Tribunale Napoli sez. V, 19/11/2021, (ud. 18/11/2021, dep. 19/11/2021), n.10054
La particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., può essere riconosciuta anche in caso di reato di evasione, qualora le circostanze concrete evidenzino una condotta di minima offensività, non caratterizzata da pericolosità o serialità, e in assenza di elementi che indichino un comportamento abituale o una reiterata elusione delle misure limitative della libertà personale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 3.11.21 (...) era tratto in arresto da personale della Tenenza dei c.c. di Cercola, per il reato in rubrica indicato e condotto, per la convalida ed il giudizio direttissimo, innanzi al Tribunale di Nola, in composizione monocratica, competente territorialmente per la convalida dell'arresto avvenuto in territorio ricadente nel circondario di quell'ufficio giudiziario. All'esito della udienza di convalida e richieste cautelari del 4.11.21, il GM pronunziava ordinanza di convalida dell'arresto disponendo il ripristino della misura in vigore al momento dell'arresto e, ai sensi dell'art. 23 c.p.p., dichiarava la propria incompetenza a procedere al rito direttissimo, individuando nel Tribunale di Napoli l'ufficio territorialmente competente a decidere il merito del processo, in ragione del luogo di commissione del reato di evasione, perfezionatosi al momento dell'allontanamento dal luogo di detenzione e, dunque, in Napoli. Il Pm presso la Procura del Tribunale di Napoli disponeva la presentazione dell'arrestato ex art. 449 co. 4 c.p.p. innanzi al Tribunale di Napoli in composizione monocratica per la celebrazione del giudizio direttissimo, essendo stato già convalidato l'arresto e non essendo decorsi 30 giorni dalla sua esecuzione, per l'udienza del 17.11.21 celebrata innanzi a questo giudice. A tale udienza l'imputato presente avanzava istanza di definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato che questo giudice ammetteva, rinviando per la discussione, come da richiesta delle parti, al 18.11.21. A tale udienza l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni come da verbale ed acquisito il fascicolo del PM, le parti processuali rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale; all'esito della camera di consiglio era pronunziata sentenza, pubblicata in udienza mediante lettura del dispositivo.
Si riportano di seguito i motivi posti a fondamento della decisione fondati sulla valutazione delle risultanze in atti e, segnatamente, del verbale di arresto operato nei suoi confronti in data 3.11.21 ore 18.20 da personale della Tenenza dei c.c. di Cercola, dei provvedimenti relativi alla ammissione dell'imputato al regime delle detenzione domiciliare con autorizzazione, di cui all'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli del 14.4.21, ad allontanarsi dal luogo di detenzione indicato nella abitazione in Napoli alla via (...) 31, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, limitatamente al comune di Napoli.
Alle ore 16.40 circa del 3.11.21, durante ordinario servizio di controllo del territorio, personale della Tenenza dei c.c. di Cercola procedeva al controllo di un uomo che era all'interno della propria auto in sosta alla via (...) di Cercola all'interno di un parcheggio; l'uomo era identificato per (...) e, da verifiche in banca dati, si accertava che era in regime di detenzione domiciliare in via (...) 31 - con autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio, limitatamente al comune di Napoli, negli orari già sopra indicati. Atteso il luogo in cui si trovava (...), fuori dal Comune di Napoli e l'orario, si procedeva all'arresto dell'imputato per il reato di evasione.
