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Tentata estorsione e rapina aggravata: violenza per impedire l'esercizio del diritto di credito (Giudice Alessandro Cananzi)

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Tribunale Cassino, 19/04/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 19/04/2021), n.77

La tentata estorsione aggravata si configura anche quando la condotta violenta e minacciosa mira a impedire alla vittima di esercitare un diritto di credito, senza che l'evento si realizzi pienamente, integrando così la fattispecie di tentativo. Inoltre, il dolo di rapina può consistere nel sottrarre e distruggere un bene per impedire alla vittima di tutelare i propri diritti, qualificandosi come profitto ingiusto di natura morale o funzionale.

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La distinzione tra il reato di furto con strappo e quello di rapina risiede nella direzione della violenza esercitata

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di giudizio immediato emesso in data 21.01.2020 il GUP ha disposto il giudizio nei confronti di (...) e (...) per i delitti di cui all'imputazione indicata in epigrafe.

All'udienza del 21.05.2020 stante la regolarità delle notifiche e la rinuncia a comparire da parte gli imputati, è stata dichiarata l'assenza degli stessi L'avv. (...) ha presentato istanza di costituzione di parte civile per l'Ordine degli Avvocati di Cassino, da lui rappresentato. La difesa degli imputati si è opposta alla costituzione di parte civile e ha inoltre eccepito la presenza di documenti non utilizzabili all'interno del fascicolo, nella documentazione concernente le misure. Il PM si è rimesso al Tribunale per la costituzione di parte civile e si è opposto all'eccezione della difesa degli imputati. Il Tribunale si è ritirato per decidere, ed ha quindi disposto come da ordinanza allegata al verbale, in particolare ammettendo la costituzione di parte civile dell'Ordine degli Avvocati di Cassino. Esaurite le questioni preliminari, il Tribunale ha dichiarato aperto il dibattimento dando lettura del capo di imputazione ed ammettendo le prove richieste dalle parti.

All'udienza del 16.07.20, si è dato atto della diversa composizione del Collegio. Sono state confermate le precedenti ordinanze. Le parti hanno chiesto l'integrazione delle liste testimoniali, per il resto confermando le precedenti richieste istruttorie. Il Tribunale ha accolto le richieste istruttorie delle parti e ha quindi disposto procedersi oltre. È stata escussa la persona offesa costituita parte civile (...). Il Tribunale ha quindi disposto il rinvio autorizzando gli imputati a recarsi in aula per la successiva udienza liberi, e senza scorta.

All'udienza del 24.09.20 si è dato atto della diversa composizione del colico. È stato disposto il rinnovo dell'istruttoria e sono state confermate le precedenti ordinanze istruttorie. Il Tribunale ha quindi disposto procedersi oltre, con il prosieguo dell'esame della persona offesa (...). È stato poi escusso il teste (...). La difesa degli imputati ha richiesto che, in sede di interazione probatoria, venisse disposto un esperimento giudiziale circa le dinamiche dell'aggressione di cui al capo d'imputazione. Stante l'opposizione delle altre parti, il Tribunale ha preso atto della richiesta e si è riservato sull'integrazione probatoria all'esito dell'istruttoria.

All'udienza del 29.10.20 si è dato atto della diversa composizione del colico. È stato disposto il rinnovo dell'istruttoria e sono state confermate le precedenti ordinanze istruttorie. È stato escusso il teste di PG (...) La difesa degli imputati ha chiesto l'acquisizione del filmato, contenuto nel telefono della fonte confidenziale menzionata dal teste di PG nel corso dell'esame, che avrebbe ripreso l'episodio contestato nel capo d'imputazione. Il Tribunale si è riservato. La difesa degli imputati ha chiesto l'acquisizione dell'annotazione di servizio redatta dal teste di PG nel quale (...) dava atto di aver ricevuto dalla fonte confidenziale due foto, estrapolate dal suddetto video, attinenti l'episodio di cui al capo d'imputazione. Le parti non hanno prestato il consenso.

La prima richiesta avanzata dalla difesa è stata quindi rigettata, come da ordinanza del Tribunale allegata ai verbale. È stata escussa la teste (...).

All'udienza del 19.11.20 si è dato atto della diversa composizione del collegio. È stato disposto il rinnovo dell'istruttoria e sono state confermate le precedenti ordinanze istruttorie. Sì è quindi proceduto all'esame degli imputati, che sono stati autorizzati a comparire liberi e senza scorta alla successiva udienza. Sono stati altresì escussi i testi (...) e (...).

All'udienza del 17.12.2020 è stato disposto rinvio, con sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare, visti i legittimi impedimenti dei difensori degli imputati.

All'udienza del 07.01.2021 sono stati escussi i testi (...), (...), (...),(...),(...). Con l'accordo delle parti, è stata revocata l'ordinanza ammissiva dei testi non ancora escussi La difesa degli imputati ha chiesto disporsi perizia per valutare l'entità del danno per cui la p.c. chiedeva il risarcimento. La p.c. si è assodata e il PM si è opposto; il Tribunale ha rigettato la richiesta. L'avvocato della p.c. (...) ha chiesto l'acquisizione del rilievo fotografico di cui al verbale, e con il consenso delle parti il Tribunale ha disposto l'acquisizione.

All'udienza del 21.01.2021, la difesa degli imputati ha chiesto l'acquisizione della documentazione depositata. Il Tribunale ha acquisito la documentazione, ad eccezione dell'allegato n. 10, per il quale ha limitato l'acquisizione ai rilievi fotografici. Il Tribunale, ritenendo superflua ogni ulteriore interazione probatoria, ha dichiarato conclusa l'istruttoria dibattimentale e invitato le parti alle conclusioni.

Sulle conclusioni rassegnate, dopo la camera di consiglio, è stata resa pubblica la presente sentenza con lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione
1. Le dichiarazioni di (...). La persona offesa, avv. (...), ha riferito che tra la sua famiglia e quella degli imputati esiste, sin dal 2002, una lunga storia di contenziosi sorti da questioni di natura civilistica che hanno avuto degli sviluppi giudiziari anche in ambito penale. I rapporti giudiziari pregressi sono stati ampiamente narrati dal teste sia nel corso dell'esame della parte civile sia nel corso del controesame. Si tratta, tuttavia, di questioni di lungo corso che non hanno alcuna rilevanza ai fini del giudizio, se non per dimostrate l'esistenza di una conflittualità tra gli imputati e la persona offesa.

Al fine della ricostruzione dell'episodio in contestazione è sufficiente soffermarsi sull'esistenza di un credito di natura risarcitoria vantato dall'avvocato (...) nei confronti di (...) in virtù della sentenza di condanna del Tribunale di Cassino, n. 435 del 2015, del 13/4/2015. Al fine di soddisfare tale credito l'avvocato (...) ha riferito di aver attirato una procedura esecutiva che si concluse con ordinanza di assegnazione del Tribunale di Cassino del 21.052018, con cui si stabiliva che il credito vantato da (...) poteva essere eseguito nei confronti del "terzo" individuato nella società (...) s.r.l. amministrata dall'imputato (...) (figlio di (...)), di cui il debitore (...) era dipendente (v. documentazione in atti).

L'avvocato (...) ha riferito che al fine di ottenere l'esecuzione forzata per un credito di circa 15.000 euro avviò la proceduta di pignoramento nei confronti della (...) SRL, presso i locali del pub (...) attività commerciale condotta da tale società, ma di aver riscontrato particolari difficoltà: in una prima occasione l'ufficiale giudiziario trovò l'uscio chiuso; in una seconda occasione, invece, pignorò beni non pignorabili, quali un'autovettura con targa inglese, non iscritta al PRA e priva di documenti di circolazione.

