Tribunale Cassino, 07/11/2023, n.2143
In tema di danneggiamento aggravato, si configura l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede (art. 635, co. 2, n. 3, c.p.) solo in relazione a beni che, per loro natura o collocazione, risultino privi di custodia diretta e affidati esclusivamente al senso di rispetto dei terzi. L’effrazione di una porta d’ingresso di un esercizio commerciale, anche se chiuso, non integra tale aggravante, trattandosi di bene comunque protetto da barriere fisiche e non esposto alla pubblica fede.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
Ai sensi dell'art. 558 c.p.p. l'imputato TE.Fr. veniva condotto in data 17.10.2023 davanti a questo giudice per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio sulla base dell'imputazione formulata dal P.M. riportata in epigrafe.
Il giudice ha autorizzato l'agente di PG di che ha effettuato l'arresto alla relazione orale; esaurita la relazione, il giudice ha proceduto quindi all'interrogatorio dell'imputato.
All'esito, il PM ha richiesto la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'imputato; la difesa nulla ha osservato sulla convalida, mentre in relazione alla richiesta di applicazione di misura cautelare si è opposta ed in subordine ha richiesto l'applicazione di una misura meno afflittiva.
Il giudice ha disposto con ordinanza la convalida dell'arresto e disposto l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di P.G.
Si è proceduto quindi al giudizio direttissimo; il difensore munito di procura speciale, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha richiesto termine a difesa.
Rinviato il processo alla data odierna il difensore ha formulato istanza di giudizio abbreviato allo stato degli atti; disposta la prosecuzione del giudizio, disposto il mutamento del rito, acquisto il fascicolo del P.M. le parti sono state invitate a concludere.
Espletata la camera di consiglio, si dà lettura, ai sensi dell'art. 545, co. 2, c.p.p., del dispositivo, seguita da una esposizione riassuntiva della presente motivazione.
2. La ricostruzione dei fatti e la penale responsabilità degli imputati.
Dai verbali di arresto, perquisizione e sequestro nonché dalla relazione orale svolta dall'ufficiale di polizia giudiziaria - Appuntato scelto Ia.Pi., in servizio presso la Stazione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cassino - si evince quanto segue.
Il 16.10.2023, alle ore 23.28 circa, i militari della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia C.C. di Cassino, nel transitare in Via (…), direzione, Via (…), notavano due persone dinanzi l'attività commerciale il (…), sita in Cassino in via (…), di cui una di esse era intenta ad armeggiare e spingere con forza la porta d'ingresso del surriferito esercizio commerciale. I due uomini, alla vista delle forze dell'ordine, si allontanavano repentinamente, a bordo di due bici, imboccando Via (…).
Gli agenti, pertanto, si ponevano all'inseguimento dei due soggetti, percorrendo la via (…), al fine di bloccarli all'intersezione con Via (…), e contestualmente informavano telefonicamente l'equipaggio del commissariato di P.S. di Cassino, che si trovava nelle vicinanze.
La pattuglia dei C.C. riusciva ad intercettare le persone inseguite in Via (…).
Dopo poco, gli operanti in forza al Commissariato P.S. di Cassino si recavano dapprima presso l'attività commerciale per constatare il danno e subito dopo coadiuvavano i colleghi del NOR che stavano dando corso alle operazioni di perquisizione personale dei soggetti fermati.
All'esito dell'attività perquisitiva si rinvenivano oggetti pertinenti al fatto reato, in particolare una chiave meccanica appositamente modificata per scassinare porte e serrature, oltre ad un coltello a serramanico.
E' opportuno rilevare che i predetti soggetti erano già noti alle forze dell'ordine per precedenti specifici.
In particolare dalla relazione orale dell'App. Se. Ia. risulta che i due soggetti erano già stati notati in sella alla bicicletta alle ore 23.10 in viale (…) ed erano stati sin da subito riconosciuti. Te.Fr., che materialmente aveva tentato di introdursi all'interno dell'esercizio commerciale, soggetto come già detto noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, all'atto del controllo, gettava in terra la chiave utilizzata per forzare la porta, al fine di disfarsene, ma la stessa veniva prontamente recuperata dall'Assistente Ab.
