. precisava che l'identificazione è stata possibile atteso che l'odierno imputato veniva tratto in arresto in data 25.05.2018 ed opportunamente foto-segnalato dai c.c. di Castello di Cisterna. All'interno della vettura Fiat Panda fu rivenuto ed opportunamente sequestrato quanto segue: uno scaldacollo in tessuto a fantasia; una manica di indumento di colore azzurro; due pacchetti di fazzoletti aperti; un maglione di colore nero; una custodia per cellulare; tre stracci di colore giallo; un accendino in plastica multicolore; una chiave recante scritta Yamaha sull'impugnatura (cfr. verbali di sequestro e repertamento). Inoltre, sul lato esterno ed interno della portiera destra dell'autovettura si rinvennero porzioni di impressioni papillari poi sottoposte ad accertamenti dattiloscopici. All'interno della Lancia Y, invece, sulla seduta del divano posteriore, si rinvenne una pistola semiautomatica scenica, con canna otturata e priva di tappo rosso, nonché tre pezzi di plastica verosimilmente appartenenti a cassetto portamonete per registratore di cassa. Infine, sempre sulla seduta del divano posteriore, fu rinvenuta una borsa da donna di colore nero contenente vari oggetti, tra cui la carta di identità, la tessera sanitaria e la patente di guida di Co.Ma. (cfr. verbali di sequestro e repertamento).
In ordine agli accertamenti tecnici effettuati sui reperti rinvenuti all'interno delle vetture Fiat Panda e Lancia Y ha riferito in dibattimento il teste di P.G. Lo.La., all'epoca dei fatti in servizio presso il R.I.S. di Roma. La stessa riferiva di aver riscontrato la presenza di 4 profili genetici umani di sesso maschile (i profili A, B e C all'interno della vettura Fiat Panda ed il profilo D all'interno della vettura Lancia Y) in alcuni casi sotto forma di singolo contributore ed in altri sotto forma di miscele genomiche (cfr. pagg. 10 e 11 della relazione tecnica depositata in atti). Una volta individuati tali profili, sono stati inseriti nella banca dati nazionale del Dna e nella banca dati dell'Arma dei Carabinieri e per il profilo C vi è stato un riscontro con altra pratica di un rinvenimento in autovettura effettuata da altro operante (cfr. pag. 12 della relazione tecnica).
L'imputato, in sede di esame, asseriva di essere probabilmente entrato all'interno della vettura in cui furono rivenute le sue impronte papillari atteso che, nel 2017, all'interno del rione in cui viveva, si vendevano alcune macchine rubate. Negava gli addebiti mossi a suo carico atteso che nel periodo oggetto delle rapine si trovava allettato in quanto subì un incidente stradale in motorino in data 24.10.2016 e, dopo due mesi di degenza ospedaliera, rimase immobile per ulteriori cinque/sei mesi a casa per poi riprendersi completamente nei 2018 (circostanze, queste ultime, confermate anche dal teste della difesa Si.Id., madre dell'imputato). Agli atti del dibattimento sono stati acquisiti: il referto di dimissioni, datato 22.11.2016, da parte del personale sanitario dell'Ospedale Cardarelli di Napoli in cui viene riportata la seguente diagnosi: "politrauma con lussazione di anca dx e frattura parete posteriore di acetabolo. Sofferenza radici L5S1 a sx" con terapia di "riposo a letto per 30 gg e divieto di carico diretto";
- Referto di radiologia redatto da personale specializzato dello Studio di Radiologia Medica Altei di Marigliano del 13.12.2016;
- Referto specialistico dell'Asl Napoli 3 Sud datato 29.03.2017.