All'esito di perizia che accettò la non pignorabilità del bene, procedette all'interazione del pignoramento e il 07.06.2019 si recò personalmente, insieme all'ufficiale giudiziario (...), all'avv. (...) e al fotografo (...) presso il locale commerciale della (...). Nel pub era presente (...) che dapprima si oppose al pignoramento e poi, su sollecitazione dell'ufficiale giudiziario e dello stesso (...), si risolse a chiamare il suo avvocato.

(...) quindi ha raccontato che, dopo circa un'ora, intervenne l'avvocato (...) - difensore di (...) e (...) - che per conto dei suoi assistiti chiese un differimento dell'esecuzione, per convincere i suoi assistiti a "pagare tutto". Le parti concordemente decisero di rinviate l'esecuzione per valutare l'esito delle trattative. Non avendo ricevuto notizie positive in ordine al pagamento, anche all'esito di alcune sollecitazioni inviate via pec, l'avvocato (...) comunicò all'avvocato (...) che, in assenza di risposte, avrebbe proceduto con un nuovo pignoramento (v. mail dalla pec dell'avvocato (...) a quella dell'avvocato (...) del l'11.06.2019 e del 01.07.2019, m atti). In sede di controesame la persona offesa ha riferito anche di un colloquio telefonico con l'avvocato (...) in cui quest'ultimo lo pregò di soprassedere ulteriormente, ma l'avvocato (...) non accolse tale richiesta. Ha inoltre negato che vi fosse un accordo per rinviare la procedura esecutiva a settembre. Dunque, dopo più di un mese dal precedente tentativo, concordò con l'ufficiale giudiziario un nuovo accesso alla sede della (...) per eseguire il pignoramento.

Nei giorni immediatamente precedenti al nuovo pignoramento, secondo quanto riferisce la stessa persona offesa in sede di controesame, fece alcune foto alle insane che annunciavano l'apertura di una nuova sede del pub (...), ciò in quanto temeva la fraudolenta e simulata chiusura dell'attività precedentemente intestata alla (...) amministrata da (...) e la contestuale apertura della medesima attività (con omonima denominazione della ditta) in capo ad altra società amministrata da (...), l'altra figlia di (...).

L'avvocato ha riferito che il 6 agosto del 2019 già dalle 9 meno dieci si era appostato, in compagnia del fotografo (...) a bordo della sua vettura dietro un camioncino a circa 60 metri dall'ingresso del pub (...). (...) tentò di nascondersi alla vista di (...), che era sull'uscio del locale, per evitare di vanificate l'esito della proceduta esecutiva. Perciò, convinto di non essere stato notato, attese l'arrivo dell'ufficiale giudiziario.

All'improvviso, però, da dietro il furgone parcheggiato di fronte sbucò (...) che si mise davanti alla macchina di (...) e gli inveì dicendo "Brutto stronzo, figlio di puttana, scendi, scendi, che ti faccio un culo tanto, tu non sai con chi hai a che fare!". (...) quindi ha riferito di aver inserito la chiusura e di aver preso il cellulare per chiamare il 112 In sede di contro-esame, ha specificato che in tale frangente gli parve di vedere, con la coda dell'occhio, che (...) si era inizialmente diretto contro il fotografo (...) che aveva la macchina fotografica tra le mani, appoggiata sulle gambe. Subito dopo (...) si avvicinò allo sportello del posto guida, dove era seduto (...), e dal finestrino aperto lo colpì con un pugno violento alla testa, gli strappò il cellulare dalle mani e lo gettò nell'aiuola sul marciapiede, calpestandolo ripetutamente per distruggerlo, impedendogli in questo modo di chiamare i soccorsi.

L'avvocato (...) apri lo sportello per tentare di recuperate il telefono da terra, allontanando (...) che lo stavo calpestando. In quel momento intervenne il figlio (...) che lo aggredì da dietro. Padre e figlio iniziarono un violento pestaggio e l'avvocato, dopo aver tentato di proteggersi con le mani, crollò a terra, mentre gli imputati continuavano a colpirlo con calci e pugni. L'avvocato ha affermato di essere rimasto vigile e cosciente nel corso dell'intera aggressione, sebbene frastornato dai colpi e confuso per aver perso gli occhiali, che andarono distrutti nel corso del pestaggio. Al termine dell'aggressione l'avvocato ha riferito di aver sentito uno degli imputati rivolgersi all'altro in dialetto locale chiedendo "lo hai ucciso?" e l'altro a sua volta domandare "è morto?"- Si rese conto che gli imputati scapparono via e dopo poco lo soccorse un'infermiera.

Venne portato al pronto soccorso dove gli fu diagnosticata una contusione del massiccio facciale del capo, nonché una contusione toraco-addominale, con una prognosi di 26 giorni (v. referti medici in atti). L'esame obiettivo condotto dal medico del pronto soccorso riporta un "trauma contusivo escoriato reg tempo-frontale dx traumi contusivi escoriati multipli braccia e contusione toracica e addominale".

Dal referto medico e dalle stesse dichiarazioni del teste emerge che lo stesso rifiutò il ricovero, motivando il rifiuto sulla base del fatto che per la mancanza di posti avrebbe dovuto trascorrete la notte in barella. La persona offesa ha, infine chiarito che le conseguenze dell'aggressione perdurarono oltre la data della aggressione sia sotto il profilo fisico (v. referto di pronto soccorso del 09.08.2019), sia sotto il profilo psichico, avendo sviluppato nei mesi successivi un disturbo d'ansia reattivo e depressione reattiva (v. certificato medico del dott (...) del 28,08.2019 con prognosi di 30 giorni e del 05.03.2020; certificato medico dott. (...) del 01.09.2019 con proposi di giorni 15).

Il teste ha riferito di non aver più recuperato il telefono che fu sottratte da (...). Dal controesame è poi emerso che in diverse occasioni in coi la persona offesa ha compiuto azioni che potevano coinvolgete la famiglia (...) si fece accompagnare dal fotografo (...), in quanto persona di sua fiducia, anche al fine di documentare eventuali azioni aggressive da parte dei membri della famiglia (...), che (...) temeva già da prima dell'episodio del 6 agosto.

Nel corso del controesame la difesa degli imputati ha mostrato alla persona delle foto dei luoghi e il teste ha indicato approssimativamente dove si trovava al momento del fette, confermando di aver parcheggiato a circa 60 metri dal locale, indicando come punto di riferimento le vetture di colore scuro che si trovano sulla foto mostrate al teste. Il teste ha comunque escluso che si trovasse nel punto contrassegnato dalla "x" sulla foto mostratagli.

Ha escluso di aver ricevuto minacce o altre intimidazioni da parte degli imputati successivamente all'episodio. Ha riferito però di un episodio che gli è stato raccontato da (...), addetto dell'Istituto vendite giudiziarie, che nel tentativo di raccogliete informazioni su (...) per procedere alla vendita dei beni pignorati si recò nella nuova sede del pub (...) e le persone presenti gli risposero "a muso duro" che non esisteva nessun (...).

Ha infine ammesso di aver ricevuto una somma di circa 2000 curo da parte degli imputati, ma di averla ritenuta insufficiente a risarcire i danni da lui subiti dal fimo descritto.