Dopo poco, sul posto sopraggiungeva la proprietaria del locale, PA.Pe., la quale constava unitamente a personale della Polizia di Stato il danneggiamento della porta d'ingresso del locale (sul punto cfr. anche rilievi fotografici in atti) e sporgeva denuncia querela alle ore 00:17 del 17.10.2023.
All'udienza di convalida, TE.Fr. ha negato l'addebito, ed ha riferito che il giorno dell'arresto si trovava al bar, insieme al Se., in sella alla sua bicicletta. Quando era in procinto di rincasare veniva fermato dalla pattuglia dei Carabinieri. In merito al possesso della "chiave meccanica" ha riferito che la stessa era funzionale "ad avvitare il cambio della bicicletta", mentre in merito al possesso del coltellino, ha dichiarato il suo utilizzo per pulirsi le unghie.
Tali essendo i fatti che hanno dato origine al processo, alcun dubbio può nutrirsi in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il tentato furto aggravato all'interno dell'esercizio commerciale (…).
Le risultanze del verbale di arresto appaiono particolarmente credibili, in ragione della linearità del contributo conoscitivo fornito, della qualifica rivestita dagli operanti, dell'assenza di qualsiasi rapporto personale con l'imputato e degli ulteriori elementi acquisiti, quali il rinvenimento, di un coltello e di una chiave meccanica utilizzata per forzare la serratura del locale.
Inoltre, la visione delle immagini di videosorveglianza, immagini offerte dalla proprietaria del locale, corrobora l'ipotesi investigativa. Difatti dall'esame visivo delle immagini i militari riconoscevano il TE. armeggiare per almeno 3-4 minuti dinanzi la porta d'ingresso del locale, mentre il complice, identificato in Se.Fr., lo si notava sul marciapiedi opposto, con funzioni di palo.
Dal video emerge inoltre che il Te. indossava gli stessi abiti che aveva addosso nel momento in cui veniva notato dagli operanti, in Viale (…), poco prima dell'azione delittuosa.
Di tal che, la versione dei fatti offerta dall'imputato in sede di convalida appare assolutamente inattendibile perché in contrasto con le precise attestazioni dei verbalizzanti e con le immagini del sistema di videosorveglianza.
Il tentativo dell'imputato di giustificare il possesso del coltellino e della chiave meccanica appare a dir poco maldestro.
Pienamente configurarle appare, pertanto, il delitto tentato di furto contestato dal P.M., poiché è ragionevole ritenere che senza l'intervento della pattuglia, il TE. sarebbe penetrato all'interno del locale, portando a compimento l'azione delittuosa, tenuto anche conto della presenza di un complice e dell'ora notturna.
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, co. 1 n. 2), c.p. - violenza sulle cose - perché dalle precise attestazioni dei verbalizzanti e dai rilievi fotografici in atti risulta il danneggiamento della porta di ingresso dell'esercizio commerciale.
Viceversa, va esclusa la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625, co. 1, n. 7), c.p. - esposizione della res alla pubblica fede - perchè, come statuito dalla S.C., (Sez. 2, Sentenza n. 44331 del 12/11/2010 Ud. (dep. 16/12/2010) Rv. 249181 - 01) "Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un esercizio commerciale, considerato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi. Il reato è procedibile a querela a seguito delle modifiche introdotte dalla novella di cui al D.lgs. 150 del 2022 e sussiste la condizione di procedibilità, ossia la querela sporta dall'amministratrice della società (…).
Non sussistono in assenza di elementi processuali (ad es. confessione) o extra-procedimentali (es. condotte collaborative) i presupposti per riconoscere le circostanze attenuanti generiche. Va applicata la contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale in quanto conformemente ai criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di recidiva facoltativa(1) - il nuovo episodio delittuoso appare concretamente espressivo di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo.
Invero, dal certificato del casellario giudiziale in atti, risultano numero precedenti per furto (dal 1996 fino al 2022). Da ultimo il reo annovera un precedente specifico per tentato furto aggravato accertato con sentenza esecutiva il 26.04.2023. Orbene, la ravvicinata distanza temporale tra l'esecutività della predetta sentenza e la commissione del reato sottoposto alla cognizione di questo Giudice, il comune movente di lucro, costituiscono elementi che fanno ritenere la sussistenza della circostanza aggravante soggettiva.
