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Reato di danneggiamento seguito da incendio e valutazione del pericolo concreto ex art. 424 c.p.

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Tribunale Taranto sez. I, 20/12/2023, n.3398

In tema di reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.), il pericolo concreto di incendio deve essere desunto dalla situazione di fatto esistente al momento della condotta, valutata ex ante, senza considerare eventuali interventi sopravvenuti a contenere i danni. È necessaria la prova di elementi oggettivi e concordanti che colleghino inequivocabilmente l'imputato alla condotta contestata.

Danneggiamento doloso: elementi costitutivi, analisi probatoria e incidenza delle attenuanti

Danneggiamento aggravato: esclusione della pubblica fede per beni protetti da barriere fisiche"

Danneggiamento aggravato e insussistenza del reato di minaccia per mancanza di prova certa sull’uso di arma

Danneggiamento e particolare tenuità del fatto: requisiti e applicazione ai sensi dell’art. 131 bis c.p.

Danneggiamento seguito da incendio: configurabilità e rischio di propagazione

Danneggiamento seguito da incendio: differenze con il reato di danneggiamento e applicabilità dell’art. 131-bis c.p.

Danneggiamento e esclusione della particolare tenuità del fatto: violenza e mancato risarcimento del danno

Danneggiamento con fuoco e configurabilità dell’art. 424 c.p.: limiti, aggravanti e attenuanti

Reato di danneggiamento seguito da incendio e valutazione del pericolo concreto ex art. 424 c.p.

Danneggiamento: rilevanza degli indizi e dolo nel reato ex art. 635 c.p.

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto in data 26.11.2019, SA.Mi. è stato tratto in giudizio dinanzi il Tribunale di Taranto - Prima Sezione Penale in composizione monocratica per rispondere del reato in rubrica a lui ascritto. All'udienza del 07.02.2020, il giudice ha rinviato il processo disponendo la rinnovazione delle notifiche dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti dell'odierno imputato e delle persone offese, unitamente al verbale di udienza.

All'udienza del 18.09.2020, verificata la regolare costituzione delle parti, dichiarata l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p., il processo è stato rinviato in ragione dei provvedimenti normativi e organizzativi adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le udienze del 07.05.2021 e del 21.01.2022 sono state rinviate per le medesime ragioni.

All'udienza del 24.06.2022, verificata la regolare costituzione delle parti, è stato dichiarato aperto il dibattimento, le parti hanno formulato le rispettive richieste istruttorie e il giudice le ha ammesse sussistendone i presupposti di legge; vista la documentazione medica trasmessa dalla moglie di Pa.Da. attestante le gravi patologie cognitive da cui Io stesso è risultato affetto, è stata acquisita, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., la denuncia querela da lui sporta in data 02.01.2018; con l'accordo delle parti e, in luogo dell'escussione di Gu.Vi., è stata acquisita la querela sporta in data 12.01.2018. All'udienza del 20.01.2023, sono stati escussi i testi: Ca.Gi. ed altri (…); il Pubblico Ministero ha prodotto e il giudice ha acquisito - documentazione come da fonoregistrazione.

All'udienza del 26.05.2023, con l'accordo delle parti e con facoltà di porre domande a chiarimento a Ca.Fr., sono stati acquisiti gli esiti delle indagini scientifiche svolti in data 12.01.2018. All'udienza del 20.10.2023, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento, le parti sono state invitate alla discussione, al termine della quale hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.

All'esito della camera di consiglio il giudice ha pubblicato la sentenza mediante lettura del dispositivo in calce.

Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che le risultanze istruttorie emerse nel corso del dibattimento consentano di ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

All'esito dell'istruttoria espletata, la vicenda per cui si procede può essere così ricostruita.

l'istruttoria dibattimentale.

Le deposizioni testimoniali.

La denuncia querela di Da.Pa.

Esaminata la documentazione sanitaria prodotta dalla moglie di Da.Pa., è stata acquisita, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., la denuncia - querela sporta in data 12.01.2018 dinanzi l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Taranto.