2. Le dichiarazioni di (...).(...) ha detto di aver conosciuto l'avv. (...) per ragioni professionali, nell'ambito della sua attività di fotografo. I rapporti tra i due sono evoluti in un'amicizia personale. Nell'ambito delle attività svolte su incarico dell'avocato (...), (...) ebbe modo di conoscere (...), vicino dell'avvocato (...), con il quale quest'ultimo aveva diverse controversie. Al fine di documentare l'attività svolta per tutelare le sue ragioni nei confronti di (...), l'avvocato (...) era solito rivolgersi a (...).

Anche la mattina del 06,08.2019 l'avv. (...) chiese a (...) di accompagnarlo per documentare il pignoramento da eseguire presso il pub (...), (...) ha raccontato che pochi minuti prima delle 9, a bordo dell'automobile guidata da (...), verificarono che il locale era aperto, con la saracinesca aperta ed un veicolo parcheggiata in prossimità dell'apertura. Decisero di parcheggiare poco distante, a circa 70 metri dall'ingresso del pub, dietro un furgone, per attendere, senza essere visti da (...), l'arrivo dell'ufficiale giudiziario. Nell'attesa (...) chiamò l'ufficiale giudiziario che disse di avere' qualche minuto di ritardo. Pochi istanti dopo la telefonata arrivò (...), che proveniva dalla direzione del locale, e da una posizione frontale rispetto al veicolo si rivolse a (...) e (...) dicendo "Figli di puttana, pezzi di merda, scendete! Vi faccio un culo così!". Poi andò sul lato destro dell'auto e diede dei colpi sul finestrino alla destra di (...); da li gettò lo sguardo all'interno dell'auto e vide che l'avvocato (...) aveva il cellulare tra le mani per chiamare le forze dell'ordine. (...) ha anche specificato che indossava la macchina fotografica a tracollo e che dunque era visibile dalla posizione in cui si era messo (...). (...) allora andò dall'altro lato dell'autovettura e dal finestrino aperto in corrispondenza della posizione del conducente, colpì l'avvocato (...) con un pugno alla testa; gli strappò dalle mani il cellulare e lo scaraventò a terra per distruggerlo. (...) allora aprì lo sportello e uscì chinandosi per recuperare il cellulare, tentando di allontanate (...). Tra t due iniziò una colluttazione, in cui (...) continuava a colpire l'avvocato (...). Intervenne (...), che (...) non aveva mai visto prima di tale circostanza, che colpi alle spalle (...) che cadde a terra, sull'aiuola in prossimità del marciapiede dove era parcheggiata l'automobile. (...) e (...) continuarono ad infierire sulla persona offesa mentre era a terra, colpendola con calci e pugni alla testa e sul resto del corpo. (...) ha detto di aver assistito alla scena dapprima dall'auto e poi di essere uscito, allontanandosi per telefonare alle forze dell'ordine e chiedere soccorsi. Ha detto comunque di essere rimasto impietrito, sconvolto e spaventato dalla violenza dell'aggressione.

Quando gli imputati si fermarono (...) chiese al padre, in dialetto locale, "lo hai ucciso?" e il padre rispose "E' morto". A quel punto scapparono via su un'automobile che raggiunsero di corsa. Poco dopo intervennero le forze dell'ordine e un'autoambulanza.

Nel corso del controesame il teste ha specificato che i fatti si sono verificati nelle immediate vicinanze dell'autovettura di (...), parcheggiata nelle immediate vicinanze della parte più stretta dello spartitraffico presente in via (...).

La difesa dell'imputato ha evidenziato delle marginali divergenze tra quanto riferito in sede dibattimentale e quanto dichiarato nel corso delle indagini in particolare il teste nelle dichiarazioni rese ala PG avrebbe omesso di dire che (...) insultò i due dalla parte frontale dell'auto, ma ha raccontato l'episodio partendo dal momento dei colpi al finestrino. Il teste ha chiarito che si è trattato di fatti verificatisi in un brevissimo frangente di tempo e ciò, unitamente alla verbalizzazione riassuntiva operata dalla PG, potrebbe giustificare tale divergenza.

3. Le dichiarazioni del teste di PG (...) e le foto prodotto. il luogotenente (...) ha riferito di essere intervenuto il 6 agosto 2019 su chiamata della centrale operativa, per un richiesta del signor (...). Non era più presente l'avvocato (...), che era già stato portato in ospedale dall'autoambulanza. Sulla base delle indicazioni ricevute sul posto da (...) si misero alla ricerca di (...) e del figlio (...) presso l'abitazione e in giro per Cassino, ma non riuscirono a trovarli. Ottennero il numero di telefono degli imputati, ma erano irraggiungibili Anche nei giorni successivi li cercarono invano, sia presso l'abitazione sia per telefono.

Il 12 agosto il carabiniere ricevette da una fonte confidenziale due foto, tratte da un video, che ritraevano gli imputati mentre aggredivano l'avvocato (...) stesso a terra. All'agente di PG furono consegnate solo le foto e non fu mostrato il video.

Le foto in questione, prodotte all'udienza del 29.10.2020, ritraggono due persone calve, dalla corporatura simile a quella di Alessandro e (...), chine sul corpo di una terza che giace a terra.

4. Le dichiarazioni di (...). (...) all'epoca dei fatti era un'infermiera della casa di cura Sant'Anna, che si trova a pochi metri dal lungo ove si è verificato il fatto.

n giorno del fatto la teste fu avvisata da alcuni pazienti della struttura che c'era un uomo a terra che stava male. Lei uscì e vide l'avvocato (...) - riconosciuto dalla teste in aula - steso a terra in posizione fetale con diverse escoriazioni. Gli prestò soccorso e avvisò il medico della struttura.

Su domanda delle parti la teste ha individuato il punto dove si trovava l'avocato nei seguenti termini: "mettendo le spalle alla scuola materna, sull'aiuola di fronte la scuola, l'aiuola spartitraffico che si trova di fronte anche alla sanitaria che c'è, all'incirca a tre quarti a partire dalla scuola materna". Ha indicato il punto anche sulla fotografia aerea dei luoghi che le è stata mostrata.

5. Le dichiarazioni di (...). Il teste è ufficiale giudiziario del Tribunale di Cassino,

Funzionario UNEP.

L'ufficiale giudiziario ha affermato di aver realizzato numerose azioni esecutive richieste dall'avvocato (...) nei confronti della (...) s.r.l. negli anni precedenti. Si tratta di diverse azioni poste in essere dal 2015 al 2019, documentate dalla produzione esibita al teste. In alcune di quelle occasioni, esegui l'esecuzione forzata presso terzi nei confronti della (...) s.r.l. pignorando due friggitrici ed un furgone di targa straniera. Per quanto rileva ai fini del presente procedimento il teste ha raccontato che il 7 giugno 2019, al fine di integrare un precedente pignoramento inchiesto dall'avvocato (...), si recò, insieme a quest'ultimo, presso i locali della (...) a via (...) a Cassino. Nel pub trovarono (...), che vietò all'ufficiale giudiziario l'ingresso nel locale, chiedendo di aspettare l'arrivo del padre (...) e dell'avvocato (...). Decisero dunque di aspettate l'arrivo dell'avocato (...) e l'ufficiale giudiziario si allontanò per svolgere altre attività. Al suo ritorno, dopo circa 20 minuti; il teste trovò l'avvocato (...) che chiese un rinvio della procedura al fine di tentare una soluzione stragiudiziale che portasse all'adempimento spontaneo; l'avvocato (...) non si oppose alla richiesta di rinvio dunque l'esecuzione fu sospesa.

