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Danneggiamento: rilevanza degli indizi e dolo nel reato ex art. 635 c.p.

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Corte appello Ancona, 17/01/2024, n.2923

Reato di danneggiamento: configurabilità e sufficienza degli elementi probatori.
Per la configurabilità del reato di danneggiamento ex art. 635 c.p., è necessaria la prova che l’imputato abbia volontariamente arrecato un danno a un bene altrui. Tale prova può essere desunta da circostanze indiziarie gravi, precise e concordanti, come l’assenza di interventi di terzi sul bene, il comportamento dell’imputato sul luogo del fatto, e la dinamica degli eventi. L’elemento soggettivo del dolo sussiste quando l’azione è intenzionalmente volta a danneggiare, senza necessità di un fine specifico di nuocere.

Danneggiamento di piante e subordinazione della sospensione condizionale alla riparazione del danno

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Danneggiamento seguito da incendio: configurabilità e rischio di propagazione

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierna udienza è fissata a seguito di appello della Difesa dell'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, emessa in data 13.12.2021, all'esito di processo con rito ordinario, con la quale lo stesso è stato ritenuto responsabile dei reati cui all'art. 635 c.p. e 116 CdS ed è stato condannato per il primo alla pena di mesi 6 di reclusione e per il secondo alla pena di mesi 1 di arresto e di euro 2.257,00 di ammenda.

Conclusioni. Si procede con trattazione scritta. La Difesa si riporta ai motivi di appello ed il PG chiede la conferma della sentenza appellata.

La sentenza, che per la parte di dettaglio si richiama, fonda l'accertamento di penale responsabilità sulla base delle dichiarazioni della P.O., del teste di p.g. e dell'ulteriore documentazione agli atti da cui è emerso che il Ca. entrava all'interno del supermercato in cui lavorava il Be. e lo avvertiva che lo pneumatico della sua vettura era forato. L'episodio in oggetto veniva osservato dal teste di p.g. Pi., il quale si era appostato fuori dal supermercato poiché era venuto a sapere da fonte confidenziale attendibile che l'imputato stava organizzando una rapina ai danni del Be.. In tale contesto, il Pi. notava l'arrivo dell'imputato (riconosciuto immediatamente poiché noto per ragioni d'ufficio), il quale dopo aver parcheggiato la propria auto si accovacciava all'altezza della ruota posteriore sinistra della vettura della P.O. Nel frattempo, mentre l'imputato continuava ad armeggiare nei pressi della vettura della P.O., sopraggiungeva un'auto dalla quale scendeva altro soggetto, Ma.. Egli, in un primo momento, si dirigeva verso il Ca. scambiando con questi poche parole, e poi entrava all'interno del supermercato, seguito poco dopo dal prevenuto. Successivamente i due uscivano, il Ma. si dileguava, mentre l'imputato rientrava in macchina e continuava a stazionare in loco a circa venti metri dal supermercato.

Ulteriore contestazione mossa all'imputato risale alla data 6.12.2017, in cui i carabinieri di Monsampolo del Tronto notavano che alla guida dell'autovettura Toyota Yaris vi era il Ca., al quale era stata revocata la patente di guida con ordinanza del 09.01.2012.

Sulla base di tali elementi il giudice di prime cure ha ritenuto la penale responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i reati ascritti, considerato, quanto al danneggiamento che l'uomo è stato visto dapprima armeggiare nei pressi della vettura e poi entrare nel supermercato per avvertire la P.O., e ciò senza che nel mentre siano intervenute terze persone. Ha invece ritenuto di assolvere il Ma. in ordine al delitto di danneggiamento posto che non vi è prova certa della partecipazione di questi al programma criminoso ideato dal Ca..

Nei motivi di appello si richiede:

1) Assoluzione dell'imputato poiché le testimonianze rese dalla P.O. e dai carabinieri sono contraddittorie. Il Be., infatti, ha riferito che il Ca. è entrato nel supermercato per primo, seguito dopo circa dieci minuti dal Ma., mentre i verbalizzanti hanno riferito che è entrato dapprima il Be. e poi il Ca.. Il Pi. ha inoltre affermato che nel momento in cui l'imputato si è accovacciato accanto alla vettura stava piovendo, è quindi possibile che le condizioni metereologiche avverse abbiano impedito al teste di p.g. di vedere cosa stava accadendo. In ogni caso, la prova della penale responsabilità dell'imputato non può desumersi dal solo fatto che sia stato visto armeggiare nei pressi dell'auto del Be. Non si comprende neppure come mai il militare non abbia deciso di intervenire e di perquisire il Ca. considerato che, a suo dire, si trovava in quella zona proprio perché da fonti attendibili aveva saputo che l'imputato aveva intenzione di commettere una rapina ai danni del proprietario del supermercato. Infine, si afferma che la condotta del prevenuto, consistita nell'avvertire la P.O. del danno che aveva subito appare incompatibile che quanto contestatogli. Egli quel giorno casualmente si trovava nella zona dei fatti poiché doveva conferire con il Ma. e, in tale circostanza, si è accorto che la macchina del Be. aveva una gomma a terra. Infine, appare del tutto mancante l'elemento soggettivo del delitto di danneggiamento posto che dalla deposizione del Pi. è emerso soltanto che il giovane si trovasse vicino alla vettura della P.O., non è invece dimostrato che egli abbia voluto provocare tale danno.