In quella sede, Da.Pa., premesso di essere l'intestatario del veicolo (…), ha riferito che, in data 23.12.2017, aveva parcheggiato la sua auto in Piazza (…). Alle ore 02.00 circa del 12.01.2018, personale della Polizia di stato lo aveva informato che la sua auto era stata interessata dalle fiamme. Sceso in strada, aveva constatato che la propria autovettura era stata danneggiata dalle fiamme nella parte anteriore.

Il querelante ha precisato: di essere un pensionato Ilva; di avere l'uso esclusivo dell'autovettura; di non aver mai avuto problemi con alcuno. La denuncia querela di Gu.Vi.

Con l'accordo delle parti e in luogo dell'escussione di Gu.Vi., è stata acquisita la denuncia querela sporta in data 12.01.2018 dinanzi l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Taranto.

Egli, premesso di essere l'intestatario del veicolo (…), ha riferito di essere domiciliato da circa un anno presso l'abitazione della sua compagna, Va.Gi., sita in via (…). Circa venti giorni prima dei fatti oggetto del presente procedimento, si era visto costretto - a causa di un problema di salute - a parcheggiare in Piazza (…).

Alle ore 01.45 del 12.01.2018, la sua compagna, svegliata dalle sirene, si era accorta che l'autovettura di Gu.Vi. era stata interessata dalle fiamme. Egli, sceso in strada, aveva constatato che la propria auto era stata parzialmente bruciata. In particolare, aveva accertato che erano completamente "carbonizzale la parte interna e la parte anteriore destra dell'auto". All'interno dell'autovettura erano conservati: il certificato di proprietà dell'auto, la carta di circolazione e il contratto assicurativo della compagnia Unipol. Infine, Gu.Vi. ha dichiarato: di svolgere funzioni di operaio muratore presso il Cimitero di Taranto; di avere l'uso esclusivo dell'autovettura a lui intestata; di non aver mai avuto problemi con alcuno in ambito lavorativo o privato. La deposizione di Ca.Gi.

In data 12.01.2018, su segnalazione della sala operativa, il Vice Sovrintendente Ca.Gi., unitamente al collega Zi.Fr., si era recato presso Piazza (…), ove era stata segnalata la presenza di un incendio tra due autovetture. Gli operanti avevano chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Giunti sul posto, avevano accertato che due autovetture una (…) ed una (…) erano avvolte dalle fiamme nella parte anteriore. Gli operanti avevano provveduto a mettere l'area in sicurezza per evitare che le fiamme si propagassero sulle altre auto. Alcuni passanti li avevano informati che poco prima dell'incendio vi erano due persone a bordo di un'autovettura di colore giallo, una delle quali aveva indosso una giacca mimetica e una bottiglia in mano, che, subito dopo, si erano allontanate. Come riferito dal teste, nei pressi delle autovetture, era stata rinvenuta una bottiglia in plastica con residui di liquido infiammabile all'interno.

Gli astanti gli avevano, peraltro, indicato la targa dell'autovettura di colore giallo, (…); tuttavia, dagli accertamenti effettuati la stessa era risultata radiata dalla circolazione nel 2007.

A domanda della difesa, il teste ha risposto: - che lui e il collega erano stati avvicinati da alcune persone che avevano segnalato il passaggio dell'autovettura gialla, tuttavia, non erano riusciti a identificarli dal momento che avevano dato priorità a mettere la piazza in sicurezza; - che dette persone avevano indicato il numero di targa e il colore dell'autovettura ma non anche il modello. La deposizione di Ma.Fr.

Il Sostituto Commissario Fr.Ma. ha riferito che in data 12.01.2018, alle ore 01:30 circa, in Piazza (…), lato via (…), era stato appiccato il fuoco a due autovetture. Gli operanti intervenuti sul posto avevano rinvenuto una bottiglietta da mezzo litro contenente tracce di liquido infiammabile, oggetto di sequestro. La Polizia Scientifica aveva eseguito alcuni accertamenti finalizzati all'esaltazione delle impronte papillari, che avevano, però, avuto esito negativo.

