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Danneggiamento aggravato: applicabilità dell’aggravante per beni esposti alla pubblica fede

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Tribunale Nocera Inferiore, 14/03/2024, n.722

Il reato di danneggiamento aggravato si configura quando il bene è distrutto, deteriorato o reso inservibile, anche solo temporaneamente, con dolo generico. L’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede ricorre quando il bene è collocato in luogo pubblico o aperto al pubblico, dove la sua tutela è affidata alla fiducia nel rispetto da parte di ciascun consociato.
Nel caso in esame, il bancomat, bene destinato a pubblico servizio e collocato in luogo aperto al pubblico, rientra pienamente nell’ambito dell’aggravante.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta emesso in data 9.6.2022, Si.It. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato meglio specificato in fatto nella sopra trascritta imputazione. All'udienza del 6.4.2022, dopo aver dichiarato nel contraddittorio delle parti l'assenza dell'imputato (regolarmente raggiunto dalla notifica del decreto introduttivo del giudizio e non comparso), si prendeva atto della costituzione di parte civile di "Un. S.p.A.", assistita dall'avv. Ub.Mi., munito di procura speciale; quindi, a causa dell'assenza dei testi di lista del Pubblico Ministero si disponeva rinvio all'udienza del 26.10.2022.

All'udienza del 26.10.2022, in mancanza di questioni preliminari veniva dichiarata l'apertura del dibattimento e venivano ammesse le prove orali e documentali così come richieste dalle parti in quanto ammissibili, rilevanti e pertinenti rispetto all'imputazione; si procedeva all'esame di Ma.Al. e di Mi.An.; all'esito, il processo veniva rinviato in prosieguo prova all'udienza del 22.3.2023. All'udienza del 22.3.2023, le parti concordavano ai sensi dell'art. 493 comma 3 c.p.p. l'acquisizione dell'annotazione di P.G. a firma dei testi Ci.Lu. e Co.Ro., in luogo del relativo esame; all'esito, si disponeva rinvio all'udienza del 13.9.2023.

All'udienza del 13.9.2023, veniva escusso il teste Sa.Ge.; all'esito, il processo veniva rinviato ai fini della discussione all'udienza del 13.3.2024. All'udienza del 13.3.2024, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e indicati gli atti utilizzabili ai fini della decisione ex art. 511 comma 1 c.p.p., le parti concludevano come in epigrafe; la parte civile depositava nota spese e conclusioni scritte, cui si riportava. Al termine della conseguente camera di consiglio si dava lettura del dispositivo della presente sentenza, riservando il deposito dei motivi della decisione entro il termine ordinario.

Motivi della decisione
È contestato all'imputato il reato di cui all'art. 635 comma 2 c.p., per aver danneggiato lo sportello ATM installato presso la filiale Un. sita in Sarno (SA). Ritiene questo Giudice che gli esiti dell'istruttoria dibattimentale conducano ad affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Si.It. in ordine al reato in contestazione.

Dalle risultanze dibattimentali, e in particolare dall'esame dei testi escussi nonché dall'esame della documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento (ivi inclusi i filmati ripresi dalle videocamere di sorveglianza), emerge la seguente ricostruzione della vicenda in esame.

In data 30.4.2020, mentre si trovava all'interno del proprio ufficio, Ma.Al. - all'epoca dei fatti direttore della filiale Un. di Sarno - udiva un frastuono proveniente dall'ingresso, accorgendosi che il vetro dello sportello bancomat era stato danneggiato: dopo aver visionato le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza installate presso la filiale, si recava presso il locale Commissariato di P.S., ove sporgeva formale querela.

Gli operanti procedevano quindi all'acquisizione delle immagini, dalla cui visione era data evincersi la presenza di un soggetto di sesso maschile con il volto parzialmente travisato da una mascherina, con indosso occhiali da sole e un berretto che, giunto sui luoghi verosimilmente a bordo di una Ford Focus (pure ripresa dalle telecamere, le cui immagini tuttavia non consentivano di intravederne la targa), faceva ingresso all'interno dell'area self-service e, probabilmente adirato per non essere riuscito a portare a termine l'operazione, sferrava un violento pugno contro lo sportello bancomat, mandandone il vetro letteralmente in frantumi.

