Tribunale Napoli sez. III, 13/01/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 13/01/2022), n.259
L'intimidazione nei confronti di familiari come elemento integrante del reato di tentata rapina. La condotta di minaccia nei confronti di minori, in particolare la prospettazione di spaventare un bambino per ottenere una somma di denaro, integra il reato di tentata rapina, indipendentemente dall'entità della somma richiesta e dal possesso di denaro da parte dell'autore del reato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'imputato veniva presentato all'udienza del 2/11/2021 dinanzi a questo Giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo siccome arrestato in flagranza per i reati in rubrica.
Emessa ordinanza di convalida dell'arresto, prima che si procedesse a giudizio direttissimo il difensore avanzava richiesta di termini a difesa con conseguente rinvio al 25/11/21 e poi, stante l'adesione del PM onorario di udienza all'astensione di categoria per quella data proclamata al 9/12/21 quando l'imputato personalmente chiedeva definirsi il giudizio con le forme del rito abbreviato.
Il Giudice, nulla rilevando il PM e nella sussistenza dei presupposti di legge, disponeva in conformità quindi, acquisito il fascicolo per le indagini preliminari, rinviava all'udienza odierna quando nella discussione finale PM e difesa rassegnavano le rispettive conclusioni, come da verbale.
Osserva il Giudice come le risultanze della relazione di presentazione effettuata dall'Agt. PS Nu. Gi. in sede di convalida e degli atti di p.g., contenuti nel fascicolo del PM ed utilizzabili ai fini della decisione in conseguenza della scelta processuale operata dall'imputato, depongano per una ricostruzione dei fatti univoca, chiara e del tutto immune da ragionevole dubbio, tale da fugare qualsiasi perplessità circa la fondatezza della prospettazione accusatoria.
In particolare, come riferito dal predetto ufficiale di PG ed è dato evincere dal verbale di arresto in data (omissis) u.s., poco dopo le ore 10,50, la volante (omissis) dell'UPG della Questura di (omissis) riceveva dalla Sala Operativa segnalazione di una lite con conseguente colluttazione avvenuta in Piazza (omissis) nei pressi del bar sito al (omissis).
Nel breve lasso di tempo necessario a giungere sul posto la Sala operativa aggiornava la situazione specificando che uno dei due partecipanti alla lite si era rifugiato all'interno della rivendita di generi alimentari sita al civico (omissis) sempre della medesima piazza.
Giunti in loco gli operanti venivano contattati dal richiedente l'intervento, identificato in Ma. Ca., che riferiva che poco prima mentre si trovava all'esterno del bar "De." sito al civico (omissis) intento a consumare la colazione unitamente alla moglie ed alle figlie, El. dell'età di (omissis) anni e Ch. di soli (omissis) mesi, veniva avvicinato da un soggetto a lui sconosciuto che gli chiedeva la somma di Euro 5.
Successivamente tale soggetto gli si avvicinava ulteriormente fino a giungere a contatto fisico ed indicando la figlia più grande gli rivolgeva le seguenti parole "Dammi Euro 5 altrimenti faccio spaventare la bambina".
Ricevuta la esplicita minaccia il Ma. si frapponeva fra la figlia e l'ignoto aggressore cercando di allontanarlo fisicamente dalla piccola con conseguente inizio di una colluttazione. A questo punto la moglie, Sc. Cl., riusciva ad allontanare la bambina ed iniziava ad urlare attirando così l'attenzione degli astanti che prontamente intervenivano.
A questo punto l'aggressore, poi identificato nell'imputato, si rifugiava all'interno di una rivendita di generi alimentari sita nei pressi, come segnalato dalla Centrale Operativa, ove veniva effettivamente rintracciato.
Dal verbale di arresto emerge come al momento dell'intervento della Polizia di Stato il Ma., così come la moglie e la figlia, erano in evidente stato di agitazione tanto che veniva loro consigliato di recarsi presso il più vicino nosocomio per accertamenti e che tale invito fosse accolto dal solo Ma. cui presso il Pronto Soccorso del C.T.O. veniva riscontrato uno "stato ansioso non specificato post aggressione per tentativo di rapina."
Le dichiarazioni rese dal Nu., ufficiale di Polizia Giudiziaria che ha riferito su fatti caduti sotto la sua diretta percezione nello svolgimento dei propri compiti d'istituto, trovano pieno riscontro dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dal Ma. ed utilizzabili ai fini della decisione alla luce dell'opzione processuale esercitata dall'imputato.
