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Sentenza di condanna per tentata estorsione aggravata: condotta intimidatoria e individuazione certa (Giudice Napolitano Tafuri)

tentata estorsione aggravata condotta intimidatoria

Tribunale Napoli sez. IV, 14/10/2010, (ud. 23/09/2010, dep. 14/10/2010), n.11441

Integra il reato di tentata estorsione aggravata la condotta di chi, in concorso con altri, pone in essere atti intimidatori idonei e univoci diretti a costringere la vittima al pagamento di una somma di denaro, vantando appartenenze a gruppi criminali organizzati e prospettando ulteriori conseguenze negative in caso di mancato adempimento.

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La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16/11/09 il GIP presso il Tribunale di N. emetteva decreto di giudizio immediato nei confronti del nominato in oggetto in virtù del quale costui veniva tratto innanzi a questo Tribunale per rispondere del reato trascritto in epigrafe.

Alle udienze del 4/3/10 e 13/5/10, il processo veniva rinviato per consentire la rituale costituzione delle parti; all'udienza del 24/6/10, contumace l'imputato, esaminate le questioni preliminari, veniva data lettura del capo di imputazione e il Presidente dichiarava aperto il dibattimento; indi il P.M. indicava i fatti oggetto di prova e chiedeva ammettersi prova documentale, escutersi i testi indicati nella propria lista ed esaminarsi l'imputato; la difesa se ne riservava il controesame.

Verificata la tempestività del deposito della lista, il Tribunale ammetteva le prove come richieste dalle parti.

Veniva espletata l'istruttoria dibattimentale con l'escussione dei testi formati A. e Ar.A.; alla Successiva udienza del 23/9/10, presente l'imputato, del quale veniva revocata la dichiarazione di contumacia, venivano escussi i testi M.L. e C.V. ed esaminato l'imputato; all'esito il PM rinunciata all'escussione degli ulteriori testi, nulla osservando la difesa, il Presidente ne revocava l'ammissione.

Indi venivano dichiarati utilizzabili tutti gli atti contenuti ed acquisiti al fascicolo dibattimentale e le parti concludevano come in epigrafe.

Il Tribunale decideva dando immediata lettura del dispositivo e riservandosi il deposito dei motivi nel più ampio termine di giorni trenta.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Collegio pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

I fatti che hanno dato origine al presente procedimento possono così sintetizzarsi in base alle univoche e concordi testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Nella giornata del 28/9/09 due uomini si presentavano presso l'associazione culturale "Laboratorio musicale Arancia blu", con sede in Napoli, alla via G.C. e chiedevano alla segretaria, Ar.A., di parlare con il proprietario; ottenuta la presenza del titolare, F.A. gli si rivolgevano con espressione arrogante e minacciosa, dicendo "siete qui da cinque anni e non avete mai pagato un euro ai ragazzi di Cavalleggeri?" e alle rimostranze del F. che chiedeva insistentemente chi fossero e cosa volessero, profferivano l'ulteriore espressione "noi siamo del sistema, comunque vi abbiamo avvisati!".

Poi si allontanavano, lasciando presagire una successiva visita.

A tal punto il F., fortemente intimorito, sporgeva tempestiva denuncia alla polizia giudiziaria, fornendo anche una descrizione dettagliata dei due uomini; analoga denuncia sporgeva anche la segretaria, A.Ar., che aveva assistito all'episodio.

Sulla base della descrizione fornita dai denuncianti, la P.G. provvedeva ad identificare alcuni extracomunitari apparentemente corrispondenti alla descrizione; veniva effettuata una formale individuazione di persona, all'esito della quale F.A. ed A.Ar. riconoscevano senza ombra di dubbio nell'odierno imputato uno dei due uomini, autori della richiesta minacciosa.

La ricostruzione dei fatti suddescritta emerge in maniera incontrovertibile dalle deposizioni dei testi escussi, pienamente attendibili in forza della linearità e coerenza delle rispettive dichiarazioni e in forza della loro concordanza reciproca.

Tali essendo in sintesi gli elementi di fatto, risultano posti in essere tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato in contestazione.

Invero l'imputato, in concorso con altra persona, dapprima contestava al F. la circostanza di non avere mai versato somme di denaro, benché svolgesse la sua attività lavorativa nella zona dà ben cinque anni, poi lo minacciava e lo intimidiva vantando uno spessore criminale derivante dall' appartenenza al "sistema" e dalla vicinanza ai "Ragazzi di Cavalleggeri" infine opponeva alla titubanza della persona offesa l'annuncio che si trattava di un avviso, lasciando presagire ulteriori visite e sgradevoli conseguenze, non riuscendo nell'intento per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, immediatamente allertate dalla persona offesa.

Alcun dubbio che tale condotta integri il reato in contestazione.

Innanzitutto è indubbia l'attribuibilità della condotta all'odierno imputato riconosciuto dal F. e dalla Ar. nell'immediatezza dei fatti in sede di rituale individuazione di persona.

Riscontra la genuinità e l'attendibilità di tale riconoscimento la serena determinazione mostrata all'udienza dibattimentale dal F. e dalla Ar. che hanno fornito una dettagliata descrizione dell'autore, confermando la certezza del riconoscimento effettuato nell'immediatezza del fatto.

Alcun dubbio poi che la condotta posta in essere dall'imputato integri il reato di tentata estorsione aggravata.

Invero, l'imputato in concorso con altro soggetto, ponendo in essere una condotta oggettivamente intimidatrice, consistita nel convocare d'urgenza il F., nel presentarsi insieme ad altra persona, nell'addebitare con arroganza alla persona offesa la circostanza di non avere ancora corrisposto alcuna somma di denaro per poter continuare a lavorare, nel rendere esplicito è univoco l'atteggiamento minaccioso con il richiamo ad amicizie allarmanti e con là prospettazione di un ulteriore seguito a quel primo avviso, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il F. a sborsare una imprecisata somma di denaro.

Pacificamente risultano l'idoneità e univocità degli atti posti in essere dall'imputato, la natura oggettivamente intimidatoria della condotta e la ingiustizia del profitto, che l'agente si prefiggeva.

Viceversa la versione negatoria dell' imputato, oltre ad essere smentita dalla piena attendibilità dell'individuazione personale effettuata dalle persone offese nell'immediatezza del fatto, è rimasta priva di oggettivi elementi di riscontro.

Parimenti indubbia appare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, trattandosi di atti volontari e intenzionali, nonché la sussistenza della aggravante relativa alla presenza di più persone riunite.

Risultano pertanto posti in essere dall'imputato tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato

Va affermata, pertanto, la piena responsabilità dell' imputato, al quale si riconoscono le circostanze attenuanti generiche in considerazione dello stato di incensuratezza.

Valutati tutti gli elementi di fatto, le concesse attenuanti si reputano equivalenti alla contestata aggravante.

Stimasi pertanto pena equa, valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 c.p., quella di anni tre mesi sei di reclusione e euro cinquecento di multa.

Alla condanna segue per legge la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

L'imputato deve inoltre essere condannato al pagamento delle spese processuali e di quelle di sofferta custodia cautelare.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 535 c.p.p.

dichiara B.M. colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni tre mesi sei di reclusione e Euro cinquecento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle della custodia cautelare.

Letto l'art. 29 c.p. dichiara B.M. interdetto dai P.P.U.U. per anni cinque.

Motivi in giorni trenta

Così decisa in Napoli il 23/9/10

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