Tribunale Napoli sez. I, 24/02/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 24/02/2016), n.3265
L'allontanamento non autorizzato dalla propria abitazione da parte di un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari integra la violazione degli obblighi imposti dalla misura cautelare, configurando il reato di evasione. La consapevolezza dell'obbligo, accertata dalla notifica del provvedimento in presenza dell'imputato, è elemento sufficiente per integrare il dolo generico richiesto dalla fattispecie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 27.04.12, Na. Se. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudicante per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento. All'udienza del 24.02.16, assente l'imputato, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperta l'istruttoria dibattimentale, ed invitava le parti a formulare i mezzi istruttori; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista e l'acquisizione dell'ordinanza impositiva della custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Napoli XI sez. in data 7.02.11 (alla presenza dell'imputato), oltre alla dichiarazione di disponibilità del padre relativa alla volontà di accogliere il figlio presso la propria casa; la Difesa si riservava il controesame dei testi del PM l'esame dell'imputato e l'acquisizione di documenti (atti a firma dell'imputato) con cui il prevenuto chiedeva all'amministratore di condominio la sostituzione dell'impianto citofonico e relativa attestazione di avvenuta riparazione. Ammesse le prove, il GM escuteva il teste app. Ge. Sa., in servizio presso la Stazione dei carabinieri di Giugliano in Campania. All'esito della deposizione, il Giudice, ritenuta sufficientemente istruita l'istruttoria dibattimentale, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a rassegnare le rispettive conclusioni decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali risulta provata la penale responsabilità di Na. Se. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica. Ed invero, il teste Ge., con una deposizione chiara e coerente con gli atti irripetibili acquisiti al fascicolo dibattimentale, riferiva che in data 11.03.11 alle ore 3,35 circa si recava presso l'abitazione (sita in Giugliano in Campania alla Via -omissis-) ove Na. Se. era sottoposto alla misura cautelare degli AADD. Il teste riferiva che giunto presso lo stabile citofonava al Na. non ricevendo risposta; dunque, avendo trovato il portone aperto, saliva le scale fino al I piano e bussava ripetutamente alla porta del Na. (già altre volte controllato in tale abitazione) sia con le mani sia con il campanello che risultava funzionante - udendosi il suono dall'esterno dell'abitazione - non ricevendo risposta. Il teste riferiva, inoltre, che l'accertamento durava circa 15 minuti e che, non avendo poi risposta redigeva l'annotazione di servizio. Poco rileva al riguardo la documentazione prodotta in sede di udienza di convalida dal Na. e relativa alla richiesta inoltrata all'amministratore di condominio di provvedere alla riparazione del citofono, atteso che i militari non si limitavano a bussare al citofono ma proseguivano l'accertamento recandosi proprio presso l'abitazione del Na. - bussando ripetutamente sia con le mani sia il campanello funzionante (che si udiva dall'esterno dell'appartamento). Alla luce dell'istruttoria dibattimentale è certamente provata la penale responsabilità del Na. Se. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica, in quanto risultano integrati gli elementi costitutivi della fattispecie astratta. L'elemento materiale risulta integrato dal fatto che Na. Se., sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari giusta provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli sez. XI in data 7.02.11 alla sua presenza, in data 11.03.11 si allontanava arbitrariamente dalla propria abitazione, risultando assente al controllo effettuato nella notte dai militari. Quanto all'elemento psicologico, il Na. Se. era pienamente cosciente del comportamento criminoso tenuto, in considerazione della conoscenza del provvedimento di sottoposizione alla misura cautelare degli AADD letto alla sua presenza. Questo giudicante, preso atto dello stato di incensuratezza dell'imputato che denota una scarsa pericolosità sociale, ritiene di poter riconoscere in favore di Na. Se. le circostanze attenuanti generiche, al fine di adeguare la pena in concreto irrogata al disvalore del fatto. Ciò premesso, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., si ritiene equo irrogare a Na. Se. la pena di anni mesi otto di reclusione così determinata: pena base, determinata nel minimo edittale, anni uno di reclusione, ridotta alla pena di mesi otto di reclusione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 535 cpp.
Questo Giudicante esprime un giudizio di prognosi favorevole circa il futuro comportamento di Na. Se. ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163c.p.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 cpp, dichiara Na. Se. responsabile del reato ascritto e, ritenute le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione oltre il pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.
Napoli, 24 febbraio 2016
Depositata in cancelleria il 24/02/2016.