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Danneggiamento seguito da incendio: differenze con il reato di danneggiamento e applicabilità dell’art. 131-bis c.p.

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Corte appello Lecce, 27/10/2023, n.1594

In tema di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.), il reato richiede che il fuoco appiccato abbia generato un concreto pericolo di propagazione dell’incendio. In assenza di tale pericolo, come nel caso di un fuoco circoscritto e spentosi autonomamente, è configurabile il reato di danneggiamento aggravato (art. 635, co. 2, c.p.). Inoltre, la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. può escludere la punibilità, valutati i danni contenuti e l’assenza di abitualità della condotta.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con sentenza del Tribunale di Lecce, emessa in data 12.4.2019, all'esito del giudizio abbreviato, Ri.Or. veniva ritenuto responsabile dei reati ascrittigli, riqualificata la contestata recidiva in recidiva semplice, e, unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, applicata la diminuente del rito, veniva condannato alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Veniva disposta la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Avverso la citata sentenza ha proposto tempestivo appello il difensore di fiducia dell'imputato, censurando la pronuncia sulla base dei motivi che di seguito si andranno ad esporre.

All'udienza del 29.9.2023, non comparso l'imputato, benché regolarmente citato per il giudizio di appello, e, quindi, assente, dopo la discussione, le parti concludevano come in epigrafe riportato.

Motivi della decisione
1. I motivi di appello.

1.1. Con l'atto di appello sostanzialmente si contestata la corretta qualificazione giuridica del fatto, che non potrebbe configurare il delitto di cui all'art. 424 c.p., ma, al più, quello di danneggiamento, mancando qualsiasi pericolo di incendio. Ma anche la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. sarebbe insussistente. In ogni caso, la pena sembrerebbe eccessiva anche perché frutto di un evidente errore a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'art. 424 c.p. Potrebbero essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche nonché i benefici di legge.

2. La decisione.

2.1. L'appello nel suo complesso è fondato per le ragioni di seguito riportate.

Va innanzitutto dichiarata l'estinzione per prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p.

Invero, non essendoci periodi di sospensione del termine prescrizionale nè in primo né in secondo grado, il reato si è estinto in data 20.12.2022.

Quanto al delitto di cui all'art. 424 c.p., giova ricordare che, secondo la Cassazione, il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) richiede, quale elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile il reato in questione, ma eventualmente il semplice danneggiamento, nell'ipotesi che il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali, che da esso non possa sorgere detto pericolo. In questo caso, ovvero nel caso in cui colui che, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui, al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, sussiste il reato di danneggiamento previsto e punito dall'art. 635 c.p.

Se, per contro, detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazione rispettivamente gli articoli 424 e 423 c.p. (Cass. pen. sez. III, 26.11.1998, n. 1731/99: nella specie l'agente aveva dato fuoco a cassette di legno site sul balcone di casa altrui, al solo scopo di danneggiare, e la Suprema Corte ha qualificato danneggiamento ex art. 635 c.p. il fatto, imputato quale violazione dell'art. 424 c.p.).

Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo; in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento. Se, per contro, detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 c.p. (Cass. pen. sez. I, 4.3.2010, n. 16295: nella specie, in cui l'agente aveva dato fuoco a sterpaglie e a una tenda da sole posta sul balcone di casa altrui e risultava dai verbali d'intervento dei VV.FF., che le fiamme avevano dato luogo a modeste bruciature e che l'evento non rientrava tra quelli soggetti al controllo del Corpo, la Corte ha qualificato il fatto come danneggiamento).

Nel caso di specie, come del resto emerge anche dallo stesso capo di imputazione, il Ri. si limitava ad appiccare il fuoco, con la finalità di danneggiarla, alla sola tenda presente all'ingresso dell'abitazione del vicino di casa. Il fuoco restava confinato solo alla tenda, che veniva completamente distrutta dalle fiamme, le quali, però, non si propagavano in alcun modo, spegnendosi praticamente da sole (come emerge dalle foto, all'arrivo dei Carabinieri risultava solo un residuo di tenda ancora oggetto del fuoco). D'altra parte, lo stesso imputato spontaneamente dichiarava di avere appiccato il fuoco alla tenda, senza avere alcuna intenzione di provocare un incendio, con finalità dimostrativa, per la situazione di disagio che viveva da diversi anni, occupando un'abitazione priva di luce ed acqua, in stato di bisogno. Il fatto va, dunque, più correttamente ricondotto ad un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 comma 2 n. 1), in relazione all'art. 625 n. 7), c.p., avendo ad oggetto il danneggiamento la tenda posta all'ingresso dell'abitazione di Ca.Sa. che dava sulla pubblica via, come tale, esposta alla pubblica fede (vedi sul punto con riferimento al danneggiamento di una porta di ingresso di un'abitazione affacciata sulla pubblica via Cass. pen. sez. I, 14.12.2018, n. 8215/19, che ritiene configurabile il delitto anche se vi è la presenza nell'abitazione del proprietario, come nel caso in esame).

In considerazione delle motivazioni poste alla base dell'insano gesto, del modesto danno patrimoniale provocato alla persona offesa (in querela il Ca. riferiva che il danno materiale ammontava a poche decine di euro), del fatto che non si è trattato di una condotta abituale (il Ri. ha una sola condanna irrevocabile per un tentativo di estorsione e per detenzione illecita di sostanze stupefacenti), l'episodio può essere valutato in termini di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e, pertanto, il Ri. può essere assolto perché non punibile.

Va confermata la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Il numero di processi definiti nella medesima udienza ha reso necessario indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce

letto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce in data 12.4.2019, appellata da Ri.Or., dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 674 c.p. perché estinto per prescrizione; assolve l'imputato dal delitto di cui all'art. 635, comma 2, n. 1), in relazione all'art. 625 n. 7), c.p., così diversamente qualificata l'ulteriore originaria imputazione, perché non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

Conferma la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Lecce il 29 settembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2023.

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