Tribunale Napoli sez. I, 18/10/2017, (ud. 18/10/2017, dep. 18/10/2017), n.10648
Il principio di diritto che emerge da questa sentenza è che il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, pur con permessi specifici, costituisce una violazione rilevante ai fini della responsabilità penale, anche se gli spostamenti non autorizzati risultano giustificati da esigenze personali o familiari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 23.02.16, A.L. e A.F. venivano tratte in giudizio innanzi a questo Giudicante per rispondere del reato rispettivamente loro ascritto nella rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 18.10.17, detenuta per altra causa A.F. e libera sottoposta per altra causa all'obbligo di presentazione alla PG A.L., il Difensore, le imputate presenti, personalmente ed a mezzo del difensore chiedevano di definire il processo nelle forme del rito abbreviato condizionato alla produzione di documentazione ed alle spontanee dichiarazioni.
Il PM prestava il consenso all'abbreviato condizionato ed il Giudice, sentite le spontanee dichiarazioni delle imputate, acquisito il fascicolo del PM, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce degli atti presenti nel fascicolo della Pubblica Accusa, ed in particolare, alla luce del provvedimento di sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari emesso nei confronti di A.L. con ordinanza n. 44482RGNR, 7927/13 R.I.M.C., emessa dalla X sezione del Tribunale del Riesame di Napoli in data 31.10.13 (notificata in pari data all'imputata); ed alla luce del provvedimento di sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari emesso nei confronti di A.F. con ordinanza n. 44169/13 R.G.N.R., 33486/13 GIP, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli in data 15.10.13 (notificata in pari data all'imputata); e sulla scorta della CNR e della relativa annotazione di servizio, non si rilevano elementi alla luce dei quali poter emettere nei confronti di A.L. e A.F. una sentenza ai sensi dell'art. 129 cpp.
In particolare, va affermata la penale responsabilità delle prevenute in ordine al reato a loro rispettivamente ascritto in rubrica.
In tal senso, dall'annotazione di servizio emerge che in data 26.02.15 il personale del nucleo radiomobile dei Carabinieri di Napoli alle ore 13,10 circa, nel corso dello svolgimento di un turno di servizio, si recava in Napoli alla Via G.F. scala G piano 6 per procedere al controllo di A.L. e A.F., entrambe sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari con permesso di allontanarsi dall'abitazione per lavoro e/o motivi di famiglia (figli minori).
I militari, dopo aver bussato ripetutamente la porta dell'abitazione delle imputate senza ottenere alcuna risposta, dopo essersi intrattenuti sul posto, decidevano di effettuare ricerche in zona per il rintraccio delle due donne.
Alle ore 13.20 circa gli operanti notavano A.L. per la Via G.F. intenta a camminare in direzione della propria abitazione recando con sé alcune buste della spesa; la prevenuta veniva fermata e compiutamente generalizzata.
Da un controllo effettuato al terminale a carico di A.L. emergevano vari pregiudizi di polizia e la stessa risultava sottoposta alla misura cautelare degli AADD con permesso di allontanarsi dall'abitazione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 per svolgere un programma di lavoro per reinserimento nel contesto sociale presso la cooperativa Dedalus in Napoli alla Via S.M.P.
La stessa riferiva che la sorella, A.F., anch'essa sottoposta alla misura cautelare degli AADD aveva un permesso di assentarsi dall'abitazione dalle ore 12,15 alle 13.15 per prelevare i figli a scuola.
I militari attendavano qualche minuto, ed essendo le ore 13,40, non avendo fatto rientro la A.F. presso l'abitazione si recavano con A.L. per accertamenti in ufficio.
Alle ore 14,20 veniva inviata altra pattuglia presso l'abitazione delle imputate che constatava la presenza in casa di A.F. con la figlia di anni tre.
Dagli atti utilizzabili per la decisione risulta provata la penale responsabilità di A.L. e A.F. in relazione al reato rispettivamente loro ascritto in rubrica atteso che risultano integrati gli elementi costitutivi della fattispecie astratta.
In tal senso, quanto all'elemento materiale A.L. e A.F. sottoposte alla misura cautelare degli AADD, rispettivamente giusta ordinanza n. 44482/13 R.G.N.R., 7927/13 R.I.M.C. emessa dalla X sezione del Tribunale del Riesame di Napoli in data 31.10.13 (notificata in pari data all'imputata), e giusta ordinanza n. 44169/13 R.G.N.R., 33486/13 GIP, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli in data 15.10.13 (notificata in pari data all'imputata), con permesso la prima di assentarsi per effettuare lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e la seconda con permesso di assentarsi dalle ore 12,15 alle 13,15 per prelevare i figli a scuola, si allontanavano dalla propria abitazione venendo sorpresa A.L. alle ore 13,20 intenta a camminare per la pubblica via di ritorno a casa dopo essersi recata a fare la spesa, mentre la A.F. faceva rientro ben dopo le 13,40.
L'elemento psicologico si identifica nel dolo generico per entrambe consistente nella coscienza e volontà da parte delle imputate del comportamento criminoso; le prevenute, infatti, sottoposte alla misura cautelare degli AADD, con permessi di assentarsi dall'abitazione per prestare lavoro presso una cooperativa e di assentarsi per recarsi a prendere i figli a scuola, erano certamente a conoscenza del provvedimento impositivo della misura cautelare cui le stesse erano sottoposte - come dimostra il verbale di notifica - e nonostante il permesso loro accordato, non venivano rinvenute presso la loro abitazione negli orari in cui le stesse avrebbero dovuto essere presenti.
Questo Giudicante ritiene di poter riconoscere in favore delle imputate le attenuanti generiche al fine di adeguare la pena in concreto irrogata all'effettivo disvalore del fatto, in considerazione del loro stato di incensuratezza e della scelta del rito.
Ciò premesso, valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 c.p., questo Giudice stima equo irrogare a A.L. e A.F. la pena di anni mesi otto di reclusione ciascuna, così determinata: pena base anni uno e mesi sei di reclusione, ridotta per il riconoscimento delle attenuanti generiche alla pena di anni uno di reclusione, ridotta per la scelta del rito alla pena di mesi otto di reclusione ciascuna.
Questo giudicante, preso atto dello stato di incensuratezza di A.L. e A.F. esprime un giudizio di prognosi favorevole circa il futuro comportamento delle imputate ed applica in loro favore il beneficio di cui all'art. 163 c.p.
P.Q.M.
Letti gli artt. 438,533 e 535 cpp, dichiara A.L. e A.F. responsabili del reato rispettivamente ascritto in rubrica e, riconosciute per entrambi le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente per il rito, le condanna alla pena di mesi otto di reclusione ciascuna, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa per entrambe.
Napoli, 18 ottobre 2017
Il Giudice Onorario
dott.ssa Cristiana Sirabella