Tribunale Napoli sez. uff. indagini prel., 16/12/2009, (ud. 17/11/2009, dep. 16/12/2009), n.2643
Nel giudizio abbreviato, la responsabilità dell’imputato può essere accertata sulla base di una piattaforma probatoria esclusivamente documentale, essendo la scelta del rito espressione della rinuncia dell’imputato al contraddittorio orale. La piena ammissione di colpevolezza da parte dell’imputato, unita a riscontri oggettivi derivanti dall’intervento delle forze dell’ordine e dalla denuncia della vittima, costituisce prova idonea per affermare la responsabilità penale. In tema di rapina aggravata, il risarcimento del danno, pur se non accettato materialmente, è valutabile come attenuante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di richiesta di rito abbreviato conseguente da emissione di decreto penale di condanna, l'imputato G.P. veniva citato, in sede di udienza camerale, per rispondere in ordine all'imputazione, compiutamente enunciata in epigrafe, inerente una condotta di rapina aggravata realizzatasi in Napoli in data 26/4/09.
All'udienza del 17/11/09, la difesa, alla presenza del proprio assistito, ritualmente tradotto in aula di udienza, ribadiva la propria volontà di procedere alla definizione del procedimento attraverso le forme e i modi del rito abbreviato.
Questo Gup ammetteva il rito speciale prescelto, e a seguito della discussione e degli interventi conclusivi rassegnati dalle parti, la presente sentenza veniva resa pubblica mediante lettura e pubblicazione del relativo dispositivo.
La disamina degli atti investigativi, contenuti nel fascicolo di questo Giudice, consente, senz'altro, di affermare la penale responsabilità dell'odierno imputato per l'ipotesi di reato, in questa sede, contestato.
Prima di valutare il merito della vicenda da cui trae origine l'attuale processo, è opportuno svolgere alcune, seppure brevi, considerazioni, che involgono anche una disamina a carattere squisitamente processuale.
Per esemplificare: la peculiare prospettiva cognitoria entro la quale è chiamato a pronunciarsi il giudice adito allorquando, come nel caso di specie, l'imputato chieda di essere giudicato attraverso la celebrazione del rito abbreviato.
Ebbene, in tale evenienza la verifica della responsabilità dell'imputato passa per un vaglio esclusivamente cartolare e documentale delle fonti di prova.
Siffatta circostanza, se, in via astratta, può sottendere il rischio di una limitazione alla piena cognizione del fatto, limitazione, giova sottolinearlo, accettata e voluta dallo stesso imputato, nel caso per cui è processo non si profila affatto.
Ed infatti, in ciò anticipando rilievi nel merito, deve considerarsi che, nel caso de quo, il nucleo centrale dell'attuale impianto accusatorio riveste un carattere oltremodo diretto e stringente, posto che il relativo materiale probatorio si compendia, nel suo aspetto più significativo, nella denuncia, coerente e particolareggiata, della p.o., nell'individuazione del G. in una situazione di piena flagranza, atteso che lo stesso è stato bloccato dagli agenti operanti subito dopo la consumazione della rapina e nel frangente in cui il complice riusciva, viceversa, a guadagnarsi una via di fuga insieme alla refurtiva depredata alla vittima, e, da ultimo, dalla piena e tempestiva confessione e ammissione di reità (in uno d'indicazione, invero solo parziale, della figura del complice, conosciuto approssimativamente come un certo chiarito e identificato dall'imputato).
Quanto alla narrazione del fatto storico, emerge dalla disamina degli atti investigativi che, in data 26/4/09, nel mentre il G. cercava di immobilizzare la vittima, tale R.N., contro un muro, il complice del G., puntando alla gola della p.o., un coltello, gli intimava di consegnargli una somma di denaro, chiaramente da subito elargita dalla parte lesa nella misura complessiva di 700 euro, documenti di identità e telefono cellulare.
Proprio all'esito di tale azione violenta di spossessamento, sono fortunatamente sopraggiunti i verbalizzanti che hanno raccolto la denuncia della persona offesa. Quest'ultima ritagliava in capo ai due malviventi il ruolo operativo avuto nella vicenda criminale da ciascuno, nel senso che descriveva il G. come colui che era alla guida del motorino e che dopo averlo parcheggiato aveva bloccato la vittima presa di mira, mentre il complice che era suo passeggero, una volta sceso, aveva brandito all'indirizzo del R. il coltello in modo da imprimere all'illecita richiesta di soldi una carica oltremodo violenta e intimidatrice.
In sede di interrogatorio di convalida, come, del pari, in sede di discussione finale della relativa udienza camerale del giudizio abbreviato, il G. ribadiva la propria piena ammissione di colpevolezza.
La piattaforma indiziaria, ulteriormente corroborata dalla ammissione di reità dell'imputato, consente di addivenire, con la certezza che esige sul punto la prova penale, ad un sereno giudizio di condanna.
Ed invero, l'unica reale "vexata questio" attiene alla giusta quantificazione della pena da irrogare, essendo intervenuto, nelle more del giudizio abbreviato, un risarcimento da parte del danno da parte dell'imputato (in uno all'accettazione della sola offerta risarcitaria da parte della persona offesa che, tuttavia, per ragioni di etica, ha declinato la conseguente e materiale dazione di denaro - cfr. sul punto, l'offerta reale di 500,00 euro allegata al verbale di udienza).
In tema di congrua determinazione della pena, valutati tutti i criteri soggettivi di cui all'art. 133 cp, concessa all'imputato la circostanza del risarcimento del danno (indicativa, in ogni caso, di un corretto comportamento processuale), valutata in regime di equivalenza alla contestata recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito premiale, si stima equa la pena di anni tre di reclusione e 1000,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia cautelare (pena così determinata: previo giudizio di equivalenza tra la riconosciuta circostanza attenuante e la contestata recidiva, anni quattro, mesi sei di reclusione e 2000,00 euro di multa, ridotta a quella inflitta per effetto del rito). Giorni trenta per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Visti gli art. 438, 533,535 cpp dichiara G.P. responsabile del reato ascrittogli, e concessagli la circostanza attenuante del risarcimento del danno, valutata in regime di equivalenza alla contestata aggravante, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione e 1.000,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia cautelare. Giorni trenta per il deposito della motivazione.
Napoli, 17.11.09