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Estorsione e condotte indipendenti: requisiti probatori e attenuanti applicate (Collegio - Cristiano presidente)

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Tribunale Napoli sez. IV, 15/04/2010, (ud. 19/03/2010, dep. 15/04/2010), n.5270

La condotta intimidatoria finalizzata a ottenere un ingiusto profitto configura il reato di estorsione ai sensi dell'art. 629 c.p., anche in assenza di una specifica organizzazione tra gli imputati, purché le condotte siano indipendenti ma univocamente volte a ledere la libertà della vittima e ad ottenere il pagamento di somme indebite.

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La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16/9/09 il GIP presso il Tribunale di Napoli emetteva decreto di giudizio immediato nei confronti di G.V. e U.I. in virtù del quale costoro venivano tratti innanzi a questo Tribunale all'udienza del 30/10/09 per rispondere del reato trascritto in epigrafe.

All'udienza del 30/10/09 il processo veniva rinviato per consentire la presenza di un interprete di lingua ucraina; alla successiva udienza del 20/11/09, celebrata in presenza degli imputati detenuti, esaminate le questioni preliminari, veniva data lettura del capo di imputazione e il Presidente dichiarava aperto il dibattimento; indi il P.M. indicava i fatti oggetto di prova e chiedeva ammettersi prova documentale, escutersi i testi indicati nella propria lista ed esaminarsi gli imputati; la difesa se ne riservava il controesame, chiedendo altresì l'ammissione di testi a discarico.

Verificata la tempestività del deposito delle liste, il Tribunale ammetteva le prove come richieste dalle parti.

Veniva espletata in varie udienze l'istruttoria dibattimentale con l'escussione dei testi A.V., C.F., K.L. e I.V., nonché con l'esame degli imputati; veniva altresì disposta l'acquisizione ai sensi dell'art. 500 comma IV c.p.p. del verbale di denuncia, sporta il 12/7/09 da K.L. e dei verbali di individuazione personale, redatti in pari data.

All'esito, venivano dichiarati utilizzabili tutti gli atti contenuti ed acquisiti al fascicolo dibattimentale e il processo veniva rinviato all'udienza del 19/3/10 su richiesta della difesa per la discussione.

All'udienza del 19/3/10 le parti concludevano come in epigrafe e il Tribunale decideva dando immediata lettura del dispositivo e riservandosi il deposito dei motivi nel termine di quaranta giorni in considerazione della complessità della redazione dei motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Collegio pienamente provata la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto.

I fatti che hanno dato origine al presente procedimento possono così sintetizzarsi in base alle univoche e concordi testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

II giorno 12/7/09 in via B., luogo ove ha sede il mercato dei cittadini dell'est europeo, era presente, tra gli altri ambulanti, anche K.L., titolare insieme al marito di un furgone, addetto al trasporto di merci e passeggeri da e per la Ucraina; si presentava alla donna, alle ore 8,00 circa, un suo connazionale, che pretendeva la somma di euro 50,00 per la sosta nel parcheggio e la ulteriore somma di euro 150,00 per il trasporto dei pacchi; la donna tergiversava, affermando di non avere denaro, ma l'uomo insisteva, affermando che sarebbe passato più tardi per ottenere almeno un acconto, poi si allontanava.

Sopraggiungeva a questo punto il carabiniere C., che in borghese, dopo essersi qualificato, chiedeva alla donna se avesse ricevuto richieste di denaro; la K.L. raccontava l'accaduto; durante la conversazione, sopraggiungeva un uomo, che si sedeva all'interno del furgone, la donna segnalava al carabiniere con lo sguardo e con gesti delle mani, che si trattava proprio dell'autore delle richieste di denaro da lei narrate.

Il carabiniere C., usciva dal furgone e si posizionava a breve distanza, in posizione tale da vedere distintamente quanto accadeva all'interno del furgone; aveva così modo di assistere ad una conversazione in lingua ucraina, di cui non comprendeva il tenore, ma percepiva distintamente il tono alto ed autoritario dello uomo; all'esito la donna prendeva due banconote da euro 50,00 e tenendole ben tese le consegnava all'uomo, il quale, anziché prenderle, faceva cenno di piegarle, successivamente le metteva in tasca e si allontanava, seguito dal carabiniere C.