Egli ha, poi, rappresentato che gli operanti, mentre erano impegnati a mettere la piazza in sicurezza, erano stati informati da alcuni astanti della presenza, poco prima dell'incendio, di un'autovettura gialla targata (…) e di due soggetti che "avevano fatto andirivieni tra il veicolo e quei veicoli poi incendiati ed erano andati via in coincidenza delle fiamme".

Successivamente, la Squadra Mobile della Questura di Taranto aveva provveduto a ricercare gli impianti di videosorveglianza, presenti nella zona, al fine di verificare il transito del veicolo segnalato. Durante le indagini, era stato accertato che vi era stato sicuramente un errore nella compilazione alfanumerica dettata dagli astanti agli operanti, poiché la ricerca nei sistemi della prima combinazione alfanumerica aveva segnalato un veicolo radiato dalla circolazione da tempo.

A seguito dell'acquisizione delle immagini registrate da quattro sistemi di videosorveglianza posti agli angoli di Piazza Acanfora, avevano constatato, nei minuti precedenti all'evento incendiario e anche successivamente, il transito del veicolo giallo. Al fine di comprendere di che veicolo si trattasse, gli investigatori avevano visionato le immagini acquisite dal il sistema di videosorveglianza installato presso l'Agenzia Immobiliare durante, sita in Via Dante - angolo Via (…), ed avevano estratto un fotogramma della parte posteriore dell'autovettura. Avevano, quindi, constatato che l'autovettura gialla era una (…).

Il Sostituto Commissario, tenuto conto che in Italia erano state costruite poche autovetture di quel tipo, aveva chiesto al PRA un elenco di tutte le autovetture Honda Logo immatricolate e intestate a persone residenti a Taranto o nella provincia di Taranto. Nessuno dei veicoli indicati nell'elenco aveva una targa simile a quella che era stata segnalata dagli astanti, e cioè (…).

Nei giorni successivi, gli operanti avevano provveduto ad ispezionare tutte le vie adiacenti a Piazza (…), ritenendo comunque che gli autori dell'incendio erano residenti nella zona. Senonchè, il Sovrintendente An. aveva rinvenuto un'autovettura Honda Logo, parcheggiata in via Leonida e targata (…). La targa era intestata ad una persona residente in Sardegna, per questo motivo non era presente nell'elenco fornito dal PRA. Dai successivi accertamenti eseguiti presso lo (…), il CED Ministeriale e l'ANIA era emerso che nel 2016 era stato fermato a bordo di quell'autovettura Sa.Co., nativo di Taranto e ivi residente alla via Leonida, a pochi civici di distanza da dove era stata avvistata l'auto dal Sovrintendente An.

La macchina, inoltre, era risultata coperta da assicurazione. Rilevato che Sa.Co. era più anziano rispetto alla tipologia di persona descritta dai testimoni, gli operanti avevano espletato alcuni accertamenti anagrafici dai quali era emerso che Sa.Co. aveva un figlio con lui coabitante di nome Mi., residente, quindi, in Via (…). Al fine di verificare la loro presenza in via (…) la notte del 12.01.2018, erano state acquisite le immagini estrapolate da un sistema di videosorveglianza estrapolato presso due attività commerciali esistenti sulla via, in corrispondenza dei civici (…) e (…).

La visione delle immagini aveva consentito di accertare che alle ore 02.02 del 12.01.2018 due giovani, uno dei quali aveva indosso un giubbotto mimetico a chiazze, erano transitati, in direzione del civico (…), su via (…). L'altro giovane era stato facilmente identificato nella persona di SA.Mi., in quanto la semplice comparazione tra l'immagine estrapolata dal sistema di videosorveglianza e quella da lui consegnata in sede di richiesta di carta di identità erano uguali.

Il teste ha riconosciuto la documentazione mostrata dal Pubblico Ministero avente ad oggetto i fotogrammi estrapolati dai sistemi di videosorveglianza, cui aveva fatto riferimento il teste nel corso della sua escussione.

