Tribunale Bari sez. I, 20/02/2024, n.846
Il reato di danneggiamento e i requisiti oggettivi e soggettivi per la sua configurabilità.
Per la configurabilità del reato di danneggiamento ex art. 635 c.p., è necessario che la condotta dell’agente determini una modificazione strutturale o funzionale del bene (distruzione, deterioramento o inservibilità) e che sussista il dolo generico, inteso come la consapevole e volontaria intenzione di arrecare danno a un bene altrui. Nel caso di specie, la mancata prova dell’identità tra l’imputato e l’autore del danneggiamento esclude l’affermazione di responsabilità.
Svolgimento del processo
In data 24.08.2022, il G.I.P. presso il Tribunale di Bari, in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, disponeva procedersi a giudizio immediato nei confronti di So.Fr., innanzi al Tribunale di Bari in composizione monocratica, per rispondere del reato meglio descritto in epigrafe.
All'udienza del 04.04.2023, preliminarmente la persona offesa depositava costituzione di parte civile che il Tribunale ammetteva; il P.M. procedeva ad integrare il capo di imputazione, veniva dichiarato aperto il dibattimento, le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie che il Giudice ammetteva.
All'udienza del 04.07.2023 preso atto dell'assenza del Giudice titolare veniva disposto un rinvio.
All'udienza del 24.10.2023 si procedeva all'escussione dei testi In.An. e So.Do., nonché all'esame della persona offesa, Fa.Ir.; veniva acquisito verbale della Stazione CC di Acquaviva delle Fonti del 06.07.2018 di acquisizione di prova documentale con allegato ed, annotazione dell'attività di indagine di Polizia Giudiziaria del 07.07.2018 della Stazione CC di Acquaviva delle Fonti e verbale di individuazione di persona attraverso immagini video del 08.07.2018 della Stazione CC di Acquaviva delle Fonti.
All'udienza del 19.12.2023 l'avv. Na. depositava chiavetta USB, si procedeva alla visione del contenuto dei video e delle immagini contenuti nella stessa che veniva acquisita; si procedeva, altresì, all'esame dell'imputato.
All'udienza del 06.02.2024 l'imputato rendeva dichiarazioni spontanee, il difensore dell'imputato depositava documentazione (nella specie referto di visita oculistica del P.O. "F. Miulli" del 18.10.2016, attestazione turni lavorativi rilasciata dalla Direzione Casa Circondariale di Taranto in data 05.01.2024) e si procedeva alla visione del contenuto del CD; il Giudice, ritenuti superflui gli ulteriori mezzi ' istruttori, dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e il P.M. rassegnava le proprie conclusioni.
All'udienza odierna, la parte civile e la difesa dell'imputato rassegnavano le proprie conclusioni, come descritte in epigrafe e il Giudice decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
Alla luce della espletata attività istruttoria può accogliersi la richiesta di assoluzione avanzata dal PM.
All'udienza del 24.10.2023 si procedeva all'esame del teste Mar. Magg. In.An., all'epoca dei fatti effettivo della stazione Carabinieri di Acquaviva delle Fonti.
Il teste riferiva di aver proceduto a raccogliere la denuncia querela sporta da So.Do., in relazione al danneggiamento avvenuto il 03 luglio alle ore 03:00 circa, di aver acquisito in data 06 luglio le immagini di video sorveglianza installate presso un'azienda vicina ed, in particolare, di una telecamera che era installata in Acquaviva delle Fonti sulla via (…), luogo di accadimento dei fatti contestati.
L'In. dichiarava di aver visionato, in data 07 luglio, le immagini, di aver rilevato la presenza di un individuo che danneggiava l'autovettura, ma che non era riuscito ad identificarlo perché le immagini video non erano di ottima qualità; riferiva, altresì, di aver fatto visionare, in data 08 luglio, il video al denunciante So.Do. il quale riteneva di identificare l'autore dei fatti nel fratello So.Fr..
Nel corso del suo esame il teste riferiva di essere a conoscenza dei dissidi esistenti tra i fratelli So. e specificava di non conoscere gli episodi specifici avvenuti tra loro, ma di sapere che erano state presentate presso il comando dei Carabinieri di Acquaviva diverse denunce per ragioni legate a questioni ereditarie.
Inoltre, a specifica domanda del difensore della parte civile, dichiarava che il video non era stato visionato da Fa.Ir..
Infine, l'In. riferiva di non conoscere personalmente e fisicamente né l'imputato, né So.Do., se non per ragioni d'ufficio.
