top of page

L’applicazione dello stato di necessità nel reato di evasione per tutela dell’incolumità personale

stato-necessita-evasione-incolumita-personale

Tribunale Taranto sez. I, 23/09/2024, (ud. 13/09/2024, dep. 23/09/2024), n.2525

La causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p. si applica anche al reato di evasione ex art. 385 c.p. qualora l'imputato dimostri l'inevitabilità del pericolo attuale di un danno grave alla persona e l'assenza di alternative per scongiurare tale pericolo.

Violazione degli arresti domiciliari: configurazione del reato di evasione anche per brevi allontanamenti (Giudice Francesco Pellecchia)

Evasione e particolare tenuità del fatto: applicazione dell’art. 131 bis c.p. in presenza di condotta di minima offensività (Giudice Alessandra Ferrigno)

Evasione dagli arresti domiciliari: rilevanza del dolo generico per la violazione degli obblighi

Evasione dai domiciliari: elementi probatori e responsabilità penale (Giudice Federico Somma)

Configurabilità del reato di evasione per allontanamenti non giustificati dal domicilio anche di breve durata (Giudice Raffaele Muzzica)

Violazione degli arresti domiciliari: configurazione del reato di evasione anche per brevi allontanamenti

Violazione degli arresti domiciliari: rilevanza dell’allontanamento non autorizzato e consapevole

Violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari: responsabilità penale e limiti dei permessi (Giudice Cristiana Sirabella)

Evasione dalla detenzione domiciliare: dolo e irrilevanza di conflitti familiari come causa giustificativa (Giudice Antonio Palumbo)

L’applicazione dello stato di necessità nel reato di evasione per tutela dell’incolumità personale

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione a giudizio del 18.11.2022 il pubblico ministero ha disposto il giudizio nei confronti di VI.Va. per rispondere del reato di cui in rubrica.

All'udienza del 10.11.2023, detenuta p.a.c. presso la Casa Circondariale di Lecce l'imputata, rinunciante a comparire, il difensore, munito di procura speciale, avanzava richiesta di rito abbreviato ex art.4 ter L.144/'00 condizionato all'esame dell'imputata.

Il Tribunale ammetteva il rito alternativo richiesto, il pubblico ministero si riservava di versare il proprio fascicolo e rinviava il processo per l'esame dell'imputata e la discussione. All'udienza del 22.03.2024, detenuta p.a.c. l'imputata, presente, si procedeva al suo esame ed all'esito il processo veniva rinviato per la discussione.

All'odierna udienza, detenuta p.a.c. presso la Casa Circondariale di Lecce l'imputata, presente, il pubblico ministero produceva il proprio fascicolo ed il Tribunale invitava le parti a rassegnare le rispettive conclusioni, come da verbale in atti.

Motivi della decisione
Il Tribunale, alla luce degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, come integrati da quelli del fascicolo delle indagini preliminari (Annotazioni di P.G. redatte dagli operanti della Questura di Taranto in data 19.02.2021; Sommaria ricostruzione del fatto; Ordinanza n. 1022/2021 RGNR e n. 467/2021 RG GIP impositiva degli arresti domiciliari emessa in data 03.02.2021 dal GIP del Tribunale di Taranto; Verbale di sottoposizione e verbale di risottoposizione alla misura degli arresti domiciliari emesso nei confronti di Vi.Va.; verbale di SIT rese da TE.Fr.) ritiene di pervenire nei confronti di Vi.Va. ad una sentenza di assoluzione in ordine al reato ascrittogli in rubrica secondo la formula indicata in dispositivo e per la ragioni in fatto e in diritto che si vanno di seguito ad esporre. Ritenuto in fatto:

Dal contenuto dell'Annotazione di P.G. e dalla Sommaria Ricostruzione del fatto è emerso che in data 19.02.2021 verso le ore 02:10 personale dipendente della Sezione Volanti della Questura di Taranto, si portava presso l'abitazione di Vi.Va., ubicata in Taranto alla via (...), dove si trovava ristretta in regime di arresti domiciliari, giusta Ordinanza in atti, in quanto costei ne aveva fatto richiesta all'operatore del 113 segnalando che a causa di una furiosa lite con il compagno TE.Fr., anche lui sottoposto alla medesima misura, era uscita di casa al fine di collocare la figlia minorenne As. presso l'abitazione del padre biologico MO.Ed. ubicata in Taranto alla via (...). La Vi. aveva, altresì, comunicato di essere rientrata presso la sua dimora e che avrebbe atteso in strada l'arrivo della volante, circostanza che veniva accertata dai poliziotti che intervenivano sul posto che trovavano la Vi. in uno stato di agitazione, scoppiava in un pianto dirotto e presentava alcuni segni in volto, in particolare il labbro inferiore gonfio e dolente in quanto a suo dire il compagno Te., nel corso della lite, era passato alle vie di fatto.

