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Danneggiamento e esclusione della particolare tenuità del fatto: violenza e mancato risarcimento del danno

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Tribunale Ferrara, 20/11/2023, n.1319

Il reato di danneggiamento ex art. 635 c.p. si configura anche in presenza di condotte violente e volontarie che causano la rottura di un bene altrui, come il danneggiamento di un telefono cellulare durante un’aggressione. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non è applicabile se la condotta è accompagnata da violenza e assenza di resipiscenza, come l’omissione di scuse o di risarcimento delle spese per il danno cagionato.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione diretta a giudizio ex artt. 550 e 552 c.p.p., emesso in data 21.06.2022, MA.YA. veniva tratto a giudizio per il reato di cui al capo di imputazione trascritto in epigrafe.

Alla pubblica udienza del 19.09.2022, il Giudice, rilevata la mancanza della prova della notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato, ne disponeva la rinnovazione, rinviando per tale incombente all'udienza del 21.10.2022, nel corso della quale, in assenza dell'imputo, la persona offesa Lu.St. si costituiva parte civile, venivano ammesse le prove richieste dalle parti ed il procedimento veniva rinviato all'udienza del 29.09.2023.

Alla pubblica udienza del 29.09.2023, sempre in assenza dell'imputato, si procedeva all'audizione dei testi del P.M., Lu.St., in qualità di persona offesa e Sc.Ni., maresciallo in servizio presso la Stazione Carabinieri di Comacchio, intervenuto sul posto successivamente al fatto di cui all'imputazione; veniva acquisita la documentazione prodotta dal P.M.(CD contenente il video dell'aggressione, riproduzione fotografica del cellulare danneggiato, scontrino relativo alle spese sostenute per la sostituzione del vetro del telefono cellulare danneggiato) e, all'esito, le parti concludevano come da verbale. Il difensore della parte civile costituita depositava altresì conclusioni scritte e nota spese. Il presente procedimento traeva origine dalla querela sporta in data 15.01.2019 dalla persona offesa Lu.Da., la quale lamentava che, in seguito ad un diverbio con una condomina per una questione relativa alla pulizia delle scale e delle parti comuni del condominio, era stata aggredita, dapprima verbalmente e di poi fisicamente dal compagno della condomina, identificato con Ma.Ya., che le aveva strappato di mano il telefono cellulare con il quale stava riprendendo l'aggressione, gettandolo via e facendole altresì cadere la borsa.

In particolare, in sede di esame, la persona offesa precisava che a causa della violenza con la quale l'imputato le aveva strappato di mano il telefono le era anche caduta la borsa e che, una volta recuperato il cellulare che il prevenuto aveva lanciato dietro di lei, aveva constatato la rottura del vetro dello stesso (cfr. verbale trascrizione udienza 29.09.2023, deposizione teste Lu.Da., pagg. 6-7: "Mi è caduta anche la borsa perché è stata violenta, me lo ha proprio strappato e mi è caduta anche la borsa. Poi gli ho detto: "Mi hai rotto il telefono" e lui mi ha detto: "La prossima volta ti spacco la testa". "Sono andata e recuperarlo e ho visto che c'era il vetro rotto"). Aggiungeva di aver richiesto l'intervento dei Carabinieri, i quali poco dopo erano giunti sul posto.

A domanda del proprio difensore, infine, la signora Lu. dichiarava di aver filmato l'aggressione per tutelarsi, in quanto non era la prima volta che accadevano episodi analoghi e aver subito altre minacce da parte del prevenuto (cfr. verbale trascrizione udienza cit., deposizione teste Lu. cit., pag. 9).

Il teste Sc.Ni. riferiva di essere stato inviato dalla centrale operativa presso l'abitazione della signora Lu.Da. a Comacchio, in seguito alla richiesta di intervento avanzata da quest'ultima. Giunto sul posto aveva riscontrato la presenza della richiedente nonché di Ma.Ya. e della sua compagna che gli riferivano di aver avuto un litigio con la Lu. per questioni condominiali. Precisava di aver visto il telefono cellulare con il vetro danneggiato, aggiungendo che, nell'occasione, il prevenuto non aveva negato l'accaduto, nè addotto particolari giustificazioni al riguardo.