Quanto al capo B si osserva che non emerge alcun elemento oggettivo idoneo ad affermare la penale responsabilità del Ca..

2) Applicazione del minimo della pena e concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della giovane età dell'imputato e della lieve entità del danno.

Richiamandosi la ricostruzione e le valutazioni operate nella sentenza impugnatasi esaminano separatamente le prospettazioni della Difesa, e si osserva quanto segue.

Primo motivo.

Le censure sollevate con il presente motivo non meritano accoglimento. Per ciò che concerne la circostanza relativa a chi tra il Ca. e il Ma. sia entrato prima all'interno del supermercato si evidenzia che trattasi di elemento del tutto inconferente ai fini della ricostruzione del fatto posto che il momento di interesse è soltanto quello in cui l'odierno imputato è stato visto armeggiare di fronte alla ruota del Be. a nulla rilevando in che ordine i due siano entrati nel negozio.

Neppure appare condivisibile l'assunto secondo il quale il teste di p.g. potrebbe non aver visto con certezza ciò che stava accadendo a causa della pioggia. Si precisa infatti che non sussiste alcun dubbio in ordine all'identificazione del Ca. posto che il Pi. ha riferito di averlo riconosciuto immediatamente trattandosi di un soggetto a lui noto proprio perché fino a poco tempo prima era gravato dalla misura dell'obbligo di firma e per tale ragione aveva avuto occasione di vederlo ogni giorno presso la Stazione dei Carabinieri. Quanto invece alla contestazione secondo cui l'agente di p.g. non avrebbe visto ciò che effettivamente stava facendo il prevenuto nei pressi del veicolo del Be., si osserva che il Pi. ha affermato di aver notato l'imputato, il quale proprio nel momento in cui veniva raggiunto dal Ma., scendeva dalla propria vettura e si dirigeva verso l'auto della P.O. all'altezza della ruota posteriore sinistra rimanendovi per un po' ad "armeggiare, a fare qualcosa". Dopo di che ha visto il Ca. entrare all'interno del supermercato e riferire al Be. che aveva forato la gomma. Gli eventi appena descritti venivano osservati attentamente dal Pi., il quale stava facendo un servizio di o.c.p. proprio al fine di controllare i movimenti dell'imputato in quanto aveva ricevuto una segnalazione della sua intenzione di commettere una rapina ai danni del Be.. E, invero, proprio il susseguirsi dì tali azioni, senza che sia intervenuta una terza persona, oltre al fatto che nel momento in cui la P.O. ha parcheggiato la propria auto le gomme erano integre, sono elementi che inducono a ritenere che autore del danneggiamento sia stato l'odierno imputato. Si osserva infine che non appare credibile la versione dei fatti sostenuta dall'appellante, e neppure mai esposta durante il primo giudizio, secondo la quale il Ca. si sarebbe trovato sul luogo dei fatti del tatto casualmente e soltanto al fine di conferire con il Ma. e che in tale circostanza si sia accorto che la gomma del Be. era bucata. Trattasi infatti di ricostruzione del tutto improbabile anche alla luce delle circostanze di tempo e di luogo sopra riferite considerato che i fatti sono avvenuti il 7 marzo 2018 nel tardo pomeriggio e precisamente verso l'orario di chiusura del supermercato con il Ca. che è stato colto mentre si intratteneva davanti alla macchina del Be.; è pertanto del tutto evidente che la presenza dell'imputato in tale luogo fosse finalizzata a commettere l'illecito contestato. Infine, risulta sussistente il dolo posto che l'azione del soggetto era evidentemente volta a danneggiare lo pneumatico non essendo emerso alcun elemento che induca a ritenere che lo stesso sia stato danneggiato involontariamente.

Confermata la valutazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di danneggiamento, va dichiarato non doversi procedere in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 116 CdS per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine in data 21.10.2023, pur tenendosi conto dei periodi di sospensione su richiesta della Difesa dal 09.09.19 al 10.02.2020; dal 01.06.2020 al 07.09.2020 e dal 14.12.2020 al 22.02.2021 per un totale di mesi 10 e giorni 15.

Secondo motivo.

La sentenza deve essere confermata anche in punto di trattamento sanzionatorio osservandosi che all'imputato è già stato applicato il minimo edittale previsto per il reato di danneggiamento pari alla pena di mesi 6 di reclusione. Neppure possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche non rinvenendosi elementi positivamente valorizzagli a tal fine, ma anzi sussistendo svariati precedenti a carico dell'imputato, come da casellario giudiziale in atti, che depongono in senso opposto rispetto all'applicazione delle invocate attenuanti.

Per le parti non esplicitamente esaminate sulla base dei motivi di appello si opera in questa sede richiamo alle valutazioni operate nella sentenza di primo grado, correttamente esplicitate e corrispondenti alle acquisizioni probatorie.

P.Q.M.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

SENTENZA

Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza in data 13.12.2021 del Tribunale di Ascoli Piceno, appellata dall'imputato Ca.Fi., dichiara non doversi procedere in relazione alla contravvenzione ex art. 116 CDS per intervenuta prescrizione e ridetermina la pena complessiva in mesi 6 di reclusione; conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Motivazione in giorni 60.

Così deciso in Ancona il 12 dicembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2024.

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