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Danneggiamento seguito da incendio: la rilevanza del rischio di propagazione per configurare il reato

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Tribunale Genova sez. I, 20/02/2024, n.652

Distinzione tra fuoco e incendio ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.).
La condotta di appiccare il fuoco a cassonetti può configurare il reato di danneggiamento seguito da incendio solo in presenza di un concreto rischio di propagazione irrefrenabile delle fiamme, con pericolo per l'incolumità pubblica. L’accertamento di tale rischio deve essere desunto dalle circostanze concrete, tra cui la natura dei materiali coinvolti, la vicinanza a beni suscettibili di propagazione (come veicoli o edifici) e la collocazione in aree pubbliche.

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Danneggiamento seguito da incendio: configurabilità e rischio di propagazione

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il processo è stato chiamato all'udienza del 18/01/2022, data in cui, stante il legittimo impedimento del difensore dell'imputato, si rinviava al 6/4/2022. In tale data, stante l'irreperibilità dell'imputato, e la necessità di disporre ricerche, si rinviava alle successive udienze del 2/11/2022 e, davanti ad altro Giudice, al 14/2/2023. In quest'ultima udienza, verificata l'avvenuta conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell'imputato, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento. Alla successiva udienza del 14/6/2023 il difensore dell'imputato prestava il consenso all'acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo del P.M.

All'udienza del 20/2/2024 le parti presentavano le proprie conclusioni e, all'esito della camera di consiglio, veniva pubblicata sentenza mediante motivazione contestuale.

1.2. L'istruttoria è stata caratterizzata dall'acquisizione di copia degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. In particolare;

la comunicazione della notizia di reato del 17/5/2021, redatta dal Commissariato della Polizia di Stato "Sestri Ponente" e relativa ai fatti commessi in data 8/5/2021 e 13/5/2021;

le immagini di videosorveglianza del 8/5/2021 relative ai fuochi appiccati ad alcuni cassonetti in medesima data;

l'annotazione di P.G. del 9/5/2021 relativa a tali fatti;

la relazione di servizio della P.G. del 12/5/2021 relativa agli accertamenti effettuati sui luoghi dei predetti fatti;

l'annotazione di P.G. del 13/5/2021 relativa al fuoco appiccato ad alcuni cassonetti in tale data;

il verbale di spontanee dichiarazioni del 14/5/2021 rese dall'imputato TA.YO. contenente dichiarazioni ampiamente confessorie;

il fascicolo fotografico del 14/5/2021 contenente le fotografie scattate all'imputato nei locali di P.G.;

il verbale di denuncia-querela sporta il 12/5/2021 da CI.GA. (Responsabile Legale della ditta A. SPA) per alcuni fuochi appiccati a dei cassonetti (…) nei giorni precedenti, compreso l'8/5/2021;

il verbale di denuncia-querela sporta il 21/5/2021 da CI.GA. in relazione al fuoco appiccato in data 13/5/2021, con in allegato le fotografie dei cassonetti (…) danneggiati;

il verbale di vane ricerche del 17/8/2022 redatto dalla P.G;

l'annotazione di P.G. del 7/12/2022 relativo all'avvenuto rintraccio dell'imputato.

2. All'esito dell'istruzione probatoria, occorre svolgere alcune considerazioni.

Come emerge dall'annotazione di P.G. del 9/5/2021 e dalla relazione di servizio della P.G. del 12/5/2021, in data 8/5/2021 la Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato veniva inviata in Via (…) a seguito di un fuoco appiccato ad un cassonetto dei rifiuti.

Giunti sul posto, gli operanti prendevano contatti con i Vigili del Fuoco, presenti sul posto, che avevano già domato le fiamme (che, in particolare, avevano coinvolto un cassonetto per la raccolta della carta). I Vigili del Fuoco riferivano altresì di aver precedentemente spento le fiamme appiccate ad un cassonetto, sempre contenente carta, nei pressi della stazione di Voltri.