Sempre all'udienza del 24.10.2023, il teste So.Do., riferiva di essere un ex vice sovraintendente della polizia penitenziara e di essere il fratello dell'imputato.
Il teste dichiarava di aver presentato una denuncia in ordine al danneggiamento dell'autovettura Fiat Panda, di proprietà di sua moglie, che era parcheggiata sotto la propria abitazione alla via (…9.
Proseguendo riferiva: 1. di aver visionato le immagini delle telecamere di video sorveglianza reperite dalla ditta Ve. snc, ivi collocata; 2. di aver subito riconosciuto dalle immagini il fratello; 3. di essersi recato dai carabinieri per sporgere querela e di aver visionato nuovamente in presenza dei militari i video.
A specifica domanda del P.M.: "Senta, che rapporti aveva con suo fratello?", il teste riferiva che erano 25 anni che non si parlavano, di non aver avuto mai rapporti con il fratello e che gli aveva danneggiato l'autovettura a causa delle diatribe legate a questioni ereditarie.
Ancora, il teste riferiva che per le questioni ereditarie non era mai stata intentata dal fratello una causa civile, che lui aveva sporto nel corso degli anni ben 21 denunce, contro
ignoti, dai carabinieri e che era sicuro che la persona ritratta nelle immagini acquisite fosse il fratello, perché dalla visione dei filmati lo aveva riconosciuto dalla sua fisionomia.
Il So.Do., sottoposto ad esame dal difensore della parte civile, riferiva che pendeva altro giudizio penale per minacce.
Il teste riferiva di aver visionato le immagini delle telecamere di video sorveglianza per ben due volte (nell'immediatezza dei fatti e innanzi ai carabinieri).
Infine, il teste, sottoposto ad esame del difensore dell'imputato, riferiva di essere a conoscenza del fatto che il fratello, all'epoca dei fatti, svolgeva attività di agente di polizia penitenziaria presso il carcere di Taranto.
All'udienza del 24.10.2023 la persona offesa, Fa.Ir., in sede di esame dichiarava che all'epoca dei fatti era proprietaria di due autovetture (Fiat Panda e Grande Punto) e che una mattina, uscita dal garage, notava che l'autovettura Fiat Panda, parcheggiata in strada sulla via (…) in località Acquaviva delle Fonti, aveva il vetro posteriore rotto e, pertanto, allertava il marito.
La Fa. dichiarava di non aver visionato le immagini, che erano state viste solo dal marito, che aveva sporto denuncia nei confronti del fratello dopo averlo riconosciuto nel video; ha precisato che era rimasta sorpresa in quanto non si aspettava che potesse arrivare a tanto.
Nel corso del suo esame la persona offesa riferiva di essere a conoscenza dei dissidi ereditari esistenti tra il marito e il fratello e che il marito aveva subito nel corso degli anni altri danneggiamenti, per i quali erano state sporte denunce contro ignoti.
Infine, la Fa., sottoposta ad esame dal difensore dell'imputato, precisava di essere a conoscenza del fatto che So.Fr. aveva denunciato, a sua volta, il marito.
All'udienza del 19.12.2023 si procedeva all'esame dell'imputato il quale negava gli addebiti e riferiva che nella notte incriminata stava dormendo; precisava, inoltre, di essere un agente della polizia penitenziaria e che il 03.07.2018 era in servizio diurno.
L'imputato, riferiva, altresì, di conoscere in linea di massima la zona ove si trova l'abitazione del fratello, ma non la via, di non avere rapporti con il fratello per questioni legate alla mancata partecipazione di quest'ultimo al suo matrimonio e che vi erano contenziosi con il fratello relativi alla divisione dell'eredità.
Infine, sempre all'udienza del 19.12.2023, alla presenza delle parti, veniva visionato il video contenuto nella chiavetta usb, dal quale si vedeva una persona che si avvicinava ad un'autovettura; l'imputato, riferiva di non riconoscersi nelle immagini mostrate.
A specifica domanda del Giudice: "………Una domanda, lei che problema ha agli occhi?", l'imputato riferiva di indossare gli occhiali da oltre 10 anni a causa di un pungiglione che gli era finito nell'occhio destro.
Ancora, ad ulteriore domanda del Giudice: "……Lei quando ha perso i capelli?", il So. specificava di aver perso i capelli più di quindici anni prima a causa del basco che indossava per il lavoro.
