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Danneggiamento aggravato e insussistenza del reato di minaccia per mancanza di prova certa sull’uso di arma

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Tribunale Vicenza, 28/11/2023, n.1530

Il reato di danneggiamento aggravato, ex art. 635 c.p., sussiste in presenza di dolo generico, emergente dall'intenzione di colpire un bene pubblico, e connotato da finalità di protesta, purché il bene sia destinato a pubblico servizio. Non si applica l’art. 131-bis c.p. in caso di abitualità del comportamento delittuoso. Per il reato di minaccia, è necessaria la prova certa della condotta intimidatoria e dell’effettivo utilizzo di un’arma, elementi mancanti nella fattispecie in esame.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione del 26/7/2021. notificato a mezzo pec presso il difensore domiciliatario, El.Mu. era citato a comparire dinnanzi all'intestato Tribunale per rispondere dei delitti di cui agli artt. 635 comma 2 n. 1 c.p. (capo a) e 612 comma 2 c.p. (capo b), come descritti nel capo d'imputazione, ora in epigrafe.

All'udienza del 7/7/2022, essendo regolari le notifiche ed avendo nominato un difensore di fiducia, l'imputato era dichiarato assente. Il Tribunale accoglieva l'istanza della difesa di breve rinvio, a prescrizione sospesa, per munirsi di procura speciale e chiedere la definizione del procedimento con rito alternativo.

L'udienza del 10/11/2022 era nuovamente rinviata su istanza del difensore, nulla opponendo il pubblico ministero, con sospensione del termine di prescrizione.

L'udienza del 12/12/2022 era rinviata sempre su istanza del difensore per legittimo impedimento, nulla opponendo il pubblico ministero e avendo il Tribunale ritenuto provato e tempestivamente dedotto il concomitante e prevalente impegno professionale.

L'udienza del 23/1/2023 era rinviata ancora una volta su richiesta del difensore, che non aveva interloquito con l'assistito, a prescrizione sospesa. Il pubblico ministero non si opponeva al rinvio.

All'udienza del 27/2/2023 il difensore rappresentava essere intenzione dell'assistito risarcire il danno e, pertanto, munito di procura speciale, formulava istanza di giudizio abbreviato, eventualmente condizionato alla produzione di documentazione attestante il risarcimento, il Tribunale disponeva il rito e il pubblico ministero depositava il proprio fascicolo.

All'udienza del 3/7/2023, avendo il difensore rappresentato il legittimo impedimento a comparire del suo assistito, detenuto per altra causa, il Tribunale rinviava disponendone la traduzione.

All'udienza del 29/9/2023, essendo l'imputato presente, il Tribunale ne revocava la dichiarazione di assenza e invitava alla discussione le parti, che concludevano come da verbale. Il Tribunale pronunciava sentenza dando lettura dell'allegato dispositivo, cui non faceva seguito la lettura degli avvisi previsti dall'art. 545 bis c.p.p. alla luce dei numerosi precedenti, anche specifici, risultanti dal certificato penale dell'imputato, ostativi alla valutazione di meritevolezza, prevista dagli artt. 58 l. 689/81 e 133 c.p., della sostituzione della pena.

Motivi della decisione
1. Ricostruzione del fatto

Emerge dalla C.N.R.. redatta dai Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa (VI) il (...), che quella mattina, intorno alle 11, una pattuglia veniva inviata dalla Centrale Operativa presso la Stazione Ferroviaria, avendo il Capo Stazione. Ma.Da., segnalato che un giovane marocchino aveva bussato alla porta del suo ufficio "Dirigenti Movimento", armato di due coltelli.

Gli operanti, giunti sul posto, identificavano il giovane in El.Mu., persona conosciuta e senza fissa dimora. Procedevano quindi alla perquisizione personale, con esito negativo.

Da.El., titolare del Bar Bu. della Stazione dove era stato trovato il giovane, ha riferito che egli, sebbene non armato, aveva importunato i clienti.

Un'ulteriore pattuglia, ispezionata la zona alla ricerca dei coltelli, non rinveniva alcunché.

Sentito dalla Po. a sommarie informazioni, Ma.Da. riferiva che quella mattina, alle 7.42. mentre si trovava nel suo ufficio, aveva sentito un forte rumore provenire dall'esterno e, uscito sul binario, aveva scorto un giovane ubriaco colpire la porta a vetri con un sasso, urlando che la carta igienica del bagno era finita. La volante del Commissariato di Bassano del Grappa, da lui contattata e pervenuta in breve tempo, aveva allontanato il ragazzo. Costui non aveva danneggiato solo la porta dell'ufficio del Capo Stazione, ma anche quella del magazzino degli addetti alle pulizie, cosi come appreso da una di essi (e come evidente dalla visione delle foto allegate).

Alle 11.05 il Capo Stazione, sentito bussare alla porta - nel frattempo chiusa a chiave - scorgeva all'esterno El., con due oggetti metallici nelle mani, simili a lame. Chiamava nuovamente il 112 e il giovane, nel frattempo allontanatosi, veniva condotto in Caserma dai Carabinieri.