Gli agenti provvedevano a scortare la donna presso la locale Questura dove veniva richiesto l'intervento del 118 che provvedeva alle cure del caso rilasciando la scheda paziente nella quale le veniva diagnosticato un "trauma facciale" dovuto a percosse, con codice verde.

Invece altro personale ascoltava la controparte Te.Fr. redigendo verbale di Sommarie Informazione in atti.

Alle ore 03:00 successive il medesimo personale raggiungeva via (...) al fine di accertare le condizioni della piccola As., tentativo vano in quanto la suddetta abitazione del Mo. non veniva trovata.

L'imputata nel corso del suo esame ha dato la sua versione dei fatti dichiarando che in quel periodo era sottoposta alla misura degli arresti domiciliari unitamente al suo compagno Te.Fr., con il quale conviveva in via (...). Costei ha narrato che la sera del 19.02.2021 si trovava nel letto con la figlia As.Mo. di anni nove quando iniziava a sentire rumori. Si alzava, vedeva che il compagno Te. stava spaccando dei bicchieri, iniziava fra loro una lite furibonda nella quale A costui si avventava contro di lei e la colpiva con una bottiglia (causandole delle lesioni personali. A quel punto, visto che la bambina si stava spaventando molto e temendo anche per la sua incolumità, decideva di chiamare il padre Mo.Ed. che in quel momento non rispondeva nonché chiamava l'operatore del 113 spiegando la situazione. Nel frattempo, visto la situazione di pericolo imminente per la figlia e per lei, la Vi. l'accompagnava presso l'abitazione del padre a cui personalmente la consegnava e richiamava la Questura per avvertirli che era ritornata a casa e che li stava aspettando in strada, precisando, su domanda del Tribunale, che la sua abitazione e quella del padre della bambina distano una decina di minuti.

Inoltre l'imputata ha riferito che quella sera andava a dormire presso il dormitorio sito ai Tamburi e che poneva fine alla sua relazione con il Te.

Dal contenuto delle S.I.T. del 19.02.2021 rese da Te.Fr. emerge che costui ha confermato l'acceso diverbio narrato dall'imputata precisando testualmente che "la situazione poteva degenerare", ragione per cui la Vi. decideva di affidare la bambina al padre biologico.

Ritenuto in diritto:

All'esito dell'espletata istruttoria dibattimentale, a parere della scrivente, non risulta provata la penale responsabilità di Vi.Va. in ordine al delitto di evasione di cui all'art. 385 c.p., che, secondo l'assunto accusatorio, sussisterebbe perché, in data 19.02.2021 costei si allontanava arbitrariamente e senza l'autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria dalla propria abitazione ubicata in Taranto in via (...), nella quale si trovava ristretta agli arresti domiciliari giusta Ordinanza n. 1022/2021 RGNR e n. 467/2021 RG GIP emessa in data 03.02.2021 dal GIP del Tribunale di Taranto.

Invero dalle emergenze processuali nel caso di specie può ritenersi sussistente la causa scriminante di cui all'art. 54 c.p., che presuppone, per un verso, una situazione di "inevitabilità" del pericolo attuale di un danno grave alla persona, che nel caso di specie sussiste in quanto il compagno della Vi. si trovava verosimilmente in uno stato di alterazione psico-fisica e l'aveva aggredita, e per altro verso, la "non rimproverabilità" della situazione di pericolo esistente. Dunque l'imputata si allontanava dalla sua abitazione dove era ristretta alla misura degli arresti domiciliari solo al fine di allontanare lei e la figlia minorenne di anni nove dalla predetta abitazione in cui era in corso una furibonda lite con il compagno Te.Fr. che l'aveva colpita, come è stato confermato dalla diagnosi dei sanitari intervenuti su richiesta della Polizia di Stato per prestarle le cure del caso.

Del resto è stata la stessa Vi. a richiedere l'intervento della Polizia di Stato a causa della situazione di pericolo che si era creata la sera del 19.02.2021, ritenendo necessario per l'incolumità sua e della propria figlia minorenne, allontanarsi dalla suddetta abitazione. Infatti, dopo aver accompagnato la figlia dal padre, ritornava immediatamente in via (...) dove veniva di fatto riscontrata la sua presenza da parte dei poliziotti intervenuti su sua stessa richiesta alla Centrale Operativa, i quali constatavano le circostanze narrate dalla Vi., secondo la ricostruzione di cui prima si è dato conto. Da tutto quanto argomentato consegue che l'imputata va assolta per aver agito in stato di necessità.

In considerazione del carico processuale riserva la motivazione in giorni 30.

P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.p. e art. 530 c.p.p., assolve VI.Va. in ordine al reato ascrittole in rubrica per aver agito in stato di necessità.

Riserva la motivazione in giorni 30.

Così deciso in Taranto il 13 settembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2024.

bottom of page