L'ufficiale fu poi contattato nuovamente dall'avvocato (...), che chiese di riprendere la procedura esecutiva, poiché secondo quanto dedotto dal teste, le trattative non erano andate a buon fine. L'avvocato chiese, come nelle precedenti occasioni, di essere presente all'atto del pignoramento e presero appuntamento per la mattina del 6 agosto alle ore 9. L'ufficiale arrivò all'appuntamento presso la sede della (...) con circa 15 minuti di ritardo, ma vide che le saracinesche del locale erano chiuse e l'avvocato (...) non c'era. Si guardò intorno e vide lungo la strada, poco distante, un drappello di persone attorno ad un'autoambulanza che sì stava allontanando. Sì avvicinò e vide il fotografo (...), che aveva conosciuto in precedenti procedure compiute su richiesta dell'avvocato (...), che lo indicò ai carabinieri presente sul posto come l'ufficiale giudiziario che avrebbe dovuto eseguire il pignoramento. I carabinieri fecero alcune domande e esaminarono la documentazione che aveva con sé; successivamente fu chiamato in caserma per rendete dichiarazioni.

Ha infine tentato di eseguire il pignoramento, ma lo stesso, stante la chiusura del locale, ebbe esito negativo (v. verbale in atti).

6. Le dichiarazioni di (...). Il dottor (...), dirigente medico psichiatra presso il centro di salute mentale di Cassino ha confermato la relazione depositata agli atti, da cui si ricava che l'avvocato (...) è stato in cura dal 18.08.2019 al 10.01.2020 presso il centro di salute mentale per una "sindrome ansioso-depressiva reattiva", conseguente, molto verosimilmente, ad una aggressione violenta riferita dall'avvocato (...) ai medici. Il medico ha assunto che l'avvocato inizialmente soffriva di uno stato ansioso, di sonno disturbato, di sentimenti di inadeguatezza, di demoralizzazione e prostrazione. Aveva inoltre paura di uscire di casa e temeva il ripetersi dell'episodio di aggressione.

Fu trattato con ansiolitici leggeri e un antidepressivo; dopo circa tre - quattro mesi la situazione migliorò sensibilmente. In assenza di disturbi della personalità di base e stante il decorso positivo dei sintomi in pochi mesi, lo psichiatra ha ricollegato le conseguenze psichiche subite dal paziente come reazione all'aggressione subita. Gli stessi elementi hanno portato il dottore ad escludere che si trattasse di conseguenze delle patologie oncologiche e degli interventi subiti dall'avvocato negli anni precedenti.

7. Le dichiarazioni di (...). L'avvocato (...), teste della difesa, ha detto di assistere (...), amministratore della (...) e di essere stato presente, in due occasioni, alle procedure di pignoramento in danno della (...) richieste dall'avocato (...). In una prima occasione furono pignorati dei beni mobili cd un furgone.

Fu chiamato in una seconda occasione dall'ufficiale giudiziario (...) per eseguire un altro accesso presso l'azienda. Sul posto l'ufficiale giudiziario gli spiegò che l'avvocato (...) aveva chiesto la modifica del pignoramento. L'avvocato (...) chiese, per conto del suo cliente, una sospensione dell'esecuzione per trovare una soluzione consensuale alla vicenda; l'avvocato (...) acconsentì.

Nei successivi mesi di giugno e luglio del 2019 vi furono diverse interlocuzioni tra l'avvocato (...) e l'avvocato (...); il primo comunicava tramite PEC, il secondo lo chiamava al telefono. L'avvocato (...) ricorda che (...) richiese il pagamento, in relazione all'azione esecutiva in essere, di una somma pari a circa euro15.000, di cui richiedeva l'immediato pagamento; l'avvocato (...), invece, proponeva una transazione globale, che riguardasse anche le ulteriori controversie tra le partì, ma l'avvocato (...) si rifiutò. (...), quindi, riferì della questione ai suoi clienti. A luglio (...) ricevette una nuova pec da (...), in cui quest'ultimo gli rivolgeva le sue rimostranze per non aver avuto una risposta rispetto alle sue richieste di pagamento inviate con la pec precedente e gli comunicava che in caso di mancata risposta avrebbe proseguito la procedura esecutiva (v. pec del 01.07.2019 depositata all'udienza del 19.11.2020); l'avvocato (...), a fine luglio, chiamò (...) per telefono e rinnovò la richiesta di fitte una transazione globale per tute le controversie; l'avvocato però non diede risposta a tale richiesta- (...) quindi concluse dicendo "ora c'è il periodo feriale, magari riprendiamo a parlarne a settembre". Informò della telefonata (...), con cui si rammaricò per l'andamento della questione e concluse dicendo che se fosse stato possibile avrebbero tentato di riprendere la trattativa a settembre.

Ha infine detto che, a differenza delle precedenti occasioni, non fu informato della procedura esecutiva realizzata nell'agosto del 2019, quando si verificarono i fatti per cui si procede.

Ha detto di avere prevalentemente rapporti con (...), che assiste direttamente, ma di averlo spesso incontrato in compagnia del padre (...).

8. Dichiarazioni di (...) e (...). Il teste ha detto di aver lavorato negli anni precedenti nel pub (...), gestito dagli imputati. La mattina dei fatti stava guidando in auto su via (...) per andare in un centro estetico di cui era cliente e vide fugacemente (...) che correva sulla strada, si fermò in un punto e alzò da tetra una persona che dapprima non riconobbe e poi si rese conto che era il padre. Il teste non si fermò ed entrò subito nel centro estetico.

Analoghe dichiarazioni sono state rese da (...) che ha detto di essersi trovato a passare in auto su via (...). Il giorno del fatto, di aver visto due persone azzuffarsi a terra e di aver visto un ragazzo che lavora al pub accorrere verso di loro, prendere di peso uno dei due e trascinarlo via. Ha detto di essersi rimesso in marcia subito dopo, seguendo il traffico.

9. Dichiarazioni di (...). Anche il teste (...) ha detto di aver lavorato sia per (...) sia per la sorella Chiara, nel locale di nuova apertura. Si ricorda, in particolare di aver visto diverse volte l'avvocato (...) - che ha riconosciuto in aula - in prossimità dei pub della famiglia (...) e in un'occasione, nei primi di agosto 2019, di averlo notato mentre da una Croma blu, che già diverse volte era passata si era fermata davanti al locate, scattava fotografie al locale di nuova apertura, dove erano al lavoro gli operai.

Ha detto che nei giorni successivi (...) gli rivelò che il padre (...) aveva messo le mani addosso all'avvocato (...) perché "continuava a date fastidio alla famiglia (...)" ( v. pag. 21 del verbale stenotipico del 07.01.2021.

(...) ha detto che in un'occasione in cui stava eseguendo dei lavori edili per (...) gli operai gli segnalarono che c'era una persona che faceva le foto. Ha riconosciuto sé stesso in una fotografa prodotta agli atti.

10. Esame dell'imputato (...). (...) ha raccontato di conoscere l'avvocato (...) da molti anni e di avere con lui numerose controversie giudiziarie, sviluppatesi in conseguenza di una questione immobiliare relativa ad un fondo in cui i due sono confinanti. L'imputato ritiene di essere vittima di una persecuzione giudiziaria da parte dell'avvocato (...) che ha avanzato continuamente nuove pretese, estendendo la sua azione persecutoria anche nei confronti dei figli (...) e (...). In particolare, l'imputato ha manifestato una particolare intolleranza rispetto all'abitudine di (...) di scattare fotografie, avvalendosi di un fotografo che Io accompagna in tutte le azioni a tutela dei suoi pretesi diritti.

