Tribunale Napoli sez. uff. indagini prel., 16/12/2009, (ud. 17/11/2009, dep. 16/12/2009)
La responsabilità penale per il reato di rapina aggravata può essere accertata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, a condizione che queste siano ritenute intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri oggettivi. L'individuazione fotografica e la descrizione dettagliata delle modalità del fatto da parte della vittima costituiscono elementi sufficienti, nel rito abbreviato, a fondare il giudizio di colpevolezza. La scelta del rito premiale consente una riduzione della pena, ma la concessione delle attenuanti generiche può essere esclusa in presenza di gravi precedenti penali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di richiesta di rito abbreviato conseguente da emissione di decreto penale di condanna, l'imputato Pe. veniva citato, in sede di udienza camerale, per rispondere in ordine all'imputazione, compiutamente enunciata in epigrafe, inerente una condotta di rapina aggravata realizzatasi in Napoli in data 28/5/09.
All'udienza del 17/11/09, la difesa, alla presenza del proprio assistito, ritualmente tradotto in aula di udienza, ribadiva la propria volontà di procedere alla definizione del procedimento attraverso le forme e i modi del rito abbreviato (all'esito dell'iniziale rigetto di rito abbreviato condizionato alla rinnovata individuazione dell'imputato da parte della persona offesa).
Questo Gup ammetteva il rito speciale prescelto, e a seguito della discussione e degli interventi conclusivi rassegnati dalle parti, la presente sentenza veniva resa pubblica mediante lettura e pubblicazione del relativo dispositivo.
La disamina degli atti investigativi, contenuti nel fascicolo di questo Giudice, consente, senz'altro, di affermare la penale responsabilità dell'odierno imputato per l'ipotesi di reato, in questa sede, contestato.
Prima di valutare il merito della vicenda da cui trae origine l'attuale processo, è opportuno svolgere alcune, seppure brevi, considerazioni, che involgono anche una disamina a carattere squisitamente processuale.
Per esemplificare: la peculiare prospettiva cognitoria entro la quale è chiamato a pronunciarsi il giudice adito allorquando, come nel caso di specie, l'imputato chieda di essere giudicato attraverso la celebrazione del rito abbreviato.
Ebbene, in tale evenienza la verifica della responsabilità dell'imputato passa per un vaglio esclusivamente cartolare e documentale delle fonti di prova.
Siffatta circostanza, se, in via astratta, può sottendere il rischio di una limitazione alla piena cognizione del fatto, limitazione, giova sottolinearlo, accettata e voluta dallo stesso imputato, nel caso per cui è processo non si profila affatto.
Ed infatti, in ciò anticipando rilievi nel merito, deve considerarsi che, nel caso de quo, il nucleo centrale dell'attuale impianto accusatorio riveste un carattere oltremodo diretto e stringente, posto che il relativo materiale probatorio si compendia, nel suo aspetto più significativo, nella denuncia, coerente e particolareggiata, della p.o., nell'individuazione dell'imputato come l'autore del violento spossessamento.
Dalla disamina degli atti investigativi si apprende che, in Casavatore in data 28/5/09, l'imputato, in concorso con altro soggetto rimasto non identificato, con minaccia consistita nel puntare all'indirizzo delle vittime prese di mira, tali B.C. e G.P., una pistola non meglio precisata, e nel rivolgere la frase " scendete dalla moto altrimenti vi sparo", riusciva nell'intento predatorio concretatosi nello spossessamento del motociclo del tipo Yamaha Tmax 500 tg ...omissis..., di proprietà di G.P., sottraendolo a quest'ultimo, nonché a B.C., che, in quel peculiare frangente, era alla guida del suddetto motociclo.
Ed invero, già in sede di denuncia, il B. oltre a corredare il contenuto narrativo del fatto-reato con la descrizione puntuale riguardo le fattezze fisiche e la complessiva fisionomia dei rapinatori, riconosceva, senza alcun margine di dubbio e/o esitazione, nell'attuale imputato uno degli autori della patita rapina
In altre parole all'iniziale corrispondenza tra le caratteristiche fisionomiche degli autori, si è aggiunta, a riscontro ulteriore e in sede di individuazione fotografica, la certa individuazione del Pe. come uno dei due rapinatori.