Il Sostituto Commissario Ma.Fr. ha precisato che l'altro complice non era stato identificato dagli investigatori, nemmeno mediante l'acquisizione dei tabulati telefonici. A domanda della difesa, il teste ha risposto che la targa del veicolo in transito presso Piazza (…) nella notte del 12.01.2018, ripreso dalle immagini visionate dagli operanti, non è visibile in nessun fotogramma. La deposizione di An.Co.

Sentito in dibattimento, il Sovrintendente An.Co. ha rappresentato quanto segue. Premesso di aver preso parte alle indagini coordinate dal Sostituto Commissario Ma.Fr. finalizzate alla ricerca degli autori dell'incendio di due autovetture verificatosi la notte del 12.01.2018 in Piazza (…), il teste ha riferito di aver preso parte alle ricerche dell'autovettura (…), di colore giallo.

In particolare, egli ha riferito che, transitando su via (…), aveva riscontrato la presenza di un'autovettura (…), targata (…). Dai primi accertamenti l'autovettura era risultata intestata a tale Me.Ma., nato a Roma e residente ad Alghero; successivamente, a seguito di verifiche eseguite presso le banche dati in uso agli operanti era stato accertato che l'autovettura era intestata a Sa.Co., residente in via (…) unitamente al figlio, SA.Mi.

Il teste ha spiegato: di essersi accorto lui della differenza nella combinazione alfanumerica tra le due targhe; che l'autovettura era parcheggiata sulla pubblica via. La deposizione di Va.Ci.

Il Commissario Va.Ci., all'epoca dei fatti in servizio presso la Squadra Mobile di Taranto e responsabile della Seconda Sezione, in sede dibattimentale, ha riferito che in data 22.03.2018, alle ore 18.00 circa, aveva assunto le sommarie informazioni rese da un ragazzo portato in Questura da alcuni colleghi e fortemente indiziato di essere l'autore dell'incendio intervenuto in data 12.01.2018. In quella sede, il giovane, SA.Mi., gli aveva confessato di essere stato lui.

I rilievi tecnici espletati e la deposizione di Co.Fr.

L'Assistente Capo C.re della Polizia di Stato Fr.Ca., in servizio presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Taranto, su richiesta del Vice Dirigente della locale Squadra Mobile, in data 12.01.2018, alle ore 12.00 circa, aveva effettuato dei rilievi tecnici su una bottiglietta in materiale plastico trasparente da 0,5 L, di colore neutro, contenente residui di sostanza liquida dalle caratteristiche olfattive della "benzina", rinvenuta nei pressi di Piazza (…) a seguito degli accertamenti ivi espletati a seguito di un incendio che aveva interessato due autovetture.

Le operazioni eseguite erano finalizzate al rinvenimento di frammenti di linee papillari latenti lasciate sulla superficie dell'oggetto. Le analisi avevano dato esito negativo, dal momento che non era stato possibile rilevare alcuna impronta.

Il fascicolo fotografico relativo alle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza visionati. All'udienza del 20.01.2023, all'esito dell'escussione del Sostituto Commissario Ma.Fr., è stato acquisito il fascicolo fotografico relativo alle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza visionati dagli operanti, a cui il teste aveva fatto riferimento nel corso della sua escussione.

In particolare:

- alla pagina 12 del fascicolo acquisito, al nr. 2, "Immagini captate dalle due telecamere installate su via (…) presso la rivendita self di bevande denominata (…), sono riportati fotogrammi nr. 7, 8, 9, riportanti il transito, in entrambe le direzioni di via (…), dell'autovettura utilitaria compatibile con quella ripresa da altri impianti, prima e dopo l'evento incendiario (ore 01.10.209, 01.23.01, 01.31.07 - di seguito alla nota 4 sono riportati altri orari in cui viene vista l'autovettura transitare);

