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Configurabilità del reato di evasione per allontanamenti non giustificati dal domicilio anche di breve durata (Giudice Raffaele Muzzica)

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Tribunale Nola, 12/01/2023, n.39

Il reato di evasione ex art. 385 c.p. si configura anche per brevi allontanamenti dal domicilio senza giustificato motivo da parte di chi è sottoposto a misura cautelare domiciliare, essendo irrilevante la durata dell'assenza ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
L'imputato Ca.Ra. veniva citato a giudizio per il delitto di cui in imputazione dinnanzi al giudice del dibattimento per l'udienza del 30/5/2022.

In quella sede, il Giudice in sostituzione dichiarava l'assenza dell'imputato, regolarmente raggiunto dalla notifica dell'atto introduttivo in carcere ma, come dichiarato dal difensore, successivamente liberato. Il processo, in attuazione del decreto presidenziale n. 54/2022 veniva rinviato sul ruolo dello scrivente per la data del 22/9/2022.

In quella sede il difensore, regolarmente munito di procura speciale, chiedeva di definire il procedimento nelle forme del rito abbreviato. Il Giudice, sentite le parti, ammetteva il mutamento del rito e rinviava per la discussione del procedimento all'udienza del 12/1/2023.

In questa udienza lo scrivente confermava l'ordinanza di mutamento del rito abbreviato ed invitava le parti a rassegnare le conclusioni di cui in epigrafe. Al termine della discussione questo Giudice si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale dava lettura del dispositivo letto in udienza ed allegato al verbale, con contestuale redazione dei motivi.

Motivi della decisione
Ritiene questo Giudice che gli atti utilizzabili in ragione del rito hanno pienamente confermato l'ipotesi accusatoria con la conseguenza che l'imputato Ca.Ra. va dichiarato colpevole del reato contestato in rubrica. Giova sul punto evidenziare che gli elementi di prova portati al vaglio di questo Giudice sono costituiti dall'informativa redatta il 25/3/2020 dai Carabinieri di San Vitaliano, dal provvedimento di ripristino della misura cautelare detentiva già vigente nei confronti dell'imputato, ovvero l'ordinanza di convalida dell'arresto n. (...) emessa in data 9/2/2020 dal Tribunale di Nola, con successivo verbale di esecuzione, ripristinativo della misura disposta in origine in forza dell'ordinanza emessa nel procedimento penale numero 18/19 R.G. DIB. Numero 8684/2018 R.G.N.R. e numero 5729/18 R.G.GIP. del Tribunale di Nola, dalle annotazioni di polizia del 24/3/2020 e del 1/4/2020, dai verbali di identificazione ed elezione di domicilio nei confronti dell'imputato, nonché dall'ordinanza sindacale n. 22/2020 del 26/3/2020, dalle autodichiarazioni relative al periodo di emergenza pandemica, con conseguente invito al domicilio redatto dalla polizia giudiziaria, sia nella data del 24/3/2020 che del 1/4/2020.

E' emerso, dunque, dagli atti utilizzabili in ragione della scelta del rito che l'imputato era all'epoca dei fatti sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in Scisciano alla via (...).

Ed infatti, il CA. era originariamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la comunità (...) sita in Borghi (FC) alla Via (...), in forza dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Nola nel procedimento penale avente RGDIB 18/19 RGNR 8684/2018.

In data 7/3/2020 il CA. veniva arrestato in Marigliano per il delitto di evasione e l'arresto veniva convalidato da questo Giudice con ordinanza emessa in data 9/3/2020, disponendo il ripristino della misura cautelare violata, senza l'applicazione di ulteriori misure - peraltro non richieste dall'Ufficio di Procura con la trasmissione degli atti al giudice competente per l'aggravamento. In pari data questo Giudice si spogliava del merito dei fatti, emettendo sentenza di incompetenza territoriale nei confronti del CA. per il reato oggetto del deferimento.

Con atto del 9/3/2020 la polizia giudiziaria risottoponeva il CA. alla misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nel procedimento RGNR 8684/2018, pendente ormai in grado di appello, traducendo l'imputato presso il domicilio del fratello, Ca.Sa., in Scisciano al (...), luogo ove era già stato sottoposto agli arresti domiciliari a seguito della sua evasione dalla comunità.