In premessa non può sfuggire che, nell'ambito di un comune giudizio penale, l'affermazione di colpevolezza si può fondare principalmente, anche se, nel caso che ci occupa, non esclusivamente sulla testimonianza ovvero deposizione investigativa della p.o., e successiva, nonché speculare, individuazione del colpevole.
Ebbene, alla luce di tale considerazione, la scrivente ritiene, certamente, di attribuire i caratteri di una serena attendibilità alla testimonianza resa dalla persona offesa, e le ragioni sottese a tale vaglio negativo a breve saranno esaminate.
Ed invero, ricostruito il fatto secondo la versione offerta dal teste principale, occorre brevemente ricordare come la prova testimoniale sia da ascriversi - nella classificazione tradizionale - nell'ambito della prova rappresentativa, in quanto il risultato di prova "si fa presente", a differenza di quanto accade per la prova critica, nella quale il fatto accertato è diverso da quello direttamente oggetto del giudizio, dovendo giungere a tale ultimo risultato a mezzo di un'operazione di mediazione intellettuale.
Se non è sempre vero che la testimonianza possa ritenersi immune dalla necessità di una mediazione intellettuale (ciò che conta è invero l'oggetto della stessa, che può anche non essere identico al thema probandum, ma collaterale e quindi solo idoneo a costituire un "punto di partenza" del ragionamento inferenziale), nel caso in esame nessuna operazione induttiva dovrebbe compiere il giudice, poichè la teste principale, in quanto persona offesa dal reato, è anche colei che ha vissuto direttamente il fatto contestato.
E dunque, la valutazione che deve effettuare il giudice attiene, per lo più ed in via preliminare, alla verifica dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese.
Sul punto, la giurisprudenza ha, ormai, consolidato l'orientamento che richiede una valutazione effettuata con spirito critico e con prudente apprezzamento, in ragione della scelta compiuta dal legislatore che ha inteso irrinunciabile il contributo probatorio, nell'ottica della ricerca della verità processuale, della persona offesa.
D'altro canto, la Suprema Corte ha sviluppato tale principio ritenendo che in concreto il giudice, nel fondare il giudizio di responsabilità dell'imputato, se può richiamarsi, in modo sufficiente ai fini della motivazione, alle sole dichiarazioni della persona offesa, pur nell'ipotesi in cui si sia costituita parte civile, deve anche verificare l'attendibilità sostanziale della deposizione (Cass., 11-01-1988, S., Riv. pen, 1989, 203), richiedendosi comunque che la stessa sia sottoposta ad una disamina, che dimostri la coerenza della deposizione, oltre che la rispondenza della stessa alle circostanze soggettive ed oggettive emergenti degli atti del procedimento (Cass., 30-09-1985, C., Giust. pen, 1986, III, 539 ; Cass. 4.3.1994, n 2732; Cass. 23.6.1994, 7241); ed ancora, il giudice non è esentato dal compiere un esame sull'attendibilità intrinseca del dichiarante, che deve essere particolarmente rigoroso quando siano carenti dati obiettivi emergenti dagli atti a conforto dell'assunto della persona offesa.
Affermata, pertanto, la responsabilità dell'imputato, in tema di congrua determinazione della pena, valutati tutti i criteri soggettivi di cui all'art. 133 cp, negate all'imputato le circostanze attenuanti in ragione ostativa del pessimo curriculum dell'imputato costellato da gravi, molteplici e specifici precedenti, operata la sola riduzione per la scelta del rito premiale, si stima equa la pena di anni quattro, mesi cinque, giorni dieci di reclusione e 2000,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia cautelare (pena così determinata: pena base anni sei, mesi otto di reclusione e 2000,00 euro di multa, ridotta a quella inflitta per effetto del rito).
Dichiara l'imputato in stato di interdizione legale nel corso dell'espiazione della pena.
Giorni trenta per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Visti gli art.438, 533,535 cpp dichiara Pe.V. responsabile del reato ascrittogli, e operata la riduzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena di anni quattro, mesi cinque, giorni dieci di reclusione e 2.000,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia cautelare.
Dichiara l'imputato in stato di interdizione legale nel corso dell'espiazione della pena.
Giorni trenta per il deposito della motivazione.
Napoli, 17.11.09