Queste le risultanze processuali, ritiene il Collegio univocamente provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli in rubrica. Risulta, invero, dalle fonti di prova acquisite, che in data 13.05.2017, alle ore 17:30 circa, due soggetti di sesso maschile (con volto travisato da scaldacollo), di cui uno armato di pistola, entravano all'interno del supermercato Si. di Marigliano; il soggetto armato minacciava la Ma. (addetta alla cassa) di aprire la cassa puntandole la pistola alla testa per poi prelevare tutto il denaro ivi contenuto (circa 1.000 euro), asportando anche il contenitore portamonete. In questo frangente l'individuo armato di pistola si impossessava anche della borsa di Co.Ma., cliente del supermercato (al cui interno vi era la somma contante di Euro 50,00, carta di identità, tessera sanitaria, patente di guida, un cellulare Samsung, una carta Postamat n. (…)).
La Ma. descrisse il soggetto armato di pistola in tal modo: alto circa 170 cm, corporatura esile, parlava dialetto napoletano, aveva il volto travisato da uno scaldacollo, indossava un jeans di colore blu, scarpe da ginnastica bianche e un giubbotto di colore blu; descrisse, altresì, il soggetto che aspettava sulla porta: alto circa 170 cm, parlava in dialetto napoletano, leggermente più robusto del primo, indossava una felpa con il cappuccio di colore scuro, un pantalone di colore blu, scarpe da ginnastica nere marca Ni., volto travisato da scaldacollo e dal cappello della felpa. Una volta che i due soggetti uscirono dal supermercato, la Ma. provò ad inseguirli e notò che ad attenderli vi era un terzo complice, sempre con volto travisato da passamontagna; i tre si allontanarono poi a bordo di una Fiat Panda di colore rosso targata (…) (quest'ultima denunciata oggetto di furto da Pa.Mi. in data 5.5.2017, cfr. denuncia in atti), circostanza quest'ultima corroborata anche dagli accertamenti effettuati dal teste di P.G. De.. A poche ore di distanza dalle suddette rapine, si presentava presso la Stazione dei c.c. di Marigliano anche Ve.Ca. per sporgere regolare denuncia. In particolare, quest'ultimo riferiva che, mentre era a bordo dell'autovettura Lancia Y targata (…) di colore grigio e percorreva la Via (…) in direzione di Via (…), fu investito da una vettura Fiat Panda di colore rosso targata (…) (la stessa, quindi, utilizzata dai soggetti che perpetravano le suddette rapine) che andava a cozzare con la parete posteriore destra della propria vettura. A bordo del predetto veicolo vi erano tre soggetti; uno di questi estrasse una pistola che teneva avvolta in una maglia e fu incitato da un altro a sparare all'indirizzo del Ve.. A quel punto, i tre soggetti si impossessarono della vettura del Ve. e si diedero alla fuga in Via (…). Il Ve. descriveva i tre soggetti in tal modo: si esprimevano in dialetto napoletano, due dell'età di circa 30/35 anni alti circa 180 cm (uno di corporatura normale, l'altro più robusto), mentre quello armato poco più che adolescente, di corporatura esile, alto circa 165/170 cm; indossavano abiti estivi (uno indossava una maglietta bianca che ha utilizzato per coprirsi il volto).
Orbene, il dipanarsi degli eventi narrato dai testi Ma., Co. e Ve. è stato opportunamente corroborato dagli accertamenti investigativi operati dai c.c. di Marigliano, in ordine ai quali ha riferito in dibattimento il teste Di.. In particolare, quest'ultimo operava il sequestro della vettura Fiat Panda di colore rosso targata (…) (con la quale i malviventi perpetravano le rapine al supermercato e la rapina della Lancia Y del Ve.) nonché della vettura Lancia Y derubata al Ve.. Decise, quindi, di sottoporre a rilievi tecnici di natura dattiloscopica entrambe le vetture sequestrate: all'esito delle predette verifiche, si accertò l'identità dattiloscopica tra la traccia palmare "Imp1" rinvenuta all'interno della Lancia Y con l'impronta del palmo della mano destra di Tr.Nu., odierno imputato in atti generalizzato. Il teste Di. precisava che l'identificazione è stata possibile atteso che l'odierno imputato veniva tratto in arresto in data 25.05.2018 ed opportunamente foto-segnalato dai c.c. di Castello di Cisterna. Orbene, quanto alla struttura del reato, il delitto di cui all'art. 628 c.p. richiede, per la sua configurabilità, l'impossessamento della cosa altrui mediante violenza o minaccia esercitate sulla persona fisica al fine di procurarsi un profitto ingiusto, laddove la minaccia può consistere in qualunque comportamento potenzialmente idoneo ad incutere timore e turbare la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto.