- alla pagina 14 del fascicolo acquisito, al or. 3, "Immagini captate dalla telecamera installata su via (…) all'esterno del supermercato (…). La telecamera riprende verso via (…), vengono riportati alcuni fotogrammi (nr, 10,11,12) raffiguranti il transito dell'autovettura utilitaria compatibile con quella ripresa da altri impianti, prima e dopo l'evento incendiario, in via Oberdan (ore 01.13.27, 01.23.00, 01.41.07,01.50.31);

- alla pagina 16 del fascicolo acquisito, al nr. 4, "Immagni captate dalle telecamere (Cam 3 e 4) installate all'esterno dell'agenda immobiliare denominata (…). angolo via (…), sono riportati i fotogrammi 13 (ore 01.18.48) e 14 (ore 01.36.46) raffiguranti il transito dell'autovettura utilitaria compatibile con quella ripresa da altri impianti, prima e dopo l'evento incendiario in via (…) e in via (…), (alla nota 6, inoltre, sono indicati ulteriori orari in cui è stato registrato il transito).

La visione delle immagini aveva portato gli operanti ad apprezzare alcune caratteristiche dell'autovettura ripresa nelle immagini da varie angolature. Pertanto, veniva effettuata una ricerca ad ampio raggio ed una comparazione "tra il veicolo ripreso e tutti i veicoli che per segmento (utilitaria tre porte) erano stati costruiti dalle varie case costruttrici italiane e straniere tra la fine degli anni 90 ed i primi anni 2000". Tale ricerca aveva dato esito positivo, dal momento che l'unica autovettura che per caratteristiche della parte posteriore e di quella laterale aveva compatibilità con l'auto più volte ripresa dai vari impianti era la (…), (cfr. pagine 17, 18 fascicolo fotografico).

Alla pagina 20 del fascicolo è poi riportato il fotogramma nr. 15 (ore 02.02) estrapolato dalle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza installato presso il salone di bellezza (…), nel quale si vedono due soggetti (uno indicato con la freccia blu, con indosso un giubbotto mimetico a chiazze, e uno indicato con la freccia gialla) in transito su via (…) nei pressi del civico (…); nel fotogramma 17 si vedono più chiaramente i due giovani, in particolare quello indicato con la freccia gialla, identificato in SA.Mi., residente in via (…), a seguito della comparazione della fotografia estrapolata dal cartellino di identità, il quale ne fotogramma 16 viene visto rientrare nello stabile distinto dal civico 76.

VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE

Così esposti in breve gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, le risultanze probatorie consentono di ritenere provata la sussistenza materiale del reato contestato e la sua riferibilità all'odierno imputato, alla luce delle considerazioni che si andranno ad illustrare.

Il fatto contestato sussiste pienamente nella sua materialità. Ed invero, le dichiarazioni fomite in giudizio dagli operanti in servizio presso la Questura di Taranto, i riscontri obiettivi forniti dalla documentazione acquisita al fascicolo per il dibattimento, confermano l'assunto accusatorio, risultando acclarata la condotta illegittima realizzata dall'odierno imputato, il quale, in concorso con persona rimasta non identificata, appiccava il fuoco alle autovetture (…) intestata a GU.Vi. e (…) intestata ed in uso a DA.Pa., parcheggiata in piazza (…), allo scopo di danneggiarle.

In particolare, in data 12.01.2018, personale in servizio presso la Questura di Taranto, su segnalazione della sala operativa, era intervenuto in Piazza (…), ove due autovetture erano state coinvolte in un incendio: l'autovettura (…) intestata a Gu.Vi. e l'autovettura (…) intestata ed in uso a Da.Pa.

Nella immediatezza dei fatti, gli operanti - così come rappresentato dal Vice Sovrintendente Ca.Gi. - avevano rinvenuto una bottiglia di plastica contenente residui di sostanza liquida dalle caratteristiche olfattive della benzina, che era stata oggetto di sequestro e si successive analisi scientifiche espletate dall'Assistente Capo C.re della Polizia di Stato Fr.Ca. finalizzate alla ricerca di impronte. Tale operazione aveva, tuttavia, dato esito negativo.

