Tribunale Vicenza, 12/04/2022, n.92
La responsabilità penale per dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, sussiste allorquando l’imputato, nella sua qualità di amministratore della società, abbia inserito in dichiarazione elementi passivi fittizi, con dolo specifico di evasione. Tuttavia, il pagamento integrale del debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, anteriormente all’apertura del dibattimento di primo grado, consente l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13-bis del D.Lgs. 74/2000, comportando la riduzione della pena principale e l’esclusione delle pene accessorie e della confisca del profitto del reato.
Svolgimento del processo
Con decreto dell'8.11.2018, il Giudice dell'Udienza Preliminare ha disposto il giudizio di BA. Ma. Pa. per rispondere del reato in epigrafe indicato.
All'udienza del 28.1.2019 il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, ha dichiarato l'assenza dell'imputato, ha aperto il dibattimento e ha provveduto sulle istanze istruttorie.
L'udienza dell'11.5.2020 è stata rinviata ex lege ai sensi dell'art. 83 c. 1 D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche nella legge n. 27/2020 così come modificato dal D.L. n. 28/2020 e delle disposizioni contenute nel "Progetto organizzativo per il periodo 15 aprile-30 giugno" adottato dal Presidente del Tribunale in data 30.3.2020 e successivi aggiornamenti, con sospensione dei termini di prescrizione.
L'udienza del 28.9.2020 è stata rinviata fuori udienza dal Giudice titolare al 15.4.2021, udienza in cui su accordo delle parti sono stati acquisiti gli atti d'indagine, le parti hanno rinunciato a tutti i testi indicati nella propria lista ed è stato solamente sentito il teste di PG Tu. Al. su circostanze specifiche. Infine, il Pubblico Ministero ha inoltre prodotto il processo verbale di constatazione e la difesa ha prodotto documentazione degli estratti della Banca Dati dell'Agenzia delle Entrate relativi alle annualità oggetto del procedimento.
All'udienza dell'1.7.2021 il Pubblico Ministero ha prodotto le fatture oggetto del capo di imputazione e il Giudice ha rinviato a prescrizione sospesa su richiesta di entrambe le parti, e analogamente ha fatto all'udienza del 21.9.2021.
All'udienza del 27.1.2022 la difesa ha prodotto la prova del pagamento dell'intero debito erariale da parte dell'imputato e il Giudice ha dichiarato chiuso il dibattimento, ha invitato le parti a concludere e, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
RISULTATI DELL'ISTRUTTORIA
All'esito dell'istruttoria il Tribunale ritiene provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale dell'imputato in relazione al reato ascritto.
FONTI DI PROVA
I fatti oggetto del capo di imputazione devono essere ricostruiti sulla base degli atti d'indagine e in particolare: delle fatture emesse dalla società "Po. An. d.o.o." nei confronti della "T. Se. Srl" (fattura n. 14 del 31.1.2011 di importo pari ad Euro 13.010,00; fattura n. 18 del 28.2.2011 di importo pari ad Euro 13.050,00; fattura n. 20 del 31.3.2011 di importo pari ad Euro 13.030,00; fattura n. 24 del 30.4.2011 di importo pari ad Euro 17.080,00; fattura n. 29 del 31.5.2011 di importo pari ad Euro 14.040,00; fattura n. 33 del 30.6.2011 di importo pari ad Euro 16.780,00; fattura n. 37 del 29.7.2011 di importo pari ad Euro 18.450,00; fattura n. 40 del 31.8.2011 di importo pari ad Euro 11.010,00; fattura n. 44 del 30.9.2011 di importo pari ad Euro 13.260,00; fattura n. 49 del 31.10.2011 di importo pari ad Euro 17.050,00; fattura n. 53 del 30.11.2011 di importo pari ad Euro 12.020,00; fattura n. 57 del 31.12.2011 di importo pari ad Euro 15.010; fattura n. 9 del 31.1.2012 di importo pari ad Euro 10.650,00) prodotte dal Pubblico Ministero all'udienza dell'1.7.2021; del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Venezia prodotto dal Pubblico Ministero all'udienza del 15.4,2021; del verbale di descrizione di fatti e situazioni redatto dalla Guardia di Finanza il 21.4.2016 prodotto dal Pubblico Ministero all'udienza del 15.4.2021; della testimonianza del teste di PG Tu. Al., sentito all'udienza del 15.4.2021, il quale ha riferito anche dell'adesione della società "T. Se. Srl" al piano di ammortamento predisposto dall'Agenzia delle Entrate; del piano di ammortamento della "T. Se. Srl" relativo agli anni di imposta 2011 e 2012 e della copia degli F24 attestanti l'avvenuto pagamento di tutte le rate previste, prodotti dalla difesa alle udienze dell'1.7.2021 e del 27.1.2022.