Ha raccontato che pochi giorni prima dell'episodio in contestazione la figlia (...) vide (...) che insieme a (...) scattava foto al locale in procinto di apertura.

La mattina del 6 agosto doveva scaricare la spesa al pub per l'apertura serale e fu avvisato dal figlio (...) che (...) ed il fotografo si erano parcheggiati pochi metri più avanti Era già nervoso per aver litigato con il padre al telefono e, carico di rabbia si avvicinò all'auto di (...) e (...), insultò entrambi avvicinandosi prima al finestrino vicino (...) e poi a quello in corrispondenza di (...)-Dopo essersi sfogato si allontanò dall'auto tornando verso il locale. Mosse solo pochi passi e sì sentì colpito dietro all'orecchio, si voltò e vide l'avvocato (...) che nel frattempo era uscito dall'auto e avrebbe tentato di aggredirlo. L'imputato ha quindi ammesso di aver reagito in modo sproporzionato contro l'avvocato, colpendolo con un pugno in faccia; i due poi si azzuffarono e caddero a terra. Subito dopo intervenne il figlio che lo aiutò a rialzarsi. Dopo l'episodio tornò a casa e spense il cellulare.

Ha negato di aver strappato il cellulare dalle mani della persona offesa, sostenendo dapprima che il finestrino fosse chiuso, ipotizzando che in macchina avessero attivato Tana condizionate dato il caldo estivo; poi ha detto che era aperto solo uno spiraglio, insufficiente per il passalo di una mano.; ha infine aggiunto che non avrebbe avuto senso sottratte il cellulare a (...), posto che (...) avrebbe potuto comunque chiamare i soccorsi dal suo telefono.

Ha negato anche di aver provocato a (...) le lesioni descritte nel certificato medico, ipotizzando che si fosse avvalso di qualche amicizia tra ì medici del pronto soccorso per ottenere un certificato non veritiero.

Ha detto che quella mattina non si aspettava che (...) intendesse procedere ad un pignoramento, poiché l'avvocato (...), che aveva trattato con (...), lo aveva informato che la questione sarebbe state nuovamente affrontate a settembre.

11. Interrogatorio dell'imputato (...). Ai sensi dell'art 513 c.p.p. è stato acquisito l'interrogatorio di garanzia (...) reso al GIP il 06.12.2019. L'imputato sostiene una versione sostanzialmente analoga a quella del padre. Tuttavia, il racconto diverge sulla condotte che avrebbe posto in essere l'avvocato (...): secondo (...), l'avvocato, dopo gli insulti del padre, sarebbe uscito dall'auto mentre il padre stava tornando e avrebbe tentato di spingere il padre; i due dopo sarebbero caduti a tetra. Ha comunque dichiarato che il padre ha colpito al volto (...). Lui quindi si avvicinò .e il padre gli chiese di aiutarlo ad alzarsi per andare via.

12. Valutazione dell'attendibilità dei dichiaranti e accertamento dei fatti. Si ritiene che le dichiarazioni della persona offesa, costituite parte civile, siano pienamente attendibili II teste ha ricostruito nel dettaglio l'intera vicenda, offrendo un racconto pienamente coerente e logicamente consequenziale. Le sue dichiarazioni , in ordine all'episodio della mattina del 6 agosto, sono confermate da quanto dichiarato dal teste (...), che ha partecipato all'intera vicenda. Le dichiarazioni dei due convergono sia con riferimento agli aspetti salienti della vicenda, sia con riferimento ai dettagli marginali, conferendo una piena credibilità al racconto.

Tale versione dei fatti è poi confermate dai documenti prodotti agli atti: in particolare dalla foto che ritrae le due persone indicate dal teste di PG come gli imputati chini sul corpo dell'avvocato (...) disteso al suolo. Si tratta, in effetti, di soggetti che sia per la corporatura sia per la caratteristica di non avere capelli (o di avere capelli cortissimi appaiono in tutto simili agli imputati, che sono stati presenti in dibattimento. D'altra parte, l'immagine non è state disconosciute né dalla difesa né dagli stessi imputati nel corso dell'esame.

Un ulteriore elemento di forte riscontro al racconto offerto dai tosti dell'accusa è dato dalle fotografie prodotte agli atti che ritraevano l'avvocato (...) al momento del ricovero in pronto soccorso, con il volto e il corpo coperto di ferite, ecchimosi ed escoriazioni, pienamente compatibili con la dinamica dei fatti narrate.

Le dichiarazioni sono confermate anche dai referti medici del pronto soccorso di cui si è detto in precedenza, che descrivono i numerosi traumi sofferti dalla persona offesa in seguito all'aggressione. La piena coincidenza tra quanto rappresentato nelle foto e la documentazione medica del pronto soccorso, permette di escludere la tesi dell'imputato secondo cui si sarebbe trattato di un "referto di comodo" ottenuto attraverso una conoscenza personale dei medico Illazione peraltro formulata dall'imputato in modo vago ed ipotetico, priva di alcun fondamento probatorio.

Il racconto della persona offesa è poi confermato quanto agli eventi che hanno preceduto e seguito l'aggressione anche dagli altri testi escussi; l'ufficiale giudiziario (...) e l'infermiera della clinica (...), lo stesso teste della difesa avvocato (...) ha descritto le vicende che hanno preceduto l'episodio del 6 agosto in senso sostanzialmente conforme a quanto riferito dalla persona offesa.

I soli testi della difesa (...) e (...) hanno offerto una versione parzialmente differente con riferimento alla condotta del (...), che avrebbe solo rialzato il padre da terra. Tuttavia, entrambi i testi hanno assistito alla scena da posizione distante ed in modo fugace e in movimento (mentre entrava nel centro estetico il primo, mentre guidava il secondo). Peraltro, (...) è stato dipendente delle aziende degli imputati. La loro versione del fatto, per le ragioni appena esposte, risulta scarna e imprecisa, come tale dotata di una credibilità inferiore inidonea a scalfire la solida versione offerta dai testi dell'accusa.

Le relazioni altamente conflittuali tra persona offesa e imputato, ampiamente documentate nel corso dell'istruttoria, non inficiano la credibilità del racconto, proprio in ragione delle plurime e insuperabili conferme che provengono dai numerosi elementi probatori raccolti. D'altra parte, la pur aspra conflittualità che ha caratterizzato le relazioni tra le parti, mantenutasi nell'ambito di plurime controversie giudiziarie, non giustificherebbe un intento calunniatorio così pervicace tale da simulare un così elevato numero di prove a carico degli impunti, quale quello raccolto nel presente processo.

Infine, la versione sostenuta dall'accusa è corroborata dalla estrema inverosimiglianza e contradditorietà della tesi sostenute dagli imputati. Da una parte, infatti, si evidenzia come la violenza dell'aggressione sia derivate dall'esasperazione della famiglia (...) per la persecuzione giudiziaria realizzate negli anni dall'avvocato (...) e l'insofferenza per la maniacale abitudine di documentare attraverso fotografie le vicende che riguardavano le controversie con i (...); dall'altra però si arriva a sostenete che la condotte violente di (...) sarebbe state solo una reazione difensiva, sebbene sproporzionata, ad un'aggressione iniziate ai suoi danni dall'ottantenne avvocato (...), che la stessa difesa ha provato essere in precarie condizioni di salute per gravi patologie pregresse.