Infine, il Tribunale dava atto che, nelle immagini visionate nella chiavetta usb, la persona ritratta portava gli occhiali ed aveva una folta capigliatura.
All'udienza del 06.02.2024 l'imputato rendeva dichiarazioni spontanee e precisava, rispetto alle dichiarazioni dallo stesso effettuate in sede di esame, di aver effettuato in data 02 luglio il turno lavorativo dalle 16:00 alle 20:00 e di aver dormito la notte presso l'istituto penitenziario in ragione che il giorno 03.07 avrebbe svolto il turno lavorativo dalle 08:00 alle 16:00 (come da documentazione allegata).
Infine, alla presenza delle parti, veniva visionato il contenuto del ed, il cui video era lo stesso di quello contenuto e già visionato con la chiavetta usb.
Orbene, gli elementi oggettivi sin qui rappresentati non consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale dell'imputato in ordine alla commissione del reato ascrittogli in imputazione.
Preliminarmente, occorre specificare che, a seguito della modifica legislativa avvenuta ad opera del d.lgs. 15.1.2016 {Abrogazione di reati ed introduzione di illeciti con sanzioni pecuniari civili) la fattispecie di reato in cui è ascrivibile la condotta del reo ricade nella nuova configurazione dell'art. 635, comma 2, n. 1), c.p., restando salva la relazione con l'art. 625 c.p. (cose esposte alla pubblica fede in un esercizio sicuramente aperto al pubblico).
La ratio di tale istituto consiste nella tutela del diritto all'integrità delle cose mobili ed immobili altrui, nella struttura o nella loro utilizzabilità, dalle aggressioni che ne determinano la distruzione, la dispersione, il deterioramento o l'inservibilità.
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 635, comma 2, c.p., ricorrono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie del reato de quo.
Per quanto concerne l'elemento oggettivo, è necessaria la modificazione strutturale e funzionale della cosa (distruggere, disperdere, deteriorare e rendere inservibile la cosa).
Non è necessario, infatti, per la configurabilità del danneggiamento, la completa distruzione del bene, essendo sufficiente la necessità di un intervento ripristinatorio
dell'essenza e della funzionalità della cosa presa di mira dall'agente (cfr. Cass. pen., sez II, 21.9.2017, n. 10970).
In relazione all'elemento soggettivo del reato, è richiesto il dolo generico, ovverosia la coscienza e volontà di danneggiare beni altrui, con la consapevolezza dell'altruità del bene, a nulla rilevando i moventi dell'agire ed in particolare il fine specifico di nuocere (cfr. Cass., sez. V,n. 5134/2000).
Trattasi di delitto a forma libera, la condotta criminosa posta in essere dal soggetto attivo si ravvisa in qualsiasi comportamento idoneo a cagionare l'evento.
Non sussistono dubbi in merito alla commissione di detto reato, ma dalla visione delle immagini contenute nel ed e nella chiavetta usb (di medesimo contenuto video), in maniera altrettanto indiscutibile emerge come il soggetto autore del danneggiamento per i fatti di cui al capo di imputazione fosse persona diversa dall'odierno imputato; infatti, il soggetto ritratto nei video delle telecamere di sorveglianza: 1. non indossava gli occhiali; 2. aveva una folta capigliatura; 3. una struttura fisica completamente diversa da quella dell'imputato.
Deve, inoltre, sottolinearsi che dalla documentazione in atti è emerso che So.Fr., già in epoca anteriore ai fatti contestati, indossava gli occhiali. Inoltre, la folta capigliatura della persona rappresentata nei filmati delle immagini di video sorveglianza visionati esclude la riconducibilità dell'immagine all'odierno imputato affetto da calvizie.
Infine, a corroborare quanto appena detto, appare verosimile che l'imputato avesse dormito la notte tra il 02 luglio e il 03 luglio all'interno dell'istituto penitenziario, atteso che dalle sue stesse dichiarazioni, nonché dalla documentazione prodotta dalla difesa (nella specie prospetto turni lavorativi carcere di Taranto del 02 luglio 2018 e del 03 luglio 2018) si evince che il predetto aveva terminato il suo turno alle ore 24,00 del giorno 02 luglio 2018 e doveva svolgere altro turno il giorno seguente a partire dalle ore 08,00.
Sulla scorta delle sopra esposte considerazioni l'imputato deve essere assolto dal reato contestatogli per non aver commesso il fatto.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p. assolve So.Fr. dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.
Motivazione contestuale.
Così deciso in Bari il 20 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2024.