Diritto
Motivi della decisione
Il procedimento in oggetto ha preso le mosse da un'attività di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Venezia nei confronti della società "T. Se. Srl", di cui BA. Pa. Ma. era legale rappresentante ed amministratore unico, relativamente al periodo dall'1.1.2012 al 19.3.2015, successivamente esteso altresì sino all'anno di imposta 2011 (cfr. PVC dei 21.4.2016 prodotto dal PM all'udienza del 15.4.2021).
Nel corso della predetta verifica fiscale, i militari effettuavano anche l'esame dei rapporti commerciali intrattenuti dalla "T. Se. Srl" con soggetti extra UE. A seguito di quest'ultimo controllo, emergeva che la società sottoposta a verifica aveva contabilizzato componenti negative di reddito relative a fatture emesse dalla società croata "Po. An. d.o.o." aventi ad oggetto "prestazioni inerenti trasporti marittimi" per le quali la T. Se. aveva emesso le corrispondenti autofatture assoggettandole ad IVA con aliquota ordinaria e il cui importo imponibile era stato imputato agli esercizi 2011 e 2012 (cfr. PVC prodotto dai PM all'udienza del 15.4.2021). In particolare, gli elementi passivi erano confluiti nel Modello Unico SC 2012, relativo al periodo di imposta 2011 per Euro 173.790,00 e nel Modello Unico SC 2013, relativo al periodo di imposta 2012, per Euro 10.650,00.
Per tali operazioni, i militari, per effettuare un controllo di coerenza esterna, procedevano a richiedere al collaterale organo estero un'assistenza amministrativa al fine di individuare l'effettiva operatività della società "Po. An. d.o.o.", i nominativi dei propri amministratori e soci, nonché l'effettiva emissione e contabilizzazione delle fatture. In merito a tale richiesta, l'Autorità croata ha riferiva che la "Po. An. d.o.o." era stata fondata nel 2006 ed era stata registrata con sede presso l'indirizzo del suo commercialista che ne aveva detenuto i documenti aziendali fino al 2015. Durante il suo periodo di esistenza, la società croata in questione non aveva registrato dipendenti e il summenzionato commercialista, quando contattato, aveva riferito di non aver più avuto contatti con la persona responsabile della società "Po. An. d.o.o." e di non possedere documentazione contabile della contribuente. Infine, la Guardia di Finanza aveva accertato che nelle dichiarazioni dei redditi della "Po. An. d.o.o." non erano state registrate le fatture oggetto del processo e che i conti economici redatti per i vari esercizi erano stati sottoscritti dal medesimo amministratore unico della "T. Se. Srl", ossia BA. Pa. Ma. in qualità di legale rappresentante della società croata.
Sulla base di quanto emerso nel corso della verifica fiscale, in data 21.4.2016, i militari, al termine della verifica fiscale, procedevano al sequestro, successivamente convalidato, delle seguenti fatture emesse dalla società "Po. An. d.o.o." nei confronti della "T. Se. Srl" in quanto relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, e in particolare: la fattura n. 14 del 31.1.2011 di importo pari ad Euro 13.010,00; la fattura n. 18 del 28.2.2011 di importo pari ad Euro 13.050,00; la fattura n. 20 del 31.3.2011 di importo pari ad Euro 13.030,00; la fattura n. 24 del 30.4.2011 di importo pari ad Euro 17.080,00; la fattura n. 29 del 31.5.2011 di importo pari ad Euro 14.040,00; la fattura n. 33 del 30.6.2011 di importo pari ad Euro 16.780,00; la fattura n. 37 del 29.7.2011 di importo pari ad Euro 18.450,00; la fattura n. 40 del 31.8.2011 di importo pari ad Euro 11.010,00; la fattura n. 44 del 30.9.2011 di importo pari ad Euro 13.260,00; la fattura n. 49 del 31.10.2011 di importo pari ad Euro 17.050,00; la fattura n. 53 del 30.11.2011 di importo pari ad Euro 12.020,00; la fattura n. 57 del 31.12.2011 di importo pari ad Euro 15.010; la fattura n. 9 del 31.1.2012 di importo pari ad Euro 10.650,00 (cfr. fatture che sono state emesse dalla "Po. An. d.o.o." nei confronti della "T. Se. Srl" prodotte dal Pubblico Ministero all'udienza dell'1.7.2021).