L'imputato ha riferito alla odierna udienza a spontanee dichiarazioni, di essere stato ristretto in carcere dal 2001; di aver da tempo preso le distanze con i suoi pregressi criminali e di aver radicalmente cambiato vita; di aver studiato negli anni di detenzione (come riscontrato, per gli anni di detenzione negli istituti di Parma, Modena, Avellino, dalla produzione di diplomi di licenza media e di licenza superiore in istituto tecnico per geometri, oltre che diploma di maturità artistica, nonché attestati di buon rendimento scolastico e partecipazione a corsi di formazione); di aver tenuto una buona condotta in carcere, fruendo di permessi premio e liberazioni anticipate (come da relativi provvedimenti prodotti in udienza); ha riferito di non aver mai più, di 2001, essere incorso in alcun tipo di violazione. Quanto all'episodio per cui è processo ha riferito di aver commesso un errore con gli orari della autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione; ha invero spiegato di non avere aggiornato l'orologio della cucina al cambio di ora solare e, dunque, di essere uscito di casa alle 16.30 piuttosto che alle 17.30, come segnalava quell'orologio; ha riferito di essersi portato in auto ad un appuntamento con una donna in una via che dista circa due minuti dalla sua abitazione e che non sapeva ricadere nel territorio del comune di Cercola, pensando che si trattasse del Comune di Napoli attesa la prossimità di quella strada, ove era stato trovato dai c.c. ed arrestato per evasione, alla sua abitazione, luogo di deténzione domiciliare, donna, in Cercola e di essersi confuso con gli orari della autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione, non avendo aggiornato l'orario con cambio di ora solare. Tanto premesso si osserva che la condotta accertata, per le sue modalità di esecuzione, integra il reato di evasione il cui bene giuridico protetto, ossia l'esigenza dell'amministrazione della giustizia di assicurare il costante rispetto dei provvedimenti giudiziari limitativi della libertà personale realizzati con gli strumenti della custodia inframurale, per costante e condivisibile giurisprudenza, può essere offeso con qualsiasi modalità esecutiva e quali che possano essere i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato autocustodiale ed a sottrarsi alla stessa - fatta salva l'esigenza di effettivi e rigorosamente dimostrati stati di necessità o di altri eccezionali eventi impedienti, nel caso in esame chiaramente insussistenti. Ai fini del perfezionamento del reato, pertanto, non possono assumere rilievo alcuno né la durata maggiore o minore del tempo in cui il soggetto si sottrae alla misura domestica, né la distanza maggiore o minore dalla abitazione eletta a sede esecutiva della misura, dalla quale si accerti essersi allontanato il soggetto cautelato. La condotta sanzionata ex art. 385 c.p. è integrata dal semplice volontario e consapevole allontanamento dalla sede degli arresti domiciliari, pur se le motivazioni dell'agire dell'imputato non si traducano nella decisione di sottrarsi in via definitiva (rendendosi latitante) alla misura domestica, come nel caso in cui l'agente abbia voluto allontanarsi solo in via temporanea dal domicilio custodiale e con il proposito di farvi ritorno.
Il reato risulta integrato, dunque, nelle sue componenti oggettive e soggettive, essendo pacifico che il luogo in cui l'imputato si trovava non ricadeva nel territorio del Comune di Napoli e che il fatto avveniva in orario diverso da quello per il quale l'imputato era autorizzato ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare.
L'insieme delle circostanze fattuali emerse in giudizio consentono però, ad avviso di questo Giudice, in ragione della entità del fatto, dei limiti edittali di pena per il reato per cui si procede e dei risalenti precedenti non specifici rilevabili dal certificato del casellario, nella valutazione della offensività del fatto, di ritenere configurabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p. in adesione ai principi delineati con la sentenza n. 13681 del 25.2.16 dalla Suprema Corte a Sezioni Unite. La Corte ha chiarito che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.
Nel caso in esame deve rilevarsi che le circostanze fattuali riferite da (...) si palesano plausibili, atteso che il dato temporale della violazione è estremamente limitato, essendo stato sorpreso l'imputato venti minuti prima dell'orario in cui era autorizzato ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare; il luogo in cui era accertato l'allontanamento dista effettivamente circa un chilometro dalla abitazione dell'imputato ed è raggiungibile in auto in circa due minuti, essendo di fatto i due comuni, di Napoli e Cercola e le vie (...) e (...), prossimi e praticamente attraversabili senza soluzione di continuità.