Le immagini videoregistrate venivano poste in visione anche all'agente Mi.An. il quale, in data 26.6.2020 (dunque, dopo circa due mesi dai fatti), mentre si trovava in via (…) nel Comune di Sarno libero dal servizio, intravedeva un soggetto di sesso maschile che, dal particolare berretto che indossava (tipo bombetta), e soprattutto dai tatuaggi sul braccio destro (una stella a cinque punte all'altezza del gomito, e un ulteriore tatuaggio di colore rosso sull'avambraccio), riconosceva come il responsabile del danneggiamento del bancomat: l'uomo veniva identificato in Si.It..

Così brevemente ripercorse le risultanze fattuali della vicenda, può ritenersi acclarato che l'imputato si sia reso responsabile della condotta di danneggiamento in contestazione.

Il teste Ma.Al., della cui credibilità non è dato in alcun modo dubitare, ha infatti esposto in maniera coerente e precisa i fatti per cui è causa, riferendo dettagliatamente le circostanze di cui al capo di imputazione, agevolmente desumibili per tabulas dalla visione della documentazione video-fotografica acquisita agli atti del dibattimento.

In merito a tale documentazione, in particolare, hanno compiutamente riferito (all'interno dell'annotazione di P.G. del 11.5.2020, acquisita ex art. 493 comma 3 c.p.p. e dunque pienamente utilizzabile) i testi Ci.Lu. e Co.Ro., operanti di P.G. dotati di esperienza professionale, e adusi ad attività investigativa del genere.

Ebbene, se le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e visionate dallo scrivente, non lasciano adito a dubbi (si distingue infatti chiaramente un soggetto di sesso maschile che, precisamente alle ore 14.36 del 30.4.2020, sferra un violento pugno al bancomat), sicuri indici di riferibilità oggettiva e soggettiva del fatto-reato a Si.It. derivano dalle dichiarazioni rese dall'operante di P.G. Mi.An., il quale si è detto certo dell'identificazione dell'imputato (resa sicura, in particolare, dalla particolare ubicazione dei tatuaggi sul suo braccio destro, nitidamente visibili all'interno delle immagini videoregistrate) come il soggetto responsabile del danneggiamento.

Le dichiarazioni rese dal teste Ma.Al., inoltre, forniscono altresì un verosimile movente alla condotta posta in essere dall'imputato, da individuarsi nel momentaneo malfunzionamento del sistema bancomat, che non gli aveva consentito di portare a termine l'operazione desiderata.

Non può, del resto, sottacersi la circostanza per cui l'imputato, nell'esercizio di una sua pur legittima facoltà, abbia deciso di non comparire in dibattimento, di fatto privandosi consapevolmente della possibilità di fornire una versione alternativa della vicenda.

Dalle risultanze dibattimentali, in definitiva, non può che discendere il riconoscimento, in capo a Si.It., della sussistenza del reato di danneggiamento in contestazione, potendosene ravvisare tutti gli elementi costitutivi, tanto sul piano oggettivo (danneggiamento dello sportello bancomat della filiale Un. di Sarno), quanto su quello soggettivo (dolo generico, sostanziandosi l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 635 c.p. nella mera coscienza e volontà di danneggiare, a prescindere dal fine specifico di nuocere, cfr. Cass. Pen. Sez. 6, sentenza n. 35898 del 18.9.2012, Rv. 253350).

Alcun dubbio residua, in particolare, in ordine all'attribuibilità al Si. della condotta in contestazione, sulla scorta del riconoscimento effettuato, senza ombra di dubbio, dall'operante di P.G. Mi.An., della cui attendibilità non si ha alcun motivo di dubitare.

Non sussistono i presupposti per l'applicazione, invocata dalla difesa in sede di discussione, della disciplina di cui all'art. 131 bis c.p.: invero, le modalità della condotta e l'entità del danno - valutate ai sensi dell'art. 133 c.p. - possono senza dubbio dirsi ostative all'applicazione della causa di non punibilità, in considerazione sia della futilità dei motivi che hanno determinato la condotta in contestazione (il momentaneo malfunzionamento dello sportello bancomat), che delle conseguenze, non di poco momento, arrecate alla persona offesa (si pensi solo al disservizio causato dalla indisponibilità dello sportello conseguente al suo danneggiamento). In definitiva, Si.It. va ritenuto - al di là di ogni ragionevole dubbio - penalmente responsabile del reato in contestazione.