Ciò premesso, dall'informativa di reato del 25/3/2020 emerge che militari della Legione Carabinieri Campania - stazione di San Vitaliano si pollavano presso l'abitazione del prevenuto alle ore 10:48 circa.

Sul posto rinvenivano la madre, generalizzata come Ac.El., la quale riferiva che il figlio era uscito per andare a comprare le sigarette. Effettivamente gli operanti constatavano l'assenza del CA. nel domicilio e pertanto si mettevano alla ricerca di quest'ultimo.

Alle ore 13:00 circa il Ca.Ra., proveniente da via (...), si immetteva su via (...) a bordo di una bicicletta. Prontamente bloccato lo stesso riferiva di essersi recato dapprima al bar (...) di San Vitaliano per un caffè e poi successivamente a Marigliano per riscuotere l'affitto di una abitazione di sua proprietà.

Stante l'allora vigente disciplina di contenimento del rischio pandemico, la polizia giudiziaria chiedeva al CA. apposita autodichiarazione attestante il motivo dell'allontanamento dal proprio domicilio. Essendone sprovvisto, il CA. autodichiarava di essersi allontanato per i futili motivi suddetti (con atto allegato al fascicolo) e, per tali motivi, stante il suo status detentivo, veniva deferito in stato di libertà per il reato di evasione.

Appare opportuno sottolineare, inoltre, che il CA. veniva nuovamente deferito in data 1/4/2020 - fatto non in contestazione dinnanzi a questo Giudice -allorquando i militari all'atto del controllo notavano il CA. passeggiare per via (...), poco distante dal portone dello stabile della sua abitazione, mentre a suo dire era in attesa della propria madre, intenzionato a recarsi in farmacia, nonostante il Sindaco del Comune avesse emanato in data 26/3/2020 nei suoi confronti un'ordinanza di sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria per il rischio epidemico.

Così ricostruiti i fatti nella loro sequenza temporale, va subito precisato che con riferimento alle prove fornite dall'informativa e dalle annotazioni di p.g. devono essere seguiti i canoni di valutazione che la giurisprudenza della Suprema Corte indica quando la piattaforma probatoria sia costituita da fonti dichiarative rese da persone estranee rispetto alla vicenda processuale, per giunta rivestite della qualifica di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni. Ebbene, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui se deve ritenersi esclusa la possibilità di recepire acriticamente una testimonianza senza un vaglio critico dell'attendibilità della stessa, svolto assumendo a riscontro tutti gli elementi della vicenda, la prova deve ritenersi sussistente e raggiunta quando la testimonianza risulti logicamente e armonicamente inserita nel contesto dell'intera vicenda.

Applicando al caso di specie l'esposta regola di giudizio, ritiene questo giudice che non vi sia motivo di dubitare dell'attendibilità del contenuto degli atti di polizia giudiziaria, attesa l'assenza di incongruenze o di altri vizi logici e la precisa concatenazione degli avvenimenti narrati, peraltro non contestata dalla difesa dell'imputato.

A fronte di una siffatta ricostruzione accusatoria, il CA. non ha reso dichiarazioni utilizzabili nel presente processo.

Tanto premesso sussiste l'elemento oggettivo della fattispecie ex art. 385 c.p. contestata all'imputato: il CA. in data 24/3/2020 era infatti sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in ragione dei provvedimenti sopra richiamati, e ciò nonostante si allontanava dall'abitazione ove era ristretto, peraltro per un lasso temporale di quasi due ore. Non può pertanto dirsi insussistente l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma, che mira, appunto, ad evitale tali "vuoti di controllo" da parte delle forze dell'ordine, dovendosi - in linea di massima - ritenere equipollente il controllo esigibile nei confronti dei soggetti in arresto o detenzione domiciliare a quello possibile nei confronti dei soggetti detenuti in carcere.

Per quanto concerne la sussistenza dell'elemento soggettivo da parte del CA., che l'imputato fosse consapevole degli obblighi gravanti dalla misura cautelare domiciliare emerge sia da quanto ha riferito in sede di dichiarazioni spontanee rese alla p.g., allorchè il CA. ha candidamente ammesso di essersi allontanato per prendere un caffè e riscuotere un credito. D'altronde, appena qualche giorno prima il CA. riportava un arresto per un'analoga condotta di evasione, dimostrando, dunque, di essere perfettamente al corrente del vincolo su di sé gravante (evidenziandosi, in atti, peraltro la regolare notifica del verbale di ripristino della misura cautelare nei confronti dell'imputato, a prova ulteriore della piena consapevolezza del CA. della misura sullo stesso gravante).

