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Danneggiamento e particolare tenuità del fatto: requisiti e applicazione ai sensi dell’art. 131 bis c.p.

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Tribunale Potenza, 07/12/2023, n.1672

In tema di danneggiamento, la particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta laddove il comportamento sia isolato, marginale, di scarsa portata offensiva e con limitate conseguenze economiche, in assenza di abitualità e di precedenti penali dell’imputato. Il dolo richiesto è integrato dalla semplice coscienza e volontà di danneggiare, senza necessità di un fine specifico di nuocere.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di giudizio immediato, il Gip del Tribunale di Potenza rinviava a giudizio l'imputato RI.Gi. all'odierna udienza ove si dava atto che le notifiche nei confronti dell'imputato erano andate a buon fine e dunque si dichiarava l'assenza dello stesso, ritualmente citato e non comparso.

Il Giudice disponeva procedersi nella forma della Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 469 c.p.p., sentiti il Pubblico Ministero ed il difensore dell'imputato, i quali non si opponevano. Le parti prestavano il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti di indagine e formulavano le loro conclusioni come in epigrafe riportate. Il Giudice, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, decideva come da dispositivo letto in udienza ed allegato al verbale.

Motivi della decisione
Ritiene il Giudice che dagli atti contenuti nel fascicolo del P.M., acquisiti con il consenso delle parti, debba essere pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti dell' imputato ai sensi dell'art, 131 bis c.p. in ragione della particolare tenuità dell'offesa concretamente arrecata al bene giuridico protetto dalla norma in contestazione. La piattaforma probatoria a carico dell'imputato è costituita in primis dal verbale di ricezione di denuncia orale sporta da Ge.Lu., in data 1 aprile 2023, dinanzi ai Carabinieri di Lavello.

Il dichiarante riferiva di avere in uso l'autovettura (...), intestata alla moglie convivente, Ne.Lo., e che "alle ore 16,00 circa del 30.03.1023, ho parcheggiato nei pressi della mia abitazione cosicché ieri 31.03.2023 alle ore 10,30 nell'andare a riprendere l'autovettura in questione, mi sono accorto che sulla fiancata destra della (...), è stato purtroppo praticato un graffio evidente su tutta la fiancata, per un danno economico che al momento non so quantificare; non so se coperto di assicurazione contro questo genere di reato".

Precisava la p.o. che sicuramente si trattava di un gesto intenzionale contro l'autovettura in questione, anche perché "tra i vicini probabilmente, può dare fastidio il parcheggio dell'utilitaria della quale stiamo parlando".

Ancora, si cita il verbale di ispezione dell'autovettura (...) in uso al Ge. effettuata dai Carabinieri di Lavello in data 1 aprile 2023.

I militari relazionavano che, a seguito di denuncia presentata dalle p.o. alle ore 17,00 precedenti del giorno 01.04.2023 e relativa al danneggiamento dell'autovettura in proprio uso, "presumibilmente avvenuto tra il pomeriggio del 30.03.2023 e la mattinata del 31.03.2023", si procedeva ad ispezione ed emergeva che: "La carrozzeria di colore nero si presenta in buono stato d'uso, a eccezione però della fiancata destra, ove sono visibili evidenti graffi, praticali in particolare a mezzo di un oggetto appuntito, su entrambe le portiere e meno evidenti su entrambi i parafanghi destri".

Nel corso dell'ispezione, non venivano rinvenute ulteriori tracce utili per le indagini, e tuttavia il Ge.Lu. riferiva che l'autovettura si trovava parcheggiata nei pressi della propria abitazione (...) e che proprio in quel tratto (civico nr. 23) vi era installata la telecamera dell'abitazione privata del sig. Fa.Wa., che avrebbero ripreso sicuramente le fasi del danneggiamento.

Dal verbale di s.i.t. rese proprio dal predetto Fa.Wa. in data 3 maggio 2023, dinanzi ai Carabinieri di Lavello, dirimente ai fini probatori e decisionali, si evince infatti che il dichiarante aveva avuto contezza dell'episodio delittuoso: "Per quanto concerne il danneggiamento della (...) di GE.Lu., mio vicino di casa, ribadisco che tra il 30.03.2023 e il 31.03.2023, ho notato attraverso le mie telecamere della mia abitazione di questa via (...), che il danno sulla fiancata destra di quell'utilitaria, l'ha praticata RI.Gi. un anziano di circa ottant'anni che abita in quelle immediate vicinanze e che non è nuovo a questo genere di situazioni, purtroppo. Le mie telecamere, non hanno purtroppo registrato ma ho solo avuto la possibilità di vedere le telecamere, che non hanno però purtroppo come anzidetto registrato; io ho notato il fatto