Trascorrendo quindi al trattamento sanzionatorio, sussiste la contestata aggravante di cui all'art. 635 comma 2 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p., sotto il duplice profilo dell'esposizione della cosa alla pubblica fede (configurabile quando il bene si trovi in luogo aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile: secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la ratio dell'aggravamento della pena previsto dall'art. 625 n. 7 c.p. non è invero correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato, con la conseguenza che tale condizione può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere), e della destinazione della cosa a pubblico servizio o a pubblica utilità (tali essendo le cose la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico, come per l'appunto il servizio bancomat).

La sussistenza della predetta aggravante (oltre a determinare la procedibilità d'ufficio della fattispecie delittuosa in esame) vale ad ascrivere rilevanza penale alla condotta in contestazione, pure a seguito dell'intervento normativo rappresentato dall'art. 2 comma 1 lett. I) del D.Lgs. 7/16, per effetto del quale il testo oggi vigente dell'art. 635 c.p. (anche per effetto dell'intervento dell'art. 5 della L. 22 del 9.3.2022) risulta essere del seguente tenore: - "Art 635. Danneggiamento.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625 : (…)".

La novella legislativa, invero, risulta aver attribuito natura di reato autonomo alle ipotesi circostanziate (tali da ritenersi ante riforma) dell'art. 635 c.p., la cui cornice edittale resta invariata anche a seguito del predetto intervento di riforma.

Non ricorrono i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo emerso alcun elemento suscettibile di positivo apprezzamento da parte del Tribunale durante il corso del giudizio.

Pertanto, alla stregua degli indici di commisurazione della pena codificati dall'art. 133 c.p., appare equo irrogare a Si.It. la pena di mesi 9 di reclusione.

Alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato segue poi, per legge, la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

Sussistono i presupposti di legge per la concessione a Si.It. del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. certificato penale in atti): beneficio che, ai sensi dell'art. 635 comma 3 c.p. come da ultimo novellato, occorre subordinare all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, vale a dire alla refusione delle spese necessarie per la riparazione dello sportello bancomat, quantificate in Euro 895,48 (come rappresentato dalla parte civile) da eseguire entro il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Ai sensi degli artt. 538 ss. c.p.p., Si.It. viene inoltre condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita "Un. S.p.A.", quantificati in complessivi Euro 1.895,48 oltre interessi dalla data del fatto fino al soddisfo, di cui Euro 895,48 a titolo di ristoro del pregiudizio patrimoniale subito, ed Euro 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, equitativamente quantificato.

L'imputato va infine condannato alla refusione, in favore della citata parte civile, delle spese di costituzione e rappresentanza, liquidate in base al seguente computo analitico, parametrato secondo importi che risultano congruenti con l'attività defensionale concretamente esplicata e con lo spessore giuridico delle questioni affrontate, in relazione ai criteri dettati dal D.M. 55/2014:

Fase di studio della controversia Euro 237,00

Fase introduttiva del giudizio Euro 284,00

Fase istruttoria e/o dibattimentale Euro 567,00

Fase decisionale Euro 709,00

Totale Euro 1.797,00

Gli esborsi ammontano ad Euro 27,00, pari al bollo apposto sulla costituzione di parte civile, senza la documentazione di spese ulteriori.

Spetta comunque il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sull'importo dei compensi professionali, oltre IVA e CPA sull'imponibile, come per legge.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara Si.It. colpevole del reato a lui ascritto in rubrica, e per l'effetto lo condanna alla pena di mesi 9 (nove) di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 538 ss. c.p.p.,

condanna Si.It. al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita "Un. S.p.A.", quantificati in Euro 1.895,48 oltre interessi dalla data del fatto fino al soddisfo.

Condanna Si.It. alla refusione, in favore della citata parte civile, delle spese di costituzione e rappresentanza, che liquida in complessivi Euro 1.797,00, oltre Euro 27,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sull'importo dei compensi professionali, oltre IVA e CPA sull'imponibile, come per legge.

Letti gli artt. 163 ss. c.p., 635 comma 3 c.p.,

concede a Si.It. il beneficio della sospensione della pena, sotto la condizione della refusione delle spese necessarie per la riparazione dello sportello bancomat nella parte oggetto di danneggiamento, quantificate in Euro 895,48, da eseguire entro il termine di mesi 3 (tre) dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Così deciso in Nocera Inferiore il 13 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2024.

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