Tribunale Napoli sez. I, 12/11/2018, (ud. 12/11/2018, dep. 12/11/2018), n.13125
L’allontanamento dall’abitazione durante la misura degli arresti domiciliari, anche se di lieve entità e breve durata, costituisce violazione della misura cautelare, configurando il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 c.p., salvo che non emerga una causa di giustificazione dimostrata e fondata.
MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con decreto in data 31.3.2017 il P.M. in sede citava a giudizio, dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, B.S., affinché costui rispondesse del reato in rubrica ascrittogli.
Pertanto, all'udienza odierna, ritualmente costituite le parti e dichiarata l'apertura del dibattimento, le parti articolavano le rispettive richieste probatorie, in ordine alle quali questo Giudice provvedeva ex artt. 493 co. 3°, 495 C.P.P.
All'esito, dichiarata la chiusura del dibattimento nonché dichiarata l'utilizzabilità degli atti a norma dell'art. 511 C.P.P., esse parti rispettivamente concludevano come da verbale di causa.
Ritiene questo Giudice che le emergenze processuali convergano verso la dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine al contestato reato.
Risulta invero, in particolare, dalla comunicazione di notizia di reato acquisita su consenso delle parti che la P.G. operante nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, nel corso di idoneo controllo, acclaravano l'assenza del prevenuto dal luogo ove era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in virtù del provvedimento allegato (vds.).
Pertanto, le suesposte incontrovertibili emergenze attestano per un verso la sussistenza dell'illecito in contestazione, e per altro verso l'indiscussa riferibilità di esso all'imputato in parola (il quale, d'altronde, non ha inteso accreditare alcuna versione difensiva).
Costui, pertanto, va riconosciuto colpevole del reato medesimo, in ordine al quale (considerata l'opportunità di contemperare il trattamento sanzionatorio con l'entità obiettiva del fatto) appaiono riconoscibili le attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva, per il che stimasi equo nella fattispecie irrogarsi la pena indicata nella parte dispositiva.
All'inflitta condanna consegue, ai sensi di legge, quella al pagamento da parte dell'imputato stesso, delle spese processuali.
Non ricorrono, peraltro, i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 163 C.P.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533-535 C.P.P., dichiara B.S. colpevole del reato in rubrica ascrittogli, e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Napoli, 12.11.2018