Perché conoscendo il soggetto, controllo sempre i movimenti del RI.Gi. attraverso le telecamere e mi sono accorto dell'accaduto; il danneggiamento è stato perpetrato da RI.Gi., attraverso delle chiavi o un oggetto contundente. Il danneggiamento è stato perpetrato alle ore 06,25 del 31.03.2023; ricordo perfettamente; lo stesso si è anche guardato intorno, prima di danneggiare la (...)". Così ricostruiti i fatti di causa, appare pienamente integrata la fattispecie ipotizzata dall'accusa, ovvero il delitto di danneggiamento, mediante un oggetto appuntito, della fiancata destra dell'autovettura mod. (...), in uso alla p.o. Ge.Lu., mentre il veicolo si trovava parcheggiato sulla pubblica via (...) del Comune di Lavello.

Vi è prova della condotta grazie al contributo dichiarativo, cristallizzato nel verbale di s.i.t., del sig. Fa.Wa., il quale ha riferito ai militari l'inequivoca riconducibilità della condotta penalmente rilevante al Ri.

Non risultano, allo stato, evidenze documentali o orali di segno opposto. In merito a tale fattispecie la Suprema Corte, ha affermato che si tratta di un unico reato con una pluralità di fattispecie tra loro equivalenti e che, ai fini della sua configurabilità, esso si realizza, in via generale, ogni volta che si verifichi una diminuzione della funzione, strumentale o strutturale, di un bene, sia esso mobile o immobile.

In altri termini, sussiste il reato di danneggiamento quando la condotta criminosa determina una perdita del valore o del livello di utilizzabilità del bene, risultandone impedito, anche parzialmente, l'uso, da parte del titolare del bene ovvero dei soggetti che, a diverso titolo, ne usufruivano.

Al riguardo è bene precisare che secondo la giurisprudenza, l'elemento oggettivo del reato "non è rappresentato da una semplice modificazione estetica del bene, in quanto ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce l'uso da parte del proprietario, rendendo necessario un intervento di ripristino" (cfr. Cass. Pen. n. 48615/2019). Ed ancora, per consolidata giurisprudenza, il dolo del delitto di danneggiamento "richiede la mera coscienza e volontà di danneggiare, senza essere qualificato dal fine specifico di nuocere" (Cassazione penale, sez. VI, 18/09/2012, n. 35898).

Orbene, nel caso di specie appare integrata nei suoi elementi soggettivi ed oggettivi la fattispecie penale ascritta all'odierno giudicabile.

E tuttavia, dopo aver considerato pienamente integrata la fattispecie contestata all'imputato, questo Giudice ritiene che il giudizio di responsabilità debba essere operato solo a seguito di un'attenta e complessiva valutazione della condotta; valutazione che non può non condurre a ritenere assolutamente modesta l'offesa arrecata al bene giuridico protetto dalla norma violata.

Si evidenzia come, una delle condizioni per l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto al reato di danneggiamento, è l'insussistenza dell'abitualità della condotta, concetto che non può limitarsi ai soli comportamenti riconducibili a specifici istituti codicistici, quali la delinquenza professionale o per tendenza (cfr. Cassazione, sez. Il Penale, sent. n. 4736/17; depositata il 31 gennaio).

Nello specifico, a contrario, non può ritenersi particolarmente tenue l'offesa che è stata commessa ripetutamente e con un oggetto appuntito, per mera rappresaglia, il c.d. danneggiamento seriale; come anche rileva l'assenza una reale volontà riparatoria in capo al soggetto danneggiante, qualora, ad es., il debito sia stato saldato in seguito ad un'azione coattiva.

Le suindicate circostanze ostative, tuttavia, possono ritenersi escluse nel caso di specie. Dunque, questo Giudice ritiene che, sebbene l'imputato abbia integrato la fattispecie delittuosa di cui in contestazione, tale episodio debba ritenersi isolato, marginale, dalia scarsa portata offensiva e dalle contenute conseguenze economiche.

A ciò va aggiunta l'assenza di precedenti per il Ri., chiaro indice della non abitualità nel comportamento delinquenziale.

Alla luce degli elementi esposti, dunque, sussistendone anche i presupposti edittali, non può che pronunciarsi sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato, non punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p. per la modesta entità dell'offesa.

Da ultimo, la previsione del più ampio termine per il deposito dei motivi è giustificata dal carico di ruolo che grava questo giudice.

P.Q.M.
Letti gli artt. 469 e 530 c.p.p., e 131 bis c.p.,

dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato RI.Gi. in ordine al reato allo stesso ascritto in contestazione per particolare tenuità del fatto. Motivi in giorni trenta.

Così deciso in Potenza il 4 dicembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2023.

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