Passando alla concreta dosimetria della pena occorre precisare che per univoca e costante affermazione della giurisprudenza e della dottrina nel delitto tentato va ravvisata una figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e una propria struttura, delineata dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e della disposizione contenuta nell'art. 56 c.p., la quale ha reso perseguibili fatti altrimenti non sanzionabili perché arrestatisi al di qua della soglia della consumazione. Nel far ciò l'art. 56 C.P. ha stabilito una sanzione penale autonoma, ha individuato il bene giuridico protetto (costituito dal pericolo di lesione dell'interesse che giustifica la tutela penale) e, soprattutto, ha definito il comportamento tipico, consistente nel compimento di "atti idonei", diretti in modo non equivoco a realizzare la detta lesione.
Da tale autonomia dell'illecito e della sanzione discende che, in presenza di un delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ossia senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", ossia scindendo i due momenti enunciati. Entrambi i sistemi, peraltro, non si sottraggono ai vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi. Solo l'inosservanza in concreto di tali limiti comporta violazione di legge" (tosi Sez. 1, n. 37562 del 16/5/2001. Botto, Rv 220189). In senso conforme, cfr. ad es., Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra. Rv. 258461; Sez. 1, n. 35013 del 6/6/2013, Colombo, Rv. 257210. Da ultimo v. Sez. 5, n. 37937 del 29/5/2017, Di Fonso, n.m.; Sez. 2, n. 10071 del 16/2/2017, Bellantuono, n.m.). Va altresì precisato ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato nel caso di concorso di circostanze anche ad effetto speciale, deve farsi riferimento alla pena-base per il reato consumato e aggravato, qualora il giudizio di comparazione si sia concluso nel senso della prevalenza delle aggravanti, e alla pena-base per il reato semplice, allorchè il giudizio di comparazione si sia concluso con la prevalenza delle attenuanti. (Fattispecie in tema di tentato omicidio soggetta, "ratione temporis", alla disciplina anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251). (Conf., altresì, Sez. 6, n. 11144 del 1989, Rv. 181941-01).
Nel concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, come nel caso di specie, occorre tener conto del criterio moderatore di cui all'art. 63 comma 4 c.p.p., con l'ulteriore specificazione dettata da Cass. II, n. 9365/2015 secondo cui alla recidiva che concorre con altra aggravante speciale e rispetto a questa ritenuta meno grave si applica integralmente la disciplina di cui all'art. 63, comma 4 con la conseguenza che il giudice, quand'anche la recidiva comporti un aumento predeterminato della pena, può procedere all'ulteriore aumento di pena e, ove ritenga di apportarlo, è vincolato al limite di cui al combinato disposto degli artt. 63, comma 4, e 64, comma 1 ("fino ad un terzo della pena prevista per il reato commesso").
Tanto premesso valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. (ed, in particolare, quanto al profilo oggettivo, le modalità e circostanze dell'azione, sintomatiche dell'esistenza di professionalità e di un minimo di organizzazione nella commettere reati predatori, del grado/stadio dell'iter criminoso), si reputa congrua, per la pena finale di anni 1 di reclusione ed Euro 533,00 di multa, così determinata.
PENA BASE ANNI 2 mesi 6 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa;
aumentata fino ad un terzo per effetto dell'applicazione della recidiva ritenuta: anni 3 di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa;
RIDUZIONE per il tentativo ex art.56 c.p. (diminuzione della metà tenuto conto dello stadio dell'iter criminoso).
ANNI 1 e MESI 6 di reclusione ed Euro 800,00 di multa.
RIDUZIONE per la scelta del rito, ANNI 1 di reclusione ed Euro 533,00 di multa.
Appare altresì opportuno avvisare l'imputato che, ai sensi dell'art. 442, co. 2 bis, c.p.p., così come modificato dal D.lgs. 150/2022, 2-bis, qualora nè l'imputato, né il suo difensore propongano impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.
Infine dei beni in giudiziale sequestro ne va disposta la confisca e la distruzione - per la chiave meccanica - e la confisca e la devoluzione alla competente direzione artiglieria del coltello.
3) Ordinanza di sostituzione (art. 299 comma 4 c.p.p.) della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. con quella degli AA.DD.
Come da richiesta del P.M. pervenuta in data 2.11.2023 va disposta la sostituzione della misura in atto con quella degli AA.DD.