Durante la successiva attività di perlustrazione, gli operanti notavano un altro cassonetto, sempre contenente carta, da cui proveniva del fumo, più precisamente in Via (…), ove poco dopo giungeva un'altra unità dei Vigili del Fuoco. Tali incendi, secondo i Vigili del Fuoco, erano molto probabilmente di natura dolosa.

Emerge, altresì, dall'annotazione della P.G. del 13/5/2021 che, in tale data, alcuni agenti di Polizia, nel transitare in Via (…), notavano un cassonetto della spazzatura in fiamme. Giungevano sul posto anche i Vigili del Fuoco, precedentemente allertati da alcuni passanti. Una volta spento il fuoco, gli operanti constatavano che le fiamme avevano completamente distrutto il cassonetto per la raccolta della carta e danneggiato il cassonetto per la raccolta della plastica. Emerge dalla C.N.R. del 17/5/2021 che la Polizia Giudiziaria, in data 14/5/2021, procedeva a visionare i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nei luoghi ove la sera del 8/5/2021 erano stati incendiati i cassonetti della spazzatura (in particolare, in Via (…) e Via (…)). Dalla visione dei filmati (i cui fotogrammi sono presenti in atti), la P.G. poteva notare un soggetto avvicinarsi ad alcuni cassonetti presenti in Via (…) e provare, con l'utilizzo di un accendino, ad appiccare il fuoco all'interno di un cassonetto per lo smaltimento della carta, senza riuscirci. Dopo pochi minuti, il soggetto in questione provava nuovamente ad appiccare il fuoco, questa volta con successo; dopo essersi accertato che le fiamme si fossero propagate all'interno del cassonetto, il soggetto si allontanava.

Il medesimo soggetto veniva ripreso circa un'ora e mezza dopo anche dalle telecamere poste in Via (…). In tale occasione gli operanti, prendendo visione di tali filmati, notavano il soggetto, con in mano un cartone per la pizza, avvicinarsi ad alcuni cassonetti, rovistare al loro interno e, dopo essersi guardato intorno, allontanarsi subito dopo.

Pochi minuti dopo, il soggetto tornava sul posto (tenendo tra le mani il medesimo cartone della pizza), iniziava ad armeggiare all'interno di un bidone destinato allo smaltimento della carta e si allontanava. Dalle immagini si poteva notare del fumo fuoriuscire dal bidone e le fiamme iniziare a propagarsi. Il soggetto in questione (che "indossava una giacca di colore scuro con sotto una felpa bianca con cappuccio, un paio di jeans ed un cappellino con visiera di colore rosso/bordeaux") veniva riconosciuto dagli operanti come l'odierno imputato, TA.YO., in quanto persona già nota alle Forze di Polizia a causa dei suoi numerosi precedenti penali. Dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza, in data 14/5/2021, la P.G. rintracciava l'imputato e lo accompagnava presso il Commissariato P.S. di Genova Sestri Ponente. Come emerge tanto dall'annotazione di P.G. redatta in medesima data quanto dal fascicolo fotografico formato a cura degli operanti, l'imputato, al momento del controllo, indossava gli stessi indumenti indossati dal soggetto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza la sera del 8/5/2021. Come emerge dal verbale di spontanee dichiarazioni dell'imputato del 14/5/2021, TA. ammetteva di aver dato fuoco ad alcuni cassonetti, la sera del 8/5/2021, in particolare in Via (…), e in una via di Sestri (dove aveva appena mangiato una pizza offertagli dal gestore di una pizzeria). Inoltre, TA. dichiarava di aver incendiato un cassonetto della carta la sera prima, il 13/5/2021, in via (…). Stando alle dichiarazioni dell'imputato, lo stesso, quando era ubriaco, era solito dare fuoco ai cassonetti della spazzatura. In particolare, TA. dichiarava di provare piacere alla vista delle fiamme e dei cassonetti distrutti.

Emerge dalle denunce sporte il 12/5/2021 e il 21/5/2021 da CI.GA., Legale Rappresentante della ditta (…) SPA, che in data 8/5/2021 e 13/5/2021 erano stati appiccati degli incendi ad alcuni cassonetti della spazzatura, con conseguente danneggiamento degli stessi. In particolare, risultavano danneggiati, con riferimento all'incendio del 13/5/2021, "un cassonetto da 3200 litri per la raccolta della carta" e "un cassonetto di colore giallo per la raccolta della plastica".