Tale ultima circostanza, già di per sé anomala e scarsamente plausibile, è peraltro riferite dai due imputati in termini divergenti tra loro, posto che (...) racconta di essere stato colpito dietro la teste da (...), mentre (...), sia pure in modo confuso, sembrerebbe affermare che (...) spinse il padre, probabilmente alle spalle.

Implausibile è anche la circostanza secondo cui (...) e (...) non fossero consapevoli della volontà dell'avvocato (...) di procedere a pignoramento il giorno in questione, in quanto rassicurati dal loto difensore avvocato (...) sul fatto che la vicenda sarebbe stata sospesa fino a settembre. Sono gli stessi imputati e i testi della difesa a smentire tele versione nella misura in cui si è dimostrato che l'avvocato (...), già od giorni immediatamente antecedenti al 6 agosto, si era appostato a fotografare il locale di nuova apertura della sorella di (...); inoltre è lo stesso (...) che ha raccontato che il figlio (...) la mattina del 6 agosto Io avvisò della presenza di (...) con il fotografo. Gli imputati etano ben consapevoli che (...) fosse solito accompagnarsi con il fotografo quando doveva porte in essere attività a tutela del suoi diritti di credito, come avvenuto anche nei precedenti pignoramenti. Inoltre, i testi etano stati resi edotti dello sviluppo delle trattative dall'avvocato (...) e dunque sapevano che non era stato raggiunto nessuno accordo. Si ritiene quindi che, proprio in ragioni di tali numerosi ed univoci elementi, gli imputati erano a conoscenza del filtro che (...) fosse presente sul posto con il fotografo per compiere atti finalizzati alla tutela del suo diritto di credito. Appare del tutto irrilevante la circostanza, su cui a lungo ha insistito la difesa nel corso dell'istruttoria, dell'esatta individuazione del punto ove sarebbe avvenuta l'aggressione, che è stato individuato con sufficiente grado di precisione dai testi coinvolti, collocando nell'aiuola che funge da spartitraffico in via (...), in prossimità del posto dove era parcheggiata l'autovettura. La difesa, infatti, non ha offerto alcun elemento di prova per dimostrare che il fatto sia verificato in un punto diverso e soprattutto secondo modalità incompatibili con la versione offerta dalle persone offese.

Per tali ragioni, si ritiene pienamente attendibile la ricostruzione dei fatti contenuta nelle dichiarazioni della persona offesa, corrispondente a quanto descritto nell'imputazione.

12.1 Le valutazioni appena svolte consentono di affermare, al di là di ogni cagionevole dubbio, che la mattina del 06.08.2019 gli imputati hanno notato la presenza di (...) e del fotografo (...) a bordo di un'autovettura poco distante ed etano consapevoli che la presenza dell'avvocato (...) sul posto era funzionale a compiere azioni strumentali alla proceduta esecutiva già iniziate nei mesi precedenti o comunque a tutela del suo diritto di credito. (...), appreso della presenza della persona offesa, si avvicinò alla vettura di (...) e (...) e dapprima li insultò e minacciò, poi colpì l'avvocato con un pugno attraverso il finestrino e strappò da mano il telefono con cui l'avvocato stava chiamando i soccorsi, gettandolo a terrà per distruggerlo. Quando l'avvocato usci dall'auto per tentare di recuperare il telefono. (...) continuò a colpire l'avvocato (...), i due si azzuffarono, e in quel momento intervenne il figlio che colpi alle spalle (...), facendolo rovinare a terra. Mentre la persona offesa era a terra gli imputati continuarono a picchiarlo con cala e pugni al volto e sul resto del corpo. La condotta violenta realizzate nell'immediato determinato l'effetto di impedire la partecipazione dell'avvocato di compiere le azioni a tutela del suo credito e dunque partecipare alla proceduta esecutiva, che comunque ha avuto il suo esito - sebbene negativo - come attestato dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario.

Inoltre, la violenta aggressione posta in essere dagli imputati ha cagionato, sul piano fisico, le significative lesioni descritte nel referto di Pronto soccorso, giudicate guaribili in 26 giorni, e sul piano psichico le patologie descritte nella relazione e nella testimonianza da (...), psichiatra del Centro di salute mentale di Cassino.

13. Qualificazione giuridica del fatto. I fatti così come ricostruiti realizzano i reati indicati nei capi di imputazione.

13.1 Quanto al primo reato contestato di tentata estorsione aggravata, occorre rilevate che, come si è anticipato, la condotta degli imputati, dapprima limitata alle minacce proferito da (...) e poi culminata con il violento pestaggio posto in essere da entrambi gli imputati ha determinato l'effetto di impedire all'avvocato (...) di proseguire nelle azioni a tutela del suo credito che si accingeva a compiere, partecipando alla proceduta esecutiva e documentando la stessa, e i beni presenti nell'azienda, con le fonografie che avrebbe scattato (...).

Si tratta dunque di una condotta che realizza certamente gli elementi della minaccia e della violenza indicati nella fattispecie di cui all'art 629 c.p. ed è senz'altro idonea ed univocamente diretto a determinare un danno ingiusto nei confronti della persona offesa, consistente nell'inibirla dal portare avanti le azioni a tutela del credito vantato, con corrispondente profitto ingiusto dell'imputato, consistente proprio nell'evitare di subire le azioni esecutive che la persona offesa intendeva porte in essere. La giurisprudenza ha ritenuto sussistente il delitto in questione in analoghe ipotesi, affermando che "Integra il delitto di tentata estorsione continuata la condotta che si risolva nella reiterazione di minacce rivolte a far desistere il destinatario dall'azione giudiziaria iniziato con la proposizione di una richiesta di sequestro conservativo, perché nella nozione di danno, elemento della fattispecie, rientra anche la rinuncia, coartata, alla tutela preventiva del diritto di credito, costituite dal sequestro preventivo" (Sez. 2, Sentenza n, 34900 del 10/07/2008 Cc. (dep. 08/09/2008 ) Rv. 241817 - 01).

Si potrebbe sostenere che l'evento appena descritto si sia pienamente realizzato nel caso in esame, considerato che la violenta aggressione ha impedito all'avvocato (...) di partecipare all'azione esecutiva programmato. Aderendo a tale impostazione il delitto di cui all'art 629 c.p. dovrebbe ritenersi consumato.

Tuttavia, sì ritiene in questo sede di aderire alla prospettazione accusatoria secondo cui il delitto in questione si sarebbe arrestato alla soglia del tentativo, posto che l'azione esecutiva - come si evince dal verbale di pignoramento e dalla deposizione dell'ufficiale giudiziario - è stata comunque portato a termine dall'ufficiale giudiziario, sebbene con esito negativo a causa della chiusura del locale dove eseguire il pignoramento. D'altra parte, nessuna riqualificazione del fotto è state richiesto dal PM che anche all'esito dell'istruttoria non ha sollecitato il Tribunale ad una diversa riqualificazione del fatto, né sul punto vi è stata alcuna forma di contradditorio (in argomento si veda da ultimo la recente pronuncia Cass. pen., Sez. 2 -, Sentenza il 38821 del 25/06/2019 Ud. (dep. 20/09/2019 ) Rv. 277047 - 01 che pare ampliare significativamente, rispetto a all'orientamento sino ad oggi maggioritario, le garanzie al contraddittorio e i limiti del giudice in tema di riqualificazione giuridica del fatto affermando che "Viola il principio del giusto processo, sotto il profilo del diritto alla difesa e al contraddittorio, ex artt. 111 Cost. e 6CEDU, la riqualificazione, all'esito del giudizio abbreviato incondizionato, dell'originaria imputazione di reato tentato in consumato: se essa non sia stata, in concreto, prevedibile per l'imputato. (In motivazione, la Corte ha altresì osservato che il vizio in questione non è emendabile attraverso la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello)").