Era sentito a sommarie informazioni anche Bo.An., a sua volta dipendente delle F.S., che confermava il racconto del collega. Il Bo. ricordava che, mentre si trovava all'interno dell'Ufficio Dirigenti, intorno alle 7.45, aveva udito forti colpi provenire dall'esterno ma, uscito sul binario insieme al Ma., non aveva notato nulla di anomalo. Pochi istanti dopo, tuttavia, un giovane, già visto altre volte in Stazione, colpiva più volte le lastre inferiori della porta dell'ufficio fino a creparle. Alla domanda del Ma. circa le ragioni del suo gesto rispondeva che mancava la carta igienica nel bagno. Venivano chiamate le Forze dell'Ordine e il giovane si allontanava. Bo. ha riferito che ad essere danneggiata non era solo la porta dell'ufficio, ma anche quella del magazzino della ditta delle pulizie. Il giovane tornava intorno alle 11 e bussava alla porta, nel frattempo chiusa a chiave. Aveva in mano un oggetto che luccicava, di cui non ha saputo dire la natura, e dopo aver bussato se ne andava. Nuovamente erano chiamati i Carabinieri, che prendevano in consegna il soggetto.

Agli atti è presente anche l'Annotazione redatta il 10/8/2019 dal personale del Commissariato di Bassano del Grappa, che aveva sanzionato El. per la violazione dell'art. 688 c.p., ove si riporta che Za.Mi., addetta alle pulizie della Stazione Ferroviaria, si era lamentata di essere stata insultata dal giovane perché mancava la carta igienica nel bagno.

2. Qualificazione giuridica dei fatti e responsabilità dell'imputato

Capo a)

Dalla vicenda, cosi come ricostruita, emerge con certezza la prova della penale responsabilità dell'El. per il reato di cui all'art. 635 c.p.. aggravato perché avente ad oggetto un pubblico edificio, ma non anche per il reato di minaccia dì cui al capo b).

Con riferimento alla prima fattispecie si osserva che le concordi dichiarazioni delle persone presenti durante il danneggiamento della porta dell'Ufficio Movimento, sono confermate dalle fotografie scattate dai Carabinieri. Sebbene non sia stata escussa l'addetta alle pulizie, che ha riferito al Ma. di aver scorto il giovane danneggiare la porta del magazzino, sia quest'ultimo che il Bo. hanno udito il forte rumore dei colpi inferii sulla porta ed entrambi hanno poi visto la porta danneggiata (anch'essa fotografata dai Carabinieri).

Si aggiunge che lo stato di ubriachezza del giovane, condizione che verosimilmente ne ha determinato le insensate condotte aggressive, veniva appurato anche dalla Polizia, che infatti lo sanzionava ai sensi dell'art. 688 c.p..

Accertata dunque la materialità del reato di danneggiamento, sussiste altresì il dolo generico richiesto dalla fattispecie, emergente dalla univoca finalità di colpire i vetri delle porte al fine di protestare per la mancanza di carta igienica.

Non può escludersi la punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto il comportamento dell'imputato risulta abituale, e ciò preclude l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p.p., come previsto dal comma 1 della disposizione. Emerge infatti dal certificato penale che El. ha commesso più reati della stessa indole: delle dieci pronunce dì condanna riportate a partire dal 2009. tre delle quali sono per fatti di danneggiamento, peraltro commessi tra il 2019 e il 2021, e dunque coevi alla condotta di cut al presente procedimento.

Sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 635 comma 2 n. 1 c.p. rilevando, ai fini della configurabilità, la destinazione del bene all'esercizio di un pubblico servizio, cioè la connotazione prettamente pubblicistica dell'attività cui il bene è destinato, in ossequio ad una concezione funzionale-oggettiva. Può certamente affermarsi che l'attività d'ufficio esercitata dai dipendenti della Stazione Ferroviaria sia pacificamente attività che integra la nozione di servizio pubblico, in quanto all'evidenza svolto nell'interesse della collettività (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 29538/2023).

Non sono emersi elementi valorizzagli per la concessione delle attenuanti generiche, non avendo mostrato l'imputato alcun segno di resipiscenza per il fatto commesso, ed avendo riportato altre condanne per condotte analoghe tenute nello stesso periodo di tempo.

Cupo b)

Non sussiste invece la condotta di minaccia aggravata dall'uso dell'arma. Ed infatti, in primo luogo, non è chiaro quale oggetto o quali oggetti avesse in mano l'imputato quando ha bussato alla porta dell'Ufficio Movimento, posto che né Ma. né Bo. hanno saputo identificarli. Né i Carabinieri, che hanno ispezionato nell'immediatezza del fatto la zona, hanno reperito coltelli, né la titolare del bar, Da.El., ha riferito di averlo visto annate. Si osserva, inoltre, stando a quanto riferito dai dipendenti dell'ufficio, che El. si è limitato a bussare alla porta, per poi spontaneamente allontanarsi, dunque senza porre in essere alcuna condotta aggressiva.

L'imputato va perciò assolto, per insussistenza del fatto.

3. Trattamento sanzionatorio

Venendo al trattamento sanzionatorio, in considerazione della modesta offensività della condotta, la pena da irrogare per il reato di cui al capo a) può assestarsi sul minimo edittale, pari a mesi 6 di reclusione, che applicata la riduzione per il rito scelto, diviene pari a mesi 4 di reclusione.

All'accertamento della responsabilità penale segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali. In considerazione del carico del ruolo monocratico il deposito della motivazione è stato riservato in giorni 60.

P.Q.M.
visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.,

dichiara El.Mu. responsabile del reato ascrittogli al capo a) e, operata la diminuzione per il rito scelto, lo condanna alla pena di mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve El.Mu. dal reato ascrittogli al capo b) perché il fatto non sussiste;

visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.,

fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Vicenza il 29 settembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2023.

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