L'uomo si avvicinava ad un suo connazionale, con cui scambiava qualche parola, poi entrava in un altro furgone e vi si nascondeva, ma veniva bloccato dal carabiniere C., che lo traeva in arresto, identificandolo in G.V.; successivamente il carabiniere ritornava dalla donna, la quale gli confermava che l'uomo tratto in arresto era colui che le aveva rivolto la richiesta di denaro per consentirle di svolgere la sua attività all'interno del parcheggio.

Nell'occasione riferiva che quella mattina anche un altro uomo le si era presentato, pretendendo con tono minaccioso la consegna di euro 25,00 per i detenuti ucraini, precisava di averlo pregato di accontentarsi di euro 10,00 e di avergli consegnato tale somma.

La donna forniva una descrizione dettagliata di tale uomo, indicandone il colore dei capelli, l'età, la corporatura e dettagliatamente l'abbigliamento (maglia bianca con un cerchio rosso in cui campeggiava un leone, calzini verdi, scarpe da ginnastica); grazie a un'accurata descrizione, il carabiniere si poneva alla sua ricerca, bloccandolo dopo poco ed identificandolo in U.I.

Successivamente K.L. sporgeva formale denuncia presso la stazione C.C. Napoli - Arenaccia, riconoscendo a seguito di individuazione personale i due odierni imputati per i due uomini che avevano preteso ed ottenuto la consegna di denaro.

La ricostruzione dei fatti suddescritta emerge in maniera incontrovertibile dalla denuncia, nonché dalle individuazioni di persona.

Va precisato che questo Collegio ha ritenuto di acquisire e dichiarare pienamente utilizzabili la denuncia e le individuazioni di persona, effettuate dalla persona offesa nell'immediatezza dei fatti ai sensi dell'art. 500 comma IV c.p.p.

E invero K.L. è apparsa nel corso dell'esame dibattimentale decisamente impaurita, ha singhiozzato e tremato durante tutta la deposizione, ha sempre tenuto gli occhi bassi, senza mai trovare il coraggio di guardare in direzione degli imputati, palesando un atteggiamento di autentico terrore e cercando a tutti i costi di ridimensionare i fatti.

Inoltre il teste C.F., comandante della stazione C.C. di Napoli - Arenaccia, che raccolse la denuncia della donna e fu presente alle individuazioni di persona, ha riferito che la K.L. gli chiese espressamente una particolare riservatezza, manifestando il timore di ritorsioni per sé e per i suoi familiari in Ucraina; di conseguenza egli inviò una nota riservata alla stazione C.C. di Giugliano, luogo di residenza della donna, nella quale rappresentava l'opportunità di predisporre opportune misure a tutela dell'incolumità della donna e dei suoi familiari (cfr. nota del 15/7/09, acquisita all'udienza del 18/12/09).

Infine il teste C. ha riferito di aver accompagnato personalmente la persona offesa presso la stazione C.C. di Napoli - Arenaccia, rassicurandola più volte, poiché la donna temeva di essere vista dagli arrestati; ha precisato altresì di essere stato contattato dopo un mese dalla K.L. sulla propria utenza mobile (da lui fornitale proprio alla bisogna), apprendendo che la donna era preoccupata perché i suoi familiari in Ucraina erano stati minacciati a seguito degli arresti; la K.L., tuttavia, nonostante le insistenze del carabiniere C. si era rifiutata di denunciare tali minacce.

Gli elementi concreti sopradescritti configurano a giudizio del Collegio elementi puntuali e concreti idonei a ritenere che la teste sia stata compulsata e minacciata; ciò rende ragione dell'atteggiamento dubbioso e negatorio assunto in udienza.

Tali essendo in sintesi gli elementi di fatto, risultano posti in essere tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati in contestazione.

Invero l'imputato G.V., dapprima intimava alla persona offesa di pagare la somma di euro 50,00 per poter sostare nel parcheggio di via B., nonché la somma di euro 150,00 per svolgere l'attività di spedizione di pacchi, alle rimostranze della donna, si allontanava intimandole il pagamento quantomeno di un acconto sulla somma pretesa, successivamente si ripresentava, pretendendo con fare minaccioso la consegna di euro 100,00 a titolo di acconto, in tal modo procurandosi un ingiusto profitto.