A fronte di una ricostruzione accusatoria che ha delineato con chiarezza la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contestata, non emergono indici a sostegno della sussistenza della scriminante ex art. 54 c.p. Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, "In tema di stato di necessità, di cui all'art. 54 cod. pen., l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, si che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non aver potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente" (Sez. 6, n. 45065 del 02/07/2014 - dep. 30/10/2014, P.G. in proc. Di Caterino e altri, Rv. 26083901).

Nel caso di specie, ritiene questo Giudice che un siffatto onere di allegazione non sia stato soddisfatto dalla difesa e che quanto allegato a propria discolpa dall'imputato non sia sufficiente con uno stato di necessità giuridicamente rilevante, anzi concorrendo a delineare motivi futili per la condotta del CA.

E' pacificamente chiaro, infatti, che il CA. non versava in alcun pericolo, né ha realizzato la condotta di evasione per evitare alcunchè, potendo peraltro servirsi della madre, presente all'atto del controllo, per soddisfare le esigenze di vita addotte.

Alla luce della ricostruzione emersa dal materiale probatorio, non risultando, dunque, ragionevolmente credibile la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, appare evidente che la condotta realizzata dall'imputato integra gli estremi del reato di evasione e non sussistono cause di giustificazione, men che mai quella dello stato di necessità.

In conclusione, dunque, va dichiarata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui contestato.

Non sussistono gli estremi per il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. in favore dell'imputato il quale, pur formalmente incensurato, è stato segnalato per molteplici violazioni della misura cautelare in corso in un lasso temporale ristretto, dal 7/3/2020 al 1/4/2020, il che fondatamente lascia ritenere abituale la sua condotta, o comunque non occasionale il suo comportamento. Inoltre, in relazione al fatto per cui si procede, l'assenza di ogni possibile controllo sul CA. per circa due ore impedisce di ritenere particolarmente tenue l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma.

Occorre inoltre ricordare che all'epoca dei fatti vigeva un severo e stringente regime di controllo sugli allontanamenti della popolazione dai rispettivi domicili, al fine di contenere l'ingravescente e serio rischio epidemico che attanagliava il Paese. Il CA., in pieno dispregio altresì di siffatta normativa, oltre che del suo stato detentivo, si allontanava serenamente per le più svariate e futili ragioni, mostrando una personalità trasgressiva e incontenibile, che rende del tutto inconcepibile il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nei suoi confronti.

Pertanto, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., valutata la personalità deviante e trasgressiva dell'imputato, autore di svariate e reiterate evasioni, insensibile altresì all'avvenuta esecuzione di misure cautelari e precautelari nei suoi confronti, tenuto conto della gravità del fatto, desunta dalla durata non trascurabile dell'allontanamento, peraltro con un mezzo di locomozione, stimasi equo condannare l'imputato alla pena finale di anni due di reclusione così calcolata:

- Pena base: anni tre di reclusione;

- Ridotta per la scelta del rito alla pena finale di cui sopra;

Segue per legge la condanna alle spese processuali.

La gravità dei fatti ascritti, la reiterazione in un breve lasso temporale di svariate evasioni, la personalità deviante e trasgressiva del CA., che violava impunemente tanto le norme penali quanto quelle amministrative all'epoca vigenti, impediscono il riconoscimento della sospensione condizionale della pena in favore dell'imputato, non potendosi ritenere che lo stesso si asterrà dal commettere nuovi delitti e, per analoghe ragioni, ai sensi dell'art. 53 1. 689/1981, si ritengono sussistenti fondati motivi ostativi altresì alla sostituzione della pena detentiva inflitta nei confronti dell'imputato, dimostratosi per le modalità della condotta contestata in questa sede e per il suo comportamento sprezzante dell'Autorità, incapace di assicurare l'adempimento delle prescrizioni connesse ad un trattamento sanzionatorio diverso da quello tradizionale.

P.Q.M.
Letti gli artt. 438, 533 e 535 c.p.p., dichiara Ca.Ra. colpevole del reato a lui ascritto e, applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Motivi contestuali.

Così deciso in Nola il 12 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2023.

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