Dall'annotazione di P.G. n. 14/64-1-2023 redatta dai C.C., Nucleo operativo e Radiomobile, risulta infatti che il 24.10.2023 veniva segnalato un tentativo di furto presso l'attività commerciale (…) sita in Cassino in Piazza (…).
Giunti sul posto i militari constatavano la presenza del titolare dell'esercizio commerciale, Lo.An., socio della (…), il quale riferiva di aver sorpreso un uomo all'interno della sua attività. L'uomo, introdottosi all'interno dell'esercizio commerciale mediante effrazione della porta di ingresso, alla vista del Lo. si dava alla fuga coprendosi il viso con l'avambraccio. Di poi, il 27.10.2023, il Lombardi veniva sentito dai Carabinieri di Cassino. Nel corso delle S.i.t venivano mostrata alla persona offesa una foto, estrapolata dal social network facebook, raffigurante un uomo. Il Lo. riconosceva nella foto, senza ombra di dubbio, l'uomo che si era introdotto all'interno del suo negozio il 24.10.2023.
E' opportuno rilevare che il Lombardi riferiva di essere in grado di riconoscere l'autore del tentato furto in quanto per un attimo aveva incrociato il suo sguardo.
Rilevato pertanto che, in ragione della condotta segnalata ricorrono le condizioni di cui ali'art.299 comma 4 c.p.p.
Ritenuta indispensabile l'adozione di un presidio cautelare più stringente e di maggiore efficacia deterrente avendo l'imputato dato prova, per quanto consta dagli atti trasmessi dalla P.G., di un'indole trasgressiva e insensibile alle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, risultando attuale e concreto il pericolo di riproposizione di condotte analoghe a quelle allo stesso attribuite in contestazione poste all'attuale vaglio dibattimentale.
Ritenuto idoneo, il presidio cautelare di natura detentiva degli arresti domiciliari, misura in grado di scongiurare seriamente il rischio di commissione di ulteriori reati di natura predatoria, anche con l'uso di violenza sulle cose e sulle persone.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 - 535 - 442 - 558 c.p.p.,
dichiara l'imputato TE.Fr. colpevole del reato a lui ascritto e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 nr. 7 c.p., applicato l'aumento per la recidiva, con la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 533,00 di multa, oltre spese processuali.
Letti gli artt. 240 c.p. ordina la confisca e il versamento alla competente direzione di artiglieria del coltello in sequestro e la distruzione della chiava meccanica.
Letto l'art. 299, comma 4, c.p.p., sostituisce nei confronti di TE.Fr., la misura cautelare in atto dell'obbligo di presentazione alla P.G., come imposto in sede di convalida del 17.10.2023, con quella degli arresti domiciliari presso il luogo di residenza ovvero altro domicilio che sarà dichiarato dall'imputato, previa verifica della idoneità da parte della Polizia Giudiziaria delegata per l'esecuzione.
Prescrive all'imputato di non allontanarsi senza l'autorizzazione del Giudice procedente, dal domicilio come indicato ove dovrà considerarsi detenuto.
Impone altresì il divieto di colloquio e rapporti con persone diverse dai familiari strettamente conviventi che con lui coabitano anche attraverso telefono e strumenti informatici.
Dispone l'esecuzione a cura della P.G. che ha operato l'arresto.
Delega per i controlli ex art.284 c.p.p. i Carabinieri territorialmente competenti in base al domicilio che sarà indicato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito alle parti e alla P.G. delegata per i controlli. Motivi contestuali.
Così deciso in Cassino il 7 novembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2023.
(1) (A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 185/2015 - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, co. 5, c.p. (come sostituito dall'art. 4 della L. n. 251/2005) nella parte in cui prevedeva, nel caso di recidiva, l'obbligatorietà dell'aumento di pena laddove il nuovo reato fosse compreso nell'elenco di cui all'art. 407, co. 2, Lett. c), c.p.p. - l'aumento di pena per la recidiva è sempre facoltativo. A tal fine il giudice deve "verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità", tenendo conto, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza n. 192/2007) e di legittimità, "della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo delta personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (cfr. Cass., Sezioni Unite Penali, sent. 27/5/2010 - 05/10/2010, n. 35738, rv. 247838; conf. Cass. Sezioni Unite Penali, 24/2/2011, n. 20798)).