RESPONSABILITA' DELL'IMPUTATO E QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO
Gli esiti dell'istruttoria hanno fatto emergere la piena prova della responsabilità di BA. Pa. Ma. in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti commesso in qualità di amministratore unico della società "T. Se. Srl" per avere indicato elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni presentate ai fini dell'IRES nel Modello Unico SC 2012 e 2013 relativi rispettivamente agli anni di imposta 2011 e 2012.
Nello specifico, la prova che le operazioni fossero oggettivamente inesistenti si rinviene innanzitutto nelle informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza di Venezia mediante richiesta di assistenza amministrativa relativamente alla società croata "Po. An. d.o.o.". Difatti, in merito a tale richiesta, è emerso come la società croata "Po. An. d.o.o." fosse una società inattiva: è stata fondata nel 2006 con sede presso il proprio commercialista "Te. d.o.o.", tuttavia durante il suo periodo di esistenza non ha registrato alcun dipendente e lo studio di commercialisti non ha avuto più contatti con l'amministratore della società né tantomeno deteneva più alcuna documentazione contabile della contribuente (cfr. verbale di descrizione dei fatti e delle situazioni del 21.4.2016, prodotto dal Pubblico Ministero all'udienza del 15.4.2021).
Inoltre, l'oggettiva inesistenza delle prestazioni oggetto delle fatture si desume da quanto emerso dalle banche dati dell'amministrazione finanziaria croata e delle dichiarazioni dei redditi della "Po. An. d.o.o.": la società croata non ha registrato le fatture allegate e i pagamenti delle stesse non sono mai stati effettuati anche sulla base di quanto è stato indicato nelle dichiarazioni dei redditi presentate nei medesimi anni di imposta oggetto del procedimento de quo (cfr. PVC prodotto dal Pubblico Ministero all'udienza del 15.4.2021).
Un'ulteriore prova che corrobora l'oggettiva inesistenza della fattura si rinviene nella circostanza che la società croata che ha emesso fatture e la stessa "T. Se. Srl" che le ha contabilizzate ed esposto nelle dichiarazioni fossero amministrate dalla stessa persona, ossia BA. Pa. Ma. (cfr. Allegato 1 del verbale di descrizione di fatti e situazioni del 21.4.2016 prodotto dal Pubblico Ministero all'udienza del 15.4.2021). Quest'ultimo, peraltro, al momento della verifica fiscale non ha esibito alcuna documentazione in grado di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate in fattura.
Il complesso di queste acquisizioni probatorie costituisce un quadro probatorio e indiziario solido e rispettoso dello standard probatorio richiesto dall'art. 533 c.p.p. Corretta appare la qualificazione giuridica del fatto.
L'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 disciplina il reato di dichiarazione fraudolenta avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, mediante indicazione in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte di elementi passivi fittizi.
Il reato ha struttura bifasica, in cui si possono scindere due momenti: la prima fase che si caratterizza per l'acquisizione della fattura per operazioni inesistenti o di altra equivalente documentazione falsa; una seconda fase in cui avviene la presentazione delle dichiarazioni annuali corredate dell'indicazione di elementi passivi fittizi (Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 32348 del 2015) ed è integrato con la semplice presentazione della dichiarazione riguardante le imposte sui redditi o quella sul valore aggiunto, nella quale siano indicati elementi passivi non veritieri.
Trattasi di reato di pericolo (Cass. Pen. SS.UU., sent. n. 1235 del 2011), che si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 52752 del 2014). Pertanto, nel caso di specie il momento consumativo del reato è coinciso con quello della presentazione delle dichiarazioni annuali relative agli anni di imposta del 2011 e 2012, presentate da BA. Pa. Ma. in qualità di amministratore unico della società "T. Se. Srl" (cfr. allegato 2 del Verbale di descrizione di fatti e situazioni del 21.4.2016 prodotto dal Pubblico Ministero all'udienza del 15.4.2021).
L'inesistenza dell'operazione oggetto delle fatture o altri documenti può essere sia di natura oggettiva che di natura soggettiva. Nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi in cui sia stata documentata in fattura un'operazione mai avvenuta o avvenuta solo in parte. In caso di operazioni inesistenti soggettivamente, l'operazione è avvenuta ma tra soggetti differenti rispetto a quelli indicati in fattura. Nel caso di specie, si tratta di operazioni oggettivamente inesistenti in quanto la società croata non ha registrato le fatture oggetto del procedimento e i pagamenti di tali fatture non sono mai stati effettuati, tenuto conto sia delle dichiarazioni presentate relative agli anni oggetto del capo di imputazione, nonché dall'ammontare dell'estratto conto corrente della "Po. An. d.o.o." nel medesimo periodo (cfr. verbale di descrizione dei fatti e delle situazioni redatto il 21.4.2016 e prodotto dal Pubblico Ministero all'udienza del 15.4.2021). Pacifica la responsabilità penale di BA. quale amministratore e legale rappresentante della società al momento della presentazione della dichiarazione fraudolenta (Cass. Pen. Sez. III sent. n. 32345 del 2015). Quanto all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ossia la volontà del perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione) (Cass. Pen. Sez. III sent. n. 52411 del 2018). Tale volontà si evince dalle modalità della condotta posta in essere da parte di BA. Pa. Ma., la cui rappresentanza legale della società creata emittente delle fatture esprime plasticamente l'intento evasivo delle operazioni.
IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO
Passando al trattamento sanzionatorio, possono essere concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche alla luce del comportamento processuale tenuto, volto ad una celere definizione del procedimento, oltreché alla luce della resipiscenza manifestata, avendo il BA. corrisposto interamente debito erariale della società T. Se. srl.
Può inoltre essere riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 13 bis del d.lgs. n. 74/2000, il quale prevede una diminuzione fino alla metà delle pene per i delitti di cui al medesimo decreto e la non applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 del d.lgs. 74/2000 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative ed interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti. Nel caso di specie, l'imputato ha concordato con l'Agenzia delle Entrate due piani di ammortamento aventi ad oggetto l'intero debito tributario gravante sulla "T. Se. Srl", comprendendo le sanzioni e gli interessi passivi, il quale risulta essere stato interamente pagato in data 24.1.2019 (cfr. provvedimento di sgravio depositato dalla difesa il 21.1.2022), ossia prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado avvenuta all'udienza del 28.1.2019. Pertanto, risulta configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 13 bis del d.lgs. 74/2000.
Può essere esclusa la recidiva contestata in quanto le condanne riportate per i fatti commessi prima della commissione dei fatti oggetto del presente procedimento sono risalenti nel tempo e non si ravvisa una progressione criminosa nei reati giudicati in questa sede.
Pertanto, valutati i criteri previsti dall'art. 133 c.p., si stima conforme a giustizia una pena finale di mesi sei di reclusione, così calcolata: previa esclusione della recidiva contestata, pena base anni uno mesi sei di reclusione (ci si attesta sulla pena minima in vigore al momento della commissione del fatto), diminuita per la circostanza attenuante a effetto speciale di cui all'art. 13 bis del d.lgs. n. 74/2000 a mesi nove di reclusione, diminuita ex art. 62 bis c.p. alla pena finale. Il calcolo della diminuzione per le circostanze attenuanti è stato operato secondo quanto previsto dall'art. 63 co 3 c.p.
Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
Non può essere concessa la sospensione condizionale della pena ostandovi le svariate condanne riportate da BA. relative a fatti commessi precedentemente.
La difesa ha chiesto la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 della l. n. 689/1981 è consentito sostituire la pena detentiva in pena pecuniaria se determinata entro il limite di sei mesi, il cui ammontare deve essere calcolato, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 57 del medesimo testo, individuando il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e moltiplicandolo per i giorni della pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore ad 75,00 Euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 c.p., in ossequio ad una lettura (Corte Costituzionale sent. n. 28 del 2022, intervenuta nelle more tra il dispositivo e la motivazione, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 comma 2 L. n. 689/81, nella parte in cui prevede che "il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare", anziché "il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 Euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale"). Nel caso di specie, tenuto conto della condizione economica dell'imputato, si ritiene di determinare il valore giornaliero in Euro 75,00, che moltiplicato per i giorni della pena detentiva determina una pena pecuniaria complessiva finale di Euro 13.500,00 (Euro 75 moltiplicato per 180 giorni).
Infine, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 13 bis d.lgs. 74/2000 non si deve procedere ad irrogare le pene accessorie né tantomeno si deve procedere alla confisca del profitto del reato, avendo l'imputato interamente corrisposto il debito erariale che configurava il profitto (cfr. Cassazione Sez. III, sent. n. 28488/2020).
In ragione del carico collegiale e monocratico, la motivazione è stata riservata in settantacinque giorni.
P.Q.M.
Visti gli arti 533,535 c.p.p.
DICHIARA
BA. Pa. Ma. responsabile del reato ascritto e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 13 bis d.lgs. 74/2000, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, esclusa la recidiva contestata, lo
CONDANNA
alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 53 l. 689/1981
SOSTITUISCE
la pena detentiva in pena pecuniaria determinandola in Euro 13.500,00. Indica in giorni 75 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Vicenza, il 27 gennaio 2022.
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2022