Parimenti l'imputato U.I. pretese con fare minaccioso dalla donna la consegna della somma di euro 20-25 per le necessità dei detenuti ucraini, ottenendo la consegna della somma di euro 10,00 e così procurandosi un ingiusto profitto.

Alcun dubbio che tale condotta integri il delitto di estorsione, posto in essere dagli odierni imputati con condotte indipendenti.

Innanzitutto è indubbia l'attribuibilità della condotta agli imputati, riconosciuti senza dubbio dalla persona offesa nell'immediatezza dei fatti in sede di rituale individuazione personale; non va poi sottaciuto che la pretesa, da parte del G.V., con tono minaccioso della somma di euro 100,00 e la consegna della stessa sono cadute sotto la diretta percezione del carabiniere C.

Alcun dubbio che la condotta posta in essere dagli imputati integri il reato di estorsione.

Invero, l'imputato G.V. pose in essere una condotta oggettivamente intimidatrice, consistita nel presentarsi nel furgone della K.L., nel sottolineare la necessità di pagare una somma per continuare a svolgere la sua attività, nello stabilire la somma pretesa a titolo di tangente, nel rendere esplicito e univoco l'atteggiamento minaccioso con un tono arrogante, così costringendo la K.L. a consegnare la somma di euro 100,00 a titolo di acconto, pretendendo l'impegno di versare il saldo a fine giornata.

Parimenti l'imputato U.I. pose in essere una condotta oggettivamente intimidatrice, consistita nel presentarsi nel furgone della K.L., nel sottolineare la necessità di pagare una somma per le necessità dei detenuti ucraini, nel rendere esplicito e univoco l'atteggiamento minaccioso con un tono arrogante, così costringendo la K.L. a consegnare la somma di euro 10,00.

Pacificamente risultano l'idoneità e univocità degli atti posti in essere dagli imputati, la natura oggettivamente intimidatoria della condotta e la ingiustizia del profitto, che gli agenti si prefiggevano.

Parimenti indubbia appare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, trattandosi di atti volontari e intenzionali.

Risultano pertanto posti in essere dagli imputati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reati di estorsione.

Va tuttavia esclusa l'aggravante contestata, avendo agito gli imputati con condotte indipendenti e non emergendo elementi idonei a provare la sussistenza del concorso ed unione tra loro.

Va affermata, pertanto, la piena responsabilità degli imputati.

Appaiono concedibili ad entrambi gli imputati le invocate attenuanti generiche in considerazione della giovane età e dello stato di incensuratezza.

Al solo imputato U.I. va poi riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, in considerazione dell'entità modesta del danno.

Viceversa non appare concedibile l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., pur avendo l'imputato U.I. provato di aver consegnato alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno, attesa la tardività di tale iniziativa operata dopo la chiusura del dibattimento.

Stimasi pertanto pena equa, valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 c.p., per l'imputato G.V. quella di anni quattro e mesi sei di reclusione e euro 450,00 di multa, così determinata, pena base, anni sei di reclusione e euro 600,00 di multa, ridotta nella misura inflitta ex art. 62 bis c.p.; per l'imputato U.I. quella di anni tre di reclusione e euro 300,00 di multa, così determinata, pena base, anni sei di reclusione e euro 600,00 di multa, ridotta ex art. 62 bis c.p. in anni quattro mesi di reclusione ed euro 450,00 di multa, ulteriormente ridotta nella misura inflitta ex art. 62 n. 4 c.p.

Alla condanna segue per legge per entrambi gli imputati la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Gli imputati devono inoltre essere condannati al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia cautelare.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 535 c.p.p.

dichiara G.V. e U.I. colpevoli del reato loro ascritto ed, esclusa l'aggravante contestata, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti genriche ed al solo U.I. quella di cui all'art. 62 n. 4 c.p., condanna G.V. alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione e euro 450,00 di multa, condanna U.I. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e della custodia cautelare.

Dichiara G.V. e U.I. interdetti dai PP.UU. per cinque anni.

Provvedimento de libertate separato per U.I.

Motivi in quaranta giorni.

Così decisa in Napoli il 19/3/10

Il Presidente

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