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Danneggiamento: esclusione dell’aggravante di pubblica fede e particolare tenuità del fatto

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Tribunale Napoli sez. VI, 14/02/2024, n.13388

Esclusione dell’aggravante di esposizione alla pubblica fede nel reato di danneggiamento e applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Nel reato di danneggiamento ex art. 635 c.p., l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede non può essere applicata quando il bene danneggiato non sia lasciato incustodito e sia nella piena disponibilità del proprietario al momento del fatto. Inoltre, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile anche retroattivamente, tenendo conto della condotta successiva dell’imputato e della natura occasionale del comportamento criminoso.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto che dispone il giudizio emesso il 7 giugno 2021 ai sensi degli artt. 429 e ss. c.p.p. dal Gup del Tribunale di Napoli, dr.ssa Ti. ed altri (…) venivano citati a giudizio davanti al GOP della VI sez. penale del Tribunale di Napoli, dr.ssa Ro.Sp., per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti e dettagliatamente indicati in epigrafe.

Rinviato il processo il 01 ottobre 2021 in quanto il giudice aveva sollevato l'eccezione di incompetenza a trattare reati non rientranti nel disposto di cui all'art. 550 c.p.p., ed assegnato il processo al G.M. dr.ssa (…), come comunicato alle parti il successivo 3 dicembre, il 7 dicembre 2021 il giudice disponeva il rinnovo della notifica del decreto che disponeva il giudizio a tutti e tre gli imputati.

All'udienza del 29 marzo 2022 celebrata alla presenza del D.Vi. che aveva ricevuto regolare notifica del decreto di citazione - dichiarata l'assenza degli altri due imputati, regolarmente citati e non comparsi senza addurre alcun legittimo impedimento ed effettivamente a conoscenza della pendenza del processo per aver nominato un difensore di fiducia e ricevuto la notifica della citazione a mani proprie - dopo aver rigettato l'istanza di rinvio depositata dall'avv.to Er.Ra. nei termini dettagliatamente indicati nel verbale di udienza, in assenza di questioni preliminari, dopo la dichiarazione di aperura del dibattimento, venivano ammesse le prove così come richieste dalle parti, con l'acquisizione della documentazione dettagliatamente indicata nel verbale di udienza.

Escusso - quindi - il teste Ca.Ro., l'istruttoria dibattimentale proseguiva il successivo 12 luglio con la deposizione della Ci.A. e la indicazione da parte del P.M. che il D.Vi. non aveva presentato alcuna querela nei confronti dei Ci., ed ancora il 20 dicembre 2022, allorquando veniva raccolta la deposizione dello Sq.Ma. ed esaminato l'imputato D.Vi.

Dopo due rinvii disposti il 4 aprile e l'11 luglio 2023 per l'assenza del giudice assegnatario del processo, in congedo ordinario per motivi di famiglia, all'udienza odierna, dopo aver acquisto il verbale di remissione di querela sottoscritto dalla Ci.A. e la procura speciale rilasciata dal D.Vi. al proprio difensore, finalizzata all'accettazione dell'intervenuta remissione di querela, il giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale con l'indicazione di utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del Tribunale in quanto legittimamente acquisiti e, dopo la discussione delle parti che concludevano come dettagliatamente indicato in epigrafe, all'esito della deliberazione avvenuta in camera di consiglio, rendeva pubblica la presente sentenza con la lettura del dispositivo allegato al verbale di udienza.

Alla luce delle emergenze processuali raccolte, ritenuta incontestata tra le parti la ricostruzione dei fatti operata dal P.M., in punto di diritto va evidenziato che in relazione alla condotta posta in essere dal D.Vi. quel 25 marzo 2021 - in ordine alla quale è intervenuta remissione di querela dalla Ci.A., con accettazione da parte dell'imputato - deve essere esclusa in relazione al capo sub 6), l'aggravante della esposizione alla pubblica fede.

Ed invero, l'imputato con i pugni sferrati sul vetro della vettura della Ci. e diretti a fermare la donna che stava andando via con l'auto, il D.Vi. aveva sicuramente danneggiato l'auto, che però in quel momento non era parcheggiata per strada e chiusa a chiave, ma nella piena disponibilità dell'odierna parte lesa e - quindi - non esposta alla pubblica fede.

In ordine alle contestazioni addebitate al Ci.Ma. ed al Ci.Cr. va evidenziato che per i capi 1) e 3) - procedibili a querela, non essendo stato indicato dal D.Vi. nel corso della sua audizione, l'utilizzo da parte del primo di una "sbarra di ferro" in relazione alla minaccia di cui al primo capo di imputazione e non avendo lo stesso visto chi e con che modalità lo aveva minacciato nella contestazione sub 3) - non risulta mai espressa da parte di quest'ultimo la volontà di ottenere la punizione del padre e del fratello della sua ex-compagna, come evidenziato dal P.M. all'udienza del 12 luglio 2022. In relazione alle restanti imputazioni, commesse tutte nello stesso arco temporale ed a ridosso dell'intervenuta separazione tra la Ci.A. ed il D.Vi. - non espressione, quindi, di una reiterata condotta illecita, ma frutto di un momento "particolare" dell'odierno imputato, che non si era mai comportato così in precedenza e che aveva poi 'recuperato' un ottimo rapporto con la Ci., come riferito dalla stessa parte lesa ("E lui ha fatto questo per tutto il periodo o solo quella sera? No no assolutamente ci sono state altre scene magari di gelosia ma in maniera molto irrisoria veramente non me lo spiego cioè sembrava veramente uscito fuori di sé. Ma desso come sono i rapporti? Buoni, abbastanza civili proprio", cfr. foglio 6 del verb. dib. del 12 luglio 2022) - può ritenersi sussistente la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis c.p.

Del resto, tale causa di non punibilità, nella formulazione novellata dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che consente al giudice di tenere conto della condotta del reo successiva alla commissione del reato, risulta applicabile anche ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022 (cfr. Cass. sez. I, sent. n. 30515 del 2 maggio 2023, dep. il successivo 13 luglio).

Ai sensi dell'art. 544, co. 3 c.p.p., tenuto conto del carico di lavoro, appare opportuno l'indicazione del termine di giorni novanta per il deposito delle motivazioni.

P.Q.M.
Letto l'art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di D.VI. in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 5) e 6), previa esclusione per tale ultima contestazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, per intervenuta remissione di querela.

Ai sensi dell'art. 340 comma IV c.p.p. pone a carico dell'imputato le spese del processo.

Letto l'art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di CI.MA. e CI.CR. in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 1) e 3) per mancanza di querela.

Letto l'art, 530 c.p.p. assolve CI.MA. e CI.CR. dai reati loro ascritti ai capi 2) e 4), previa esclusione per tale ultima contestazione della sola aggravante dell'uso dell'arma, per la particolare tenuità del fatto.

Letto l'art. 544 c.p.p. indica il termine di giorni novanta per il deposito delle motivazioni ai sensi dell'art. 544 comma III c.p.p.

Così deciso in Napoli il 28 novembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2024.

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