Tribunale Napoli sez. I, 29/10/2018, (ud. 29/10/2018, dep. 29/10/2018), n.12405
La responsabilità penale per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) non può essere affermata in assenza di prove certe e specifiche che identifichino l’imputato come partecipante attivo alla condotta contestata. In caso di dubbio sull'identificazione o sul concorso nella condotta, l'assoluzione è obbligatoria per insufficienza di prove.
MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con decreto in data 12.10.2012 il G.I.P. in sede disponeva il giudizio, dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, di K.R., affinché costui rispondesse dei reati in rubrica ascrittigli.
Pertanto, all'udienza dibattimentale del 16.4.2018, dichiarata l'apertura del dibattimento con contestuale lettura del capo d'imputazione, le parti articolavano le rispettive richieste probatorie, in ordine alle quali questo Giudice provvedeva come da verbale versato in atti.
Si acquisiva pertanto, su consenso delle parti stesse, la documentazione offerta dal P.M., ed all'esito, dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale nonché l'utilizzabilità degli atti ex art. 511 C.P.P., esse parti, all'udienza odierna, rispettivamente concludevano come da verbale di causa.
Ritiene questo Giudice che le emergenze processuali non convergano compiutamente verso la dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato sub a.
Ed invero, la vicenda processuale a carico del K.R. trae origine da un episodio verificatosi in Giugliano in Campania il 2.2.2011, allorquando una pattuglia dei C.C. - una volta intimato l'ALT ad una vettura sulla quale viaggiavano quattro cittadini extracomunitari - ingaggiò un conflitto a fuoco con costoro, i quali non avevano ottemperato all'ordine.
Degli aggressori venne identificato - in quanto bloccato nell'immediatezza - tale L.M., separatamente giudicato; ma, per converso, né da eventuali indicazioni di quest'ultimo né da ulteriori risultanze investigative è dato comprendere donde sia provenuta l'identificazione dell'attuale imputato quale componente del gruppo.
Orbene, le suesposte emergenze non attestano inequivocamente, in particolare, la riconducibilità dell'imputazione ex art. 337 C.P., a titolo concorsuale, anche al prevenuto; per quanto poi afferisce all'ulteriore imputazione di lesioni, appare trattarsi di fattispecie perseguibile a querela, comunque non valutabile essendo venuta meno la retrostante accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 cpv. C.P.P., assolve K.R. dai reati in rubrica ascrittigli per non aver commesso il fatto.
Napoli, 29.10.2018