Tanto premesso, gli elementi fattuali acquisiti, raccordati logicamente tra loro, suffragano pienamente l'ipotesi accusatoria delineando a carico dell'imputato un quadro univoco e resistente a qualunque possibile ricostruzione alternati va.
Invero, le condotte poste in essere integrano pacificamente i reati di rapina pluri-aggravata contestati atteso l'impossessamento della somma di Euro 1.000 contenuta all'interno del registratore di cassa del supermercato Si. di Marigliano (capo I), nonché della borsa contenente effetti personali della Co. (capo 2 della rubrica) e, infine, della vettura Lancia Y tg. (…) di proprietà di Ve. Carmine (capo 3 della rubrica) ad opera di più correi, con modalità intimidatorie e con l'uso di un'arma (una pistola semiautomatica scenica, con canna otturata e priva di tappo rosso rivenuta proprio all'interno della Lancia Y oggetto di rapina).
Le circostanze e modalità del fatto come sopra descritte non lasciano dubbi in merito alla sussistenza del dolo ed alla efficacia persuasiva ed intimidatoria della minaccia posta in essere nei confronti delle vittime, idonea a coartare e comprimere la libertà di autodeterminazione delle stesse. Invero, l'utilizzo di un'arma, accompagnato da una gestualità intimidatoria inequivoca (puntata a breve distanza dal volto delle vittime), nonché il tenore perentorio della richiesta formulata verbalmente e contestualmente all'impugnatura dell'arma di consegna dei beni sottratti, la presenza di due complici non identificati, sono circostanze che hanno certamente indotto nelle vittime la percezione psicologica di un serio pericolo per la propria incolumità, attese le obiettive condizioni di minorata difesa in cui si è svolta l'azione criminosa.
Quanto alla riconducibilità dell'azione delittuosa all'odierno imputato, ritiene il Collegio univocamente provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale del Tr.Nu. per i fatti in contestazione, in concorso con altri soggetti (di cui uno, De.Ra., all'epoca dei fatti minore di anni 18, la cui posizione processuale è al vaglio di altra A.G.). La regola di giudizio della prova "al di là di ogni ragionevole dubbio" implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 30862 del 17/06/2011 - dep. 03/08/2011 - Rv. 250903). Tale regola, sancita con la modifica alPart.533 c.p.p. introdotta dalla Legge 20 febbraio 2006 n. 46 basata sul principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (cfr. Cass. sez. 2, Sentenza n. 7035 del 09/11/2012 Ud. dep. 13/02/2013 Rv. 254025). Il giudizio di colpevolezza che superi ogni ragionevole dubbio, ben può essere sostenuto anche da un compendio probatorio di natura indiziaria, intendendosi per tale un complesso di prove esclusivamente indirette, purché queste possano essere significative al pari della prova rappresentativa, e ciò che qualifica l'indizio non è né la fonte né l'oggetto della prova ma il suo contenuto ed il suo grado di persuasività (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 47250 del 09/11/2011 dep. 20/12/2011 Rv. 251502).
In caso di prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziali per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 44324 del 18/04/2013 dep. 31/10/2013 Rv. 258321).