Durante la messa in sicurezza dell'area di Piazza (…) interessata dall'incendio, gli agenti Ca.Fr. e Zi.Fr. avevano avuto notizia da parte di alcuni testimoni del ripetuto transito di un'autovettura gialla targata (…), prima e dopo l'evento incendiario. Gli astanti avevano, peraltro, notato che uno dei due giovani presenti nell'autovettura aveva indosso un giubbotto mimetico e aveva in mano una bottiglia di plastica. Tuttavia, gli agenti non erano riusciti ad assumere le generalità di tali informatori, poiché impegnati nella messa in sicurezza dell'area.

Tali informazioni avevano dato spunto alle indagini svolte dalla Seconda Sezione della Squadra Mobile di Taranto e coordinate dal Sostituto Commissario Ma.Fr.

Le prime indagini svolte erano state finalizzate ad accertare il transito dell'autovettura gialla nelle immediatezze dell'incendio. Per tale motivo erano state acquisite numerose immagini dai sistemi di videosorveglianza installati presso alcuni esercizi commerciali posti agli angoli di Piazza (…). La visione delle immagini come meglio precisato nella descrizione del contenuto del fascicolo fotografico acquisito aveva confermato il transito dell'autovettura prima e dopo l'evento incendiario. Successivamente, gli agenti avevano svolto alcune ricerche, sulla base delle caratteristiche esterne dell'autovettura ripresa nelle immagini estrapolate, volte ad accertare il modello del veicolo. La comparazione effettuata tra il veicolo ripreso e le vetture che per segmento (utilitaria tre porte) avevano le stesse caratteristiche individuate (forma dei gruppi ottici, paraurti in tanta con la carrozzeria con una porzione longitudinale nera, la sagoma dei vetri, il montante dello sportello che era verniciato di nero, gli specchietti retrovisori che erano in tinta con la carrozzeria, la nervatura di rinforzo dello sportello anch'essa monocolore) aveva consentito di accertare che si trattava di una (…).

Essendoci in circolazione poche autovetture di questo tipo, veniva richiesto al PRA di fornire un elenco di tali autovetture immatricolate a persone residente nella provincia di Taranto e di Brindisi. L'intento era quello di trovare l'autovettura contraddistinta dalla targa (…) segnalata dagli astanti. Tuttavia, tale accertamento dava esito negativo: nell'elenco redatto dal PRA non era indicata alcuna autovettura con detta combinazione.

Tuttavia, le ricerche del veicolo svolte a mezzo di equipaggi della Polizia di Stato avevano dato esito positivo, dal momento che il Sovrintendente An. aveva rinvenuta un veicolo (…) di colore giallo, parcheggiato presso via (…). Tale veicolo era targato (…). In particolare, dagli accertamenti espletati presso le banche dati in uso, era emerso che detta autovettura era intestata a tale Me.Ma., nato a Roma e residente in Alghero. Inoltre, era emerso che da un controllo effettuato a detta autovettura in Piazza (…), conducente del veicolo era risultato Sa.Co., che l'aveva peraltro assicurata.

L'auto, inoltre, era ancora in uso a Sa.Co. o ai suoi famigliari, essendo parcheggiata a pochi civici di distanza dall'indirizzo di residenza dello stesso, ossia Via (…). A ciò si aggiunga che dagli accertamenti anagrafici, era risultato che Sa.Co. aveva un figlio di nome Mi. con lui convivente. Le successive acquisizioni di immagini di videosorveglianza estrapolate dal sistema installato presso il salone di bellezza (…) di via (…), (proprio di fianco all'ingresso allo stabile ove è ubicato l'appartamento dei Sa.), aveva mostrato che due giovani di cui uno identificato in SA.Mi. mediante la comparazione con il fotogramma del cartellino della carta di identità - aveva fatto rientro in data 12.01.2018 presso l'abitazione sita al civico (…), accompagnato da un altro giovane con indosso un giubbotto mimetico, rimasto ignoto, che aveva proseguito oltre.

