Tribunale Napoli sez. I, 05/11/2018, (ud. 05/11/2018, dep. 05/11/2018), n.12612
La fuga in occasione di un controllo di polizia, se non accompagnata da violenza o minaccia, non integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Inoltre, in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice deve dichiarare il non doversi procedere per prescrizione, salvo che emerga con evidenza dagli atti l’assenza di colpevolezza. Le condotte depenalizzate dal D.Lgs. n. 8/2016 non possono più essere considerate reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto in data 14.3.2012 il P.M. in sede citava a giudizio, dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, C.L., affinché costui rispondesse dei reati in rubrica ascrittigli.
Pertanto, all'udienza dibattimentale del 10.11.2014, dichiarata l'apertura del dibattimento con contestuale lettura del capo d'imputazione, le parti articolavano le rispettive richieste probatorie, in ordine alle quali questo Giudice provvedeva come da verbale versato in atti.
Si acquisiva pertanto, su consenso delle parti stesse, la documentazione offerta dal P.M.
All'esito, dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale nonché l'utilizzabilità degli atti ex art. 511 C.P.P., esse parti, all'udienza odierna, rispettivamente concludevano come da verbale di causa.
Il C.L. va mandato assolto dall'imputazione sub a).
Ed invero emerge dagli atti consensualmente acquisiti (vds.) che il prevenuto, in occasione del controllo effettuato calla P.G. operante intorno alle ore 18.45 del 26.4.2011 nella via S.M. di Napoli, era intento alla guida del motoveicolo ivi indicato, peraltro in assenza di casco protettivo.
Poiché dal contegno complessivo del prevenuto i militari ebbero modo di sospettare l'assunzione di alcolici, tentarono di operare la rilevazione del caso, ma viceversa il C.L. si rifiutò; e, nell'occorso, proferì all'indirizzo dei militari stessi le frasi riportate in epigrafe, riuscendo peraltro subitaneamente a dileguarsi rientrando in auto.
Il C.L., pertanto, veniva successivamente riconosciuto tramite le foto segnaletiche di poi consultate.
Orbene, alla stregua delle sudescritte risultanze, è evidente che l'imputato alcun contegno di aggressione fisica tenne nei confronti dei militari medesimi; la frazione di condotta di poi concretizzatasi nella repentina fuga va per l'appunto intesa in quanto tale, e dunque anch'essa inidonea, ad avviso del Giudicante, ad integrare gli estremi della fattispecie ex art. 337 C.P.
Osserva il Giudicante, altresì, che va di contro pronunciata sentenza di estinzione del reato contestato sub a).
Preliminarmente va premesso che, in presenza per l'appunto di una causa estintiva del reato, l'assoluzione nel merito prevale sulla conseguente declaratoria solo se dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato.
E' perciò necessaria l'evidenza della prova di circostanze escludenti la colpevolezza, le quali devono emergere dagli atti in modo tale che l'attività del Giudice si risolva in una mera constatazione di una situazione processuale, avendo il Giudice stesso viceversa l'obbligo, in mancanza di tale prova, della immediata presa d'atto della causa estintiva.
Nel caso in esame, pertanto, le risultanze processuali sinora acquisite non consentono di pervenire a soluzione liberatoria nei confronti dell'imputato medesimo, emergendo allo stato come questi abbia realizzato la condotta in contestazione, da cui la sussistenza dell'illecito in parola.
Tanto premesso, ricorre la causa estintiva della prescrizione di detto illecito.
Ed infatti, la fattispecie ascritta riveste natura contravvenzionale, ragion per la quale - applicati i nuovi criteri di computo della prescrizione di cui alla l. n. 251/2005, sia pure più sfavorevoli rispetto a quelli previgenti nonché tenuto conto della data del commesso reato, risalente al 27.4.2011 - la prescrizione stessa è maturata, quale termine naturale, in data 27.4.2018.
Non risultano, peraltro, periodi di sospensione della prescrizione comunque incidenti sulla maturazione in ogni caso del termine de quo, tenuto conto della motivazione di quelle dichiarate, afferenti ad impedimento difensivo.
Per quanto infine attiene all'imputazione sub b), essa risulta depenalizzata ai sensi del D.L.vo nr. 8/2016.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 cpv. C.P.P., assolve C.L. dal reato ascrittogli al capo c) perché il fatto non sussiste.
Letto altresì l'art. 531 C.P.P., dichiara N.D.P. nei confronti del predetto imputato in ordine al reato ascrittogli al capo a), essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione; nonché in ordine al reato a sua volta ascrittogli al capo b) perché il fatte non è più previsto dalla legge come reato.
Napoli, 5.11.2018