Nella specie, ad avviso del Collegio, gli indizi raccolti sono dotati di certezza, gravità e precisione, tali da fondare un giudizio di penale responsabilità dell'imputato aldilà di ogni ragionevole dubbio. Militano in tal senso i seguenti elementi:
- La vettura Fiat Panda, utilizzata dai tre individui per porre in essere le rapine di cui ai capi 1) e 2), è la stessa utilizzata per commettere la rapina di cui al capo 3), a riscontro di una contiguità temporale tra le rapine poste in essere (tutte nella giornata del 13.05.2017) ed in esecuzione di un disegno criminoso; invero, all'interno della Fiat Panda, abbandonata dai rapinatori subito dopo la rapina della lancia Y, gli operanti rinvennero alcuni indumenti assolutamente compatibili con la descrizione fornita dai testi Ma. e Co. circa l'identità dei rapinatori (uno scaldacollo in tessuto a fantasia; una manica di indumento di colore azzurro; un maglione di colore nero). All'interno della Lancia Y, invece, sitila seduta del divano posteriore, si rinvenne una pistola semiautomatica scenica, con canna otturata e priva di tappo rosso (probabilmente utilizzata nel corso della rapina al supermercato), nonché tre pezzi di plastica (verosimilmente appartenenti a cassetto portamonete per registratore di cassa dell'esercizio commerciale Si.). Infine, dato ancor più rilevante circa la perfetta sovrapponibilità tra le figure dei rapinatori di cui ai capi 1 e 2 con quella di cui al capo 3) è il rinvenimento, sempre sulla seduta del divano posteriore della Lancia Y, di una borsa da donna di colore nero contenente vari oggetti, tra cui la carta di identità, la tessera sanitaria e la patente di guida di Co.Ma. (cfr. verbali di sequestro e repertamento).
La descrizione somatica fornita dai testi Ma., Co. e Ve. in modi e tempi diversi è assolutamente sovrapponibile, a riscontro della genuinità del narrato fornito dai predetti. Gli stessi hanno, peraltro, presentato la denuncia immediatamente dopo le rapine subite recandosi, senza soluzione di continuità, presso gli uffici dei c.c. di Marigliano allorquando il ricordo delle fattezze fisiche dei rapinatori era assolutamente vivo, traumatico e non compromesso dal decorso del tempo. In sede di denuncia, le vittime hanno fornito una descrizione dettagliata e puntuale, priva di incongruenze o illogicità, della sequenza e dinamica degli episodi nonché delle caratteristiche somatiche dei rapinatori. Infine, elemento di assoluta pregnanza ai fini del presente giudizio, è il rinvenimento di una traccia papillare di natura "palmare" all'interno della Lancia Y che, inserita nella Banca Dati Nazionale del Ministero dell'Interno, consentì di accertare l'identità dattiloscopica tra la traccia palmare "Imp1" e l'impronta del palmo della mano destra di Tr.Nu., odierno imputato in atti generalizzato.
Da ultimo, la versione fornita dall'imputato non trova alcun riscontro nei documenti acquisiti al fascicolo del dibattimento; invero, la circostanza che il predetto abbia subito un incidente stradale nell'ottobre 2016 con conseguenze invalidanti (peraltro, la documentazione medica prodotta fa riferimento ad una diagnosi di dimissione dall'Ospedale Cardarelli datata 22.11.2016, con prognosi di giorni 30 di riposo domiciliare, oltre che referti medici di natura diagnostica datati 13.12.2016 e 29.03.2017) non esclude in alcun modo che l'imputato, in data 13.05.2017 (quindi ben sette mesi dopo l'incidente), potesse essere perfettamente in grado di perpetrare le rapine oggetto del presente procedimento. Anche in ordine alle dichiarazioni rese dalla madre dell'imputato Si.Id., si tratta, a ben vedere, di dichiarazioni provenienti da soggetto legato all'imputato da vincoli familiari, dunque, non immune da sospetto in quanto portatore di un interesse a favore dell'imputato le cui deposizioni vanno, pertanto, valutate ed apprezzate con maggior rigore e cautela.
- Quanto, poi, alle dichiarazioni rese dall'imputato in ordine al rinvenimento delle tracce papillari all'interno della Lancia Y, le stesse sono assolutamente generiche e prive di qualsivoglia riscontro probatorio di natura documentale o dichiarativa. Si tratta, in definitiva, di dichiarazioni evidentemente strumentali alla difesa del Tr.Nu. non corroborate da alcun riscontro esterno ma, al contrario smentite dalle emergenze probatorie acquisite la cui valenza dimostrativa è indiscussa. Ciò posto, non vi sono dubbi circa la riconducibilità delle rapine contestate ai capi 1, 2 e 3 della rubrica all'odierno imputato.