In particolare, la persona offesa ribadiva che mentre si trovava con la propria famiglia all'esterno del bar "De." sito in Piazza (omissis) veniva avvicinato da un giovane a lui sconosciuto che prima gli intimava di consegnargli Euro 5 per poi, guardando prima lui e poi la figlia El., dirgli "Dammi Euro 5 o faccio prendere uno spavento alla bambina".
A questo punto si poneva tra la figlia e l'aggressore cercando di allontanarlo con conseguente insorgere di una colluttazione interrotta dall'intervento degli altri avventori del bar che cercavano di allontanare l'aggressore, che si rifugiava presso un vicino esercizio commerciale, e richiedevano l'intervento delle Forze dell'Ordine. Confermava, altresì, che l'aggressore era da individuarsi nel soggetto bloccato dagli appartenenti alla Polizia di Stato prontamente intervenuti e poi identificato nell'imputato nonché di essersi recato presso il Pronto Soccorso del CTO ove gli era stato diagnosticato uno stato d'ansia conseguente al tentativo di rapina con una prognosi di dieci giorni.
Dai superiori elementi risulta provata al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati lui ascritti.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dal Nu. in sede di udienza di convalida e dal contenuto del verbale di arresto nonché dalle sommarie informazioni rese nell'immediatezza dal Ma. emerge come l'imputato abbia provato a farsi consegnare dal Ma. la somma di Euro 5 minacciandolo di provocare uno spavento alla figlia di soli (omissis) anni non riuscendo nell'intento solo per la pronta reazione dello stesso. Al fine di riuscire nell'impresa delittuosa l'An. ingaggiava, poi, una colluttazione con il Ma. provocando a quest'ultimo uno stato d'ansia post traumatico giudicato guaribile in dieci giorni (vedi certificato del Pronto Soccorso acquisito agli atti).
Dal complesso dei superiori elementi probatori, intrinsecamente coerenti e tra loro pienamente concordanti, discende la prova piena e tranquillizzante della responsabilità dell'imputato in relazione ai reati lui ascritti che lo stesso ammetteva all'udienza del 9/12/21 in sede di spontanee dichiarazioni.
Pacifica appare la riconducibilità della condotta dell'imputato nell'ipotesi delittuosa contestata al capo a) attesa la natura sicuramente intimidatoria del comportamento tenuto consistito nell'avvicinarsi ai genitori di bambini in tenerissima età e minacciarli di provocare uno spavento ad uno di quest'ultimi in caso di mancata consegna della somma di denaro di Euro 5.
La non rilevante entità della somma, il possesso da parte dell'imputato di una consistente somma di denaro e la mancata fuga dello stesso non appaiono elementi idonei ad una diversa configurazione giuridica dei fatti.
Anche il comportamento di al capo b) risulta pienamente configurato atteso che all'esito della colluttazione e prima ancora della minaccia procurava al Ma. la malattia della mente indicata nel capo d'imputazione e comprovata dal certificato medico in atti.
I reati possono, poi, ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione individuando quello sub 1) come più grave.
Non possono, infine, concedersi all'imputato le circostanze attenuanti generiche di cui all'art.62 bis c.p. attesa la carenza di qualsiasi elemento concreto all'uopo positivamente valorizzabile e la solo tardiva ammissione di responsabilità.
Indi, valutati gli elementi tutti ex artt. 133 e 133 bis c.p., pena adeguata stimasi quella di anni uno e mesi dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa così determinata: pena base per il reato sub a) più grave anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 600 di multa, aumentata per la continuazione per il reato sub b) di mesi tre di reclusione ridotta come sopra per il rito.
L'assenza di qualsivoglia pregiudizio penale consente di formulare prognosi positiva in ordine all'astensione in futuro dal commettere ulteriori reati con conseguente possibilità di concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Seguono la condanna alle spese di giudizio e di custodia cautelare se dovute.
La definizione, sia pure nella fase del primo grado, della vicenda processuale unitamente all'assenza di violazione della misura imposta ed alle considerazioni poste a base della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena consentono di ritenere venute meno le esigenze cautelari sottese alla misura in atto che deve essere conseguentemente revocata.
P.Q.M.
Letti gli artt. 438 e ss, 533 e 535 c.p.p. dichiara AN. PI. colpevole dei reati lui ascritti unificati dal vincolo della continuazione e, per l'effetto, lo condanna con la diminuente del rito alla pena finale di anni uno e mesi dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia se dovute.
Pena sospesa
Revoca la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG imposto all'imputato delegando per l'esecuzione la PG delegata al controllo.
Così deciso in Napoli, il 13 gennaio 2022
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2022