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Condanna per rapina aggravata: cinque anni di reclusione e revoca della sospensione condizionale (Collegio - Cristiano presidente)

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Tribunale Napoli sez. IV, 06/11/2009, (ud. 22/10/2009, dep. 06/11/2009), n.13415

La responsabilità penale per il delitto di rapina aggravata si configura in presenza di condotte violente e intimidatorie volte a sottrarre beni, qualora risulti dimostrato il concorso di più persone e il nesso diretto tra l’imputato e l’azione criminosa attraverso prove testimoniali e documentali.

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Condanna per rapina aggravata: cinque anni di reclusione e revoca della sospensione condizionale (Collegio - Cristiano presidente)

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La distinzione tra il reato di furto con strappo e quello di rapina risiede nella direzione della violenza esercitata

La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto emesso dal Giudice dell'udienza preliminare di questo Tribunale in data 16.1.2009, veniva disposto il giudizio nei confronti di De M. G. per rispondere del reato compiutamente ascrittogli in rubrica.

All'udienza del 14.5.2009, esaurito il compimento delle attività di cui all'art. 484 c.p.p., e dichiarata la contumacia dell'imputato, l'udienza veniva aggiornata per assenza testi all'8 ottobre 2009. In tale data si procedeva all'escussione dei testi M. P. e R. V., ed all'acquisizione - con il consenso delle parti - di varia documentazione quali: verbale di arresto, verbale di sequestro, sentenza non definitiva nei confronti di I. C. e M. A., denunzia resa da De V. D., nota del Commissariato di Portici del 31.7.2008, album fotografico, verbali di individuazione fotografica, annotazione del 31.7.2008; il processo veniva rinviato all'udienza del 22.10.2009 per l'esame dell'imputato.

A tale udienza l'imputato presente si avvaleva della facoltà di non rispondere, e chiedeva di rendere spontanee dichiarazioni, veniva inoltre esibita al Tribunale documentazione medica attestante il ricovero dell'imputato in data 20.10.2005 per sfacelo della mano destra, quindi le parti rassegnavano le conclusioni come indicate in epigrafe.

Il Collegio si ritirava per la decisione che veniva emessa e pubblicata mediante

lettura del dispositivo in udienza.

In punto di fatto la vicenda portata alla cognizione del Tribunale può essere sintetizzata nel modo che segue.

Le persone offese D. De V. e V. R. denunziavano di essere stati vittima di una rapina da parte di tre ragazzi che si erano imposessati dei telefoni cellulari. I tre malfattori viaggiavano a bordo di due ciclomotori, e la R., con prontezza, era riuscita a prendere il numero di targa di uno dei due veicoli; dalla targa si appurava che il ciclomotore era di I. C. il quale dichiarava di averlo prestato al fratello C. mentre si trovava in compagnia di De M. G. e di M. A..

Effettuato riconoscimento dapprima fotografico e poi di persona di I. C. e M. A. da parte delle persone offese, i due venivano tratti in arresto, e immediatamente ammettevano i fatti indicando come loro complice il De M. di cui operavano anche una ricognizione fotografica (cfr. verbali di individuazione fotografica, acquisiti in atti e pienamente utilizzabili unitamente alla annotazioni di servizio, effettuati da I. e da M. che nel riconoscere il De M. lo indicano come complice nella rapina).

L'individuazione fotografica veniva inoltre confermata dalla R., la quale riconosceva nella foto del De M., il passeggero del ciclomotore di cui era riuscita a prendere la targa, e che materialmente aveva frugato nella tasca del De V., individuazione che la ragazza ribadiva in udienza, dando altresì un'ampia descrizione del giovane.

Alla stregua delle risultanze processuali deve ritenersi provata, al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

Invero le prove assunte appaiono concordanti nell'indicare il De M. come uno degli autori della rapina.

In particolare l'accurata descrizione fornita dalla persona offesa del De M., e il riconoscimento fotografico operato, non viene smentita dalla circostanza che il giovane, comparso in udienza non presentava il "segno al labbro" di cui aveva

parlato la R., e che lo stesso mostrava al tribunale di avere la mano destra amputata, circostanza a cui la persona offesa non aveva fatto alcun cenno.

Invero, da un lato non è assolutamente chiara la natura di questo segno, che ben

poteva avere un carattere contingente, come ad es. un graffio, un herpes ecc., e

quindi non esserci più a distanza di tempo, dall'altro è possibile che la persona offesa non abbia notato la menomazione del giovane, che poteva indossare una protesi, o comunque celare la sua menomazione ad es. ponendo il moncherino all'interno di una tasca. Del resto la teste è chiara nell'indicare la sua posizione di trasportato sul ciclomotore, ben compatibile con la menomazione appurata.

Inoltre, l'individuazione fotografica operata trova riscontro sia nelle dichiarazioni del proprietario del ciclomotore che riferisce che il fratello era in compagnia del De M. e del M., sia nell'individuazione fotografica che i correi fanno del De M., indicandolo come loro complice nel reato.

Sul punto, va rilevato che i coimputati I. e M., risultano già condannati, sia pur con sentenza non definitiva per il medesimo fatto.

Risulta altresì provata la circostanza aggravante contestata essendo certa la presenza di più persone riunite.

Deve dunque affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato

ascrittogli.

Quanto alla pena, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. e ritenuto di non poter concedere le circostanze attenuanti generiche, in considerazione del precedente specifico e della condotta processuale, stimasi equo comminare la pena di anni cinque di reclusione ed euro milleduecento di multa.

Segue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre alla condanna alla sanzione accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici.

I ciclomotori in sequestro vanno restituiti agli aventi diritto in quanto terzi estranei al reato.

Visto l'art 168 co. 1 c.p. deve disporsi la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Napoli del 16.3.2007 (definitiva il 15.6.2007) e del 21.1.2008 (definitiva il 30.3.2009).

II termine di giorni trenta per il deposito dei motivi si giustifica in considerazione della delicatezza della materia trattata.

P.Q.M.
letti gli artt. 533 e 5353 c.p.p. dichiara De M. G. colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed euro milleduecento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 29 c.p. dichiara l'imputato in perpetuo interdetto dai PP.UU. Dissequestro e restituzione agli aventi diritto dei veicoli in sequestro.

Letto l'art. 168 co. 1 revoca a De M. G. la sospensione condizionale della pena concessagli con la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Napoli del 16.3.2007 irr. il 15.6.62007 e sentenza Tribunale per i Minorenni di Napoli del 21.1.2008, irr. il 30.3.2009.

Motivi in trenta giorni.

Napoli 22 ottobre 2009

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