Non vi è dubbio del concorso nel fatto da parte di (...), che, secondo la ricostruzione del fatto accertata in precedenza, ha contribuito alla realizzazione del reato in questione dapprima segnalando al padre (...) la presenza dell'avvocato (...) e del fotografo (...) nelle vicinanze del locale, e poi unendosi al padre nell'azione violenta da lui iniziata e per le medesime finalità.

Quanto alla fattispecie soggettiva del delitto di estorsione tentata, come si è detto, è dimostrato che gli imputati fossero consapevoli che l'avvocato (...) era sul posto con il fotografo al fine di esercitare i diritti di credito inerenti alla procedura esecutiva iniziaci nei mesi precedenti. Lo stesso teste della difesa (...) della difesa hanno infatti affermato che gli imputati erano consapevoli che nella precedente occasione l'avvocato (...) aveva sospeso l'azione esecutiva per una trattativa e che la trattativa era fallita, benché (...) gli avesse detto loto che la questione sarebbe stata nuovamente affrontata a settembre. Gli stessi imputati hanno dichiarato che nei giorni immediatamente precedente al fatto in contestazione l'avvocato (...) era stato visto fotografare il locale della figlia in procinto di apertura e (...) sì è detto particolarmente infastidito dal fatto che (...) avesse "esteso" la sua persecuzione giudiziaria anche nei confronti dei figli. Gli imputati poi erano consapevoli del fatto che l'avvocato (...) si faceva spesso accompagnare dal fotografo per documentare le azioni legali compiute a tutela dei suoi pretesi diritti e hanno affermato di trovare particolarmente intollerabile tale abitudine. In presenza di tali elementi è implausibile pensare che gli imputati non sapessero che l'avvocato era presente sul posto al fine di compiere atti funzionali alla tutela dei suoi diritti di credito, che con caparbietà e ostinazione ha tutelato in tutte le sedi nel corso degli anni La presenza del fotografo, di cui gli imputati erano consapevoli come emerge dalle loro stesse dichiarazioni, costituiva la conferma inequivoca di tale finalità. Dunque, si ritiene pienamente raggiunta la prova che gli imputati fossero consapevoli che la presenza dell'avvocato (...) sul posto fosse funzionale all'azione esecutiva che già aveva tentato in precedenza. La circostanza che l'avvocato (...) avesse detto agli imputati che la questione stata nuovamente affrontata a settembre è un elemento che certamente è idoneo a motivare la rabbia degli imputati per un'azione esecutiva che non si aspettavano in quel periodo, ma certamente, in virtù elementi evidenziati in precedenza, non è idonea ad escludete la consapevolezza in capo agli imputati delle finalità dell'avvocato (...) di intraprendere l'azione esecutiva del suo credito.

Una volta dimostrata tale circostanza è agevole ricavare che la finalità della condotta degli imputati sia stata quella di interrompere l'azione che l'avvocato (...) intendeva intraprendere a tutela dei suoi diritti, così provocando allo stesso un danno ingiusto ed un corrispondente profitto in loro favore. Sussiste quindi il dolo del delitto di estorsione.

Ricorrono anche le circostanze aggravanti contestate, consistenti nella realizzazione della condotta di violenza o minaccia da parte di più persone (artt. 629, co. 2, 628 ca 3 n. 1 c.p.) e nei confronti di persona ultrasessantacinquenne al momento del fatto (artt. 629, co. 2, 628 co. 3 n. 3 quinquies c.p.)

In conclusione, alla luce dei rilievi sopra svolti, si ritengono sussistenti sia la fattispecie oggettiva sia quella soggettiva del delitto di estorsione, con conseguente responsabilità degli imputati per il reato loro ascritto al capo a) dell'imputazione.

13.2 Gli imputati, attraverso la violenta aggressione realizzata ai danni dell'avvocato (...), hanno cagionato allo stesso malattie consistenti nelle plurime contusioni al massiccio facciale e del capo, dalle quali derivava una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per 26 giorni, come descritto nel referto di pronta soccorso in atti in questo modo hanno realizzato il delitto di lesioni personali dolose di cui all'art. 582 c.p., che stante la prognosi superiore a 20 giorni è procedibile d'ufficio.

Non vi è dubbio che le lesioni in questione siano state cagionate volontariamente dagli imputati che hanno percosso con ripetuti pugni e calci la persona offesa, anche quando questa giaceva a terra.

Ricorre l'aggravante della "minorata difesa" di cui all'art. 61 n. 5 c.p., in ragione dell'avanzata età e delle fragili condizioni di salute della vittima, che hanno precluso qualsiasi possibilità di reazione o di fuga, come testimoniata dal fatto che dopo l'aggressione la persona offesa è rimasta inerme a terra in attesa dell'arrivo dei soccorsi

13.3 Infine, il solo imputato (...) e responsabile del delitto di rapina aggravata perché, dopo averlo cogito con un pugno, ha sottratto all'avvocato (...) il cellulare con cui stava chiamando i soccorsi, impossessandone e distruggendolo subito dopo, scaraventandolo a terra e calpestandolo ripetutamente in modo violenta. La condotta è stata realizzata proprio al fine di evitare che (...) chiamasse i soccorsi come dimostra il fatto che (...), originariamente avvicinatosi al finestrino in corrispondenza del posto occupato da (...), si è spostato dal lato dell'auto occupata da (...) quando questi prese tra le mani il telefono per chiamare le forze dell'ordine. Ciò dimostra che lo spostamento fosse diretto proprio ad evitare che (...) portasse a compimento l'azione iniziata, con l'ingiusto profitto per (...) di conseguire l'impunità per la condotta illecita appena compiuta (consistente nell'insultate e minacciare (...) e (...)).

Come è noto, in giurisprudenza si è affermata l'orientamento interpretativo che ha condotto alla "depatrimonializzazione del concetto di profitto" nei delitti contro il patrimonio, in virtù del quale "l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che integrasse il dolo specifico del reato il fine perseguito dall'imputato di indurre la ex fidanzata, mediante la sottrazione violenta della borsa, a riprendere la cessata relazione di convivenza)" (Sez. 2 -, Sentenza n. 23177 del 16/04/2019 Ud. (dep. 27/05/2019 ) Rv. 276104 - 01). Nell'ambito di tale orientamento ci si è spinti ad affermare che "Ai fini della sussistenza del delitto di rapina, non è necessario che l'ingiusto profitto sia costituito da una utilità di natura patrimoniale, ma è sufficiente anche la sola finalità di umiliare la persona offesa, (nella specie la suprema Corte ha annullato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la rapina, derubricandola in danneggiamento aggravato, poiché gli imputati avevano gettato subito in mare l'orologio violentemente sottratto alla vittima al fine di danneggiarlo o disperderlo)" (Sez. 3, Sentenza n. 226 del 11/11/1986 Ud. (dep. 12/01/1987 ) Rv. 174788 - 01). Dunque, la finalità perseguita dall'imputato nella vicenda oggetto del processo, consistente nell''impedire alla persona offesa di chiamare le forze dell'ordine per garantirsi l'impunità rispetto alla sua condotta illecita, certamente integra l'elemento del fine del profitto ingiusto necessario alla realizzazione della fettispecie.

