Tribunale Napoli sez. IV, 29/11/2023, n.13188
In tema di danneggiamento mediante incendio, per integrare il delitto previsto dall’art. 424 c.p. è necessario che il fuoco appiccato provochi un pericolo concreto di propagazione e distruzione su vasta scala. Non si configura tale reato se le fiamme vengono agevolmente spente senza l'intervento dei Vigili del Fuoco. L’abuso di alcol, in assenza di contestazioni specifiche, non esclude il dolo ma può configurare circostanze attenuanti. L’aggravante della ‘minorata difesa’ ex art. 61 n. 5 c.p. sussiste se il fatto è commesso in orario notturno, indipendentemente da ulteriori circostanze.
Svolgimento del processo
Con decreto emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, D.Ma. veniva tratto a giudizio per rispondere dell'imputazione formulata dal PM e trascritta in epigrafe. Alla prima udienza del 6.7.2023, il GM, dichiarava l'assenza dell'imputato presente all'udienza preliminare e rinviava.
Alla udienza del 12.10.2023 dopo le formalità di apertura del dibattimento il GM ammetteva le prove richieste dalle parti, acquisiva il fascicolo fotografico, il verbale di perquisizione e di sequestro ed escuteva il teste Sa.Gi.
L'istruttoria proseguiva all'udienza del 23.11.23 alla presenza del prevenuto con l'audizione del teste Ca.To., assistente della Polizia di Stato, quindi acquisita la documentazione prodotta dalla difesa e dal PM, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili gli atti, il GM invitava le parti alla discussione ed all'esito dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito della motivazione nei termini di legge.
Motivi della decisione
L'istruttoria dibattimentale svolta evidenzia la penale responsabilità di D.Ma. con riferimento al reato previsto dall'art. 424 co. 1 c.p. per le ragioni di seguito illustrate. Al D.Ma. è contestato il delitto di cui all'art. 424 co. 1, 2 e 61 n. 5 c.p. per aver, al solo fine di danneggiare una cosa altrui, appiccato il fuoco a due cassonetti dei rifiuti posti in Pozzuoli alla Via (…) nei pressi dell'esercizio commerciale (…), da ciò, secondo l'accusa, ne sarebbe seguito un incendio.
Le prove su cui si fonda la presente decisione sono costituite dalle testimonianze di Sa.Gi. proprietario della tabaccheria denominata (…) e dell'assistente della Polizia di Stato Ca.To., dai rilievi fotografici e dal filmato video estrapolato dalle telecamere di sorveglianza della tabaccheria (…), dalla documentazione medica estrapolata dalla difesa.
Devono ritenersi attendibili le dichiarazioni rese dai testi visto il tenore chiaro, preciso, logicamente coerente e sostanzialmente conforme delle stesse riscontrate dalle immagini video acquisite.
In base alle prove sopra indicate la vicenda di rilievo va cosi ricostruita.
Il teste Sa.Gi. sporgeva denuncia il 2.12.2022 dopo che alcuni cassonetti dei rifiuti posti dinanzi alla sua tabaccheria (…) sita in Pozzuoli alla Via (…) erano stati dati alle fiamme. All'incirca tra le due e le tre del mattino del 2.12.2022 il teste era stato contattato dalla polizia Municipale la quale gli aveva comunicato quanto sopra. Recatosi sul posto il Sa. aveva costatato che le fiamme erano ancora in atto, raggiungevano anche i due metri e mezzo di altezza, si estendevano per circa cinque - sei metri ed avevano interessato oltre che due cassonetti dei rifiuti anche un distributore automatico di sigarette ed alcune siepi poste nei pressi. Il Sa. apprendeva sul posto che alcuni passanti avevano notato un uomo appiccare l'incendio per poi allontanarsi, in effetti quando la Polizia di Stato era accorsa sul luogo il sig. Ru.P. aveva indicato all'assistente Ca., l'autore del danneggiamento e la direzione verso la quale lo stesso si era allontanato. I poliziotti avevano bloccato l'odierno imputato a breve distanza ed avevano riscontrato dalla visione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della tabaccheria (…) che era stato proprio quest'ultimo ad avere appiccato l'incendio ai due cassonetti utilizzando un accendino per incendiare dei pezzi di carta poi gettati nei contenitori. Anche il Sa. grazie alla visione del predetto filmato riconosceva nell'odierno prevenuto l'autore del danneggiamento ritratto nei video. La difesa ha poi depositato documentazione rilasciata dal pronto soccorso dell'ospedale (…) posto nei pressi dei luoghi in cui si erano svolti 1 farti. Da tali certificati risulta che il prevenuto il 01.12.22 alle ore 12:05 si era presentato presso il nosocomio ed aveva riferito uno stato di agitazione psicomotoria, all'esame dei medici appariva vigile con parametri vitali stabili, lucido ed orientato nei comuni parametri, assenza di acuzie psicopatologiche, l'imputato si era poi allontanato spontaneamente dal pronto soccorso verso le 18:00 rendendosi irreperibile. I sanitari avevano contattato gli operatori della struttura la Scheggia presso la quale D.Ma. risultava affidato in prova e gli stessi avevano riferito che prevenuto non era in carico alla salute mentale, era evaso il 30.11.22 dalla struttura ed aveva bevuto alcolici che non assumeva da anni, quindi era giunto presso il pronto soccorso in stato di intossicazione acuta.