Ricorrono, inoltre, le aggravanti contestate di cui all'art. 628 c.p. comma 3 n. 1 dell'uso dell'arma, di rapine commesse da persone travisate e della partecipazione al reato di più persone riunite. Al riguardo, si osserva che, per giurisprudenza consolidata, ai fini della configurabilità della suddetta aggravante, è necessaria la simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo di consumazione del reato di talché anche se la violenza o minaccia sia esercitata di fatto da uno soltanto di essi, la presenza di altri concorrenti vale quale sostegno ed incoraggiamento all'opera dell'autore materiale. Infatti, la ratio dell'aggravante va ravvisata non tanto nella maggiore pericolosità insita nella partecipazione di più soggetti nel medesimo reato, quanto nel maggiore effetto intimidatorio che la presenza di più persone esercita anche in modo indiretto sulla libertà di autodeterminazione della vittima, nel senso che la stessa percepisce che l'atteggiamento minaccioso promana non dal singolo bensì dall'intero gruppo da cui la maggiore efficacia persuasiva (cfr. tra le altre Cass. pen. sez. II, 28/09/1987 n. 10086; Cass. pen. sez. II 23/12/1986 n. 14458).
Nel caso di specie, la presenza simultanea di più soggetti con i quali le vittime venivano accerchiate, è stata certamente recepita psichicamente in modo ben più allarmante, incidendo più efficacemente sulla sua libertà di autodeterminazione, privando loro di ogni seria capacità reattiva stante la superiorità numerica dei soggetti muniti peraltro di arma.
In ordine al capo 4) della rubrica, Tr.Nu. è chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 648 c.p. perché, al fine di eseguire i reati di cui ai capi 1, 2 e 3 ed al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistava o comunque riceveva l'autovettura Fiat Panda tg. (…) di provenienza illecita perché compendio del delitto di furto (oggetto di denuncia da parte di Pa.Mi. in data 5.5.2017).
Preliminarmente, giova ricordare che, ai fini della configurazione del delitto de quo, non rileva il mancato accertamento giudiziale dei delitti presupposti, ma è sufficiente che, anche in base a prove logiche, il fatto dell'illecita provenienza delle cose acquistate o ricevute risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere della ricettazione (cfr. sul punto ex plurimis Cassazione penale, sez. V, 21 maggio 2008, n. 36940; Cass. sez. VI n. 4077 del 21 marzo 1990).
Quindi, pur in mancanza di accertamento giudiziale del presupposto delitto di furto, deve desumersi che il Tr.Nu. abbia ricevuto il veicolo in oggetto con la consapevolezza della sua illecita provenienza, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la consapevolezza dell'agente della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta può ricavarsi da qualsiasi elemento, e anche, dall'omessa - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (Cassazione penale, sez. II, 22 gennaio 2008, n. 5996; Cassazione penale, sez. II, 17 maggio 2007, n. 23387; Cassazione penale, sez. II, 03 aprile 2007, n. 23025; Cassazione penale, sez. II, 07 aprile 2004, n. 18034).
Invero, in tema di ricettazione, la consapevolezza dell'agente della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta può ricavarsi da qualsiasi elemento, e, in particolare, dalla sua peculiare natura, in quanto tale da ingenerare in una persona di media levatura la certezza che la cosa non poteva essere legittimamente posseduta da chi la deteneva ovvero, anche, dall'omessa - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cassazione penale, sez. II, 22 gennaio 2008, n. 5996; Cassazione penale, sez. II, 17 maggio 2007, n. 23387; Cassazione penale, sez. II, 03 aprile 2007, n. 23025; Cassazione penale, sez. II, 07 aprile 2004, n. 18034). Secondo costante giurisprudenza, infatti, è onere dell'imputato fornire una giustificazione plausibile relativamente alle modalità di acquisizione della res oggetto del reato di ricettazione, in assenza della quale possono ricavarsi elementi di prova della sua consapevolezza in ordine alla provenienza delittuosa del bene sulla base del solo possesso dello stesso. Quindi, in ogni caso, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. Nella specie, allora, il dolo della provenienza illecita emerge proprio dal fatto che il prevenuto non ha fornito alcuna indicazione in ordine alle modalità ed alle circostanze di tempo e luogo nella quale è venuto in possesso del veicolo in contestazione.