Quanto all'incendio del 8/5/2021, CI. precisava che in tale occasione non erano stati segnalati danni a terzi e danneggiamenti ai cassonetti in loco.

In data 17/8/2022 veniva redatto dalla P.G. verbale di vane ricerche con riferimento all'imputato; quest'ultimo, tuttavia, veniva indentificato il 7/12/'22 a seguito di un controllo eseguito dalla P.G.

L'imputato, in particolare, veniva notato all'interno del locale (…), sito in Via (…), nell'intento di consumare sostanze alcoliche.

Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato sia pienamente provata.

Quanto agli elementi oggettivi del reato contestato, dai filmati delle telecamere di videosorveglianza (…) e dalle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato in data 14/5/2021 emerge chiaramente che TA., la sera tra l'8/5/2021 e il 9/5/2021, appiccava il fuoco ad alcuni cassonetti destinati allo smaltimento della carta. Dai filmati di videosorveglianza relativi a Via (…) e Via (…) si vede chiaramente una persona (da individuarsi con certezza nell'odierno imputato grazie al riconoscimento operato dalla Polizia; dall'analisi dell'identico vestiario indossato al momento del fatto e al momento del controllo e grazie alle dichiarazioni confessorie dell'imputato) avvicinarsi a tali cassonetti, guardarsi intorno e poi appiccare il fuoco all'interno di essi; in alcuni fotogrammi si può altresì vedere tale persone attendere qualche secondo dopo aver appiccato il fuoco, al fine di assicurarsi che le fiamme stesse potessero propagarsi. Quanto al fuoco appiccato, con le stesse modalità, in data 8/5/2021, in Via (…) e quello appiccato il 13/5/2021 in via (…), l'imputato stesso dichiarava di esserne il responsabile.

Con riferimento a quest'ultimo fatto, emerge dall'annotazione di P.G. del 14/5/2021 che le telecamere di videosorveglianza site nei pressi della Caserma dei Carabinieri di Voltri avevano ripreso l'autore del danneggiamento; tuttavia, a causa della scarsa risoluzione di tali immagini, non era possibile individuare il soggetto in questione.

Nessun dubbio sussiste, pertanto, circa il fatto che l'imputato abbia concretamente appiccato il fuoco ai predetti cassonetti. Per poter pertanto stabilire se effettivamente la condotta dell'imputato integri o meno il reato contestato (danneggiamento seguito da incendio), occorre stabilire se vi sia stato un concreto rischio di incendio, tenuto conto delle circostanze concrete.

Come noto, infatti, "ai fini della sussistenza del reato di danneggiamento seguito da incendio è necessario che la condotta dell'agente determini un pericolo di incendio e, cioè, la probabilità che il fuoco evolva in un vero e proprio incendio, la quale deve essere desunta dalla situazione di fatto con riferimento alle dimensioni del fuoco in relazione all'oggetto del danneggiamento" (Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 35769 del 22/04/2010 Ud., dep. 06/10/2010, Rv. 248585). Come noto, la nozione di incendio è stata delineata dalla Suprema Corte nel senso che non ogni fuoco è qualificabile "ab origine" come "incendio", che si ha solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone" (Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n.43126 del 29/10/2008 Ud., dep. 18/11/2008, Rv. 242459).

Nello stesso senso, è stato affermato che Sul punto, come noto "ai fini dell'integrazione del delitto di incendio (nella specie, colposo), occorre distinguere tra il concetto di "fuoco" e quello di "incendio", in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone" (Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n.46402 del 14/12/2021 Ud., dep. 20/12/2021, Rv. 282701).

Nel caso in esame, la condotta dell'imputato ha sicuramente provocato il rischio di un incendio, ovverosia il rischio che le fiamme appiccate potessero propagarsi in modo irrefrenabile e con una potenza distruttrice. TA. ha infatti volontariamente appiccato le fiamme a cassonetti della carta, come tali potenzialmente idonei a permettere una rapidissima propagazione delle fiamme stesse.

