Tribunale Napoli sez. VI, 05/09/2022, n.7911
Il reato di evasione ex art. 385 c.p. si configura per il consapevole e volontario allontanamento dell'imputato dal luogo di detenzione domiciliare, senza giustificato motivo, compromettendo la finalità di controllo e vigilanza prevista dalla misura. Circostanze personali o conflitti familiari non escludono il dolo del reato, a meno che non siano provati elementi oggettivi che giustifichino l'allontanamento.
Svolgimento del processo
Am.Gi., arrestato in data 19 agosto 2022, è stato tratto innanzi al giudizio del Tribunale di Napoli - in composizione monocratica - per la convalida. All'udienza odierna l'arresto era convalidato ed il Giudice disponeva che si procedesse al contestuale giudizio direttissimo.
In quella sede l'imputato ed il suo difensore chiedevano che il procedimento venisse definito nelle forme del rito abbreviato, il Giudice accoglieva la richiesta, disponeva la trasformazione del rito ed una volta acquisito il fascicolo del P.M. dava la pariala alle parti per le conclusioni.
All'esito si ritirava in Camera di Consiglio decidendo poi come da dispositivo allegato.
Motivi della decisione
Rileva il Giudicante che alla stregua degli esiti istruttori complessivi che hanno consentito di ricostruire la vicenda per cui è processo nei suoi esatti contorni e sviluppi debba essere affermata la penale responsabilità dell'imputato posto che non sussistono dubbi sulla configurabilità di tutti gli elementi ontologici e strutturali del delitto contestatogli. Invero è noto che il delitto di evasione ex art. 385 c.p. si connota,ontologicamente,per la consapevole e cosciente volontà - integrante il dolo - dell'agente di violare gli obblighi a suo carico sicché ai fini della configurabilità del reato occorre provare: A) la sussistenza della misura restrittiva rectius dello status detentionis; B) la violazione della stessa; C) il dolo da parte dell'agente. Orbene nella fattispecie nulla quaestio circa la sussistenza dei profili indicati sub A) e B) in quanto è certo - alla stregua della documentazione contenuta nel fascicolo del P.M. - non solo che l'Am. fosse sottoposto ad un regime restrittivo – segnatamente la detenzione domiciliare - in virtù dell'ordinanza resa dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli in data 23 giugno 2022 regolarmente notificatagli (cfr. la relata di notifica dell'ordine di esecuzione in atti) ma anche che ne conoscesse gli obblighi derivanti. Altrettanto certa è poi la violazione dal momento che dalla comunicazione di notizia di reato inserita nel fascicolo del P.M. ed utilizzabile ai fini della decisione emerge con chiarezza che egli è stato trovati,all'atto del controllo,fuori dall'abitazione ove era ristretto sita in Napoli Via (...). Non vi sono ragioni per dubitare della veridicità di quanto indicato in detto verbale trattandosi di atto proveniente da pubblici ufficiali,certamente consapevoli delle conseguenze in caso di mendacio e/o reticenza,che non hanno nessun plausibile interesse a mentire e che hanno riportato fatti a loro diretta conoscenza non smentiti dagli altri dati processuali. Peraltro in sede di convalida l'operante, Ca.Gi., in servizio presso il Commissariato P.D. di Bagnoli ha confermato la circostanza ed anche l'Am. - cfr. le sue dichiarazioni spontanee - ha ammesso di essere uscito di casa per evitare questioni col padre convivente.
E' dunque certo che il giorno 19 agosto 2022 l'imputato fosse fuori dell'abitazione per cui non vi è dubbio che ricorrano,nella fattispecie, gli estremi della condotta materiale del reato di evasione la cui ratio è, notoriamente, quella di rendere agevoli e sicuri i controlli degli organi di P.G. delegati per la sorveglianza. Ad analoghe conclusioni deve poi pervenirsi con riferimento al profilo psicologico necessariamente doloso sotteso al delitto in esame in quanto è palese ed indiscutibile la volontà dell'Am. - che, peraltro, lo ha indirettamente riconosciuto - di violare la misura allontanandosi e quindi compromettendo la ratio della fattispecie incriminatrice. Non può infatti neppure ipotizzare che l'imputato, in virtù delle liti col padre convivente, sua stato-in un certo senso-costretto ad allontanarsi tanto più che egli non ha fornito la benché minima prova di quanto assunto. Se ciò è vero - e non si vede come, sulla base degli atti, possa essere contestato - risulta palese ed inconfutabile la responsabilità dell'Am. che va pertanto condannato per il delitto ascrittogli. All'imputato tuttavia possono, nell'ottica del doveroso adeguamento della sanzione al fatto concreto ed in considerazione del collaborativo comportamento processuale, essere concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti, all'esito del giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., alla recidiva contestata per cui, una volta applicati i parametri indicati nell'art. 133 c.p., risulta equa la pena di mesi dieci di reclusione così ridotta di 1/3, per il rito prescelto, la p.b. di anni uno e mesi tre di recl. Non ricorrono invero i presupposti in fatto ed in diritto per l'irrogazione di una sanzione nei minimi edittali. Ex lege segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare sofferta. Il P.M. di udienza non ha avanzato richieste de liberiate sicché l'Am. va immediatamente liberato se non ristretto per altra causa. Va altresì disposta, come richiesto da P.M., la trasmissione degli atti al P.M. di Verbania ed al Tribunale di Sorveglianza di Napoli stante la violazione della detenzione domiciliare, il carico di lavoro dell'udienza ha infine determinato il ricorso ad un più ampio termine per il deposito delle motivazioni della sentenza.
P.Q.M.
Letti gli artt. 438, 533, 535 c.p.p. dichiara Am.Gi. responsabile del delitto ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva contestata, calcolata la diminuzione obbligatoria per il rito, lo condanna alla pena di mesi dieci di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia cautelare. In assenza di richieste di misure cautelari ordina l'immediata liberazione di Am.Gi. se non ristretto per altra causa disponendo che lo stesso sia ricondotto presso l'abitazione ove trovasi in stato di detenzione domiciliare. Dispone trasmettersi copia degli atti al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Verbania ed al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per quanto di eventuale competenza.
Indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Napoli il 20 agosto 2022.
Depositata in Cancelleria il 5 settembre 2022.