Così ricostruita la vicenda deve ritenersi che il prevenuto abbia integrato il reato previsto dall'art. 424 co. 1 c.p. ed infatti questi ha dolosamente dato fuoco a due cassonetti per la raccolta differenziata della carta utilizzando un accendino, le fiamme si erano poi propagate nelle immediate vicinanze ma erano state spente dai cittadini accorsi sul posto senza la necessità dell'intervento dei vigili (v. in tal senso le dichiarazioni del Sa. p.5 del verbale stenotipico del 12.10.23.), anche il Ca. ha precisato che quando la pattuglia della Polizia di Staro da lui diretta era intervenuta sul posto le fiamme erano già spente. Le complessive modalità della condotta, così come in precedenza illustrate .evidenziano che il prevenuto intendeva danneggiare i cassonetti e non appiccare un incendio ed infatti ha concentrato la sua azione soltanto sui predetti senza spostarli, ha utilizzato un semplice accendino e si è poi immediatamente allontanato. Le fiamme appiccate non si sono poi trasformate in un incendio, perché ricorra tale ipotesi, infatti, e necessario che (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14263 del 23/02/2017) il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone. Nel caso in esame quanto sopra non si è di certo verificato ed infatti le fiamme sono state agevolmente spente d alcuni passanti senza l'ausilio dei vigili del fuoco e si sono propagate soltanto a pochi metri dal punto in cui erano divampate.
Non può escludersi la sussistenza del dolo in capo all'imputato come dedotto dalla difesa per le condizioni di salute in cui versava al momento dei fatti. Invero la documentazione medica depositata si riferisce a diverse ore prima la vicenda di causa in quanto il D.Ma. si era presentato in pronto soccorso l'I.12.22 alle ore 12:00 circa per poi allontanarsi definitivamente alle 18:00 mentre ha appiccato il fuoco tra le due e le tre di notte del 02.12.2022. Inoltre dalla documentazione depositata non si evince l'esistenza di una patologia di natura psichiatrica quanto piuttosto che l'imputato aveva fatto abuso di sostanze alcoliche, tale elemento lungi dall'escludere la sussistenza del dolo può valere al più ad integrare un'aggravante che però non è stata contestata.
Ricorre, invece, l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 c.p. considerato che il fuoco è stato appiccato in orario notturno (v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 40275 del 15/07/2021 secondo cui la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa").
Deve escludersi l'operatività della contestata recidiva dovendosi desumere dalle circostanze del caso concreto e dalle modalità della condotta così come in precedenza illustrate, che il reato commesso non e indice di una maggiore pericolosità dell'imputato quanto piuttosto frutto di circostanze occasionali ed episodiche probabilmente legate all'abuso di sostanze alcoliche in cui il prevenuto, come precisato dal personale della comunità presso cui era affidato, non ricadeva da anni.
All'imputato possono concedersi le attenuanti generiche vista la non particolare gravità della condotta, il modesto danno economico cagionato, queste possono poi ritenersi equivalenti rispetto all'aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 c.p. considerato, tra l'altro, che le fiamme si sono propagate anche ad un distributore automatico di proprietà del Sa. che pure è stato danneggiato e che i pregiudizi patrimoniali arrecati dalle fiamme non sono stati risarciti.
Ciò premesso venendo al trattamento sanzionatorio, valutati tutti i criteri previsti dall'art. 133 c.p. il Tribunale stima equo condannare l'imputato per il reato previsto dall'art. 424 co. 1 c.p. concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto all'aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 c.p. ed esclusa l'operatività della recidiva, alla pena di mesi nove di reclusione oltre che al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara D.Ma. colpevole del reato previsto dall'art. 424 co. 1 c.p. e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 c.p., esclusa l'operatività della contestata recidiva, lo condanna alla pena di mesi nove di reclusione oltre che al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Napoli il 23 novembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2023.