Tali elementi, precisi, gravi e concordanti, raccolti a carico dell'odierno imputato, esaminati nel loro complesso, consentono di affermare la penale responsabilità di SA.Mi. in ordine al reato a lui ascritto.

Ed invero, la condotta costitutiva del delitto di cui all'art. 424 c.p. consiste nel produrre la combustione della cosa propria o altrui, anche in modo lento o latente.

Dal fatto di danneggiamento mediante fuoco deve derivare, per l'integrazione della fattispecie tipica, il pericolo concreto di incendio, ossia la probabilità del divampare e diffondersi delle fiamme.

Secondo la giurisprudenza, la probabilità che il fuoco evolva in un vero e proprio incendio deve essere desunta dalla situazione di fatto con riferimento alle dimensioni del fuoco in relazione all'oggetto del danneggiamento.

Il giudizio sulla ricorrenza del pericolo di incendio va formulato sulla base di una prognosi postuma, ex ante e a base parziale, avuto riguardo alle circostanze esistenti al momento della condotta, senza alcuna rilevanza dei fattori eccezionali e sopravvenuti, quale l'intervento tempestivo della persona offesa nello spegnimento delle fiamme (C., Sez. L. 10.12.2019-5.2.2020, n. 4929; C., Sez. V, 28.3-26.7.2017, n. 37196). Sono fattoti idonei a configurare l'incendio di cui all'art. 424, co. 1, c.p. non solo le fiamme, ma anche tutti gli altri elementi che con le fiamme si pongono in rapporto di causa ad effetto, come il calore, il fumo, la mancanza di ossigeno, l'eventuale sprigionarsi di gas pericolosi dalle materie incendiate). Ai sensi del comma 2 dell'art. 424 c.p., se si verifica l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Nel Caso di specie, le risultanze istruttorie hanno provato oltre ogni ragionevole dubbio che l'incendio che ha interessato le autovetture in uso a Da.Pa. e Gu.Vi. è stato cagionato dolosamente dall'odierno imputato, unitamente a persona rimasta ignota, atteso il rinvenimento vicino i veicoli della bottiglietta di plastica contenente residui di benzina.

Orbene, il sospetto passaggio, prima e dopo l'evento incendiario, dell'autovettura gialla Honda Logo, in uso alla famiglia dell'odierno imputato, le immagini raffiguranti il rientro di SA.Mi. presso la propria abitazione circa mezz'ora dopo l'evento accompagnato da un giovane con una giacca mimetica, le dichiarazioni fornite dagli astanti agli operanti di P.G. intervenuti, nel loro insieme, provano la penale responsabilità di SA.Mi.

Affermata la penale responsabilità dell'imputato nei termini anzidetti, in punto di trattamento sanzionatorio si rileva quanto segue.

Ritiene il Tribunale che all'imputato non possano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in quanto queste ultime non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art, 133 c.p. e che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena (cfr. Cass. pen., sez. VI, 28 maggio 1999).

In tema di circostanze attenuanti generiche, infatti, la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in. considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta (cfr. Cassazione penale, sez. IV, 28.5.2013, n. 24172) Nel caso di specie, non sono emersi elementi positivamente valutabili a tal fine, né sono stati prospettati dalla difesa.

Valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p., affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto ascrittogli in rubrica, lo condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione (pena base ex art. 423 c.p., anni tre di reclusione, ridotta della metà, secondo il dettato dell'art. 424, co. 2, c.p., anni uno e mesi sei di reclusione), oltra al pagamento delle spese processuali.

Le risultanze del casellario e l'entità della pena non consentono di riconoscere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non potendosi formulare una prognosi favorevole sulla circostanza che in futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il carico del ruolo e dell'odierna udienza impone di riservare il deposito della motivazione nel termine di giorni novanta.

P.Q.M.
Letti ed applicati gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara SA.Mi. colpevole del delitto ascrittogli e, per l'effetto, lo condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

letto ed applicato l'art. 544, comma 3, c.p.p.,

riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni novanta.

Così deciso in Taranto il 20 ottobre 2023.

Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2023.

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