Inoltre, dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, site in particolare in Via (…) e in Via (…) emerge che tali cassonetti si trovavano vicino ad alcune macchine parcheggiate, elemento che consente di affermare che la condotta di TA. abbia determinato un rischio di incendio e un rilevante pericolo per la pubblica incolumità. Si deve altresì sottolineare che tale attività delittuosa veniva posta in essere dall'imputato in pubbliche vie, ove (come si evince dalle immagini di videosorveglianza) erano presenti palazzi abitati e attività commerciali e ove altresì poteva potenzialmente transitare un numero indeterminato di persone. Pertanto, la valutazione dell'oggetto del danneggiamento (come detto, nel caso in esame, cassonetti della carta), la circostanza che nelle vicinanze vi fossero alcune macchine parcheggiate e infine l'aver appiccato il fuoco in pubbliche vie, risultano elementi determinanti ai fini del giudizio circa la sussistenza di un pericolo di incendio, con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica.

Quanto ai danni cagionati alla società AM., emerge dalle denunce-querele sporte il 12/5/'21 e il 21/5/2021 da CI.GA. (responsabile Legale di AM. SPA), che a seguito del fuoco appiccato il 13/5/2021 venivano danneggiati "un cassonetto da 3200 litri per la raccolta della carta" e "un cassonetto di colore giallo per la raccolta della plastica"; in relazione al fuoco appiccato l'8/5/2021 in Via (…), invece, non erano stati segnalati danni a terzi e danneggiamenti ai cassonetti; delle altre due condotte delittuose contestate all'imputato (relative anch'esse alla sera tra l'8/5/2021 e il 9/5/2021 e verificatesi in Via (…) e in Via (…) non veniva fatto alcun riferimento da parte della persona offesa in sede di denuncia.

Si deve precisare che il danneggiamento, ai fini della configurabilità del reato contestato all'imputato, non costituisce evento del reato, bensì oggetto del dolo specifico. Quanto all'elemento psicologico, costituito dal dolo specifico di danneggiare la cosa propria o altrui, emerge dal verbale di sommarie informazioni rese dall'imputato in data 14/5/'21, che TA. provava piacere alla vista delle fiamme e dei cassonetti distrutti. Da tali affermazioni si può evincere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che scopo dell'imputato fosse proprio quello di danneggiare la cosa altrui (in particolare, i cassonetti dell'immondizia di proprietà della società AM.). Sussistono, pertanto, gli elementi essenziali, oggettivi e soggettivi, del reato contestato. Consegue il giudizio di condanna.

3. La pena viene determinata con riguardo agli elementi di cui all'art. 133 c.p. e, in particolare, tenuto conto, dell'ampia confessione dell'imputato già nella fase delle indagini (con confessione anche di fatti non compiutamente provati, nello specifico, il fatto del 8/5/2021 in Via (…) e quello del 13/5/2021 in Via (…) nonché del comportamento processuale dell'imputato, attuato per il tramite del difensore (consenso all'acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo del P.M.). Questi elementi consentono, altresì, di concedere le attenuanti generiche.

Si ritiene, inoltre, di escludere il riferimento alla recidiva in quanto i precedenti penali risultano relativi a fatti del tutto diversi da quello oggi in esame e risalenti nel tempo. La pena base viene individuata nell'art. 424 comma 1 c.p. in quanto, pur essendovi stato un pericolo di incendio, non si è di fatto determinato un vero e proprio incendio. Viene, pertanto, determinata in mesi sei di reclusione; diminuita per le generiche a mesi quattro; aumentata per la continuazione a mesi quattro e giorni sei (giorni due ogni reato satellite).

P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., 62 bis c.p.,

dichiara

TA.YO., colpevole del reato ascritto e, escluso il riferimento alla contestata recidiva, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi quattro e giorni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Vengono dati gli avvisi di cui all'art. 545 bis c.p.p.

Così deciso in Genova il 20 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2024.

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