L'imputato, come da ordinanza 1845/21 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli del 14.4.21, fruisce di un permesso di quattro ore, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, tutti i giorni della settimana per attendere alle proprie esigenze di vita; è autorizzato in via permanente, quando necessario, ad allontanarsi dalla abitazione per visite mediche ed accertamenti diagnostici (sono documentate in atti le sue condizioni di salute per molteplici patologie come indicate nel citato provvedimento). L'imputato risulta essere stato ristretto in carcere ininterrottamente per quasi venti anni a partire dal 2001, epoca a cui si arresta la commissione di reati; non risultano procedimenti pendenti a suo carico né segnalazioni di alcun tipo; risulta aver tenuto regolare condotta, rispettando le prescrizioni sin dalla applicazione, nel 2020, della misura provvisoria della detenzione domiciliare, poi disposta ex art. 47 ter co. 1 lett. c) L. P. con ordinanza 1845 del 14.4.21. Circostanze queste tutte enucleabili dalla lettura del citato provvedimento, in cui si da anche atto degli esiti di informative di PG sulla recisione di collegamenti con il contesto criminale organizzato in cui aveva in precedenza militato. Ed ancora si da atto della regolare fruizione, a partire dal 2017, di permessi premio (allegati dall'imputato in udienza unitamente ai provvedimenti di liberazione anticipata) per la positiva partecipazione dell'imputato alle attività ricreative, culturali e di studio (attestate peraltro dai riconoscimenti scolastici) e alla complessiva opera di rieducazione.
Tanto a dire che, pur avendo l'imputato un pesante pregresso criminale come evincibile dal certificato del casellario, la lunga detenzione carceraria scontata deve aver esplicato una significativa efficacia rieducativa nei suoi confronti, come dallo stesso riferita e con evidenza riconosciuta in ordinanza 1845/21, come si palesa proprio dalla autorizzazione concessagli ad allontanarsi, oltre che in via permanente per ogni necessità legate alle sue condizioni di salute, per quattro ore ogni giorno della settimana, dal luogo di detenzione domiciliare. Il che - oltre ad indurre alla banale considerazione che tanto sarebbe più sufficiente a rendere, per lui, superfluo ed inutile porre a rischio il beneficio concessogli, allontanandosi di casa in orari diversi da quelli previsti - refluisce proprio su quella valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta ai fini del giudizio di tenuità. Dal verbale di arresto non emerge alcun dato di modalità della condotta dell'imputato sintomatiche di pericolosità o gravità (ad esempio la compagnia di persone pregiudicate o anche solo la prossimità delle stesse), escluse proprio dall'ora e luogo e modo in cui lo stesso era sorpreso, il che, peraltro, ridonda anche sul profilo del grado della colpevolezza e della entità del pericolo. Tutti parametri valutativi indicati dall'art. 133 c.p. che, nel principio sancito dalla Suprema Corte, devono indirizzare il giudice nel giudizio di tenuità.
Si ritiene, pertanto, che la condotta dell'imputato abbia integrato una offesa al bene giuridico tutelato, ovvero l'esigenza di assicurare il costante rispetto dei provvedimenti giudiziari limitativi della libertà personale, di particolare tenuità. Né appare automaticamente ostativa ad una pronuncia di cui all'art. 131 bis c.p. la circostanza che l'imputato sia un soggetto recidivo. Secondo la giurisprudenza la nozione di comportamento "non abituale" è frutto del sottosistema generato dal 131 bis c.p., ed al suo interno deve essere letto; sarebbe dunque "fuorviante" riferirsi, nella interpretazione della stesso, alla categoria della recidiva. L'intento del legislatore è stato, infatti, quello di escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto condotte "seriali" ed il tenore letterale della disposizione lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due), diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131 bis c.p.; la serialità ostativa si realizzerebbe, dunque, quando "l'autore faccia seguire, a due reati della stessa indole, un'ulteriore, analoga condotta illecita". I reati ben possono, inoltre, essere successivi a quello in esame, perché si verte in un ambito diverso da quello della disciplina legale della recidiva, fondata su un distinto apprezzamento (in tal senso Cass. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016; Cass. Pen. sez. VI, 28/03/2017, n. 26867)
Nel caso in esame non risulta che (...) abbia commesso reati della medesima indole di quello per il quale si procede. Ne consegue una pronunzia, come da dispositivo, di non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto a lui contestato.
P.Q.M.
Letti gli artt. 438 e ss., 529 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di (...) per il reato a lui contestato in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.
Così deciso in Napoli il 18 novembre 2021.
Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2021.