La sentenza da ultimo citata consente anche di affermare la sussistenza del delitto di rapina nell'ipotesi in cui l'autore distrugga la cosa subito dopo esserne impossessata. D'altra patte, se l'impossessamento consiste nell'assumere rispetto alla cosa sottratta i poteri corrispondenti al diritto di proprietà, è scontato evidenziale che spetta solo al proprietario, nell'ambito delle sue facoltà di disposizione del bene, il potere di distruggete la cosa. Dunque, distruggere il bene sottratto rappresenta di per sé un atto di impossessamento.

In questo caso, il reato risulta aggravato dall'aver commesso il fatto in danno di persona ultrasessantacinquenne al momento del fatto (art. 628, co. 3, n. 3 quinquies c.p.).

Per tali ragioni, si ritiene realizzata da (...) la fattispecie di rapina aggravata contestata al capo c) dell'imputazione.

14. Circostanze e continuazione. Si ritiene sussistente in capo a (...) la contestata recidiva reiterata e specifica, considerato che l'imputato è stato condannato già tre volte per delitti contro la persona e contro il patrimonio, (lesioni personali, minacce, danneggiamento e violenza privata). Sebbene si tratti di precedenti risalenti, essi danno conto della particolare pericolosità e della madore colpevolezza dell'imputato, che bui confermato nell'episodio in contestazione una personalità particolarmente violenta, rendendosi autore di un violento pestaggio contro una persona anziana e vulnerabile.

Gli imputati hanno consegnato alla parte civile una somma pari a 2.000 euro a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla loro condotta. La patte civile, sebbene abbia ritenuto la somma insufficiente a risarcire integralmente i danni, ha comunque accettato l'importo a titolo di adempimento parziale dell'obbligazione risarcitoria. (...) ha altresì scritto una lettera di scuse nei confronti dell'avvocato (...). Entrambi gli imputati hanno reso dichiarazioni nel corso del procedimento e (...) ha ammesso di aver utilizzato eccessiva violenza nei confronti dell'avvocato (...). Entrambi sono stati presenti a tutte le udienze e hanno avuto un contegno processuale rispettoso e collaborativo. Tali elementi consento l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi equivalenti rispetto alle aggravanti e alla recidiva applicata a (...).

La gravità delle lesioni provocate all'avvocato (...) ed il particolare disvalore espresso dalle aggravanti di aver realizzato il fatto in due persone contro un soggetto ultrasessantacinquenne in situazione di minorata difesa non consentono un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, il cui significato di disvalore non può essere completamente eliso ai fini della commisurazione della pena da applicare.

I delitti contestati sono stati realizzati nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso consistente nell'impedire con violenza all'avvocato (...) di proseguire nell'azione esecutiva cui intendeva partecipare. Deve applicarsi quindi la disciplina del reato continuato di cui all'art. 81 cpv. c.p.

15. Trattamento sanzionatorio. Con riferimento all'imputato (...), stante il giudizio di equivalenza tra le circostanze in relazione a ciascuno dei delitti contestati, nel determinate la pena da applicare occorre muovere dal delitto più grave di rapina consumata di cui all'art 628 c.p. La violenza dell'atto con cui l'imputato ha sottratto il cellulare all'anziana persona offesa, capendola con un pugno in testa, in aggiunta al carattere abietto dei motivi che hanno determinato l'azione -- impedire alla vittima di chiamare le forze dell'ordine -, unitamente alla gravità della vicenda complessivamente considerata in ragione degli effetti, anche di lungo periodo, che la condotta ha prodotto sulla persona offesa e ai precedenti penali a carico dell'imputato rappresentano elementi che non consentono di applicare il minimo edittale, dovendosi applicare una pena che si collochi in una fascia intermedia della cornice edittale. Sì stima pertanto equa la pena base, per il più grave delitto di cui capo c), pari ad anni 5 di reclusione ed euro 1500 di multa; aumentata per la continuazione con il capo a) ad anni 5 mesi 6 di reclusione ed euro 2000 di multa; aumentata per la continuazione con il capo b) ad anni 5 mesi 9 di reclusione ed euro 2500 di multa, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Con riferimento all'imputato (...), stante il giudizio di equivalenza tra le circostanze in relazione a ciascuno dei delitti contestati, nel determinare la pena da applicare occorre muovere dal delitto più grave di estorsione tentata di cui agli artt. 56 e 629 cp., la cui cornice edittale va da 1 anno e 8 mesi a 6 anni e 8 mesi di reclusione e da 333 a 2666 euro di multa. Le medesime ragioni appena evidenziate con riferimento al co-imputato impediscono l'applicazione di una pena che si attesti sui minimi edittali, occorrendo discostarsene verso l'alto, sia pure in misura limitata per tenere in considerazione del minore contributo apportato dall'imputato alla realizzazione del reato. Per tali ragioni, si stima equa una pena base per il reato più grave di cui al capo a) pari a 2 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 1000 di multa; aumentata per la continuazione con il delitto di cui al capo b) ad 2 anni e 9 mesi di reclusione ed euro 1500 di multa.

16. Statuizioni civili. La condotta realizzata dagli imputati ha determinato danni patrimoniali e non patrimoniali all'avvocato (...), in ragione delle severe conseguenze fisiche e psichiche derivanti dall'aggressione subita, oltre che per gli ostacoli alla proceduta esecutiva programmata.

Si ritiene che anche l'Ordine degli avvocati di Cassino abbia subito danni non patrimoniali, derivanti dal fatto che l'aggressione è stata realizzata nei confronti di un avvocato nell'esercizio del suo ufficio, sebbene come difensore di sé stesso. Ciò ha certamente determinato un pregiudizio con riferimento ai fini che l'ente persegue, consistenti nella tutela dei suoi iscritti nello svolgimento della loro professione. Si è trattato inoltre di una condotta certamente idonea a determinare un sentimento di insicurezza nello svolgimento della professione forense nel circondario ove opera l'ente, con il conseguente pregiudizio sofferto dalla categoria professionale che l'ente rappresenta.

I danni patiti dalle partì civili non sono stati dimostrati nel loro ammontare. Tuttavia, almeno con riferimento alla patte civile Avvocato (...), che ne ha fatto espressa richiesta, in ragione della documentazione medica prodotta è possibile ritenere la raggiunta la prova che lo stesso abbia sofferto un danno patrimoniale e non patrimoniale superiore a 3000 euro. Per tale importo quindi si condannano degli imputati in solido al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore della parte civile costituita (...).

Ai sensi dell'art 541 c.p.p. condanna gli imputati al palmento delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute dalle patri civili che si liquidano in euro 3870,00 a favore della parte civile (...) ed in euro 1935 a favore dell'Ordine degli avvocati di Cassino, oltre IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara (...) e (...) colpevoli dei reati loto rispettivamente ascritti e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva contestata a (...), ritenuta la continuazione tra i reati, condanna:

(...) alla pena di anni 5 e mesi 9 di reclusione ed euro 2.500,00 di multa.

(...) alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione ed euro 1 500,00 di multa.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia cautelare in carcere sofferta.

Dichiara (...) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e interdetto legalmente durante l'esecuzione della pena.

Letti gli artt. 538 ss. c.p.p. condanna gli imputati al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, dinanzi al giudice civile.

Condanna gli imputati al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva per legge a favore della parte civile costituita (...), nella misura di euro 3000.

Letto l'art 541 c.p.p. condanna gli imputati al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute delle parti civili, che liquida in euro 3870,00 a favore della parte civile (...) ed in euro 1935,00 a favore dell'Ordine degli avvocati di Cassino, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Motivi a giorni 90.

Così deciso in Cassino il 21 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2021.

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