Ed è noto, sotto altro profilo, che, in tema di ricettazione, la prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato può essere desunta da qualsiasi elemento di fatto e da qualsiasi indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il comportamento dell'imputato (Cassazione penale, sez. II, 03 aprile 2007, n. 23025).
Da tali notazioni, allora, non può che derivare un giudizio di colpevolezza del soggetto, oltre ogni ragionevole dubbio.
Ciò anche perché, ai finì della configurazione del delitto de quo, non rileva il mancato accertamento giudiziale dei delitti presupposti, ma è sufficiente che, anche in base a prove logiche, il fatto dell'illecita provenienza delle cose acquistate o ricevute risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere delle ricettazione (cfr. sul punto ex plurimis Cassazione penale, sez. V, 21 maggio 2008, n. 36940; Cass. sez. VI n. 4077 del 21 marzo 1990): il che nella specie può ritenersi realizzato sulla scorta della denuncia di furto acquisita.
Sussiste, altresì, la contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. essendo la condotta di ricettazione teleologicamente orientata alla commissione dei reati di cui ai capi 1, 2 e 3.
SANZIONE
Affermata la penale responsabilità, quanto alla pena, l'imputato non appare meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche stante la negativa personalità del Tr.Nu. (egli si rendeva responsabile di plurime condotte delittuose contro il patrimonio in un brevissimo arco temporale) e tenuto conto delle modalità particolarmente allarmanti delle azioni delittuose poste in essere (plurime rapine aggravate dall'uso di una pistola semiautomatica con la complicità di altri soggetti).
I reati possono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p. stante il medesimo fine criminoso sotteso agli stessi.
Valutati i criteri direttivi offerti dall'art. 133 c.p., stimasi equo irrogare la pena complessiva di anni 7 di reclusione ed Euro 3.000 di multa, cui si perviene secondo il seguente calcolo:
- Partendo dalla più grave rapina di cui al capo 1 della rubrica, pena base: anni cinque, mesi sei di reclusione ed Euro 1.500 di multa (pena vicina ai minimi edittali previsti dal comma terzo dell'art. 628 vigente all'epoca dei fatti);
- Aumentata alla pena inflitta in forza del vincolo di continuazione con i reati di cui ai capi 2, 3 e 4 della rubrica nella misura di mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa per ogni reato satellite in contestazione
Segue, per legge, il pagamento delle spese processuali.
Attesa l'entità della pena irrogata, trovano applicazione, ai sensi degli artt. 229 e segg. c.p., le pene accessorie della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della interdizione legale per la durata della pena.
Da ultimo, va disposta la confisca e distruzione di quanto in giudiziale sequestro trattandosi di armi (pistola semiautomatica) e cose (indumenti indossati per occultare l'identità dei responsabili) utilizzati per commettere i reati di cui ai capi 1, 2 e 3 e, pertanto, confiscabili ai sensi dell'art. 240 c.p..
Il carico di lavoro e la difficoltà redazionale hanno richiesto la riserva del termine per il deposito dei motivi.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533-535 c.p.p. dichiara Tr.Nu. colpevole dei reati ascrittigli in rubrica e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni sette di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Letti gli artt. 29 e 32 c.p. dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici nonché in stato di interdizione legale per la durata della pena inflitta.
Letto l'art. 240 c.p. ordina la confisca e distruzione di quanto in giudiziale sequestro.
Motivi in giorni 60.
Così deciso in Nola il 23 dicembre 2021.
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2022.