Ricostruiti nei termini sopra indicati gli elementi di fatto per come emergono all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ritiene il Tribunale che non possa revocarsi in dubbio la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato allo stesso ascritto, potendo ritenersi pienamente integrati e provati gli elementi costitutivi del reato di danneggiamento di cui all'imputazione.

In particolare, la sussistenza dell'elemento materiale del reato si trae oltre che dalle dichiarazioni della persona offesa - da reputarsi pienamente attendibili, per coerenza e precisione, nonché perché non validamente contraddette da altre risultanze istruttorie o da argomentazioni difensive che ne abbiano attestato la parzialità ed inaffidabilità - anche dalla deposizione dell'operante di (…) il quale ha riferito che nel corso del proprio intervento, subito dopo il fatto, il prevenuto non ha mai negato l'accaduto, non contestando la ricostruzione offerta dalla persona offesa né tentando in qualche modo di giustificare il proprio operato.

Quanto alla componente soggettiva del reato, le modalità della condotta, in particolare il lancio del cellulare della persona offesa dopo averglielo violentemente strappato dalle mani, depongono inequivocabilmente per la volontarietà del gesto, all'evidenza sintomatico di un agito preciso e consapevole.

Alla luce di quanto si qui esposto, pertanto, nessun dubbio può sussistere in merito alla penale responsabilità del prevenuto, il quale non può godere della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione della violenza della condotta posta in essere dallo stesso e dell'assenza, da parte del medesimo, del benché minimo segno di resipiscenza per il proprio operato: successivamente all'episodio, intatti, l'imputato non ha nè porto eventuali scuse alla signora Lu. nè si è offerto di rifonderle le spese sostenute per la sostituzione del vetro del cellulare.

A fronte di ciò, passando alla dosimetria della pena e premesso che non sono emersi elementi utili al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., peraltro neppure invocate dalla difesa, si reputa rispondente a giustizia condannare il prevenuto alla pena di mesi sei di reclusione.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 635 co. 4 c.p., la mancata eliminazione, sotto forma risarcitoria, delle conseguenze dannose del reato osta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Alla condanna dell'imputato segue per legge l'ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali.

Il mancato rilascio di idonea procura speciale al difensore non consente di procedere ai sensi di cui all'art. 545 bis c.p.p.

Quanto alle statuizioni civili, oggetto di specifica richiesta della parte civile e doverose a seguito dell'accertata penale responsabilità dell'imputato per il fatto allo stesso ascritto, si ritiene che il materiale probatorio formatosi in sede dibattimentale abbia consentito di ritenere provato come la persona offesa - costituitasi parte civile - abbia subito un danno patrimoniale equivalente alle spese sostenute per l'acquisto e la sostituzione del vetro del cellulare che ammontano ad euro 18,71 (cfr. produzione P.M., udienza 29.09.2023) nonché un danno morale che si può ritenere provato - secondo un criterio di prevedibilità nonché secondo equità - unitamente a quello patrimoniale, sino alla somma di euro 300,00 in ragione dell'evidente patimento derivante dall'aggressione alla propria persona, nonché dal timore che fatti analoghi potessero ancora verificarsi, come peraltro già accaduto in passato (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 20318 del 10/01/2017 e Cass. Sez. 6, Sentenza n. 49877 del 11/11/2009 quanto al principio processuale granitico secondo cui il giudice di merito - nel cui insindacabile vaglio è ricondotta la valutazione circo la determinazione della provvisionale - non sia comunque tenuto ad una motivazione specifica e puntuale con riferimento alla determinazione della provvisionale, laddove la liquidazione sia effettuata con riferimento al danno prevedibile).

Alla condanna dell'imputato al pagamento della provvisionale come sopra liquidata in favore della parte civile, segue, altresì, l'obbligo alla rifusione delle spese processuali e di costituzione di quest'ultima, così come liquidate in parte dispositiva.

P.Q.M.
visti gli artt.533-535 c.p.p., dichiara l'imputato responsabile del reato ascritto e io condanna alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 - 539 - 540 c.p.p., condanna l'imputato al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento di una provvisionale che si quantifica in Euro 300,00.

Visto l'art. 541 c.p.p., condanna infine l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile che si liquidano in Euro 1.750,00, oltre oneri come per legge.

Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p., si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Ferrara il 29 settembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2023.

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