Tribunale Napoli sez. I, 20/01/2016, (ud. 20/01/2016, dep. 20/01/2016), n.1095
La violazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, consistente nell’allontanamento non autorizzato dall’abitazione, integra il reato previsto e punito, anche in assenza di un permesso dell’autorità giudiziaria, qualora sia dimostrata la consapevolezza del divieto da parte dell’imputato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 18.09.08, Pe. Ca. veniva tratta a giudizio innanzi a questo Giudicante per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 21.10.15, contumace l'imputata, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperta l'istruttoria dibattimentale ed invitava le parti a formulare i mezzi istruttori; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista riservandosi di produrre il provvedimento impositivo della misura e la relativa notifica all'imputata; la Difesa si riservava il controesame dei testi del PM.
Ammesse le prove il Giudice procedeva all'escussione del teste app. Ve. An., all'epoca dei fatti in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Melito (NA).
All'esito della deposizione il Giudice rinviava il processo per acquisire il provvedimento n. 165/08 RG Gen. emesso il 29.02.08 dalla corte di Appello di Roma.
All'udienza del 20.01.16, pervenuta la documentazione richiesta, il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali risulta provata la penale responsabilità di Pe. Ca. in relazione al reato a lei ascritto in rubrica.
Ed invero, il teste app. Ve. - con una deposizione chiara e coerente con gli atti irripetibili acquisiti al' fascicolo del dibattimento - riferiva che in data 7.03.08 alle ore 11,45 si recava presso l'abitazione di Pe. Ca., detenuta in regime di AADD, (in Melito, di Napoli alla Via --omissis--), per effettuare un controllo.
Ivi giunto, il militare identificava St. Vi. e St. Vi., marito ed figlio della Pe. - anch'essi agli arresti domiciliari - accertandosi che la prevenuta non fosse all'interno dell'abitazione in quanto, come riferito dal marito, ella era uscita per fare la spesa.
A seguito di tale: informazione il militare effettuava un giro di perlustrazione nei pressi della casa della Pe. (all'interno del Rione 219), che aveva esito negativo.
L'operante effettuava nuovo accertamento presso l'abitazione dell'imputata alle ore 12.30 constatando la presenza della stessa.
Agli atti è stato depositato il provvedimento 165/08 Reg. Gen. Emesso dalla Corte di Appello di Roma in data 29.02.08 con relativa notifica all'imputata del 22.04.08. Dalla lettura del provvedimento in questione non emerge alcun permesso concesso dall'AG all'imputata per esigenze di vita quotidiana.
Da quanto è emerso dall'istruttoria dibattimentale risulta provata la penale responsabilità di Pe. Ca. in relazione al reato a lei ascritto in rubrica in quanto risultano integrati gli elementi costitutivi della fattispecie astratta. L'elemento materiale risulta integrato dal fatto che l'imputata, sottoposta alla misura cautelare degli AADD presso la propria abitazione in Melito di Napoli (Via --omissis--) giusta provvedimento n. 165/08 Reg. Gen emesso dalla Corte di Appello di Roma il 29.02.08 e notificato all'imputata il 22.04.09, in data 7.03.08 veniva sorpresa fuori dalla propria abitazione senza che ella avesse alcun permesso per potersi allontanate.
Quanto all'elemento psicologico, Pe. Ca. era pienamente cosciente del comportamento criminoso, atteso che la stessa sottoscriveva il provvedimento di sottoposizione alla misura cautelare degli AADD in data 22.04.09 e nonostante ciò, in assenza di qualsiasi permesso di assentarsi, veniva sorpresa fuori dalla propria abitazione.
Questo giudicante ritiene di poter riconoscere il favore di Pe. Ca. le attenuanti generiche. al solo fine di adeguare la pena in concreto irrogata al disvalore del fatto ed in considerazione del fatto che la prevenuta dopo poco tempo faceva rientro nella propria abitazione. Attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla contestata recidiva.
Ciò premesso, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., si ritiene equo irrogare a Pe. Ca. la pena di anni uno di reclusione, pena così determinata nel minimo edittale previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
Segue per legge la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 535 cpp.
Non sussistono i presupposti per applicare in favore di Pe. Ca. il beneficio di cui all'art. 163 c.p. stante il certificato penale ostativo in tal senso.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533: e 535 cpp, dichiara Pe. Ca. responsabile del reato ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, la condanna alla pena di anni uno di reclusione oltre il pagamento delle spese processuali.
Napoli, 20 gennaio, 2016
Depositata in Cancelleria il 20/01/2016